Articolo 1 della Legge 20 giugno 1956, n. 658
Articolo 2
Versione
31 luglio 1956
Art. 1.
E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare, le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
Entrata in vigore il 31 luglio 1956
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