Sentenza 14 agosto 2024
Massime • 2
L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/08/2024, n. 22835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22835 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2024 |
Testo completo
contro
AL LE, OR MI, IMMOBILIARE DEALBEMA DI VA IA E BE MA SS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA N. 208, presso lo studio dell'avvocato CARDARELLI IDA ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOZZINI FRANCO Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 ([...]) Data pubblicazione 14/08/2024 -controricorrenti- nonché
contro
COMUNE RIVOLI -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 641/2019 depositata il 13/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere dr. RO OC. FATTI DI CAUSA AS SA, IL BO e IL DE convennero AN AS e IS IG AS innanzi al Tribunale di Torino. Esposero di essere proprietari di unità abitative, confinanti con un tratto di strada privata di circa 90 metri, fra Viale Nuvoli e via Massaia del Comune di Rivoli. Aggiunsero che le controparti, per poter accedere a terreni di loro proprietà, avevano illegittimamente utilizzato il predetto tratto di strada, che non era gravata da uso pubblico. Pertanto, domandarono la declaratoria di inesistenza di qualsivoglia diritto avversario al transito pedonale e carrale, con la condanna alla demolizione di qualunque manufatto, impianto, conduttura posti al servizio degli altrui fondi, oltre al risarcimento dei danni. Radicatosi il contraddittorio sulla resistenza dei convenuti, espletata l'istruzione probatoria, con sentenza depositata il 13 febbraio 2019, il giudice adito ordinò la cessazione del transito pedonale e carrale sulla strada privata ed accolse parzialmente le domande risarcitorie. 2 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 Su impugnazione dei AS, con ordinanza depositata il 10 luglio Data pubblicazione 14/08/2024 2019 la Corte d'appello di Torino dichiarò inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., reputando che lo stesso avesse una ragionevole probabilità di non accoglimento. Contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 348 ter comma 3° c.p.c. ratione temporis vigente, AN AS e IS IG AS hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattordici motivi. Hanno replicato con controricorso AS SA, IL BO e IL DE, mentre è rimasto intimato il Comune di Rivoli, già parte contumace dei gradi di merito. Il P.G. rappresentato dal Sostituto T. Basile ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza pubblica sono pervenute memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 107 c.p.c. nella parte in cui il giudice di primo grado aveva disatteso la eccezione relativa all'esistenza di un litisconsorzio necessario con tutti i frontisti del tratto oggetto di causa e con tutti i soggetti che, a vario titolo, avrebbero vantato diritti reali sulla strada. La sentenza impugnata avrebbe limitato la valutazione al percorso contestato, laddove il giudizio sulla eventuale soggezione della strada a servitù di uso pubblico avrebbe invece implicato un esame del tracciato nella sua interezza ed avrebbe dunque determinato una situazione di litisconsorzio necessario. In ogni caso, vi sarebbero state ragioni di interesse legittimo alla partecipazione anche dei titolari di diritti reali, residenti nel tratto finale e nella carrareccia interpoderale attigua. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. 3 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 1.1. In forza del principio della domanda, il Tribunale ha inquadrato Numero di raccolta generale 22835/2024 la richiesta di AS SA, IL BO e IL Data pubblicazione 14/08/2024 DE nell'ambito del tratto di strada, di cui era pacifica l'appartenenza esclusiva alle parti attrici. Ma anche a voler ritenere che il diritto reale opposto dai AS avesse ampliato il petitum, investendo l'intero tracciato fra Viale Nuvoli e via Massaia del Comune di Rivoli, il giudice adito ha correttamente richiamato il principio di questa Corte, secondo cui l'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Sez. 2, n. 17663 del 5 luglio 2018; Sez. 2, n. 6622 del 6 aprile 2016). 2. Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., i AS deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1031 e 1058 c.c., lamentando che il giudice di primo grado avrebbe mancato di considerare la servitù di passaggio costituita ex contractu. A loro dire, sulla scorta dei rispettivi passaggi di proprietà, tutti documentati in atti, sarebbe risultato che la provenienza delle proprietà AS risaliva a tale TO IA ed il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la lettera dell'atto di compravendita not. IC dell'8 febbraio 1967, giacché non sarebbe stata operata alcuna distinzione fra gli aventi causa del IA sulla base del fatto che il loro atto di provenienza si fosse formato prima o dopo il rogito stesso. 