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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 793/2024 rgl avverso la sentenza n. 308 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Mariani) deciso il giorno 05 novembre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Giovanni Furfari (c.f. ) elettivamente C.F._2
domiciliata in Milano, Via Morosini n. 16, presso lo Studio del difensore il quale, ai fini di quanto innovato e disposto dagli articoli 133, 134, 136 e 170 c.p.c. formalmente dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, nel corso del presente procedimento, al seguente indirizzo di posta elettronica oltre che via telefax al seguente numero Email_1
02/72.02.23.96 - Appellante contro
, (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvana Mostacchi (c.f. P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 (Ufficio C.F._3
Legale Distrettuale dell' ) presso l'Avvocato Silvana Mostacchi – Appellato. CP_1
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato Parte_1
22 luglio 2024:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello sez. Lavoro, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 308/2024, emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro,
Giudice Dott. Giorgio Mariani, in data 23/01/2024 e pubblicata/comunicata via pec in data 24/01/2024, non notificata, così pronunciarsi: accertare e dichiarare il diritto della
Sig.ra ad accedere e fruire dell'indennità di disoccupazione Naspi per i Parte_1
motivi tutti esposti nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e nel presente ricorso e, per l'effetto, condannare I.. , c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Ciro il Grande n. 21 t)- al Email_2
pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € 5.369,17=, o della Parte_1
diversa minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di indennità di disoccupazione Naspi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- con condanna al pagamento delle spese di lite, con IVA e CPA e 15% di spese forfettarie di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per la parte appellata come da Controparte_1
Comparsa di costituzione in appello data 14 ottobre 2024:” Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Milano
Sezione Lavoro. In subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l' da CP_1
ogni avversa pretesa. In via istruttoria, solo ove l'On. Corte d'Appello adita lo ritenesse necessario, si chiede di sentire a conferma di quanto dedotto in narrativa sui capitoli da
pagina 2 di 8 1 a 5, il funzionario o suo delegato. Con vittoria di spese del CP_1 Testimone_1
doppio grado di giudizio. Salvis juribus”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 308 del 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da diretto ad ottenere il riconoscimento del Parte_2
diritto all'indennità di disoccupazione Naspi. Spese del grado integralmente compensate.
In motivazione il primo giudice ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, autenticamente interpretato dall'articolo 6 del decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 e modificato dal decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438 del 1992.
In particolare il primo giudice - conformandosi all'insegnamento della Corte di
Cassazione – preliminarmente ha evidenziato che la norma di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, pur prevedendo due diverse decorrenze della decadenza, individua comunque nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, pari a 300 giorni, la soglia massima per la presentazione dell'azione giudiziaria nel rispetto di tre anni o di un anno, a seconda se si tratti di prestazione pensionistica o di prestazione temporanea, come l'indennità di disoccupazione Naspi pretesa dalla ricorrente e che il termine di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo non può essere spostato in avanti dal fatto che l'amministrazione abbia eventualmente adottato tardivamente il provvedimento.
Applicando alla fattispecie in esame i predetti principi il Tribunale ha, quindi, rilevato e accertato che l' in data 10 gennaio 2022 ha respinto la domanda amministrativa CP_1
presentata dalla ricorrente in data 3 dicembre 2021 – non dovendosi, pertanto, evocare l'istituto del Silenzio rifiuto di cui all'articolo 7 della legge n. 533 del 1973 – e ha ritenuto decorrenti dalla data del 10 gennaio 2022 i 90 giorni per la proposizione del pagina 3 di 8 ricorso amministrativo ed i successivi 90 giorni per la relativa decisione ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 88 del 1989 esaurendosi, pertanto, i complessi 180 giorni alla data del 10 luglio 2022.
Rilevato, infine, che il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 27 settembre
2023, quindi oltre un anno dopo lo spirare del termine come sopra individuato, ha dichiarato inammissibile la domanda presentata da Parte_1
che, a partire dal 10 luglio 2022 avrebbe dovuto avviare l'azione giudiziaria nel rispetto dell'anno scadente il 10 luglio 2023.
Ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale della ricorrente, il primo giudice ha compensato integralmente fra le parti ai sensi dell'articolo
92, secondo comma, c.p.c. così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando Parte_2
due motivi.
Con il primo motivo – intestato:” Sulla asserita inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza” – l'appellante ha censurato la dichiarata inammissibilità della domanda, contestando l'interpretazione assunta dal primo giudice dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 all'uopo deducendo la tempestività dell'azione giurisdizionale atteso che la domanda amministrativa è stata presentata in data 3 dicembre 2021 e che il termine conclusivo del procedimento amministrativo di trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla legge n. 533 del 1973 e dall'articolo 7, e del termine di centottanta giorni, previsto dalla legge n. 88 del 1989, articolo 46, commi 5 e 6, calcolati dalla data di presentazione della domanda, coincide con il giorno 29/09/2022 e che il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 27/09/2023.
Con un secondo motivo – intestato:” Nel merito. Sui presupposti necessari ai fini della percezione dell'Indennità NaSpi” – l'appellante ha richiamato quanto dedotto in primo pagina 4 di 8 grado circa la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per la concessione del beneficio richiesto all'uopo richiamando il principio di non discriminazione contenuto nell'articolo 3 del Decreto legislativo n.151 del 2001 direttamente applicabile alla fattispecie in esame avente ad oggetto una lavoratrice domestica dimissionaria.
All'interposto appello ha resistito l' Controparte_3
chiedendo la conferma della sentenza impugnata, in quanto conforme alla corretta interpretazione dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e, comunque, la infondatezza nel merito della domanda.
All'udienza del giorno 05 novembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
E' pacifico in atti che ha presentato la domanda Parte_2
amministrativa per l'Indennità di disoccupazione NaSpi in data 3 dicembre 2021 e che l' in data 10 gennaio 2022 ha Controparte_3
respinto la domanda.
Sul punto va condivisa la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione – richiamata anche dal primo giudice – secondo cui:” In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, pagina 5 di 8 commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto. Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La
"scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.” (così, in motivazione, Cass. 27 giugno 2017, n. 15969; nello stesso senso Cass., n. 3853 del 2003,
n. 7527 del 2010).
Nella fattispecie in esame deve, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 46 della legge n.88 del 1989 secondo cui entro novanta giorni può essere proposto ricorso amministrativo ed entro i successivi novanta giorni l'
[...]
è tenuto a decidere il ricorso stesso. CP_4
pagina 6 di 8 Applicando alla fattispecie in esame detta disciplina emerge, pertanto, che – da un lato – il termine di 180 giorni entro il quale doveva esaurirsi il procedimento amministrativo, complessivamente decorrente dal 10 gennaio 2022, scadeva il 10 luglio 2022 e che – dall'altro lato – da tale data poteva esercitare l'azione Parte_2
giudiziaria.
In relazione al termine di decadenza entro il quale l'appellante doveva esercitare l'azione giudiziaria è pacifico, e non contestato tra le parti, che lo stesso è individuato dalla norma di cui all'articolo 47 secondo comma del d.P.R. n. 639 del 1970 secondo cui:” Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Poiché nella fattispecie in esame l'azione giudiziaria è stata esercitata solo in data 27 settembre 2023 mediante il deposito telematico del ricorso – quindi ben oltre un anno dal 10 luglio 2022 - deve essere confermata la sentenza del primo giudice che ha dichiarato l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria per lo spirare del termine annuale previsto dall'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 sopra richiamato.
Aderendo ai richiamati principi, assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto.
Non rinvenendosi, nel grado di appello, ragioni per disporre la compensazione delle spese – atteso che la decisione viene resa in applicazione della costante e univoca interpretazione della Corte di Cassazione dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della peculiarità della stessa nonché dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate, applicando i minimi tariffari, in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata.
