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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 25.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.4.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2073 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata l'[...] a [...] e residente in Parte_1
BATTIPAGLIA via Padova n.8, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Davide Gallotta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Battipaglia (SA)
alla via Giacumbi, n.5 in virtù di procura in atti;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti dall'Avv. Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi
n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
PEC: t Email_2
1 Resistente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Responsabile Atti Introduttivi del , Avv. Angelo Lopatriello, con sede Controparte_3
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, rapp.ta e difesa nel presente giudizio in forza di procura in atti dall'Avv. Anna Vista, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via E.Nicolardi 145 is.
8/B;
PEC: Email_3
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione ad intimazione di pagamento).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente l'11.4.2024 proponeva Parte_1
opposizione all'intimazione di pagamento n. 100 2024 90025959 36/000 notificata in data
12.3.2024 da Salerno per un importo complessivo pari Controparte_4
ad € 26.691,41, limitatamente a crediti di competenza dell' relativi a contributi I.V.S. CP_1
anni 2006 – 2007 -2008 – 2009 – 2010 riportati dai seguenti avvisi di addebito:
– Avviso di addebito n. 40020120006944513000 asseritamente notificato il 14.1.2013, per un importo complessivo di € 6.369,49;
– Avviso di addebito n. 40020130002180363000 asseritamente notificato il 26.4.2013, per un importo complessivo di € 6.268,89;
– Avviso di addebito n. 40020130005375018000 asseritamente notificato il 15.1.2014, per un importo complessivo di € 12.471,27;
per un totale, oggetto della presente impugnazione, pari ad € 25.109,65.
2 Segnatamente, eccepiva:
- la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti prodromici ad essa sottesi;
- l'inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione del diritto, in quanto erano intercorsi più di cinque anni tra il periodo cui si riferivano i vari contributi I.V.S. richiesti (in particolare quelli per gli anni 2006-2007-2008) e le notifiche degli Avvisi di addebito (asseritamente eseguite negli anni 2013 e 2014);
- l'intervenuta prescrizione anche tra la data delle asserite notifiche dei singoli Avvisi di e l'intimazione di pagamento qui opposta;
Pt_2
- l'illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento per duplicazione delle somme portate dagli avvisi di addebito, i quali tutti richiedevano somme per gli stessi anni 2006-2007-2008-
2009 e 2010, con le medesime causali;
- l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale in questione posto che la ricorrente era stata semplicemente socia della società AUTOSCUOLA OTTO DI
MORRETTA VITTORIO & C. S.N.C. (P.IVA ) cancellata in data 14.1.2016, P.IVA_3
senza svolgere alcuna attività lavorativa nell'ambito della stessa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte attrice concludeva affinché questo Tribunale:
<<accerti e dichiari la inesigibilit dei crediti in oggetto per intervenuta prescrizione del diritto>
e, per l'effetto revochi ed annulli i seguenti atti:
Intimazione di pagamento n. 100 2024 90025959 36/000 notificata in data 12/03/2024 per
un importo complessivo pari ad euro 26.691,41 emesso da Controparte_5
che si impugna e contesta in questa sede limitatamente alle somme
[...]
ed agli atti di competenza di codesto Tribunale, e pertanto, si insta affinchè vengano
annullati i seguenti avvisi di addebito oggetto della suindicata intimazione di pagamento e
revocati ed annullati e quindi non dovute le somme riportate dai presupposti atti e
precisamente:
3 Avviso di addebito n.40020120006944513000 asseritamente notificato il 14/01/2013,
avente quale ente impositore che ha emesso il ruolo sede di Battipaglia – relativo CP_1
a contributi I.V.S. –fissi/percentuale sul minimale – somme aggiuntive omesso versamento
contributi I.V.S. fissi o entro minimale anni 2006 – 2007 -2008 – 2009 – 2010, per un importo
complessivo di euro 6.369,49;
Avviso di addebito n.40020130002180363000 asseritamente notificato il 26/04/2013,
avente quale ente impositore che ha emesso il ruolo sede di Battipaglia – relativo CP_1
a contributi I.V.S. –fissi/percentuale sul minimale – somme aggiuntive omesso versamento
contributi I.V.S. fissi o entro minimale anni 2006 – 2007 -2008 – 2009 - 2010, per un importo
complessivo di euro 6.268,89;
Avviso di addebito n.40020130005375018000 asseritamente notificato il 15/01/2014,
avente quale ente impositore che ha emesso il ruolo sede di Battipaglia – relativo CP_1
a contributi I.V.S. –fissi/percentuale sul minimale – somme aggiuntive omesso versamento
contributi I.V.S. fissi o entro minimale anni 2006 – 2007 -2008 – 2009 - 2010, per un importo
complessivo di euro 12.471,27;
per un totale, oggetto della presente impugnazione, pari ad euro 25.109,65
-in via gradata, accertare e dichiarare che le somme portate dagli avvisi addebito impugnati
non sono dovute perché duplicate in quanto recanti i medesimi importi e le identiche causali,
in relazione agli stessi anni di riferimento e, per l'effetto revocare ed annullare i detti avvisi
di addebito unitamente al collegato atto di intimazione di pagamento;
-Con vittoria delle spese di procedura e compensi professionali, da liquidare ex DM
applicabile, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, il 23.10.2024 si costituiva in giudizio l , il CP_1
quale deduceva:
- l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito, i quali risultavano regolarmente notificati e non opposti entro i termini di legge;
4 - l'irretrattabilità dei crediti per l'omessa impugnativa giudiziale dei titoli esecutivi e la conseguente inammissibilità di ogni avversa eccezione afferente al merito, quale l'omissione di notifica di atti di accertamento presupposti, l'insussistenza dell'obbligazione per non aver svolto alcuna attività in ambito societario, la prescrizione maturata prima della loro notifica, la duplicazione degli importi richiesti;
- l'avvenuta proposizione da parte della ricorrente di due opposizioni avverso precedenti atti di intimazione di pagamento e di iscrizione ipotecaria recanti, quali titoli presupposti, anche gli AVA n. 40020120006944513000 e n. 40020130002180363000 in questa sede opposti,
con due distinti ricorsi (poi riuniti) iscritti ai rr.gg.nn.4740/2014 e 5282/2015, definiti con sentenza di rigetto n. 859/17, depositata il 16.3.2017 e passata in giudicato;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerata anche la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19;
- l'insussistenza della asserita duplicazione delle partite debitorie ricomprese negli avvisi di addebito, posto che, pur riferendosi essi alle stesse annualità, riguardavano trimestri diversi.
Per queste ragioni, concludeva chiedendo al Giudice di: <dichiarare inammissibile ed
infondata la domanda e confermare l'intimazione di pagamento opposta in parte qua ed i
titoli ad essa presupposti;
in via subordinata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti
entro i limiti della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della
quale si richiede l'accertamento. Vittoria di spese, diritti e onorari di lite>>.
3. Con memoria telematica depositata in data 11.11.2024 si costituiva in giudizio l , CP_6
che deduceva:
- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a tutte le doglianze della ricorrente in merito alla omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento e
CP_ consequenziale prescrizione del credito previdenziale da parte dell'Ente impositore;
- in ogni caso, il regolare perfezionamento delle notifiche degli avvisi di addebito CP_1
contenuti nella intimazione di pagamento, validi a interrompere i termini di prescrizione;
5 - che gli importi relativi alle omissioni contributive fisse – sezione artigiani e CP_1
commercianti – non erano duplicati, bensì riguardavano periodi di competenza diversi relativi allo stesso anno, scadenzati in quattro rate trimestrali (01 – 02 – 03 – 04 ) con relative sanzioni in caso di omissione;
- che parte ricorrente risultava essere socia illimitatamente responsabile della “Autoscuola
Otto di TT TT & C. SNC”, in quanto tale obbligata alla contribuzione personale
– gestione commercianti – giacché la veste giuridica scelta dall'imprenditore per CP_1
l'esercizio della sua attività commerciale presupponeva proprio l'apporto personale ed individuale dei soci illimitatamente responsabili, quindi la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Per tali ragioni l concludeva chiedendo al Tribunale di: <1) Rigettare integralmente CP_6
il ricorso perché infondato e pretestuoso per le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
2)
Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, giusto proforma agli atti
secondo i parametri forensi (D.M. n. 147 del 13/08/2022)>>.
4. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 18.4.2025, la quale veniva sostituita,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
L' provvedeva a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, CP_1
riportandosi al rispettivo atto introduttivo del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Nulla depositava l , mentre parte Controparte_4
ricorrente depositava le note tardivamente, dopo la scadenza del termine perentorio.
Il G.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre innanzitutto rilevare che l'opposizione è pacificamente ammissibile, quale opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare in radice la sussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della minacciata azione esecutiva, in considerazione dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 10020249002595936/000, cioè di un atto che ha ex lege valore ed efficacia equipollenti all'atto di precetto (opposizione, ovviamente, da intendersi come afferente ai titoli esecutivi menzionato in ricorso, cioè gli AVA n.
40020120006944513000, n. 40020130002180363000 e n. 40020130005375018000).
2. Premessa l'ammissibilità dell'opposizione va, poi, riconosciuto che risulta fondata l'assorbente deduzione di parte attrice (ragione decisionale più liquida) concernente l'intervenuta prescrizione dei credito oggetto degli AVA suddetti per decorso del termine estintivo quinquennale tra il compimento dell'ultimo atto interruttivo antecedente la notifica dell'odierna intimazione di pagamento e la notifica del susseguente atto interruttivo,
costituito, appunto, dall'intimazione di pagamento n. 10020249002595936/000, cui oggi ci si oppone (la cui notifica risulta pacificamente essersi perfezionata il 12.3.2024).
Va rammentato, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3,
commi 9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del principio di impossibilità del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi,
di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte:
<In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria,
la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i
contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi
in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di
7 denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di
recupero iniziate dall' previdenziale nel rispetto della normativa preesistente - il CP_1
termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però,
detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ.,
essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime
precedente>> (Cass., Sez. Un., n. 6173/2008).
E' necessario, inoltre, richiamare in via preliminare il principio di diritto fissato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 – principio ormai del tutto consolidato ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere – a mente del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione – ha rimarcato la Corte Regolatrice – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
CP_ efficacia di giudicato. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1
dalla legge n. 122 del 2010.
3. Orbene nel caso di specie è vero che l ha fornito piena prova, versando agli atti la CP_1
copia delle ricevute di ritorno attestanti l'avvenuta consegna degli AVA succitati,
dell'avvenuta e regolare notificazione dei titoli oggetto dell'opposizione ricompresi nell'intimazione di pagamento di cui si discute.
8 E' dimostrata, altresì, la circostanza che gli AVA n. 40020120006944513000 e n.
40020130002180363000 sono stati oggetto due precedenti opposizioni all'esecuzione,
promosse con due distinti ricorsi (poi riuniti) iscritti ai numeri di R.G. 4740/2014 e 5282/2015,
definiti con sentenza di rigetto n. 859/17, depositata il 16.3.2017, sicché la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo con detti titoli si è interrotta con l'inizio dei giudizi de quibus ed è rimasta sospesa sino alla data di deposito della sentenza che li ha definiti.
E' noto, poi, che il legislatore abbia disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021 (con tre interruzioni), per un periodo complessivo di 478 gg. (un anno, tre mesi e 23 giorni), con i molteplici provvedimenti legislativi emergenziali di sospensione adottati nel corso della pandemia da Covid-19.
Nondimeno ad avviso dello scrivente l'estinzione per prescrizione si è ugualmente maturata in quanto occorre considerare che:
- relativamente agli AVA n. 40020120006944513000 e n. 40020130002180363000, pur dovendosi far decorrere nuovamente la prescrizione dalla data della sentenza che ha rigettato le precedenti opposizioni, cioè dal 16.3.2017, e pur dovendosi conteggiare la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali succitati, il quinquennio per il perfezionarsi dell'effetto estintivo si è maturato il 9.7.2023 (5 anni+1 anno, tre mesi e 23
giorni), cioè prima della notificazione del successivo atto interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n. 10020249002595936/000 (in questa sede opposta),
avvenuta il 12.3.2024; né l ha dato prova di alcun altro atto Controparte_7
interruttivo intermedio;
- ancor più netta risulta essere la situazione con riferimento alle pretese oggetto dell'AVA n.
40020130005375018000; esso risulta essere stato notificato il 15.1.2014 e successivamente non consta (perché l'agente della riscossione non ne ha dato prova)
essere stato compiuto alcun valido atto interruttivo (l' ha dedotto Controparte_7
9 essere stata emessa un'intimazione di pagamento nell'anno 2015, ma non ha fornito la prova dell'invio e, soprattutto, della ricezione dell'atto in questione), sicché il quinquennio di prescrizione si è maturato il 15.1.2019, prima della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica.
Ne consegue che, nel caso di specie non costa essere stato compiuto, entro un quinquennio dalla notifica dell'ultimo valido atto interruttivo, un tempestivo atto interruttivo susseguente.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi,
l'accoglimento sotto tale profilo dell'opposizione proposta da e la Parte_1
declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020249002595936/000,
notificata il 12.3.2024, con esclusivo riferimento agli AVA n. 40020120006944513000, n.
40020130002180363000 e n. 40020130005375018000, oggetto dell'impugnativa proposta davanti a questo giudice, per l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dei titoli de quibus.
4. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento dopo l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate, le spese di lite, in favore del ricorrente, vanno poste a carico di
[...]
, mentre sussistono eccezionali motivi per l'integrale Controparte_2
compensazione delle stesse nei rapporti tra l ed il ricorrente, posto che nel caso di CP_1
specie l risulta essere restato del tutto estraneo alla fase della riscossione dei crediti, CP_1
non potendo essergli ascritta la condotta esecutiva tardivamente messa in atto dall'agente della riscossione.
Le spese di lite si liquidano, quindi, come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod. dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2073 dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1
dell' , in persona dei rispettivi Presidenti e l.r.p.t., così provvede: CP_6
10 1) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti per intervenuta estinzione per prescrizione i crediti ricompresi negli AVA n. 40020120006944513000, n.
40020130002180363000 e n. 40020130005375018000, di cui è stato richiesto il pagamento con l'intimazione di pagamento n. 10020249002595936000 e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' a procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_7
riguardi del ricorrente con riferimento a tali specifiche partite creditorie;
2) condanna al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_8
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l' . CP_1
Salerno, 16.5.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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