Articolo 1 della Legge 19 luglio 1959, n. 588
Articolo 2
Versione
25 agosto 1959
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da destinare ad operazioni di piccoli prestiti ai dipendenti statali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959