Articolo 14 della Legge 10 febbraio 1992, n. 152
Articolo 13Articolo 15
Versione
10 marzo 1992
Art. 14. 1. Con modalita' definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge e' tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneita', alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell' articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976 , come modificato dalla presente legge;
b) svolgimento continuativo come dipendente, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attivita' di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976 , come modificato dalla presente legge.
Nota all'art. 14:

- Per il nuovo testo degli articoli 1 , 2 e 3 della legge 3/1976 si vedano, rispettivamente, gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente