Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.41/2025 R.G. contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 07.06.2024 n.1864 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via Fieschi 3/30 nello Parte_1 studio dell'Avv.Andrea Viani che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliata in Genova via Gropallo 6/3 A Controparte_1 nello studio dell'Avv.Silvia Gemme che la rappresenta e difende per mandato in atti APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I
Disporre che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, già pronunziata con sentenza parziale n. 1838/2022 dell'8-21 luglio
[...]
2022 del Tribunale di Genova, venga regolata dalle seguenti;
condizioni
1)
assegnare la casa coniugale, sita in Genova (GE), Viale Francesco Causa 7/1 alla IG.ra , la quale è già proprietaria esclusiva dell'immobile, Controparte_1 ad esclusione della mobilia e delle suppellettili, oltre che degli oggetti di valore in essa presenti, da suddividersi tra le parti in base agli acquisti fatti da ciascuno di tali beni con separato giudizio;
2)
dato atto della convivenza more uxorio tra la IG.ra e il IG. e/o CP_1 Pt_2 comunque della prolungata e stabile relazione fra essi esistente e/o comunque della inattività della convenuta rispetto all'obbligo di trovarsi un impiego, dichiarare che nulla è dovuto alla IG.ra a titolo di mantenimento da CP_1 parte del IG. ; Pt_1
3)
in via subordinata e/o alternativa all'ipotesi sub 2), dato comunque atto della indipendenza economica dei coniugi e/o della rispettiva situazione patrimoniale, dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare e segnatamente nulla è dovuto a tale titolo dal IG. ; Pt_1
4)
in conseguenza dell'accoglimento delle statuizioni di cui sub 2 e/o 3 condannare la Convenuta alla ripetizione di quanto fino ad oggi versato dal
IG. in conseguenza contributo stabilito in sede Presidenziale e Pt_1 confermato in sentenza, pari ad Euro 107.245,28 alla data di stesura del presente appello come da contabili bancarie che si producono (doc. G, H, I e
K), oltre eventuali ulteriori versamenti effettuati nelle more del presente giudizio, il tutto maggiorato degli interessi;
5)
disporre a carico della IG.ra un congruo contributo alle Controparte_1 spese di istruzione e di soggiorno al di fuori dei domicili dei genitori di e di , anche già sostenute dal Padre, ponendo a Persona_1 Persona_2 carico della stessa un contributo mensile non inferiore ad Euro 2.000,00 per ciascuno dei due figli e/o a quello meglio ritenuto a far data dalla domanda giudiziale proposta con il ricorso per separazione del 14 dicembre 2020, da rimborsare al genitore solvente le suddette spese di istruzione e soggiorno;
6)
porre altresì a carico di ciascun genitore le spese personali all'estero da e da , spese non comprese nel vitto e Persona_1 Persona_2 nell'alloggio fornito dalle scuole e/o college, nella misura del 50% ciascuno, stabilendo un contributo mensile di € 400,00 a figlio per ciascun genitore sempre a decorrere dalla domanda giudiziale proposta con il ricorso per separazione del 14 dicembre 2020e con diritto al rimborso al genitore solvente;
7)
porre infine le spese straordinarie, non ricomprese ai precedenti punti 5 e 6, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sempre a far data dalla giudiziale proposta con il ricorso per separazione del 14 dicembre 2020 con diritto al rimborso del genitore solvente;
8)
dichiarare conseguentemente la IG.ra tenuta e quindi Controparte_1 condannarla a rimborsare al marito le spese di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 già sostenute dal Dott. , nella misura stabilenda come a carico della Pt_1 madre, a far data dal deposito del ricorso in data 14 dicembre 2020, oltre rivalutazione ed interessi;
9) porre a carico di ciascun coniuge le spese per il mantenimento dei figli non indipendenti economicamente in occasione di eventuali rientri in Italia dai domicili personali, quando gli stessi soggiorneranno presso ciascun genitore, senza reciproco diritto al concorso a questo limitato periodo di mantenimento;
10)
respingere ogni avversa domanda proposta dalla IG.ra e Controparte_1 segnatamente quelle di contributi o concorsi economici in favore della stessa e respingere altresì la domanda di addebito, qualora venisse qui riproposta, siccome tutte inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con vittoria delle spese di giudizio del primo grado e dell'appello, ivi comprese quelle della CTU svolta nella fase presidenziale davanti al Tribunale.