Si prende atto della dichiarazione di esenzione stesa in calce all'atto di appello.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 308 del 2024 emessa dal Tribunale di
Milano.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Milano, 05 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 793/2024 rgl avverso la sentenza n. 308 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Mariani) deciso il giorno 05 novembre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato Giovanni Furfari (c.f. ) elettivamente C.F._2
domiciliata in Milano, Via Morosini n. 16, presso lo Studio del difensore il quale, ai fini di quanto innovato e disposto dagli articoli 133, 134, 136 e 170 c.p.c. formalmente dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, nel corso del presente procedimento, al seguente indirizzo di posta elettronica oltre che via telefax al seguente numero Email_1
02/72.02.23.96 - Appellante contro
, (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvana Mostacchi (c.f. P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 (Ufficio C.F._3
Legale Distrettuale dell' ) presso l'Avvocato Silvana Mostacchi – Appellato. CP_1
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato Parte_1
22 luglio 2024:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello sez. Lavoro, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 308/2024, emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro,
Giudice Dott. Giorgio Mariani, in data 23/01/2024 e pubblicata/comunicata via pec in data 24/01/2024, non notificata, così pronunciarsi: accertare e dichiarare il diritto della
Sig.ra ad accedere e fruire dell'indennità di disoccupazione Naspi per i Parte_1
motivi tutti esposti nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e nel presente ricorso e, per l'effetto, condannare I.. , c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Ciro il Grande n. 21 t)- al Email_2
pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € 5.369,17=, o della Parte_1
diversa minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia, a titolo di indennità di disoccupazione Naspi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- con condanna al pagamento delle spese di lite, con IVA e CPA e 15% di spese forfettarie di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per la parte appellata come da Controparte_1
Comparsa di costituzione in appello data 14 ottobre 2024:” Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Milano
Sezione Lavoro. In subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l' da CP_1
ogni avversa pretesa. In via istruttoria, solo ove l'On. Corte d'Appello adita lo ritenesse necessario, si chiede di sentire a conferma di quanto dedotto in narrativa sui capitoli da
pagina 2 di 8 1 a 5, il funzionario o suo delegato. Con vittoria di spese del CP_1 Testimone_1
doppio grado di giudizio. Salvis juribus”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 308 del 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da diretto ad ottenere il riconoscimento del Parte_2
diritto all'indennità di disoccupazione Naspi. Spese del grado integralmente compensate.
In motivazione il primo giudice ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, autenticamente interpretato dall'articolo 6 del decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 e modificato dal decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438 del 1992.
In particolare il primo giudice - conformandosi all'insegnamento della Corte di
Cassazione – preliminarmente ha evidenziato che la norma di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, pur prevedendo due diverse decorrenze della decadenza, individua comunque nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, pari a 300 giorni, la soglia massima per la presentazione dell'azione giudiziaria nel rispetto di tre anni o di un anno, a seconda se si tratti di prestazione pensionistica o di prestazione temporanea, come l'indennità di disoccupazione Naspi pretesa dalla ricorrente e che il termine di 300 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo non può essere spostato in avanti dal fatto che l'amministrazione abbia eventualmente adottato tardivamente il provvedimento.
Applicando alla fattispecie in esame i predetti principi il Tribunale ha, quindi, rilevato e accertato che l' in data 10 gennaio 2022 ha respinto la domanda amministrativa CP_1
presentata dalla ricorrente in data 3 dicembre 2021 – non dovendosi, pertanto, evocare l'istituto del Silenzio rifiuto di cui all'articolo 7 della legge n. 533 del 1973 – e ha ritenuto decorrenti dalla data del 10 gennaio 2022 i 90 giorni per la proposizione del pagina 3 di 8 ricorso amministrativo ed i successivi 90 giorni per la relativa decisione ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 88 del 1989 esaurendosi, pertanto, i complessi 180 giorni alla data del 10 luglio 2022.
Rilevato, infine, che il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 27 settembre
2023, quindi oltre un anno dopo lo spirare del termine come sopra individuato, ha dichiarato inammissibile la domanda presentata da Parte_1
che, a partire dal 10 luglio 2022 avrebbe dovuto avviare l'azione giudiziaria nel rispetto dell'anno scadente il 10 luglio 2023.
Ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale della ricorrente, il primo giudice ha compensato integralmente fra le parti ai sensi dell'articolo
92, secondo comma, c.p.c. così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando Parte_2
due motivi.
Con il primo motivo – intestato:” Sulla asserita inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza” – l'appellante ha censurato la dichiarata inammissibilità della domanda, contestando l'interpretazione assunta dal primo giudice dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 all'uopo deducendo la tempestività dell'azione giurisdizionale atteso che la domanda amministrativa è stata presentata in data 3 dicembre 2021 e che il termine conclusivo del procedimento amministrativo di trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla legge n. 533 del 1973 e dall'articolo 7, e del termine di centottanta giorni, previsto dalla legge n. 88 del 1989, articolo 46, commi 5 e 6, calcolati dalla data di presentazione della domanda, coincide con il giorno 29/09/2022 e che il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 27/09/2023.
Con un secondo motivo – intestato:” Nel merito. Sui presupposti necessari ai fini della percezione dell'Indennità NaSpi” – l'appellante ha richiamato quanto dedotto in primo pagina 4 di 8 grado circa la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per la concessione del beneficio richiesto all'uopo richiamando il principio di non discriminazione contenuto nell'articolo 3 del Decreto legislativo n.151 del 2001 direttamente applicabile alla fattispecie in esame avente ad oggetto una lavoratrice domestica dimissionaria.
All'interposto appello ha resistito l' Controparte_3
chiedendo la conferma della sentenza impugnata, in quanto conforme alla corretta interpretazione dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e, comunque, la infondatezza nel merito della domanda.
All'udienza del giorno 05 novembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
E' pacifico in atti che ha presentato la domanda Parte_2
amministrativa per l'Indennità di disoccupazione NaSpi in data 3 dicembre 2021 e che l' in data 10 gennaio 2022 ha Controparte_3
respinto la domanda.
Sul punto va condivisa la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione – richiamata anche dal primo giudice – secondo cui:” In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza
(dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, pagina 5 di 8 commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto. Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La
"scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo", individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.” (così, in motivazione, Cass. 27 giugno 2017, n. 15969; nello stesso senso Cass., n. 3853 del 2003,
n. 7527 del 2010).
Nella fattispecie in esame deve, pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 46 della legge n.88 del 1989 secondo cui entro novanta giorni può essere proposto ricorso amministrativo ed entro i successivi novanta giorni l'
[...]
è tenuto a decidere il ricorso stesso. CP_4
pagina 6 di 8 Applicando alla fattispecie in esame detta disciplina emerge, pertanto, che – da un lato – il termine di 180 giorni entro il quale doveva esaurirsi il procedimento amministrativo, complessivamente decorrente dal 10 gennaio 2022, scadeva il 10 luglio 2022 e che – dall'altro lato – da tale data poteva esercitare l'azione Parte_2
giudiziaria.
In relazione al termine di decadenza entro il quale l'appellante doveva esercitare l'azione giudiziaria è pacifico, e non contestato tra le parti, che lo stesso è individuato dalla norma di cui all'articolo 47 secondo comma del d.P.R. n. 639 del 1970 secondo cui:” Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Poiché nella fattispecie in esame l'azione giudiziaria è stata esercitata solo in data 27 settembre 2023 mediante il deposito telematico del ricorso – quindi ben oltre un anno dal 10 luglio 2022 - deve essere confermata la sentenza del primo giudice che ha dichiarato l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria per lo spirare del termine annuale previsto dall'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 sopra richiamato.
Aderendo ai richiamati principi, assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto.
Non rinvenendosi, nel grado di appello, ragioni per disporre la compensazione delle spese – atteso che la decisione viene resa in applicazione della costante e univoca interpretazione della Corte di Cassazione dell'articolo 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della peculiarità della stessa nonché dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate, applicando i minimi tariffari, in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata.
Si prende atto della dichiarazione di esenzione stesa in calce all'atto di appello.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 308 del 2024 emessa dal Tribunale di
Milano.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Milano, 05 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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