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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4097 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 22/09/1991, rappresentato e difeso dall'avvocato CASTALDO
DONATA
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
Grappa (VI) il 16/01/1988, rappresentata e difesa dall'avvocato MINESSO
EMANUELA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Affidare la minore , C.F. nata a Persona_1 C.F._3
Cittadella (PD) il 04/12/2019, ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni,
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2. I turni di responsabilità genitoriale saranno regolamentati nei termini seguenti:
➢ settimana A: la minore starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
➢ settimana B: la minore starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nonché
il sabato dalle ore 10.00 o dal diverso orario concordato tra le parti con ragionevole preavviso di almeno 3 (tre) sino alla domenica sera alle ore 19:30
circa, allorquando riaccompagnerà la minore dalla madre.
2 ➢ Sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale, Santo Stefano, il 31
Dicembre e Primo Gennaio;
➢ Metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo. Pasqua 2025 sarà competenza del papà.
➢ 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare e comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
➢ Ad anni alterni, il 25 Aprile, il primo Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il primo
Novembre, l'8 Dicembre, il giorno del Santo Patrono.
➢ Nelle festività e giorni di vacanza di spettanza al padre, il predetto terrà con sé anche la minore.
➢ Il giorno di compleanno della minore verrà trascorso dalla minore con entrambi i genitori;
➢ Ciascun genitore terrà con sé la figlia il giorno del proprio compleanno.
➢ I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario e spazi di visita, tenuto conto dell'interesse superiore e prevalente della figlia
3. disporre che il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia minore , versi alla sig.ra , Per_1 Controparte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore secondo il protocollo in uso presso
3 l'intestato Tribunale ad eccezione delle visite mediche e spese sanitarie non coperte dal SSN che verranno suddivise al 50% purché previamente concordate e visionati più preventivi.
Le spese per attività extrascolastiche saranno suddivise al 50% purché con preventivo accordo sullo sport o hobby qualora particolarmente dispendioso;
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 300,00 entro il 15 marzo di ogni anno nonché la somma di €
400,00 entro il 15 ottobre di ogni anno, a titolo di contributo per il cambio stagione con giustificazione degli acquisti da parte della Madre;
5. disporre che il sig. corrisponda l'intera retta scolastica, Controparte_1
incluse eventuali rivalutazioni, per la frequenza della figlia alla scuola presso
H-Farm International School di Rosà incluse tutte le spese accessorie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uniformi, attività extra didattiche e uscite proposte ed organizzate dal medesimo istituto scolastico;
6.disporre che l'Assegno Unico Universale (e/o ogni misura economica presente e futura a sostegno delle famiglie con figli a carico erogata da enti pubblici e/o privati) venga percepito al 100% dalla madre;
7.autorizzarsi il rilascio del passaporto e/o documento equipollente a favore della figlia minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024 e Controparte_1
4 hanno chiesto la regolamentazione del regime di Controparte_2
affidamento e mantenimento della figlia minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, ad eccezione delle visite mediche e spese sanitarie non coperte dal SSN che verranno suddivise al 50% purché previamente concordate e visionati più preventivi. Le spese per attività extrascolastiche saranno suddivise al 50% purché con preventivo accordo sullo sport o hobby qualora particolarmente dispendioso.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al
5 rilascio del passaporto e/o documento equipollente a favore della figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte
ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in
[...]
epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 20.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4097 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Grappa (VI) il 22/09/1991, rappresentato e difeso dall'avvocato CASTALDO
DONATA
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
Grappa (VI) il 16/01/1988, rappresentata e difesa dall'avvocato MINESSO
EMANUELA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Affidare la minore , C.F. nata a Persona_1 C.F._3
Cittadella (PD) il 04/12/2019, ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni,
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2. I turni di responsabilità genitoriale saranno regolamentati nei termini seguenti:
➢ settimana A: la minore starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
➢ settimana B: la minore starà con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nonché
il sabato dalle ore 10.00 o dal diverso orario concordato tra le parti con ragionevole preavviso di almeno 3 (tre) sino alla domenica sera alle ore 19:30
circa, allorquando riaccompagnerà la minore dalla madre.
2 ➢ Sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale, Santo Stefano, il 31
Dicembre e Primo Gennaio;
➢ Metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo. Pasqua 2025 sarà competenza del papà.
➢ 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare e comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
➢ Ad anni alterni, il 25 Aprile, il primo Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il primo
Novembre, l'8 Dicembre, il giorno del Santo Patrono.
➢ Nelle festività e giorni di vacanza di spettanza al padre, il predetto terrà con sé anche la minore.
➢ Il giorno di compleanno della minore verrà trascorso dalla minore con entrambi i genitori;
➢ Ciascun genitore terrà con sé la figlia il giorno del proprio compleanno.
➢ I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario e spazi di visita, tenuto conto dell'interesse superiore e prevalente della figlia
3. disporre che il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia minore , versi alla sig.ra , Per_1 Controparte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore secondo il protocollo in uso presso
3 l'intestato Tribunale ad eccezione delle visite mediche e spese sanitarie non coperte dal SSN che verranno suddivise al 50% purché previamente concordate e visionati più preventivi.
Le spese per attività extrascolastiche saranno suddivise al 50% purché con preventivo accordo sullo sport o hobby qualora particolarmente dispendioso;
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 300,00 entro il 15 marzo di ogni anno nonché la somma di €
400,00 entro il 15 ottobre di ogni anno, a titolo di contributo per il cambio stagione con giustificazione degli acquisti da parte della Madre;
5. disporre che il sig. corrisponda l'intera retta scolastica, Controparte_1
incluse eventuali rivalutazioni, per la frequenza della figlia alla scuola presso
H-Farm International School di Rosà incluse tutte le spese accessorie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uniformi, attività extra didattiche e uscite proposte ed organizzate dal medesimo istituto scolastico;
6.disporre che l'Assegno Unico Universale (e/o ogni misura economica presente e futura a sostegno delle famiglie con figli a carico erogata da enti pubblici e/o privati) venga percepito al 100% dalla madre;
7.autorizzarsi il rilascio del passaporto e/o documento equipollente a favore della figlia minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024 e Controparte_1
4 hanno chiesto la regolamentazione del regime di Controparte_2
affidamento e mantenimento della figlia minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, ad eccezione delle visite mediche e spese sanitarie non coperte dal SSN che verranno suddivise al 50% purché previamente concordate e visionati più preventivi. Le spese per attività extrascolastiche saranno suddivise al 50% purché con preventivo accordo sullo sport o hobby qualora particolarmente dispendioso.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al
5 rilascio del passaporto e/o documento equipollente a favore della figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte
ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in
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epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 20.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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