PER L'APPELLATA: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
– rigettare l'appello proposto dal IG. , perché inammissibile e/o Parte_1 infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, per i motivi esposti nella presente comparsa;
– in via di proposizione dell'appello incidentale alla sentenza n. 1864/2024, emessa dal Tribunale Civile di Genova nel proc. n. r.g. 10749/2020:
(i) in riforma della sentenza di primo grado, pronunciare la separazione
Personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito, IGnor , ex art. 151 c.c. per Parte_1 le ragioni esposte in narrativa;
(ii) in riforma della sentenza di primo grado, per le ragioni esposte in narrativa, disporre a carico del IGnor , a decorrere dalla data della domanda, Pt_1
l'obbligo di versare un importo una tantum o mensile per il mantenimento della IGnora , in misura non inferiore ad Euro 7.500,00 netti mensili, CP_1 ovvero nella misura meglio vista e ritenuta, anche tenuto conto del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio oltre che delle risultanze della c.t.u.;
(iii) in riforma della sentenza di primo grado, porre integralmente a carico del
IG. in misura del 100% tutte le spese straordinarie così come previste Pt_1 dal Verbale Sezione Famiglia del 15/09/16 ed in particolare quelle relative all'istruzione dei figli ed alla stessa connesse (a titolo esemplificativo: spese scolastiche degli istituti privati, viaggi per raggiungere il luogo di istruzione e/o domicilio all'estero, eventuali trasferte obbligatorie ecc...) senza nulla pretendere dalla IG.ra , ovvero, in subordine, riduca la percentuale CP_1 disposta a carico della medesima;
– confermare per il residuo l'impugnata sentenza
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Genova dopo avere pronunciato con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi respingeva la domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie contro il marito. Confermava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e dava le disposizioni economiche relative al mantenimento della moglie e dei figli.
Entrambe le parti – il in via principale e la in via incidentale – Pt_1 CP_1 hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale.
Lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., fissata per la discussione dell'appello, osserva quanto segue:
Col primo motivo di appello incidentale la censura la sentenza del CP_1
Tribunale nella parte in cui ha respinto la domanda di addebito della separazione al marito. L'addebito discenderebbe dal compimento – da parte del marito – di azioni contrarie ai doveri coniugali: relazioni extraconiugali,
l'abbandono della casa coniugale, l'instaurazione di una stabile relazione con altra persona, la violazione del dovere di assistenza materiale della moglie, alla quale il avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza. Pt_1
Il Tribunale nel respingere la domanda ha osservato che gli addebiti erano generici, non erano comunque tali da giustificare l'addebito della separazione, non essendo nemmeno provato il nesso causale con la crisi del rapporto coniugale.
L'appello è infondato. Invero, per quanto attiene all'addebito della separazione, la difesa della nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado CP_1 del giudizio faceva riferimento come motivo della separazione non tanto ad una pretesa relazione extraconiugale del marito, che era stata perdonata dalla
, infatti le parti avevano interrotto e poi ripreso la convivenza, quanto CP_1 piuttosto e “specificamente” alla violazione da parte del del dovere di Pt_1 assistenza morale e materiale della moglie. Ma i capitoli di prova testimoniale dedotti al riguardo dalla difesa della – già respinti dal Tribunale – fanno CP_1 riferimento ad un periodo successivo alla data della separazione di fatto dei coniugi: onde non possono essere posti in relazione causale – quei comportamenti – con la crisi del rapporto coniugale.