4 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 Il motivo è inammissibile. Data pubblicazione 14/08/2024 2.1. Il Tribunale ha dato atto che “Il AS ha acquistato i fondi, su cui poi sono state realizzate le due unità immobiliari, in data 7.12.2006 dalle sigg.re CC…Dalla descrizione dei titoli di provenienza si apprendeva che di tali cespiti le venditrici erano titolari in virtù di alcune successioni ed in parte per acquisti;
in particolare l'atto richiamava l'acquisto del 28.7.1977 (Notaio Reverdini Grassi) concluso con il EL e l'acquisto del 14.12.1973 dalla società Laurogio… L'atto non indicava alcun passaggio sulla via Massaia, anche perché nessun accesso era possibile, atteso che i fondi acquistati dai AS, originariamente e prima dei lavori, confinavano con un'area boschiva di proprietà demaniale…..Con successivo atto del 4.3.2008 le CC, dando atto del pregresso trasferimento dei lotti al AS e stante l'interclusione del mappale 895, costituivano a favore della proprietà del convenuto idonea servitù di passaggio nonché servitù di posa e passaggio condutture;
la predetta servitù veniva costituita lungo una striscia di terreno della larghezza di metri 4 e per tutta la profondità delle particelle nn. 831, 832, 894 e 28 del Fg. 10; successivamente nel 2009 la servitù veniva modificata consensualmente dalle CC e dal AS;
attualmente quindi l'accesso alla proprietà dei convenuti è garantita dal sottostante Viale Nuvoli. Il tenore dell'atto costitutivo della servitù appare limpido e chiaro, ed è quindi pacifico che il bene acquistato dai AS non godeva di nessuna servitù, tanto da rendere indispensabile il successivo accordo del 2008”.
2.2. L'interpretazione fornita dal giudice adito appare formalmente congrua e plausibile, giacché effettuata in esito ad un esame testuale degli atti di acquisto riguardanti i fondi interessati, sulla cui base è stata ricostruita in modo coerente la volontà dei vari contraenti. 5 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 2.3. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare Numero di raccolta generale 22835/2024 un errore di diritto o un vizio di ragionamento Data pubblicazione 14/08/2024 nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 9641 del 9 aprile 2021; Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 2.4. Più in generale, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). Nella fattispecie, la censura si risolve in una sequela di titoli, senza nulla dedurre sulla violazione di legge che il Tribunale avrebbe commesso, sollecitando appunto soltanto un'interpretazione alternativa delle risultanze processuali. 3. Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione 6 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 dell'art. 1062 c.c., giacché il Tribunale non avrebbe accolto la Data pubblicazione 14/08/2024 costituzione del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia. Affermano che, nel corso degli anni, anche al fine di favorire le lottizzazioni, si era creato un sentiero, che avrebbe costituito opera visibile e permanente destinata all'esercizio del passaggio, in favore dei AS, contestando espressamente l'affermazione della sentenza impugnata, circa la pacifica interclusione dei fondi dei ricorrenti all'atto dell'acquisto nel 2006. Sarebbe quindi del tutto inappropriata la lettura della premessa all'atto di costituzione di servitù a titolo oneroso del 4 marzo 2008 fra AN AS ed TA e MA CC. 3.1. Il motivo è inammissibile. Anche per esso vale quanto già affermato sub 2.3. circa l'interpretazione degli atti da parte del giudice di merito, non senza aggiungere che la tesi dei ricorrenti muove dal parere di un tecnico terzo, qualificato dal Tribunale come non particolarmente rilevante “poiché riferito ad una servitù che, per come descritta, appare francamente diversa da quelle di cui si discute, che avrebbe gravato direttamente su parte dell'area cortilizia di proprietà SA/BO; è sufficiente ancora osservare che nessuno specifico richiamo risulta contenuto nell'atto di vendita delle CC alla I.DE.CO., e da quest'ultima agli attori SA/BO e tanto meno nell'atto di acquisto del 2006 con cui il AS acquistava i fondi”.
