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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 68/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore , con sede in Torino, Controparte_2
Corso Regina Margherita n. 304;
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
27.10.1976 e residente in [...],
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_4 C.F._2
e residente in [...]; rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Deborah Novaretto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Piazza Statuto n. 18; attori in opposizione contro
con sede legale in Milano, piazza Filippo Meda 4 Controparte_5
(C.F.: ), capitale sociale € 7.100.000.000 i.v., aderente al P.IV_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di
Garanzia, Capogruppo del Gruppo ANrio , iscritto all'Albo CP_5 delle Banche della AN d'IT ed all'Albo dei Gruppi ANri, costituito a seguito di fusione tra il e la Controparte_6 [...]
intervenuta con atto in data 13 dicembre 2016, Controparte_7
a rogito Notaio di Milano, rep. n. 13501, racc. n. 7087, e Persona_1 per esso, in qualità di mandataria con rappresentanza, giusta procura
Pag. 1 a 10 speciale in data 21 giugno 2019, a rogito Notaio di Milano, Persona_1 rep. n. 15052, racc. n. 8049 (all. A), Controparte_8
già (giusta variazione di denominazione
[...] Controparte_9 sociale per atto a rogito Notaio di Milano del 29 Persona_2 settembre 2021, rep. n. 12210, racc. n. 6559 – all. B), con sede in Roma, via Curtatone n. 3 (C.F.: ), capitale sociale € 150.000,00 i.v., P.IV_3 iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1581658, in persona del procuratore dott.ssa , in forza di procura in data 16 marzo 2023, a rogito Parte_1
Notaio di Roma, rep. n. 20057, racc. n. 9838 (all. C), Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clemente Grosso del Foro di
Torino (C.F.: , il quale dichiara di voler ricevere CodiceFiscale_3 tutte le comunicazioni presso la casella di posta elettronica certificata del
Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17 luglio 2008 (pec:
, o al numero di fax;
Email_1
011/518.45.87, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
Corso Galileo Ferraris 43, in forza di procura speciale rilasciata in data 25 settembre 2023 convenuta opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
finanziamento
conclusioni
Parte attrice: “accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di – e per esso della sua mandataria con Controparte_5 rappresentanza - per i motivi di cui in Controparte_8 narrativa e conseguentemente revocare/annullare/dichiarare nullo/privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1275/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea e per l'effetto assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
• nel merito, in via principale per le parti e CP_4 CP_3
dichiarare la nullità del Contratto di Fideiussione del 26.09.2019 e
[...] conseguentemente revocare/annullare/dichiarare nullo/privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1275/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea e per l'effetto assolvere i conchiudenti da ogni avversaria pretesa;
• nel merito, in via subordinata per le parti e CP_4 CP_3
dichiarare la nullità parziale del Contratto di Fideiussione del
[...]
26.09.2019 con riguardo agli artt. 2, 6 e 9 dello stesso e conseguentemente accertare e dichiarare la decadenza di parte convenuta ex art. 1957 c.c. e per l'effetto revocare/annullare/dichiarare
Pag. 2 a 10 nullo/privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1275/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea assolvendo i conchiudenti da ogni avversaria pretesa;
• nel merito, in via ulteriormente subordinata per le parti e CP_4 accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1956 c.c. da Controparte_3 parte di – e per esso della sua mandataria con Controparte_5 rappresentanza - e per l'effetto Controparte_8 revocare/annullare/dichiarare nullo/privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1275/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea assolvendo i conchiudenti da ogni avversaria pretesa;
• nel merito in via ancora ulteriormente subordinata per le parti CP_4
e accertare e dichiarare l'infondatezza delle
[...] Controparte_3 pretese creditorie di – e per esso della sua Controparte_5 mandataria con rappresentanza - per i Controparte_8 motivi di cui in narrativa e conseguentemente revocare/annullare/dichiarare nullo/privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1275/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea e per l'effetto assolvere i conchiudenti da ogni avversaria pretesa;
• in ogni caso: con vittoria spese di lite, oltre IV, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Parte convenuta: “in via principale: respingersi l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1275/2023, r.g. n. 2780/2023 in data 23/11/2023 del Giudice del Tribunale di Ivrea e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto opposto;
in via subordinata: dichiararsi comunque tenuti e condannarsi:
- in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nonché i garanti e a pagare, in CP_4 Controparte_3 solido tra loro, a in qualità di mandataria Controparte_8 con rappresentanza di la complessiva somma di euro Controparte_5
200.000,00, oltre interessi dal 18 maggio 2023 sino al saldo;
- la sola in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare a in qualità di Controparte_8 mandataria con rappresentanza di l'ulteriore somma di Controparte_5 euro 14.170,03, oltre interessi dal 18 maggio 2023 sino al saldo;
ovvero la diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 3 a 10 § Con ricorso depositato in data 25.09.2023, , in qualità Controparte_5 di mandataria con rappresentanza della Controparte_8 ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea il decreto ingiuntivo n.
1275/2023, emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 23.11.2023, per il pagamento della somma capitale di € 200.000,00 a carico solidale della società (debitore principale) e dei fideiussori, Controparte_1
e nonchè per il pagamento dell'ulteriore CP_4 Controparte_3 importo di € 14.170,03 (il tutto oltre interessi e spese) da parte della società Controparte_1
L'importo ingiunto è composto dalle seguenti voci:
- (€ 29.254,32) a titolo di rimborso di rate scadute e non pagate di un contratto di finanziamento chirografario (rapporto n. 04828132);
- (euro 184.915,71) risultante dall'estratto conto corrente c/c n. 8729 in relazione a contratti di apertura di conto corrente/conto anticipi/anticipo fatture;
La società ingiunta e i garanti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la mancanza di prova del credito (derivante dalla concessione di facilitazioni creditizie) e la sua illiquidità, eccependo la nullità assoluta (in subordine parziale) della fideiussione per contrasto con Contr gli artt. 2 e 8 Legge 287/1990, la decadenza di ex art. 1957 c.c. e la violazione dell'art. 1956 c.c.; per tutti questi motivi hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente l'opposizione chiedendone il rigetto, con concessione di provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
Espletata la mediazione con esito negativo, concessa provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed è stata rimessa in decisione all'udienza del
20.03.2025.
§ Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate chieste da parte attrice atteso che i mezzi istruttori sono irrilevanti ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
Pag. 4 a 10 La società , in qualità di mandataria con rappresentanza Controparte_5 della in qualità di attore in senso Controparte_8 sostanziale, ha documentato sia l'esistenza del credito monitorio
(derivante dalla concessione di facilitazioni creditizie) nei confronti della società mediante la produzione dei relativi Controparte_1 contratti e di documentazione attestante la movimentazione di conto (cfr. in fascicolo monitorio), sia la prestazione di garanzia personale omnibus da parte di e di CP_4 Controparte_3
A fronte di tale produzione, l'opponente non ha debitamente circostanziato, neppure nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c., le contestazioni sollevate rispetto alla determinazione del credito ingiunto, limitandosi a domandare l'espletamento di una consulenza tecnica di natura contabile (di natura esplorativa).
A fronte della completezza della documentazione prodotta e della genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti anche in punto liquidità del credito, si ritiene pertanto accertata l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere in via monitoria.
§ Sull'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Sull'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 cc.
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, parte opponente ha eccepito la nullità (totale) della fideiussione (omnibus) sottoscritta da e in quanto contenente clausole CP_4 Controparte_3 riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI sanzionato dalla AN d'IT con provvedimento n. B423 del 2 maggio 2005. In ogni caso, gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale delle clausole contrattuali riproduttive delle intese vietate e, in particolare, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. al fine di far valere la decadenza del creditore dalla garanzia per inutile decorso del termine semestrale.
L'eccezione di nullità non è fondata.
In primo luogo, il contratto di fideiussione omnibus è stato sottoscritto dagli ingiunti, con , in data 26/09/2019 ossia in epoca di gran lunga CP_5 successiva rispetto a quella che ha formato oggetto degli accertamenti istruttori da parte dell'organo di vigilanza (2002-2005).
Pag. 5 a 10 In considerazione del dato temporale, pertanto, la fideiussione non può essere considerata (in via di mera presunzione) quale diretta espressione dello schema tipo del 2003 giudicato anticoncorrenziale nel 2005, non potendo la medesima essere dedotta dalla mera presenza di clausole dal contenuto identico allo schema sanzionato nel 2005.
Invero, il provvedimento A.B.I., infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale di poco precedente e di poco successivo alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. Civ., 12 dicembre
2017, n. 29810; Cass. Civ. n. 13846/2019).
E' quindi preciso onere della parte istante provare la sussistenza della specifica condotta illecita anticoncorrenziale adottata dall'istituto di credito, offrendo la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito tenevano già una condotta diffusa e coordinata, consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione e con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
Cfr. ca ultimo Corte Appello di Torino n. 499 del 10.06.2025: “le cause cosiddette “stand alone” sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'IT (riferito ad un'indagine limitata al periodo temporale 2002 - maggio 2005)
e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della AN d'IT nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287 del 1990 (Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 13.1.2025, in
Giur. Delle Imprese, 2025; Tribunale di Milano, sez. spec. Impresa,
14.2.2023 n.1171, in DeJure). Intesa anticoncorrenziale che parte appellante non solo non comprova, ma neppure allega”.
Inoltre, con specifico riguardo alla deroga alla disciplina di cui all'art. 1957
c.c., disposizione che assume valore dirimente nel caso di specie, va ulteriormente osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità la
Pag. 6 a 10 decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Tanto affermato in via dirimente, va ulteriormente osservato che la
(pretesa) nullità delle fideiussioni omnibus (per violazione degli artt. 2, co.
