Articolo 16 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 1994
Art. 16. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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