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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1954/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PISTILLI MASSIMO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1954/2024 Vertente tra
(C.F. = ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Belluno, 69, presso lo studio dell'Avv. Massimo pistilli, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale in Roma, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio di Roma rep. n. 37875 e racc. n. 7313. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2024 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il ricorrente ha versato contributi previdenziali per l'importo di Lire 1.372.800 nel luglio 1985 e per l'importo di Lire 1.372.721 nell'ottobre 1985; dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata, con decorrenza 1.08.2021; per l'effetto, condannare l' a corrispondere il trattamento pensionistico in CP_1 questione, con decorrenza 1.08.2021, eventualmente rideterminandone la misura in funzione della rettifica dei contributi effettivamente versati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara sin d'ora antistatario”. CP_ Si costituiva l' chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 17.3.2025 il ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ L' ha rappresentato l'avvenuto aggiornamento dell'estratto conto contributivo del ricorrente alla luce della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio attestante l'avvenuto versamento dei contributi mancanti ai fini della decorrenza del diritto alla pensione anticipata di anzianità da agosto 2021, come richiesto in sede di ricorso. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nonché distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell' essendo l'erroneo conteggio dei contributi frutto di un errore CP_1 imputabile all' ed avendo il ricorrente documentato i versamenti eseguiti. CP_2
P.Q.M.
. Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente CP_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, imborso C.U. (€ 43,00), IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1954/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PISTILLI MASSIMO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1954/2024 Vertente tra
(C.F. = ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Belluno, 69, presso lo studio dell'Avv. Massimo pistilli, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale in Roma, via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio di Roma rep. n. 37875 e racc. n. 7313. Persona_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.12.2024 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il ricorrente ha versato contributi previdenziali per l'importo di Lire 1.372.800 nel luglio 1985 e per l'importo di Lire 1.372.721 nell'ottobre 1985; dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata, con decorrenza 1.08.2021; per l'effetto, condannare l' a corrispondere il trattamento pensionistico in CP_1 questione, con decorrenza 1.08.2021, eventualmente rideterminandone la misura in funzione della rettifica dei contributi effettivamente versati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara sin d'ora antistatario”. CP_ Si costituiva l' chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 17.3.2025 il ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ L' ha rappresentato l'avvenuto aggiornamento dell'estratto conto contributivo del ricorrente alla luce della documentazione dal medesimo prodotta in giudizio attestante l'avvenuto versamento dei contributi mancanti ai fini della decorrenza del diritto alla pensione anticipata di anzianità da agosto 2021, come richiesto in sede di ricorso. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nonché distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell' essendo l'erroneo conteggio dei contributi frutto di un errore CP_1 imputabile all' ed avendo il ricorrente documentato i versamenti eseguiti. CP_2
P.Q.M.
. Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente CP_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 800,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, imborso C.U. (€ 43,00), IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci