Articolo 15 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 14Articolo 16
Versione
7 maggio 1958
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Versione
4 gennaio 1961
Art. 15. ((Nel seno del Comitato provinciale 6 costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e del delegato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di Guerra))
I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.
Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato, stesso.
Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1961