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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/11/2025, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7477/2024 R.G., avente ad oggetto: compensi professionali di avvocato
TRA
, C.F. , rapp.ta e difesa da Parte_1 C.F._1 sé stessa;
RICORRENTE CONTRO
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e da verbale d'udienza del 04/06/2025
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. ex art. 14 D.Lgs. 150/2011,
[...]
adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver svolto, i Parte_1 espresso mandato conferitole da e nel suo CP_1 Controparte_1 interesse, attività professionale nell'ambito dei seguenti giudizi civili: 1) Giudizio civile R.G.N. 5898/2014 – mutato in R.G.N. 7024/2014, promosso da Parte_2
avente ad oggetto sfratto per morosità ad uso diverso, definito Controparte_2 con sentenza di N. 5689/2017 pubblicata il 29.12.2017, di accoglimento integrale della domanda, previo esperimento del tentativo di mediazione;
2) Giudizio civile R.G.N. 2008/2018, promosso da Parte_2
, avente ad oggetto
[...] Controparte_3 Controparte_1 opposizione a precetto notificato il 06.02.2018, dell'importo di € 50.988,64 in cui, nell'interesse della la ricorrente si costituiva con comparsa di CP_1 costituzione e risposta e patrocinava fino all'udienza del 15.01.2020, con successiva rinuncia al mandato comunicata con racc. a.r. del 23.09.2021; 3) Giudizio Civile R.G.N. 3470/2019 promosso da Parte_2 di , avente ad oggetto
[...] Controparte_3 Controparte_1 opposizione a precetto di pagamento dell'importo di € 11.943,34, notificato il 14.03.2019, in esecuzione della sentenza di cui al punto 1), in cui veniva depositata comparsa di costituzione nell'interesse della note di CP_1 trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2020, patrocinando fino al 23.09.2021, con rinuncia al mandato comunicata con racc. a.r. del 23.09.2021. 4) Procedimento esecutivo mobiliare – Atto di pignoramento presso terzi R.G.E. N.1627/2019 promosso da Parte_2
+ 1, definito con ordinanza di
[...] Controparte_2 assegnazione della somma di € 15.167,69 pronunciata il 19.04.2021. Tale procedimento, traeva origine dal medesimo atto di precetto di pagamento notificato nell'interesse della in esecuzione della sentenza N. CP_1
5689/2017. Avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 26.03.2019 il debitore, oltre che al prodromico precetto, proponeva anche opposizione innanzi al G.E., cui seguiva ordinanza di rigetto del 19.02.2020, con contestuale condanna alle spese di lite determinate in € 1.200,00 oltre accessori in favore della Proseguita la causa, venivano depositati due atti di intervento in CP_1 favore della stessa rispettivamente in data 03.03.2020 e 14.07.2020 ed CP_1 il giudizio veniva definito con ordinanza di assegnazione di somme in favore della creditrice procedente pronunciata il 19.04.2021; 5) Giudizio civile R.G.N. 9220/2014 promosso da Parte_2
[...
, avente ad oggetto Controparte_3 Controparte_1 opposizione a precetto per rilascio di immobile. L'odierna istante, nell'interesse della si costituiva in giudizio mediante il deposito di memoria alla CP_1 prima udienza del 17.04.2015, presenziava alle successive udienze e depositava comparsa conclusionale in data 15.06.2018. Con Sentenza N. 2867/2018 pubblicata il 30.07.2018, il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la al pagamento in favore Parte_2 della delle spese di lite, che quantificava in € 3.500,00 oltre accessori di CP_1 legge. Rilevava, ancora, la ricorrente che, con raccomandata A7r del 23.09.2021, rimasta inevasa, comunicava alla la rinuncia ai mandati relativi ai CP_1 giudizi ancora pendenti, ossia quelli indicati ai precedenti punti n. 2) e 3) e chiedeva il pagamento delle spese e degli onorari maturati per l'attività giudiziale prestata in suo favore;
- che con successiva raccomandata a/r del 07.10.2021, rimasta inevasa al pari della precedente, l'istante integrava la precedente chiedendo il pagamento degli ulteriori compensi maturati per altra causa definita positivamente dalla locale Corte d'Appello e contestualmente formulava istanza per l'avvio di proposta di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014 (all'epoca costituente condizione di procedibilità dell'azione);
- che con raccomandata a/r del 10.09.2024, l'istante reiterava la richiesta di pagamento degli onorari maturati;
- che esperito il procedimento di mediazione obbligatorio quale condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28 e s.m.i., seguiva verbale negativo del 03.10.2024 per mancata comparizione della parte chiamata;
- che in mancanza di accordo scritto, i compensi professionali dovuti andavano quantificati applicando i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, vigenti all'epoca della conclusione dei mandati professionali. Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via principale, previo accertamento della rispondenza delle singole somme richieste, per ciascuna prestazione resa, alla tariffa professionale forense indicata (D.M. n. 55/2014), condannare al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente dell'importo di € 26.543,00, pari alla somma dei compensi indicati al paragrafo sub H) del presente ricorso e detratti gli acconti versati, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n.55/2014 ed accessori di legge o, in subordine, al pagamento dell'importo meglio ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi maturati al saggio legale determinato ex art. 1249 comma 1° dalla data di costituzione in mora del 23.09.2021 e fino alla data di deposito del presente atto, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale determinato ex art. 1284 comma 4° dal data di deposito e fino all'effettivo soddisfo;
