Versione
31 luglio 1956
31 luglio 1956
Art. 1.
E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare, le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare, le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 9095Provvedimento: […] 2. Con la sentenza appellata il Tar accoglieva il ricorso in merito rilevando sia il difetto di motivazione sia il difetto di istruttoria dell'impugnato parere, che se da un lato non rende conoscibili le ragioni sottese al mancato rinvenimento nelle azioni del ricorrente i presupposti per integrare le condizioni di cui alla legge n. 13/1958, dall'altro non fornisce neanche elementi univoci atti a dimostrare di aver compiuto la valutazione prescritta dall'art. 9 della medesima legge, al fine del riconoscimento della ricompensa di cui all'art. 1 della legge n. 658/1956, né le ragioni sottese all'esito negativo della stessa.Leggi di più...
- carenza di istruttoria·
- soccorso pubblico·
- discrezionalità amministrativa·
- sindacato giurisdizionale·
- eccesso di potere·
- art. 24 Cost.·
- carenza di motivazione·
- art. 113 Cost.·
- onorificenze·
- valutazione discrezionale