4. La quarta lagnanza è volta a denunciare violazione e falsa applicazione “delle norme di diritto sulla servitù a uso pubblico”, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di servitù di uso pubblico sul tratto terminale/prolungamento di via Massaia. La destinazione ad uso pubblico sarebbe stata più volte ribadita dal CTU officiato e comunque sussisterebbe un uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, 7 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 nonché l'ulteriore requisito dell'oggettiva idoneità del bene a Data pubblicazione 14/08/2024 soddisfare il fine di pubblico interesse, perseguito tramite l'esercizio della servitù. 4.1. Il sesto rilievo riguarda la violazione e falsa applicazione “delle norme di diritto relative alla carenza di legittimazione attiva e passiva”, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver il Tribunale accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei AS ed attiva delle controparti. Per un verso, la proprietà AS non si affaccerebbe né avrebbe aperture dirette sul tratto di strada terminale della via Massaia e, per altro verso, gli originari attori avrebbero piuttosto dovuto convenire in giudizio il solo titolare del Demanio pubblico, proprietario della strada carrareccia interpoderale. 4.2. Attraverso il settimo rilievo, i AS denunciano violazione e falsa applicazione delle norme relative all'interesse ad agire, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in capo alle controparti, giacché i ricorrenti sarebbero titolari di una particella che godrebbe del diritto di servitù di passaggio carrale e pedonale da e per Viale Nuvoli, posto che, qualunque esito potesse avere il giudizio, i AS stessi avrebbero potuto attraversare il tratto di strada terminale della via Massaia. 4.3. I tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché sono affetti dal medesimo vizio di carenza di autosufficienza, e devono dunque essere dichiarati inammissibili. 4.4. Giova premettere che, essendo il ricorso per cassazione un rimedio di legalità e cioè diretto al controllo di legittimità del provvedimento impugnato, la parte può far valere solo vizi che rientrano fra quelli espressamente indicati dall'art. 360 c.p.c. e non anche i vizi denunciati con l'atto di appello e non convertibili in uno dei motivi di ricorso per cassazione. Ciò rileva indipendentemente dal fatto che, nell'ipotesi di cui all'art. 348 ter comma 3° c.p.c., la norma preveda la possibilità del ricorso per cassazione, il quale 8 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 resta comunque limitato al sindacato proprio e caratteristico della Numero di raccolta generale 22835/2024 Suprema Corte. Data pubblicazione 14/08/2024 4.5. Ed allora, proprio in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020; Sez. 5, n. 18998 del 6 luglio 2021). In tutte le predette censure è carente il riferimento alla norma di legge impugnata e l'errore di diritto commesso.
5. La quinta censura richiama la violazione e falsa applicazione delle norme sulla costituzione del diritto di servitù per usucapione, ex artt. 1061, 1031 e 1058 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di avvenuta usucapione, nonostante l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio nonché l'utilizzo ripetuto e continuato del passaggio carraio e pedonale, per il termine ultraventennale, da e per il Viale Nuvoli, attraverso il tratto di strada in questione fino ai fondi di proprietà AS, perfezionatosi ancor prima del loro acquisto. 5.1. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell'art. 949 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., “per non aver il Tribunale accolto l'eccezione di assenza di timore di 9 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 un pregiudizio concreto da parte dei signori SA/BO e della Data pubblicazione 14/08/2024 DE s.s. quale presupposto per l'azione negatoria”. In sostanza, sarebbe mancato il reale timore di un concreto pregiudizio, considerata la natura del tratto di strada, l'ampiezza e l'impossibilità di procedere alla sua chiusura.
5.2. Il nono mezzo d'impugnazione si fonda sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. La decisione impugnata non avrebbe accolto l'eccezione di interclusione dei fondi di proprietà dei ricorrenti ed in particolare di quello appartenente a IG IS AS, benché la circostanza fosse stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio. L'immobile sarebbe risultato del tutto inaccessibile e privato di ogni sua sostanziale utilità. 5.3. I predetti motivi sono tutti inammissibili, giacché finiscono per sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio acquisito dal giudice di prime cure. E' dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 5.4. Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità 10 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la Numero di raccolta generale 22835/2024 scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più Data pubblicazione 14/08/2024 idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 5.5. È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 6. Il decimo motivo è volto a rimarcare, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di diritti reali e nella specie di servitù”. Il Tribunale avrebbe erroneamente personalizzato il divieto di accesso sulla strada privata di proprietà attrice rispetto alle persone fisiche dei ricorrenti anziché in relazione ai fondi per cui è causa. 11 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 Il motivo non ha ragion d'essere. Data pubblicazione 14/08/2024 6.1. L'originaria azione era stata incoata per ottenere la cessazione del transito sulla strada di proprietà attrice da parte dei AS, sicché la condanna non avrebbe potuto che fare riferimento ai convenuti e non ai fondi di loro appartenenza. E tanto a voler sottacere che neppure sono indicate le norme violate o il contenuto della violazione. 7. L'undicesima doglianza si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe richiamato una limitazione della “piena fruibilità” del tratto di strada appartenente alle controparti, le quali avevano al contrario lamentato l'illegittimo uso della strada e non una limitazione al loro godimento. Inoltre, il pregiudizio sarebbe stato accertato senza una specifica attività probatoria. Il motivo è manifestamente infondato. 7.1. La sentenza impugnata ritiene provato il “pregiudizio derivante dalla condotta usurpativa dei AS, che hanno ritenuto di poter esercitare senza limitazione alcuna il passaggio sulla strada privata, sia tramite i mezzi necessari per allestire il cantiere, sia utilizzando la strada nella prospettiva della titolarità di un diritto, risultato non sussistente;
in tal senso, il pregiudizio subito dalla proprietà rispetto alle pretese dei convenuti, deve ritenersi in re ipsa, perché costituisce un'indebita compressione del pieno esercizio del diritto di proprietà sul proprio bene”.
7.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Sez. 6-2, n.12630 del 13 maggio 2019). 12 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 8. Con il dodicesimo mezzo, i ricorrenti assumono ancora la Numero di raccolta generale 22835/2024 violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione Data pubblicazione 14/08/2024 all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto congrua la quantificazione dei danni nella misura di euro 10.000 a favore di ciascuna parte attrice, senza neppure identificare la superficie del tratto di strada interessato. Il motivo è infondato. 8.1. La sentenza impugnata ha fatto esplicito riferimento alla durata dei lavori ed al prolungato utilizzo della strada. E' stato dunque correttamente applicato il principio di questa Corte secondo cui il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (Sez. 2, n. 28075 del 14 ottobre 2021). 9. La tredicesima censura è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di compensare le spese di lite solo nella misura del 15%. I AS affermano che la domanda avversaria di demolizione dei manufatti era stata espressamente rinunciata ex adverso soltanto in sede di comparsa conclusionale, mentre le domande risarcitorie erano state in parte respinte o ridotte, né vi sarebbe stata evidenza sulle pretese avversarie. Conseguentemente, ci sarebbero stati i presupposti per una maggiore, se non integrale, compensazione delle spese di lite. Il motivo è inammissibile. 9.1. La compensazione parziale, in ragione del 15%, è stata valutata dal Tribunale in relazione all'accoglimento delle domande degli attori, sia pure in misura ridotta con riguardo al risarcimento 13 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 del danno. La sentenza impugnata si è dunque attenuta al principio Numero di raccolta generale 22835/2024 di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, Data pubblicazione 14/08/2024 l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U., n. 32061 del 31 ottobre 2022). 10. L'ultimo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui il giudice adito aveva ritenuto applicabile uno scaglione di riferimento non corretto per la liquidazione delle spese, per aver aumentato gli onorari ed aver compensato le spese del CTU in ragione del 10%. Trattandosi di servitù di passaggio, lo scaglione sarebbe dovuto essere, al più, quello indeterminato da euro 26.001 ad euro 52.000, né si sarebbe potuto avere riguardo al numero ed alla complessità delle questioni. Neppure sarebbero giustificati gli aumenti degli onorari per la fase istruttoria e per quella decisionale o l'aumento per la pluralità delle parti assistite. Il motivo è infondato. 10.1. Il Tribunale ha correttamente motivato la scelta dello scaglione, tant'è vero che, essendo la causa di valore indeterminato, ha ritenuto di applicare lo scaglione indeterminabile alto, alla luce del numero e della complessità delle questioni trattate, accordando altresì un aumento degli onorari “tenuto conto delle udienze, dell'ispezione e della fase peritale nonché del 14 di 15 Numero registro generale 32596/2019 Numero sezionale 1508/2024 Numero di raccolta generale 22835/2024 numero delle questioni e delle risultanze probatorie da vagliare”. La Data pubblicazione 14/08/2024 decisione è quindi in linea con l'art. 5 del DM n. 55/2014). In definitiva, il ricorso, infondato sotto tutti i profili, va respinto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, comprensive (stante l'espressa richiesta) di quelle relative al sub-procedimento ex art. 373 c.p.c., come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Condanna in solido AN AS e IS IG AS al pagamento delle spese processuali a favore di AS SA, IL BO e IL DE, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 9.000 (novemila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 maggio 2024, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile. Il Presidente LORENZO ORILIA Il Consigliere Estensore RO OC 15 di 15