- Ancora in via principale condannare la resistente al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 dell'ulteriore importo di € 420,00 quale compenso per l'attiva di mediazione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. 147/2022 ed accessori di legge, ed € 190,00 quale spese vive versate all'Organismo di mediazione come da fattura quietanzata allegata al verbale stesso, trattandosi di attività professionale e spese sostenute per la fase di mediazione che è prodromica e necessaria del presente giudizio;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite”. Instaurato il giudizio, in data 7.3.2025 si costituiva in giudizio CP_4
. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
[...]
In particolare, la resistente deduceva che il professionista, in violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 1176, co. 2, c.c., aveva omesso di fornire adeguata informazione alla cliente circa lo stato dei procedimenti;
di comunicare preventivamente i costi delle attività professionali;
di rendere conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. A dire della resistente, i gravi inadempimenti agli obblighi informativi, di rendicontazione e di correttezza professionale da parte dell'avvocato, avevano reso la prestazione del tutto inidonea a soddisfare l'interesse della cliente, con conseguente perdita del diritto al compenso. Rilevava, infine, con riferimento alla quantificazione delle somme richieste, la mancata sottoscrizione di un accordo scritto, oltre che l'avvenuta comunicazione di rinuncia ai mandati professionali in mancanza di adeguato preavviso. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare la domanda proposta dall'avv. , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi c via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, rideterminare i compensi professionali dovuti secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto dell'effettiva attività svolta;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori”. Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. Orbene, occorre premettere che l'avvocato ricorrente, con la documentazione prodotta, ha provato il conferimento dei mandati professionali e l'effettiva esecuzione delle suindicate prestazioni professionali che, comunque, non è stata mai specificatamente contestata dalla resistente, essendosi la stessa limitata ad assumere l'omissione di informazioni in ordine ai costi, allo stato dei procedimenti e dei risultati conseguiti, senza null'altro dedurre e/o argomentare. In punto di diritto, deve rilevarsi che, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul soggetto che si afferma titolare del diritto stesso. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 24568/2013). Inoltre, come recentemente, ribadito dalla Suprema Corte, quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato (cfr. ordinanza n. 9314/24). Ogni contestazione sollevata dal resistente in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. Civ. 19800/2016). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare in modo specifico le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (cfr. ex multis Cass. civ. 28753/2018). Ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Il decreto ministeriale nr. 55/2014 detta precisi criteri per orientare la liquidazione del compenso, stabilendo, all'art. 4 che ai fi ni della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento….” A tale riguardo, con riferimento al caso di specie deve, preliminarmente, osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite alla fine del 2021, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto. Passando, quindi, ad esaminare il merito della domanda di liquidazione dei compensi professionali, si rileva che correttamente la ricorrente ha formulato la propria richiesta sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014 per le varie fasi dell'attività giudiziale espletata con riferimento ai singoli giudizi, fino alla dichiarata e non contestata rinuncia al mandato del 23.09.2021. Nello specifico, la ricorrente, oltre ad aver versato in atti copia del mandato posto a margine dello Sfratto per morosità e Citazione per la convalida (v. all. 1 in ricorso), - Con riferimento al giudizio di cui al punto 1 del ricorso ha, altresì, allegato: ordinanza del 7.7.2014 (v. all. 2 in ricorso), verbale negativo di mediazione del 05.11.2014 (v. all. 3 in ricorso), memoria integrativa (all. 4 in ricorso); sentenza N. 5689/2017 pubblicata il 29.12.2017 (v. all. 5 in ricorso), che definiva il detto giudizio, sortendo un effetto vantaggioso per l'odierna resistente;
atto di precetto per il pagamento delle somme indicate in sentenza e per l'ammontare complessivo di € 50.099,64 (v. all. 6 in ricorso). L'affare trattato – di valore da € 1.101 a € 5.200 - si caratterizzava, peraltro, per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria, da liquidarsi secondo i minimi tabellari, in ragione del mancato deposito di memorie. Tenuto conto, dunque, dei predetti parametri, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 2.772,00, di cui:
[...]
€ 405,00 per la fase di studio della controversia, valore medio;
€ 405,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore medio;
€ 567,00 per la fase di istruttoria e/o di trattazione, valore minimo;
€ 810,00 per la fase decisionale, valore medio;
€ 270,00 per assistenza in mediazione, valore medio;
€ 315,00 per atto di precetto (valore della causa da € 26.001 a € 52.000)
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 2 del ricorso (Procedimento Civile R.G.N. 2008/2018) di opposizione a precetto, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione e risposta (v. all. 8 in ricorso) verbali di udienze del 20.06.2018, del 16.10.2019 e del 15.01.2020 (v. all. 9 in ricorso), sentenza n. 4489/22 (v. all. del 26.3.25 di parte ricorrente). L'affare trattato – di valore da € 26.001 a € 52.000 - si caratterizza per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria e decisionale , da liquidarsi secondo i valori minimi, atteso il mancato deposito di memorie. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 5.355,00 di cui:
€ 1.620,00 per la fase di studio della controversia, valore medio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore medio;
€ 1.204,00 per la fase istruttoria/ trattazione, valore minimo;
€ 1.384,00 per la fase decisionale, valore medio.
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 3 del ricorso (Procedimento Civile R.G.N. 3470/2019) avente ad oggetto opposizione a precetto di pagamento dell'importo di € 11.943,34, la ricorrente ha allegato comparsa di costituzione (v. all. 11 in ricorso), verbali di udienza del 13.11.2019 (v. all. 12) e note di trattazione scritta (v. all. 13). L'affare trattato – di valore da € 5.201 a € 26.000 - si caratterizza per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 1.615,00, di cui:
€ 875,00 per la fase di studio della controversia, valore medio;
€ 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore medio. - Con riferimento al giudizio di cui al punto 4 del ricorso (Procedimento esecutivo mobiliare – Atto di pignoramento presso terzi R.G.E. N.1627/2019) parte ricorrente ha allegato: atto di pignoramento presso terzi (v. all. 14); ordinanza del 19.02.2020 (v. all. 15); verbale udienza del 18.04.2019 (v. all. 16), note di trattazione scritta del (v. all. 17), verbale udienza del 03.09.2020 (v. all. 18), con note di trattazione scritta del 26.11.2020 (v. all. 19), atti di intervento del 03.03.2020 e 14.07.2020 (v. all. 20-21); ordinanza di assegnazione di somme in favore della creditrice procedente (v. all. 22). L'affare trattato – di valore da € 5.201 a € 26.000 - si caratterizza per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 2.016,00 di cui:
€ 526,00 per la fase introduttiva, valore medio;
€ 1.200,00 per la fase di cautelare, valore liquidato dal G.E. (ord. 19.2.20)
€ 290,00 per la fase istruttoria/trattazione, valore medio.
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 5 del ricorso (Procedimento civile R.G.N. 9220/2014) avente ad oggetto opposizione a precetto per rilascio di immobile, la ricorrente ha allegato: memoria di costituzione (v. all. 24) verbale di udienza del 17.4.15 (v. all. 25); verbale di udienza del 9.12.2015- 23.09.2015 - 09.12.2015 - 25.04.2018 e 02.05.2018 (v. all. 26); comparsa conclusionale del 15.06.2018 (v. all. 27); sentenza N. 2867/2018 pubblicata il 30.07.2018 (v. all. 28); atto di precetto di pagamento recante l'importo di € 5.337,16 a titolo di spese di lite (v. all. 29), andato perento. Con riferimento al valore della causa – indeterminabile di complessità bassa - che si caratterizza per questioni di media complessità, non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria, da liquidarsi secondo i minimi, in ragione del mancato deposito di memorie. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 6.738,00 di cui:
€ 1.620,00 per la fase introduttiva, valore medio;
€ 1.147,00 per la fase di cautelare, valore liquidato dal G.E. (ord. 19.2.20)
€ 1.204,00 per la fase istruttoria/trattazione, valore minimo;
€ 2.767,00 per la fase decisionale. Pertanto, tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva, alla ricorrente deve essere riconosciuto un compenso professionale pari ad € 17.746,00 (18.496,00 – 750,00) oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, detratto l'acconto di Euro 750,00. Quanto agli accessori, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte per il quale “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all' art. 14 d.lg. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cassazione civile, sez. II, 10/06/2025, n. 15527). Le spese del presente giudizio – in ragione dell'accoglimento quantitativamente parziale della domanda – vanno poste a carico della resistente per i 2/3 e compensate per il residuo terzo;
le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, per tutte le fasi ai sensi del DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria, sulla base dello scaglione da Euro 5.201 a 26.000,00 euro, secondo i valori minimi, alla luce della scarsa complessità della questione e dell'assenza di questioni di fatto e diritto connotate da peculiare difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, C.F. , nei confronti di Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , ogni altra domanda Controparte_1 C.F._2 disattesa, così provvede:
1) LIQUIDA in favore dell'avv. per l'attività Parte_1 professionale indicata in motivazione, il complessivo importo di Euro 17.746,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, ed interessi al saggio legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
2) CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei 2/3 delle spese della presente procedura che si liquidano nel loro complessivo ammontare (1/1) nella misura di Euro 237,00 per esborsi vivi ed in Euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA come per legge – dichiarando compensato il residuo. Così deciso in Salerno, 14.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7477/2024 R.G., avente ad oggetto: compensi professionali di avvocato
TRA
, C.F. , rapp.ta e difesa da Parte_1 C.F._1 sé stessa;
RICORRENTE CONTRO
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e da verbale d'udienza del 04/06/2025
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. ex art. 14 D.Lgs. 150/2011,
[...]
adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver svolto, i Parte_1 espresso mandato conferitole da e nel suo CP_1 Controparte_1 interesse, attività professionale nell'ambito dei seguenti giudizi civili: 1) Giudizio civile R.G.N. 5898/2014 – mutato in R.G.N. 7024/2014, promosso da Parte_2
avente ad oggetto sfratto per morosità ad uso diverso, definito Controparte_2 con sentenza di N. 5689/2017 pubblicata il 29.12.2017, di accoglimento integrale della domanda, previo esperimento del tentativo di mediazione;
2) Giudizio civile R.G.N. 2008/2018, promosso da Parte_2
, avente ad oggetto
[...] Controparte_3 Controparte_1 opposizione a precetto notificato il 06.02.2018, dell'importo di € 50.988,64 in cui, nell'interesse della la ricorrente si costituiva con comparsa di CP_1 costituzione e risposta e patrocinava fino all'udienza del 15.01.2020, con successiva rinuncia al mandato comunicata con racc. a.r. del 23.09.2021; 3) Giudizio Civile R.G.N. 3470/2019 promosso da Parte_2 di , avente ad oggetto
[...] Controparte_3 Controparte_1 opposizione a precetto di pagamento dell'importo di € 11.943,34, notificato il 14.03.2019, in esecuzione della sentenza di cui al punto 1), in cui veniva depositata comparsa di costituzione nell'interesse della note di CP_1 trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2020, patrocinando fino al 23.09.2021, con rinuncia al mandato comunicata con racc. a.r. del 23.09.2021. 4) Procedimento esecutivo mobiliare – Atto di pignoramento presso terzi R.G.E. N.1627/2019 promosso da Parte_2
+ 1, definito con ordinanza di
[...] Controparte_2 assegnazione della somma di € 15.167,69 pronunciata il 19.04.2021. Tale procedimento, traeva origine dal medesimo atto di precetto di pagamento notificato nell'interesse della in esecuzione della sentenza N. CP_1
5689/2017. Avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 26.03.2019 il debitore, oltre che al prodromico precetto, proponeva anche opposizione innanzi al G.E., cui seguiva ordinanza di rigetto del 19.02.2020, con contestuale condanna alle spese di lite determinate in € 1.200,00 oltre accessori in favore della Proseguita la causa, venivano depositati due atti di intervento in CP_1 favore della stessa rispettivamente in data 03.03.2020 e 14.07.2020 ed CP_1 il giudizio veniva definito con ordinanza di assegnazione di somme in favore della creditrice procedente pronunciata il 19.04.2021; 5) Giudizio civile R.G.N. 9220/2014 promosso da Parte_2
[...