L'appellante principale si duole del fatto che il Tribunale nel riconoscere l'assegno di mantenimento a favore della non abbia considerato il fatto - CP_1 sul quale ha dedotto specifici capitoli di prova - che a seguito della separazione dal marito essa ha instaurato una stabile relazione di convivenza more uxorio – sia pure senza coabitazione – con una terza persona. La difesa dell'appellata osserva in diritto che la relazione more uxorio pure senza coabitazione postula un progetto di vita comune, ovvero una comunione di vita, di affetti e di interessi anche patrimoniali, con l'impegno alla reciproca assistenza materiale e morale. Nella fattispecie, una semplice relazione sentimentale, comportante anche una assidua frequentazione ma senza una vera comunanza di vita ed interessi, non è equiparabile ad una relazione more uxorio e non fa venir meno il suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento dal marito.
L'appello è infondato. Come ha osservato giustamente il Tribunale, la frequentazione anche assidua della con una terza persona, con la quale CP_1 condivide le vacanze ed il tempo libero, non dimostra e non comprova l'esistenza di un progetto di vita comune qualificato dalla reciproca assistenza morale e materiale, talché possa dirsi che la moglie ha costituito un nuovo nucleo familiare e possa presumersi che le disponibilità economiche dei due conviventi siano poste in comune nell'interesse di entrambi. Difettando questo presupposto, non cessa l'obbligo del marito di corrispondere l'assegno alla moglie.
Con altro motivo l'appellante principale osserva che la moglie non ha provato di non essere in grado di provvedere da sé al suo mantenimento. Afferma che essa non ha mai ricercato un impiego od altra attività retribuita pur essendo in possesso di una laurea in giurisprudenza ed avendo un'età atta al lavoro.
Il motivo è infondato. Invero, la dopo tanti anni di vita matrimoniale CP_1 dedicati alla cura della casa ed all'educazione dei figli, ad oltre cinquant'anni di età, non avendo mai svolto specifica attività lavorativa, salvo ricoprire incarichi formali nell'amministrazione delle società del marito, nonostante il possesso di una laurea, non ha più l'attitudine a reperire un'attività lavorativa conforme al suo status sociale, atta comunque a garantirle il mantenimento di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva durante il matrimonio.
Entrambe le parti hanno proposto appello contro la quantificazione dell'assegno, determinato dal Tribunale nella somma di euro 3.000,00 mensili.
Il osserva che il Tribunale avrebbe sopravvalutato la disparità delle Pt_1 condizioni economiche delle parti, senza considerare – come accertato dalla
CTU espletata nel primo grado del giudizio - che la è proprietaria di un CP_1 ingente patrimonio immobiliare, di valore superiore a quello del marito, da cui percepisce redditi locatizi pari ad euro 3.600,00 mensili.
La da parte sua osserva che i redditi del marito sono molto superiori a CP_1 quelli risultanti dalla dichiarazione IRPEF, dovendosi tenere conto degli utili e benefici derivanti al marito dalle partecipazioni possedute in numerose società collegate tra loro, direttamente od indirettamente controllate dal . Onde Pt_1 chiede di aumentare l'assegno ad importo non inferiore ad euro 7.500,00 mensili.
Entrambi gli appelli sono infondati. La decisione del Tribunale appare ben ponderata e, soprattutto, fondata sulle risultanze della CTU. Il primo giudice ha considerato a carico del marito lo squilibrio delle condizioni reddituali, siccome egli percepisce dalle società commerciali in cui detiene cospicue partecipazioni un reddito superiore a quello che la moglie ricava dal suo patrimonio immobiliare. Per contro, deve considerarsi a carico della moglie che essa è titolare di un ingente patrimonio immobiliare che sommato all'assegno percepito dal marito le garantisce il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Onde per quanto riguarda la misura dell'assegno deve confermarsi la statuizione del Tribunale.