3, l. 287/1990 e 1419 c.c.) è in ogni caso soltanto parziale e la parte opponente onerata non ha individuato precisi elementi da cui poter dedurre l'estensione della nullità alle altre clausole contrattuali (cfr. sul punto Cass. S.U. 41994 del 30.12.2021).
L'estensione della nullità non può ricavabile dalla circostanza, valorizzata dagli opponenti, che il contenuto del contratto di fideiussione è stato predisposto unilateralmente dall'Istituto di Credito.
La giurisprudenza, facendo applicazione del principio di applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), ritiene necessario che tale prova sia fornita in modo rigoroso e all'uopo richiede la puntuale dimostrazione che la parte colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. 2314 del 15.12.2016).
Prova che non è stata fornita nel caso di specie.
L'eccezione di nullità integrale del contratto, pertanto, è respinta.
Anche volendo ipotizzare la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 del contratto1) per violazione dell'art. 2 comma 3° 287/1990, l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti non merita accoglimento.
Pag. 7 a 10 La decorrenza del termine di decadenza ex art. 1957 c.c. va fissata al giorno 26.04.2023, data di invio delle lettere con cui la AN ha comunicato alla società la revoca delle Controparte_1 facilitazioni creditizie accordate, con recesso immediato da ogni contratto collegato, nonché la volontà di risolvere unilateralmente ex art. 1456 c.c. il contratto di finanziamento chirografario (; cfr. doc. 13).
In particolare, non è accolta la tesi degli opponenti secondo cui il dies a quo risale al 20.03.2023, data dell'invio di una precedente comunicazione della banca, dal momento che tale missiva, riferita tra l'altro soltanto al contratto di finanziamento, conteneva un mero sollecito al pagamento di una rata scaduta, di pari data (cfr. doc. 12), pena l'avvio di procedure di recupero del credito.
E' noto, invero, che rispetto al contratto di mutuo la giurisprudenza ha affermato, con orientamento costante, che il termine ex art. 1957 c.c. non inizia a decorrere dalla scadenza di una singola rata rimasta insoluta ma soltanto dalla scadenza dell'ultima di esse oppure, come per caso di specie, dalla risoluzione anticipata del contratto dal momento che l'obbligazione è unica ancorché il suo assolvimento sia ripartito nel tempo per favorire il mutuatario (cfr. piano di ammortamento;
in giurisprudenza vedi Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004).
Quanto al recesso conseguente alla revoca delle facilitazioni creditizie, il recesso costituisce un atto recettizio per cui esso produce effetto soltanto dal momento in cui viene comunicato al destinatario (quindi nella specie a far data dal 26.04.2023) rimanendo così irrilevante il momento di adozione della relativa delibera quale atto meramente interno alla banca.
Ebbene, tenuto conto del momento iniziale di decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. (26.04.2023), la decadenza non era maturata alla data della domanda giudiziale atteso che la banca ha tempestivamente assunto l'iniziativa giudiziaria verso la debitrice nel rispetto del termine semestrale
(25/09/2023).
L'eccezione, pertanto, va rigettata.
§ Sull'eccezione ex art. 1956 c.c. L'eccezione ex art. 1956 c.c. non è accolta.
Pag. 8 a 10 Rispetto al garante (amministratore unico della società Controparte_3
il medesimo non può invocare il rimedio previsto Controparte_1 dall'art. 1956 c.c. dal momento che deve presumersi che costui, pienamente inserito nella compagine societaria, avesse piena conoscenza della situazione patrimoniale della società stessa.
Cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024: “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice”.
Rispetto alla posizione di (soggetto estraneo), invece, CP_4
l'opponente ha offerto, come prova dell'asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, il bilancio di esercizio 2021 da cui, secondo la sua prospettazione, sarebbe ricavabile una diminuzione del valore di produzione pari al 30% rispetto all'anno precedente (doc. 10).
Peraltro, il contratto di finanziamento e le aperture di credito sono stati sottoscritti dalla società rispettivamente in data Controparte_1
25.08.2020 e 19.11.2021, quindi prima della redazione (e deposito) del bilancio di esercizio 2021 che, secondo la tesi attorea, avrebbe reso potenzialmente nota la situazione di aggravamento. Con la conseguenza che deve ritenersi indimostrata la prospettazione attorea circa la consapevolezza nell'istituto di credito del preteso aggravamento delle condizioni economiche della società.
Conclusivamente, l'eccezione è respinta.
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,00 – 260.000,00 (in ragione dell'entità del credito
Pag. 9 a 10 monitorio), liquidato il compenso in via omnicomprensiva (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 11657 del 30/04/2024) applicati i valori medi in misura non eccedente alla somma domandata in nota spese da parte convenuta
(Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 68/2024 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1275/2023, emesso in data 23.11.2023 dal Tribunale di Ivrea;
2) condanna gli opponenti al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 14.103,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IV e CPA.
Ivrea, 10.06.2025
Il Giudice
(Stefania Frojo)
Pag. 10 a 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 6 del contratto: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato”.