, avente ad oggetto Controparte_3 Controparte_1 opposizione a precetto per rilascio di immobile. L'odierna istante, nell'interesse della si costituiva in giudizio mediante il deposito di memoria alla CP_1 prima udienza del 17.04.2015, presenziava alle successive udienze e depositava comparsa conclusionale in data 15.06.2018. Con Sentenza N. 2867/2018 pubblicata il 30.07.2018, il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la al pagamento in favore Parte_2 della delle spese di lite, che quantificava in € 3.500,00 oltre accessori di CP_1 legge. Rilevava, ancora, la ricorrente che, con raccomandata A7r del 23.09.2021, rimasta inevasa, comunicava alla la rinuncia ai mandati relativi ai CP_1 giudizi ancora pendenti, ossia quelli indicati ai precedenti punti n. 2) e 3) e chiedeva il pagamento delle spese e degli onorari maturati per l'attività giudiziale prestata in suo favore;
- che con successiva raccomandata a/r del 07.10.2021, rimasta inevasa al pari della precedente, l'istante integrava la precedente chiedendo il pagamento degli ulteriori compensi maturati per altra causa definita positivamente dalla locale Corte d'Appello e contestualmente formulava istanza per l'avvio di proposta di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014 (all'epoca costituente condizione di procedibilità dell'azione);
- che con raccomandata a/r del 10.09.2024, l'istante reiterava la richiesta di pagamento degli onorari maturati;
- che esperito il procedimento di mediazione obbligatorio quale condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28 e s.m.i., seguiva verbale negativo del 03.10.2024 per mancata comparizione della parte chiamata;
- che in mancanza di accordo scritto, i compensi professionali dovuti andavano quantificati applicando i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, vigenti all'epoca della conclusione dei mandati professionali. Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via principale, previo accertamento della rispondenza delle singole somme richieste, per ciascuna prestazione resa, alla tariffa professionale forense indicata (D.M. n. 55/2014), condannare al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente dell'importo di € 26.543,00, pari alla somma dei compensi indicati al paragrafo sub H) del presente ricorso e detratti gli acconti versati, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n.55/2014 ed accessori di legge o, in subordine, al pagamento dell'importo meglio ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi maturati al saggio legale determinato ex art. 1249 comma 1° dalla data di costituzione in mora del 23.09.2021 e fino alla data di deposito del presente atto, oltre interessi maturati e maturandi al saggio legale determinato ex art. 1284 comma 4° dal data di deposito e fino all'effettivo soddisfo;
- Ancora in via principale condannare la resistente al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 dell'ulteriore importo di € 420,00 quale compenso per l'attiva di mediazione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. 147/2022 ed accessori di legge, ed € 190,00 quale spese vive versate all'Organismo di mediazione come da fattura quietanzata allegata al verbale stesso, trattandosi di attività professionale e spese sostenute per la fase di mediazione che è prodromica e necessaria del presente giudizio;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite”. Instaurato il giudizio, in data 7.3.2025 si costituiva in giudizio CP_4
. chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
[...]
In particolare, la resistente deduceva che il professionista, in violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 1176, co. 2, c.c., aveva omesso di fornire adeguata informazione alla cliente circa lo stato dei procedimenti;
di comunicare preventivamente i costi delle attività professionali;
di rendere conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. A dire della resistente, i gravi inadempimenti agli obblighi informativi, di rendicontazione e di correttezza professionale da parte dell'avvocato, avevano reso la prestazione del tutto inidonea a soddisfare l'interesse della cliente, con conseguente perdita del diritto al compenso. Rilevava, infine, con riferimento alla quantificazione delle somme richieste, la mancata sottoscrizione di un accordo scritto, oltre che l'avvenuta comunicazione di rinuncia ai mandati professionali in mancanza di adeguato preavviso. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare la domanda proposta dall'avv. , in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi c via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, rideterminare i compensi professionali dovuti secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto dell'effettiva attività svolta;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori”. Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. Orbene, occorre premettere che l'avvocato ricorrente, con la documentazione prodotta, ha provato il conferimento dei mandati professionali e l'effettiva esecuzione delle suindicate prestazioni professionali che, comunque, non è stata mai specificatamente contestata dalla resistente, essendosi la stessa limitata ad assumere l'omissione di informazioni in ordine ai costi, allo stato dei procedimenti e dei risultati conseguiti, senza null'altro dedurre e/o argomentare. In punto di diritto, deve rilevarsi che, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul soggetto che si afferma titolare del diritto stesso. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo (cfr. Cass. Civ. n. 24568/2013). Inoltre, come recentemente, ribadito dalla Suprema Corte, quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l'attività svolta e quindi il credito vantato (cfr. ordinanza n. 9314/24). Ogni contestazione sollevata dal resistente in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. Civ. 19800/2016). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare in modo specifico le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (cfr. ex multis Cass. civ. 28753/2018). Ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Il decreto ministeriale nr. 55/2014 detta precisi criteri per orientare la liquidazione del compenso, stabilendo, all'art. 4 che ai fi ni della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento….” A tale riguardo, con riferimento al caso di specie deve, preliminarmente, osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite alla fine del 2021, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto. Passando, quindi, ad esaminare il merito della domanda di liquidazione dei compensi professionali, si rileva che correttamente la ricorrente ha formulato la propria richiesta sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014 per le varie fasi dell'attività giudiziale espletata con riferimento ai singoli giudizi, fino alla dichiarata e non contestata rinuncia al mandato del 23.09.2021. Nello specifico, la ricorrente, oltre ad aver versato in atti copia del mandato posto a margine dello Sfratto per morosità e Citazione per la convalida (v. all. 1 in ricorso), - Con riferimento al giudizio di cui al punto 1 del ricorso ha, altresì, allegato: ordinanza del 7.7.2014 (v. all. 2 in ricorso), verbale negativo di mediazione del 05.11.2014 (v. all. 3 in ricorso), memoria integrativa (all. 4 in ricorso); sentenza N. 5689/2017 pubblicata il 29.12.2017 (v. all. 5 in ricorso), che definiva il detto giudizio, sortendo un effetto vantaggioso per l'odierna resistente;
atto di precetto per il pagamento delle somme indicate in sentenza e per l'ammontare complessivo di € 50.099,64 (v. all. 6 in ricorso). L'affare trattato – di valore da € 1.101 a € 5.200 - si caratterizzava, peraltro, per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria, da liquidarsi secondo i minimi tabellari, in ragione del mancato deposito di memorie. Tenuto conto, dunque, dei predetti parametri, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 2.772,00, di cui:
[...]
€ 405,00 per la fase di studio della controversia, valore medio;
€ 405,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore medio;
€ 567,00 per la fase di istruttoria e/o di trattazione, valore minimo;
€ 810,00 per la fase decisionale, valore medio;
€ 270,00 per assistenza in mediazione, valore medio;
€ 315,00 per atto di precetto (valore della causa da € 26.001 a € 52.000)
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 2 del ricorso (Procedimento Civile R.G.N. 2008/2018) di opposizione a precetto, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione e risposta (v. all. 8 in ricorso) verbali di udienze del 20.06.2018, del 16.10.2019 e del 15.01.2020 (v. all. 9 in ricorso), sentenza n. 4489/22 (v. all. del 26.3.25 di parte ricorrente). L'affare trattato – di valore da € 26.001 a € 52.000 - si caratterizza per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria e decisionale , da liquidarsi secondo i valori minimi, atteso il mancato deposito di memorie. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 5.355,00 di cui:
€ 1.620,00 per la fase di studio della controversia, valore medio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore medio;
€ 1.204,00 per la fase istruttoria/ trattazione, valore minimo;
€ 1.384,00 per la fase decisionale, valore medio.
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 3 del ricorso (Procedimento Civile R.G.N. 3470/2019) avente ad oggetto opposizione a precetto di pagamento dell'importo di € 11.943,34, la ricorrente ha allegato comparsa di costituzione (v. all. 11 in ricorso), verbali di udienza del 13.11.2019 (v. all. 12) e note di trattazione scritta (v. all. 13). L'affare trattato – di valore da € 5.201 a € 26.000 - si caratterizza per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 1.615,00, di cui:
€ 875,00 per la fase di studio della controversia, valore medio;
€ 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, valore medio. - Con riferimento al giudizio di cui al punto 4 del ricorso (Procedimento esecutivo mobiliare – Atto di pignoramento presso terzi R.G.E. N.1627/2019) parte ricorrente ha allegato: atto di pignoramento presso terzi (v. all. 14); ordinanza del 19.02.2020 (v. all. 15); verbale udienza del 18.04.2019 (v. all. 16), note di trattazione scritta del (v. all. 17), verbale udienza del 03.09.2020 (v. all. 18), con note di trattazione scritta del 26.11.2020 (v. all. 19), atti di intervento del 03.03.2020 e 14.07.2020 (v. all. 20-21); ordinanza di assegnazione di somme in favore della creditrice procedente (v. all. 22). L'affare trattato – di valore da € 5.201 a € 26.000 - si caratterizza per questioni di media complessità, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 2.016,00 di cui:
€ 526,00 per la fase introduttiva, valore medio;
€ 1.200,00 per la fase di cautelare, valore liquidato dal G.E. (ord. 19.2.20)
€ 290,00 per la fase istruttoria/trattazione, valore medio.
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 5 del ricorso (Procedimento civile R.G.N. 9220/2014) avente ad oggetto opposizione a precetto per rilascio di immobile, la ricorrente ha allegato: memoria di costituzione (v. all. 24) verbale di udienza del 17.4.15 (v. all. 25); verbale di udienza del 9.12.2015- 23.09.2015 - 09.12.2015 - 25.04.2018 e 02.05.2018 (v. all. 26); comparsa conclusionale del 15.06.2018 (v. all. 27); sentenza N. 2867/2018 pubblicata il 30.07.2018 (v. all. 28); atto di precetto di pagamento recante l'importo di € 5.337,16 a titolo di spese di lite (v. all. 29), andato perento. Con riferimento al valore della causa – indeterminabile di complessità bassa - che si caratterizza per questioni di media complessità, non vi sono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria, da liquidarsi secondo i minimi, in ragione del mancato deposito di memorie. Pertanto, spettano all'avv. Parte_1 complessivamente € 6.738,00 di cui:
€ 1.620,00 per la fase introduttiva, valore medio;
€ 1.147,00 per la fase di cautelare, valore liquidato dal G.E. (ord. 19.2.20)
€ 1.204,00 per la fase istruttoria/trattazione, valore minimo;
€ 2.767,00 per la fase decisionale. Pertanto, tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l'attività difensiva, alla ricorrente deve essere riconosciuto un compenso professionale pari ad € 17.746,00 (18.496,00 – 750,00) oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, detratto l'acconto di Euro 750,00. Quanto agli accessori, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte per il quale “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all' art. 14 d.lg. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cassazione civile, sez. II, 10/06/2025, n. 15527). Le spese del presente giudizio – in ragione dell'accoglimento quantitativamente parziale della domanda – vanno poste a carico della resistente per i 2/3 e compensate per il residuo terzo;
le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, per tutte le fasi ai sensi del DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria, sulla base dello scaglione da Euro 5.201 a 26.000,00 euro, secondo i valori minimi, alla luce della scarsa complessità della questione e dell'assenza di questioni di fatto e diritto connotate da peculiare difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, C.F. , nei confronti di Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , ogni altra domanda Controparte_1 C.F._2 disattesa, così provvede:
1) LIQUIDA in favore dell'avv. per l'attività Parte_1 professionale indicata in motivazione, il complessivo importo di Euro 17.746,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, ed interessi al saggio legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
2) CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei 2/3 delle spese della presente procedura che si liquidano nel loro complessivo ammontare (1/1) nella misura di Euro 237,00 per esborsi vivi ed in Euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre Iva e CPA come per legge – dichiarando compensato il residuo. Così deciso in Salerno, 14.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante