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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 313/2024 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LA GRUA SAVERIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/02/2025 nei seguenti termini:
- Disporre che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione stabile presso l'abitazione della madre in Comiso in via Verona n. 13 ove continuerà ad abitare e trasferirà la propria residenza;
- Disporre che il sig. possa visitare e tenere con sé la figlia una volta a settimana dalle h. CP_1
16:00 alle h. 19:00 in giornate da concordare con la ricorrente e con la minore stessa, secondo la disponibilità di quest'ultima e compatibilmente con i suoi impegni di studio e ricreativi;
nonché a settimane alterne per l'intera giornata di domenica dalle h. 11:00 alle ore 18:00;
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia minore, CP_1 Persona_1 corrispondendo mensilmente alla ricorrente la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
- Disporre che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie. Con le spese.
Il PM ha apposto il visto in data 20/02/2024.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/01/2024, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione con Persona_1
e per determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento della CP_1 figlia, quantificata nella misura di € 300,00.
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del CP_1 decreto ed è stato dichiarato contumace all'udienza dell'11/07/2024. All'esito dell'udienza, con ordinanza del 13/07/2024 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha affidato la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_1 madre e con diritto del padre di vederla e tenerla quando la minore lo vorrà e lo riterrà opportuno;
ha disposto che contribuisca al mantenimento della figlia versando a , CP_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di luglio 2024. All'udienza del 4/02/2025, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre, soluzione da privilegiare secondo la disposizione dell'art. 337-ter comma 2 c.c., non emergendo dagli atti del giudizio elementi ostativi alla sua applicazione.
Nel disciplinare il diritto di visita da parte del ricorrente, tenuto conto dell'età della ragazza (14 anni e mezzo) e della circostanza che frequenta regolarmente il padre, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'11/07/2024, va disposto che la stessa veda il padre liberamente, nel rispetto delle proprie esigenze di vita e di studio. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti.
L'odierna ricorrente, la quale vive in una casa condotta in locazione insieme alla madre pensionata e alla figlia, ha dichiarato di essere disoccupata e di svolgere, solo saltuariamente, lavori di pulizia;
il resistente, rimasto contumace, stando alle dichiarazioni della ricorrente, lavora come pasticciere presso il panificio “Calogero” di Comiso, non evincendosi tuttavia dagli atti la sua retribuzione. In base alle sopra descritte condizioni economiche delle parti, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di € 200,00 mensili, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, oltre all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della soccombenza reciproca legata alla natura della controversia sulle modalità di affidamento e all'accoglimento parziale delle richieste economiche, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 313/2024 R.G.:
Affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e Persona_1 con diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a CP_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 200,00, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma ulteriore rispetto all'assegno unico da corrispondere integralmente alla ricorrente.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 313/2024 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LA GRUA SAVERIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/02/2025 nei seguenti termini:
- Disporre che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione stabile presso l'abitazione della madre in Comiso in via Verona n. 13 ove continuerà ad abitare e trasferirà la propria residenza;
- Disporre che il sig. possa visitare e tenere con sé la figlia una volta a settimana dalle h. CP_1
16:00 alle h. 19:00 in giornate da concordare con la ricorrente e con la minore stessa, secondo la disponibilità di quest'ultima e compatibilmente con i suoi impegni di studio e ricreativi;
nonché a settimane alterne per l'intera giornata di domenica dalle h. 11:00 alle ore 18:00;
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia minore, CP_1 Persona_1 corrispondendo mensilmente alla ricorrente la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
- Disporre che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie. Con le spese.
Il PM ha apposto il visto in data 20/02/2024.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/01/2024, ha chiesto ex art. 337-ter c.c. di regolamentare Parte_1 l'affidamento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione con Persona_1
e per determinare la somma da corrispondere alla madre per il mantenimento della CP_1 figlia, quantificata nella misura di € 300,00.
non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del CP_1 decreto ed è stato dichiarato contumace all'udienza dell'11/07/2024. All'esito dell'udienza, con ordinanza del 13/07/2024 emessa ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. il Giudice designato ha affidato la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_1 madre e con diritto del padre di vederla e tenerla quando la minore lo vorrà e lo riterrà opportuno;
ha disposto che contribuisca al mantenimento della figlia versando a , CP_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di luglio 2024. All'udienza del 4/02/2025, all'esito dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre, soluzione da privilegiare secondo la disposizione dell'art. 337-ter comma 2 c.c., non emergendo dagli atti del giudizio elementi ostativi alla sua applicazione.
Nel disciplinare il diritto di visita da parte del ricorrente, tenuto conto dell'età della ragazza (14 anni e mezzo) e della circostanza che frequenta regolarmente il padre, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza dell'11/07/2024, va disposto che la stessa veda il padre liberamente, nel rispetto delle proprie esigenze di vita e di studio. In relazione al mantenimento, l'art. 337-ter comma 4 c.c. stabilisce: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”. Devono pertanto essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti.
L'odierna ricorrente, la quale vive in una casa condotta in locazione insieme alla madre pensionata e alla figlia, ha dichiarato di essere disoccupata e di svolgere, solo saltuariamente, lavori di pulizia;
il resistente, rimasto contumace, stando alle dichiarazioni della ricorrente, lavora come pasticciere presso il panificio “Calogero” di Comiso, non evincendosi tuttavia dagli atti la sua retribuzione. In base alle sopra descritte condizioni economiche delle parti, appare opportuno porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di € 200,00 mensili, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, oltre all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della soccombenza reciproca legata alla natura della controversia sulle modalità di affidamento e all'accoglimento parziale delle richieste economiche, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 313/2024 R.G.:
Affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e Persona_1 con diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a CP_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 200,00, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, somma ulteriore rispetto all'assegno unico da corrispondere integralmente alla ricorrente.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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