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il Tribunale ha disposto che ciascuna delle parti deve provvedere al loro mantenimento diretto: la madre quando vivono nella ex casa coniugale presso di lei, il padre quando soggiornano all'estero per ragioni di studio. Le spese straordinarie devono essere divise nella misura del 75% a carico del padre e nella misura del 25% a carico della madre. Il afferma che il figlio avendo concluso gli studi ha Pt_1 Persona_1 reperito un impiego presso una società finanziaria, avente sede in Milano.
Onde nei suoi confronti sarebbe cessato l'obbligo di mantenimento. In ogni caso, il regime stabilito dal Tribunale sarebbe sbilanciato e sperequativo a favore della moglie, non tenendo conto degli ingenti costi che comporta il mantenimento dei figli all'estero. La decisione di fare studiare i figli all'estero è stata presa congiuntamente dai coniugi: onde la moglie dovrebbe contribuire in misura adeguata alle spese del loro mantenimento, che chiede di stabilire nella somma di euro 2.000,00 mensili. Chiede anche di dividere al 50% tra le parti le spese straordinarie.
La non contesta che sia divenuto economicamente CP_1 Persona_1 autosufficiente. Afferma soltanto che la ripartizione delle spese straordinarie dei figli è sperequativa a suo danno non essendo proporzionata alle sostanze di entrambi: onde grava in misura proporzionalmente superiore su di lei rispetto al marito. Chiede di porle a carico del integralmente od in misura Pt_1 superiore al 75%.
Prima di tutto, deve darsi atto che è divenuto economicamente Persona_1 autosufficiente: onde per lui è cessato l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. Non è condivisibile, come sostiene la difesa della , che la CP_1 circostanza di fatto, essendo sopravvenuta, debba formare oggetto di separato ricorso volto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione.
Piuttosto, i fatti sopravvenuti, verificatisi dopo la maturazione delle preclusioni processuali, possono essere fatti valere nello stesso giudizio nel quale sono destinati a produrre i loro effetti, senza doversi fare ricorso ad un separato procedimento.
Per quanto riguarda invece , gli appelli delle parti sono Persona_2 entrambi infondati. Anche in questa parte la decisione del Tribunale appare ben ponderata, tenendo conto del divario delle condizioni economico-reddituali delle parti: onde appare giustificato porre a carico del padre un obbligo contributivo superiore a quello della madre.
Il ha proposto uno specifico motivo di appello contro la compensazione Pt_1 delle spese del primo grado del giudizio e contro il capo del dispositivo che – andando anche in contraddizione con la compensazione delle spese - ha diviso tra le parti le spese della CTU, svoltasi nella fase presidenziale del giudizio, ponendole per il 70% a carico del marito e per il 30% a carico della moglie. La contestazione delle spese è infondata. La natura della causa e la soccombenza reciproca delle parti rispetto alle numerose questioni dibattute in giudizio ben giustificavano la compensazione integrale delle spese. Peraltro, non è motivata dalla sentenza la divisione delle spese di CTU in misura diseguale. Pare giusto invece – siccome sono state compensate interamente le spese di causa – dividere in parti eguali le spese di CTU.
Respingendo entrambi gli appelli delle parti, salvo parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello principale limitatamente alla suddivisione tra le parti delle spese di CTU, compensa interamente tra le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.41/2025 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 07.06.2024 n.1864 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
C o n t r o
APPELLATA Controparte_1
così decide:
Respinge nel merito l'appello principale di . Parte_1
Accoglie parzialmente il motivo di appello principale relativo alle spese di CTU, statuendo in parziale riforma della sentenza del Tribunale che le spese di CTU devono essere divise in eguale misura tra le parti.
Statuisce che , essendo divenuto economicamente Persona_3 autosufficiente nelle more di causa, non ha più diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Respinge integralmente l'appello incidentale di . Controparte_1
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale di è Controparte_1 stato integralmente respinto. Genova, 15 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE