Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 345/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 2
aprile 2025
d a
in persona del procuratore dott. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Valerio Tavormina Parte_2
e dall'Avv.to Alessandro Castellano del Foro di Milano nonché
dall'Avv.to Leonardo Bottazzi del Foro di Brescia, quest'ultimo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Osvaldo CP_1
Pettene e dall'Avv.to Giuliana Franzoni del Foro di Verona,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
763/2020 pubblicata il 11 aprile 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
A) riformarsi la sentenza del Tribunale di Brescia sez. sp.
Impresa, V sez. civ., n. 763/2020 pubblicata nel giudizio r.g.
8339/2016, per le ragioni di cui in atti;
B) per l'effetto ed in ogni caso, rigettare integralmente le domande della medesima appellata sig.ra per le ragioni CP_1
di cui in atti;
C) condannare l'appellata, e per essa il procuratore distrattario,
al rimborso delle spese del giudizio di primo grado che sono state al medesimo corrisposte, su conforme richiesta ed in esecuzione dell'impugnata sentenza n. 763/2020 del Tribunale di Brescia, nonché
essa appellata al rimborso delle somme per capitale e interessi parimenti corrisposte nella misura di € 642.856,85;
D) in subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di conferma dell'accoglimento delle avverse domande risarcitorie/restitutorie, determinare l'eventuale danno/importo da corrispondere in restituzione, tenendo conto in detrazione delle cedole percepite e di qualsivoglia utilità o corrispettivo maturato in relazione ai medesimi titoli Parmalat 7% anche a seguito di loro conversione in azioni e warrant, occorrendo con correzione/riforma della parte motiva della sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione dei detti - 3 -
importi;
E) in via istruttoria,
• senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi non ammessi (previa occorrendo parziale revoca della relativa ordinanza 27.06.2017),
mantenendo la numerazione originaria, con i testi di seguito indicati:
3) vero che, in relazione all'operazione che precede, l'ordine di cui al doc. avv. 2 venne sottoscritto dalla sig.ra come formale CP_1
acquirente dei titoli Parmalat di cui ai capitoli che precedono;
4) vero che tra gli obiettivi posti da Banca Intesa s.p.a. (e da ciascuna delle banche in essa confluite tra cui la Banca di Trento e
Bolzano) nel sistema di incentivazione delle proprie filiali anche nell'anno 2003 era esclusa la negoziazione di obbligazioni non bancarie quali i titoli obbligazionari Parmalat 7% di cui è causa;
5) vero che i docc. 1 e 45 del fascicolo di parte convenuta che si rammostrano al teste sono estratti dal sistema informatico della
Banca di Trento e di Bolzano e riportano, quanto al doc. 1, tutte le trasferte eseguite dal dipendente sig. nel mese di aprile Parte_3
2003 ed i rimborsi al medesimo spettanti in ragione delle stesse e,
quanto al doc. 45, la presenza in ufficio del dipendente il giorno
29.4.2003 riportata nel riepilogo mensile delle assenze presenze e straordinari del sig. del mese di aprile 2003; Pt_3
6) vero che all'epoca dell'operazione di cui è causa (aprile
2003) la Banca di Trento e di Bolzano era priva di un portafoglio di titoli di proprietà e procedeva di volta ad acquistare sul mercato i titoli - 4 -
sulla base delle richieste della clientela per poi negoziarli in pari data con la medesima clientela in contropartita diretta, ciò che è avvenuto anche con riferimento all'operazione di cui è causa di cui ai documenti nn. 2, 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente che si rammostrano al teste;
7) vero in particolare che Banca di Trento e Bolzano, per soddisfare la richiesta d'investimento di cui al doc. 2 di parte ricorrente ha acquistato sul mercato dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino
nominali € 800.000 del titolo Parmalat 7% al prezzo di € 101,5, come da estrazione informatica dall'archivio storico della Banca di Trento e
Bolzano prodotta dalla resistente quale doc. 44, che si rammostra al teste e che lo stesso conferma anche quanto a veridicità e provenienza dei dati ivi riportati.
Si indicano a teste sui capitoli che precedono:
- dal n. 3 al n. 5 il sig. via del Forte 13, 38121 Parte_3
– Trento;
- sui capitoli nn. 4, 6 e 7 il sig. , c/o Tes_1 [...]
, Filiale di Pergine Valsugana, via Chimelli 2. Pt_1
• Preso atto della rinuncia ai testi avversari sigg.ri Tes_2
e all'udienza del 2.11.2017, comunque, ove
[...] Testimone_3
riproposte, respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti, indicandosi nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari allo stato non ammessi nn. 4 e 6 a prova contraria diretta e indiretta il teste sig. anche mediante i capitoli Parte_3
nn. 3 e 4 formulati dall'esponente a prova diretta.
F) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi - 5 -
giudizio, oltre esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Dell'appellata
piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello:
1. in via istruttoria: previa, se del caso, integrale conferma della ordinanza istruttoria del Trib. Brescia del 27.06.2017, rigettarsi tutte le istanze istruttorie dell'appellante, così come articolate e riproposte nell'atto di impugnazione;
2. in via principale di merito: rigettarsi siccome infondati, ed alcuni anche inammissibili, tutti i motivi di impugnazione dell'appellante, confermandosi per l'effetto integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n. 763/2020;
3. in via subordinata di merito: per scrupolo difensivo si ripropongono ex art. 346 c.p.c. le domande sollevate in primo grado nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. sub § B.5 (pag. 21: operazione in conflitto di interessi) e sub B.6 (pag. 24: operazione Over the Counter,
O.T.C.), rimaste non accolte, in quanto assorbite;
4. in ogni caso: condannarsi l'appellante alla rifusione a favore della appellata delle spese e delle competenze relative al presente secondo grado di giudizio, maggiorate del 30% per la redazione con tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.I.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di CP_1 - 6 -
Brescia l' chiedendo l'accertamento della nullità Parte_1
ovvero la risoluzione per inadempimento del contratto – quadro e dell'ordine di investimento nonché il risarcimento del danno relativi ad un'operazione di acquisto di obbligazioni Parmalat effettuata nel 2003
presso l'allora (poi incorporata Controparte_2
nell' . L'attrice lamentava, in via principale, la Parte_1
nullità del contratto - quadro per carenza di forma scritta;
in via subordinata, la nullità dell'operazione di investimento perché effettuata fuori sede senza indicazione della facoltà di recesso;
in via ulteriormente subordinata, la violazione delle norme di condotta di cui agli artt. 21, 23, 25 e 30 t.u.f. nonché degli artt. 26, 27, 28, 29, 44, 60 e
61 della Delibera Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche.
L' contestava gli assunti avversari, Parte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della in ragione della simulazione per interposizione fittizia di CP_1
persone, e la prescrizione.
Con sentenza n. 763/2020 pubblicata il 11 aprile 2020 il
Tribunale di Brescia così decideva:
- 1) dichiara la risoluzione dell'ordine di acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV, sottoscritto da
[...]
in data 29.4.2003 e, per l'effetto, condanna CP_1 Parte_1
alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €
[...]
475.629,92, oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. IV c.c. con decorrenza dalla data di notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. - 7 -
a quella di effettivo pagamento;
- 2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite.
Il primo giudice respingeva l'eccezione di simulazione, non essendo stata provata l'interposizione fittizia di persone;
respingeva l'eccezione di prescrizione, essendo stata la prescrizione puntualmente interrotta;
respingeva la domanda di nullità del contratto per essere stata l'operazione effettuata fuori sede senza indicazione della facoltà
di recesso, non essendo stato provato che la negoziazione era avvenuta fuori sede;
viceversa, accoglieva la domanda di risoluzione per inadempimento dell'ordine di investimento, essendo stata provata la violazione degli obblighi di informazione da parte dell'intermediario ed essendo stata l'operazione inadeguata per il profilo della cliente, e quindi procedeva alle relative restituzioni.
L' interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Erroneità della sentenza quanto alla ritenuta non configurabilità della simulazione relativa;
- 2) In subordine: se anche l'interposizione della sig.ra CP_1
fosse stata reale e non fittizia, destinatario degli obblighi informativi sarebbe stato anche in questo caso l'interponente/fiduciante sig. Tes_2
- 3) Pretese carenze informative al momento dell'operazione;
- 4) segue: insussistenza di elementi tali da fare presagire il successivo default dell'emittente al momento dell'operazione di cui è
causa; - 8 -
- 5) Pretesa inadeguatezza dell'operazione;
- 6) Pretesa sussistenza di conflitto di interessi;
- 7) Asserita omessa segnalazione dell'operazione avvenuta
“fuori mercato regolamentato”;
- 8) Difetto del nesso di causalità dell'inadempimento.
Resisteva la la quale, in subordine, riproponeva le CP_1
medesime domande avanzate in primo grado (operazione in conflitto di interessi e operazione Over the Counter, O.T.C.), non scrutinate in quanto rimaste assorbite.
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 2 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l' lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza quanto alla ritenuta non configurabilità della simulazione relativa. Osserva che gli ordini di investimento, a differenza del contratto – quadro, non abbisognano della forma scritta;
che gli ordini di investimento hanno una valenza distinta e autonoma rispetto al contratto – quadro;
che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la simulazione in riferimento all'ordine di investimento;
che il Tribunale ha errato nel ritenere che detta prova può
essere fornita soltanto per iscritto;
che, al contrario, la prova può essere fornita, ed in concreto è stata fornita, a mezzo confessione stragiudiziale (la diffida 13.4.2004 della , testi ( ) CP_1 Parte_3
e presunzioni (la provvista del le garanzie che il doveva Tes_2 Tes_2 - 9 -
prestare alla banca per la società di cui era socio, i procedimenti penali pendenti del;
che, in altri termini, sussisteva un principio di Tes_2
prova per iscritto che rendeva perfettamente ammissibile la testimonianza rilasciata dal dipendente della banca (il quale aveva così
dichiarato: “ho parlato dell'operazione solo con il non ricordo Tes_2
la IG;
“… le trattative erano fino a quel momento state CP_1
condotte sempre con il sig. e poi l'investimento è stato Testimone_2
invece firmato dalla IG …”; “sicuramente non ho CP_1
fortemente suggerito, ma ho proposto al sig. l'investimento Tes_2
Parmalat; non ho mai parlato con la sig.ra fino al momento CP_1
della sottoscrizione del contratto” e “la IG non era una CP_1
mia cliente”); che, tra l'altro, proprio attraverso questa deposizione testimoniale, la banca aveva provato la propria adesione all'interposizione fittizia.
Il motivo è infondato.
Va premesso che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto, da un lato, che la prova della simulazione (sub specie di interposizione fittizia di persone), ove si tratti di contratti che devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, deve essere fornita nella stessa forma,
ossia mediante la c.d. controdichiarazione e, dall'altro lato, che l'interposizione fittizia di persone necessita della partecipazione del terzo all'intesa simulatoria, la quale partecipazione deve altrettanto esprimersi nella medesima forma.
In tal modo, infatti, il giudice di primo grado si è uniformato all'insegnamento della Suprema Corte, la quale suole affermare, sul - 10 -
primo tema (la prova dell'interposizione fittizia di persone nei contratti formali), che “Nel caso di allegazione della simulazione relativa
per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante
la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle
parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra
non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità
della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più
rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma,
e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza
e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e
l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti
l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto
soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con
riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il
preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere
risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo
documento (articolo 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o
per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il
venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione,
tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del
giuramento (articolo 2739, comma primo, cod. civ.), né tanto meno
mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la
confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla
mancanza dell'atto scritto” (Sez. 2, Sentenza n. 4071 del 19/02/2008)
e, sul secondo tema (la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio - 11 -
nell'interposizione fittizia di persone e la forma di tale partecipazione),
che “Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo
soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l'interponente e
l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi,
esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i
trasferimenti immobiliari, è quella scritta” (Sez. 2 -,
Sentenza n. 7537 del 23/03/2017).
Ciò premesso, l'appellante non dubita della validità di tali principi giurisprudenziali, ma prospetta un distinguo (tra contratto –
quadro e ordine di investimento) che, ad avviso della Corte, non è
rilevante.
Segnatamente l'appellante afferma che l'ordine di investimento
è distinto e autonomo rispetto al contratto – quadro, sicchè l'indagine circa la simulazione, a suo dire, avrebbe dovuto compiersi sul primo,
atto a forma libera, rispetto al quale non sussistono limitazioni probatorie di sorta.
La Corte dissente da tale interpretazione, giacchè l'ordine di investimento, malgrado possa essere impartito anche oralmente
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020: “L'art. 23 del d.lgs. n.
58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per
i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si
riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o
disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente
all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali,
salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro”), non può - 12 -
essere considerato in maniera disgiunta dal contratto - quadro su cui si innesta.
Infatti, tra l'ordine di investimento e il contratto – quadro sussiste una compenetrazione, nel senso che – come giustamente rilevato dall'appellata - si tratta di due entità inscindibili, tant'è vero che l'ordine di investimento, in mancanza del contratto – quadro, è
nullo. Gli ordini di investimento sono dei semplici negozi esecutivi del contratto – quadro (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020:
“Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle
obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale
condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi
attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite
dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo
le clausole contenute nel contratto quadro”), mentre il contratto –
quadro integra un mandato, in esecuzione del quale l'intermediario esegue gli ordini via via impartitigli dal cliente
(Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007: “In relazione alla nullità
del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa
previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare
conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme
inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di
determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse
imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può
essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di - 13 -
intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione
del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone
a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di
investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n.
1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con
conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase
antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di
intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti
(cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere
accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a
responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla
risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni
riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute
in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi
che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei
menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto
"contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base
ad esso”), con la logica conseguenza che gli ordini di investimento danno attuazione al mandato e partecipano della natura negoziale del medesimo.
Il tutto porta a concludere che, al fine di accertare la simulazione, non si può prescindere dall'analisi del contratto – quadro,
limitandola – come, invece, pretende l'appellante – al semplice ordine di investimento. - 14 -
Al di là di tali considerazioni, che sono di per sé sufficienti a determinare il rigetto della doglianza, va comunque osservato che l'appellante, anche a voler ritenere ammissibili (per pura ipotesi di lavoro) mezzi di prova diversi dalla controdichiarazione, non ha comunque dimostrato la simulazione.
In tesi della banca dovrebbero all'uopo valorizzarsi:
- a) la confessione stragiudiziale dell'appellata;
- b) la testimonianza del funzionario di banca;
- c) le presunzioni.
La Corte ritiene, tuttavia, che tali elementi non siano sufficienti a ritenere provata l'interposizione fittizia di persone.
- a) Quanto alla confessione stragiudiziale dell'appellata, la diffida in data 13 aprile 2004 (doc. C) appellante) non ha alcuna valenza confessoria, giacchè nello scritto, al di là del riepilogo dei fatti noti, l'autrice non riconosce assolutamente che l'acquisto dei titoli
Parmalat, quand'anche effettuato con la provvista del compagno, fosse stato fatto come persona interposta. Nella missiva si accenna unicamente all'antefatto (la dismissione delle obbligazioni France
Telecom, la sostituzione con obbligazioni Parmalat, il giroconto dal alla etc.), dal quale, tuttavia, non è possibile inferire Tes_2 CP_1
elementi utili in ordine alla pretesa simulazione. Tant'è vero che la lettera si conclude con la riserva dell'esercizio di azioni giudiziali a titolo personale. Il semplice fatto che l'acquisto delle obbligazioni
Parmalat sia avvenuto con denaro del non vuol dire che Tes_2
l'investimento fosse stata concertato come operazione soggettivamente - 15 -
fittizia.
- b) Quanto alla testimonianza del funzionario di banca, la stessa
è del tutto neutra nell'ottica della simulazione, come ha bene motivato sul punto il Tribunale, quando ha sottolineato che il teste si è limitato a raccontare i fatti, ma non ha riferito nulla circa la reale intenzione delle parti. L'appellante ripropone l'elemento della testimonianza, ma non svolge alcuna considerazione critica in ordine al giudizio di irrilevanza o inconcludenza formulato dal primo giudice in ordine a detta deposizione.
- c) Infine, quanto alle presunzioni, tratte dagli elementi sopra indicati (la provvista del le garanzie che il doveva prestare Tes_2 Tes_2
alla banca per la società di cui era socio, i procedimenti penali pendenti a carico del , si tratta di circostanze che afferiscono ai motivi, i Tes_2
quali, in linea di principio, sono giuridicamente irrilevanti, e che, del resto, non valgono a ritenere dimostrata, neanche se valutati nel loro complesso, la tesi secondo cui le parti avevano voluto porre in essere un'operazione fittizia. Tra l'altro, secondo la prospettazione difensiva della banca, la garanzia da costituirsi mediante il deposito dei titoli andava a beneficio di un soggetto (la VE Costruzioni, società di cui il era socio) del tutto estraneo alle parti in causa. Tes_2
In conclusione, l'appellante non ha provato, come era suo onere,
la simulazione e l'interposizione fittizia di persone. Di qui il rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della CP_1
Con il secondo motivo di appello l' osserva che, Parte_1
in subordine, se anche l'interposizione della sig.ra fosse stata CP_1 - 16 -
reale e non fittizia, destinatario degli obblighi informativi sarebbe stato anche in questo caso l'interponente/fiduciante sig. Osserva che, Tes_2
opportunamente ravvisata un'interposizione reale, sub specie di
pactum fiduciae tra il (fiduciante) e la (fiduciaria), la Tes_2 CP_1
valutazione circa il rispetto degli obblighi di informazione da parte dell'intermediario andava fatta con riguardo al fiduciante Tes_2
Il motivo è infondato.
Invero l'interposizione reale si distingue dall'interposizione fittizia in quanto, nel primo caso, l'interposto è soltanto in apparenza il contraente (ma il vero contraente è l'interponente), mentre nel secondo caso, l'atto è effettivamente voluto, solo che l'interposto, in virtù degli accordi interni tra i due, è tenuto a riversare sull'interponente gli effetti del negozio stipulato.
Tipico caso di interposizione reale è, appunto, quello del pactum
fiduciae.
Senonchè l'appellante si preoccupa di illustrare la bontà
dell'assunto conseguente (e, cioè, che in caso di negozio fiduciario gli obblighi di informazione dell'intermediario vanno assolti nei confronti del fiduciante), mentre dà per scontato ciò che non è, ossia il pactum
fiduciae.
Infatti, da nessun elemento probatorio emerge che la in CP_1
virtù di presunti accordi interni conclusi con il fosse tenuta a Tes_2
ritrasferirgli un “qualcosa”.
Se gli elementi dedotti dall'appellante a supporto della tesi dell'interposizione reale sono quegli stessi elementi che erano stati - 17 -
dedotti a supporto dell'interposizione fittizia (ossia, la confessione stragiudiziale dell'appellata, la testimonianza del funzionario di banca e le presunzioni), allora si deve necessariamente concludere che tali elementi, inconcludenti per la seconda tipologia di interposizione, lo sono altrettanto per la prima.
La tesi dell'interposizione reale, dunque, è fallace tanto quanto quella dell'interposizione fittizia.
Con il quarto motivo di appello l' rimarca Parte_1
l'insussistenza di elementi tali da fare presagire il successivo default
dell'emittente al momento dell'operazione di cui è causa. Osserva che,
all'epoca in cui l'appellata ebbe ad effettuare l'operazione di investimento per cui è causa (nel 2003), il gruppo Parmalat era solido e non vi erano indici di dissesto;
che la stessa CO era intervenuta dopo (nel 2004), impugnando il bilancio della Parmalat;
che non si poteva pretendere dalla banca una capacità di previsione superiore a quella dell'organo di controllo.
Il motivo è inammissibile.
Invero il Tribunale ha condannato la banca perché
l'intermediario ha violato gli obblighi di informazione.
Non si è soffermato, invece, sulla questione della prevedibilità
o meno dell'evento dannoso.
A dir il vero il Tribunale non ha nemmeno condannato l'intermediario al risarcimento del danno, ma si è limitato a disporre le restituzioni, sicchè è ultroneo discutere di danno e di prevedibilità del danno. - 18 -
La violazione degli obblighi di informazione da parte dell'intermediario non è stata minimamente contestata dall'appellante.
Tale violazione, se di non scarsa importanza, è sufficiente al fine di pervenire alla risoluzione del contratto
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023: “In tema di
intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi
informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la
risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini,
nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione
dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi
costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione
di investimento, come resa dal contratto quadro, e i
singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini,
consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione
sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore”).
Il motivo, pertanto, non è correlato alla ratio decidendi, difetta di specificità e, come tale, è inammissibile.
Con l'ottavo terzo motivo di appello l' assume Parte_1
il difetto del nesso di causalità dell'inadempimento. Osserva che il giudice di primo grado lo ha erroneamente ritenuto presunto, cioè in re
ipsa, ponendosi così in contrasto con i principi generali dell'ordinamento; che la violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario in concreto non ha avuto un'incidenza sulla scelta di investimento fatta dal dominus (il , e a fortiori, dalla Tes_2
mera incaricata (la Moroni); che neppure sussisteva la gravità - 19 -
dell'inadempimento, trattandosi di un'operazione di switch da un precedente investimento in titoli analoghi.
Il motivo, articolato in due censure, è infondato.
Invero, quanto alla prima censura (il nesso di causalità tra la perdita del capitale investito e l'omessa informazione), per communis
opinio è ritenuto presunto (Sez. 1 - , Sentenza n. 7905 del 17/04/2020:
“Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo
gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio
dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in
favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del
nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur
suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova,
tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica
propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte
intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore
speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve
poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte
le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori
di rischio che gli sono stati segnalati”. Conformi
Sez. 1 - , Ordinanza n. 4727 del 28/02/2018,Sez. 1 - , Ordinanza n. 16
126 del 28/07/2020 e Sez. 1 - , Ordinanza n. 33596 del 11/11/2021).
L'adesione da parte del Tribunale ad un indirizzo giurisprudenziale assolutamente predominante non può affatto destare scandalo.
Si sorvola sul fatto che anche la censura in scrutinio è imperniata - 20 -
sul presupposto, del tutto indimostrato, che il vero investitore fosse il e che la avesse agito quale semplice incaricata. Tes_2 CP_1
Mentre, quanto alla seconda censura (la non scarsa importanza dell'inadempimento), il fatto che si fosse trattato di un'operazione di disinvestimento/reinvestimento non vale a ritenere che l'inadempimento non fosse grave, se si ha riguardo all'entità
dell'investimento, pari a ben € 800.000,00=, alla perdita ingente che ne
è scaturita, pari a circa la metà del capitale investito, e al fatto che l'informativa è stata omessa in toto.
Le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al nesso di causalità e alla non scarsa importanza dell'inadempimento meritano,
quindi, di essere confermate.
Resta assorbito l'esame:
- del terzo motivo di appello (Pretese carenze informative al momento dell'operazione), in quanto muove dall'erroneo presupposto della titolarità del negozio in capo al in via di interposizione Tes_2
fittizia ovvero reale, che viceversa è stata esclusa;
- del quinto motivo di appello (pretesa inadeguatezza dell'operazione), in quanto la violazione degli obblighi di informazione sussiste indipendentemente dall'adeguatezza o meno l'operazione
(l'inadeguatezza accertata è un “di più”), ed in quanto altrettanto muove dall'erroneo presupposto della titolarità del negozio in capo al in via di interposizione fittizia ovvero reale, che viceversa è stata Tes_2
esclusa;
- del sesto motivo di appello (pretesa sussistenza di conflitto di - 21 -
interessi), in quanto tema non esaminato dal Tribunale e colà rimasto assorbito;
- e del settimo motivo di appello (asserita omessa segnalazione dell'operazione avvenuta “fuori mercato regolamentato”), in quanto altrettanto tema non esaminato dal Tribunale e colà rimasto assorbito.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
L'istanza di cui alla lett. D) formulata dall'appellante (“in
subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di
conferma dell'accoglimento delle avverse domande
risarcitorie/restitutorie, determinare l'eventuale danno/importo da
corrispondere in restituzione, tenendo conto in detrazione delle cedole
percepite e di qualsivoglia utilità o corrispettivo maturato in relazione
ai medesimi titoli Parmalat 7% anche a seguito di loro conversione in
azioni e warrant, occorrendo con correzione/riforma della parte
motiva della sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione dei
detti importi”) è fondata limitatamente alla richiesta di correzione.
Infatti, nella motivazione (p. 17 della sentenza) il danno viene quantificato in € 478.526,00= anziché in € 475.629,92=. Il dispositivo,
peraltro, reca l'importo esatto di € 475.629,92=, ragione per cui l'errore
è del tutto “irrilevante”. Si provvede, in ogni caso, alla correzione richiesta.
Le istanze istruttorie formulate dall'appellante (benchè non tradotte in uno specifico motivo di impugnazione, ciò che di per sé
dovrebbe indurre ad ometterne lo scrutinio) sono inammissibili e/o - 22 -
irrilevanti:
- il cap. 3) (“vero che, in relazione all'operazione che precede,
l'ordine di cui al doc. avv. 2 venne sottoscritto dalla sig.ra CP_1
come formale acquirente dei titoli Parmalat di cui ai capitoli che
precedono”) contiene un evidente giudizio, allorquando si pretende di far dichiarare al teste che la era acquirente soltanto “formale” CP_1
dei titoli;
- il cap. 5 (“vero che i docc. 1 e 45 del fascicolo di parte
convenuta che si rammostrano al teste sono estratti dal sistema
informatico della Banca di Trento e di Bolzano e riportano, quanto al
doc. 1, tutte le trasferte eseguite dal dipendente sig. nel Parte_3
mese di aprile 2003 ed i rimborsi al medesimo spettanti in ragione
delle stesse e, quanto al doc. 45, la presenza in ufficio del dipendente
il giorno 29.4.2003 riportata nel riepilogo mensile delle assenze
presenze e straordinari del sig. del mese di aprile 2003”) riguarda Pt_3
il tema della negoziazione “fuori sede”, su cui il Tribunale si è
pronunciato in negativo;
- gli altri cap. si riferiscono a meri interna corporis della banca,
sul “come” essa ha acquisito i titoli che poi ha negoziato con la CP_1
e quindi sono del tutto irrilevanti.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 17.179,00= (di cui € 4.389,0= per la fase di studio, € 2.552,00= per la fase introduttiva, € 2.940,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive - 23 -
occorrende. La liquidazione è stata effettuata sulla base del valore della causa, con applicazione dei compensi minimo per la terza fase e medio per tutte le altre.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 17.179,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione;
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione (p. 17 della sentenza), nella parte in cui il danno viene quantificato nella somma di € 478.526,00= anziché in quella di €
475.629,92=.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 aprile
2025. - 24 -
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti