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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e per essa, quale sua procuratrice, la Parte_1 P.IVA_1 [...]
a socio unico (codice fiscale e partita IVA n. , Parte_2 P.IVA_2
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIARENI MASSIMO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. ), domiciliato in C.F._2 Controparte_3 C.F._3
VIALE SANTA PANAGIA, 136/A 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv.
CONSENTINO NINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATI
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, (Codice CP_4 P.IVA_3 Controparte_5
Fiscale ) domiciliato in Via A. Salandra,1 71122 Foggia;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_4
RIGNANESE MATTEO giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2017 , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 8 agosto 2018, con il
[...]
quale “Che banca! , procedendo in forza del contratto di mutuo sottoscritto in data 12 settembre Pt_2
2002, aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 64.733,82, oltre interessi e spese.
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della banca istante per violazione del disposto di cui all'art. 58 TUB, la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità del credito, nonché l'indeterminatezza delle clausole contrattuali e la conseguente pagina 2 di 10 violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e degli artt. 117, 118 e 121 TUB ed infine l'usurarietà del tasso convenzionale di mora.
La banca opposta si costituiva in giudizio, contestando i motivi di opposizione tutti e rilevando la legittimità della somma intimata con l'atto di precetto opposto.
Disposta consulenza tecnica, la causa esaurita la fase istruttoria veniva posta in decisione sulle conclusioni adottate delle parti.
Con la sentenza n.1282/22, oggi appellata, il Tribunale di Siracusa così decideva: “Il Giudice Unico ,
definitivamente pronunziando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed
eccezione disattesa
Annulla l'atto di precetto notificato l'08.08.2018 ad istanza di ! e dichiara che il CP_6 Pt_2
debito ancora dovuto dagli opponenti è di € 26.405,18.
Condanna la convenuta-opposta al pagamento delle spese di CTU come già liquidate in atti ed CP_6
alle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali di cui
dispone il pagamento in favore dell'avv. Nino Giuseppe Consentino procuratore antistatario che ne ha
fatto richiesta”.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello la e per essa quale sua procuratrice, Parte_1
la quale cessionaria del credito, affidandolo a quattro motivi. Parte_2
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale hanno chiesto il rigetto.
In corso di causa ha spiegato intervento ai sensi dell'art.111 cpc e, per essa, la CP_4
mandataria quale cessionaria del credito, che ha insistito per l'accoglimento Controparte_5
dell'appello.
pagina 3 di 10 All'udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti di termini ridotti per il deposito degli scritti difensivi finali ex art.190 cpc.
L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.101 cpc e del principio del contraddittorio ed ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza.
A sostegno del motivo in esame l'appellante ha rappresentato che con ordinanza resa all'udienza del 6
giugno 2019 il Giudice istruttore conferiva incarico al consulente tecnico, che prestava il giuramento di rito, e assegnava i termini di cui all'art. 195 c.p.c per la trasmissione ed il deposito della consulenza tecnica. Detti termini, con decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali, fissata per il giorno
16 settembre 2019, prevedevano:
- la trasmissione alle parti dell'elaborato nel termine di giorni 120, e pertanto entro il 14 gennaio 2020;
- il termine di giorni trenta alle parti per la trasmissione delle proprie osservazioni;
- l'ulteriore termine di giorni trenta al consulente tecnico per il deposito dell'elaborato finale.
Accadeva, però, che il CTU provvedeva alla trasmissione della bozza di perizia alle parti costituite solo in data 13 febbraio 2020, quindi ormai scaduto il termine assegnato dal Giudice alle parti per le proprie osservazioni.
Secondo l'appellante, in applicazione dei principi di diritto dettati dall'art. 154 c.p.c., il mancato rispetto del primo dei termini assegnati dal Giudice, in assenza di espressa proroga, aveva comportato la decadenza dei termini successivi, che andavano calcolati a decorrere dal termine non rispettato.
Inoltre, i termini assegnati dal Giudice ex art. 195 c.p.c., seppur ordinatori, sono termini processuali e come tali sono derogabili esclusivamente dallo stesso Giudice che li ha concessi, non potendo essere prorogati automaticamente, in modo da rispettare il nuovo termine di deposito, in quanto non è previsto nel nostro ordinamento l'integrazione di un atto compiuto dal Giudice.
pagina 4 di 10 Il motivo è palesemente infondato e merita di essere rigettato.
Premesso che i termini fissati dal GI per la trasmissione della bozza di ctu alle parti e per le successive osservazioni sono meramente ordinatori, va evidenziato come nel caso che occupa il primo Giudice
non abbia indicato delle date precise per le attività previste dall'ultimo c. dell'art.195 cpc, ma si sia limitato ad indicare i giorni (120) concessi al consulente per l'invio della bozza e quelli successivi (30)
concessi alle parti per le eventuali osservazioni, nonché quelli (30) per il deposito della relazione finale.
In tale contesto è evidente che il mancato rispetto del primo termine ha provocato automaticamente lo slittamento anche di quelli successivi. Ed infatti, per come esposto dallo stesso appellante, il CTU,
dopo avere trasmesso la bozza di relazione il 13.2.2020, ha atteso il decorso del termine di gg.30
concesso alle parti per eventuali osservazioni e, non avendone ricevute, ha provveduto al deposito della relazione il 23.3.2020 per come documentato in atti.
Alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio è, quindi, ravvisabile nella specie.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui il primo giudice ha accolto le eccezioni di indeterminatezza del tasso di interesse convenuto;
di violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1284 c.c.; di illegittima applicazione del disposto di cui all'art. 117 tub.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Al riguardo il primo Giudice ha così laconicamente motivato: “Invero dalla CTU espletata (che per la
sua completezza, la sua analiticità e la sua logicità in relazione alle risposte date ai quesiti del giudice,
questo decidente ritiene di condividere) per come prospettato nelle conclusioni della stessa, tra le varie
prospettazioni si ritiene più corretta quella quantificata al prospetto C dell'ipotesi 2 che quantifica il
debito residuo al 21.06.2017 in € 26.405,18.
pagina 5 di 10 Dalla CTU è risultato che il tasso effettivamente applicato dall'Istituto risulta maggiore di quello
pattuito contrattualmente e pertanto indeterminato in violazione a quanto statuito dalle disposizioni di
cui all'art.120 TUB della Delibera CICR del 09 febbraio 2000 e del comma 6 dell'art. 117 del TUB
con conseguente nullità della clausola di determinazione del tasso.
Si è proceduto pertanto al ricalcolo dell'intero rapporto al tasso sostitutivo legale ex art.117 comma 7
lettera a del TUB”.
Ritiene questa Corte non corretto e non condivisibile il superiore punto di motivazione.
Ed invero, l'eccezione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi proposta dagli opponenti in primo grado risulta del tutto infondata per quanto concerne la contestazione relativa all'applicazione del c.d. ammortamento alla francese che, contrariamente all'assunto degli appellati,
non genera un indebito fenomeno anatocistico. Va osservato che per come documentato in atti e confermato anche dal CTU nominato in primo grado il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile sottoscritto dagli appellati il 12.9.2002 prevedeva:
- Importo finanziato € 130.000,00
- Durata finanziamento (anni) 20
- Numero rate (mensili) 240
- Scadenza rata il giorno 5 di ogni mese
- Spese istruttorie € 505,00
- Rimborso spese di procura per l'intervento all'atto € 155,00
- Spese annuali € 129,00
- Importo rata contrattuale € 825,96
- Tasso annuale nominale (T.A.N.) variabile 4,550%
- Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) N/D
pagina 6 di 10 - Imposta di bollo (sul capitale finanziato) 0,25%
Condizioni in caso di ritardato e/o mancato pagamento:
- Tasso di mora 6,550%
- Penale di ritardato pagamento € 15,49.
Con riferimento al tasso di interesse il contratto specificava che
mutuo è alla data del presente contratto al 4,550% (quattro virgola cinquecentocinquanta per cento)
annuo. Il tasso d'interesse del presente mutuo è variabile alle condizioni stabilite nell'art. 6 delle
condizioni generali del contratto di mutuo, in funzione delle variazioni del tasso Euribor 365
(trecentosessantacinque) a 3 (tre) mesi secondo quanto specificato nella lettera di concessione del
mutuo al paragrafo “Modalita' Di Restituzione Del Mutuo E Relativi Dati Finanziari” >>.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, le condizioni contrattuali risultano tutte assolutamente e puntualmente determinate e/o determinabili.
Quanto alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese si osserva che con tale espressione (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) [cfr. Tribunale di Milano, sez. VI,
sentenza del 5 maggio 2014].
pagina 7 di 10 La giurisprudenza di merito oramai pressocchè unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr.
Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib.
Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).
Inoltre, come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è
tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.
La giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione, nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell'ISC – è
concorde nell'affermare che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma
11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib.
Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere 27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
I dubbi sulla legittimità del metodo di ammortamento in esame sono stati, da ultimo, definitivamente superati dalla pronuncia resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (v. Cass., sez. unite, sent.
15130/24), secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della
modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per
pagina 8 di 10 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in
tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le censure articolate dagli opponenti in primo grado e condivise dal Tribunale di Siracusa vanno,
quindi, respinte, con conseguente parziale accoglimento del motivo di appello in esame. Giova, invero,
osservare che il CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio ha accertato che, pur applicando le condizioni contrattuali sopra elencate, il debito residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (21.6.2017) era di €. 61.389,72 e, quindi, inferiore rispetto a quello precettato (€.64.328,82).
Il conteggio eseguito dal CTU, in alcun modo contestato tra le parti, appare corretto e merita di essere condiviso, con conseguente riduzione dell'importo precettato.
Con il terzo motivo l'appellante si è doluto del disposto annullamento dell'atto di precetto opposto deducendo che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
E', invero, principio pacifico in giurisprudenza che “L'eccessività della somma portata nel precetto
non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma
eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta,
alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito
dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (v. Cass. n. 5515/08; Cass. 27032/14).
Nel caso in esame, pertanto, essendo stato accertato che l'importo dovuto è sensibilmente inferiore rispetto a quello precettato, deve essere dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente €.61.389,72.
pagina 9 di 10 Anche l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante si è doluta della condanna alle spese disposta dal primo Giudice, appare fondato e va accolto.
Ed invero, il sostanziale accoglimento dell'appello in ragione della fondatezza dei motivi proposti impone di riesaminare la statuizione sulle spese adottata dal primo Giudice applicando il principio di soccombenza. Ne consegue che gli appellati devono essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.1282/22 del Tribunale di Siracusa, quantifica in €.61.389,72, oltre interessi come indicati nell'atto di precetto opposto, l'ammontare della somma precettata e dichiara parzialmente inefficace l'atto di precetto opposto per la somma eccedente quella sopra indicata;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre euro 804,00
per esborsi;
pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, il pagamento delle somme liquidate in favore del CTU nel corso del primo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
25.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e per essa, quale sua procuratrice, la Parte_1 P.IVA_1 [...]
a socio unico (codice fiscale e partita IVA n. , Parte_2 P.IVA_2
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIARENI MASSIMO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) e (C.F. ), domiciliato in C.F._2 Controparte_3 C.F._3
VIALE SANTA PANAGIA, 136/A 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv.
CONSENTINO NINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATI
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, (Codice CP_4 P.IVA_3 Controparte_5
Fiscale ) domiciliato in Via A. Salandra,1 71122 Foggia;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_4
RIGNANESE MATTEO giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2017 , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 8 agosto 2018, con il
[...]
quale “Che banca! , procedendo in forza del contratto di mutuo sottoscritto in data 12 settembre Pt_2
2002, aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 64.733,82, oltre interessi e spese.
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della banca istante per violazione del disposto di cui all'art. 58 TUB, la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità del credito, nonché l'indeterminatezza delle clausole contrattuali e la conseguente pagina 2 di 10 violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e degli artt. 117, 118 e 121 TUB ed infine l'usurarietà del tasso convenzionale di mora.
La banca opposta si costituiva in giudizio, contestando i motivi di opposizione tutti e rilevando la legittimità della somma intimata con l'atto di precetto opposto.
Disposta consulenza tecnica, la causa esaurita la fase istruttoria veniva posta in decisione sulle conclusioni adottate delle parti.
Con la sentenza n.1282/22, oggi appellata, il Tribunale di Siracusa così decideva: “Il Giudice Unico ,
definitivamente pronunziando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed
eccezione disattesa
Annulla l'atto di precetto notificato l'08.08.2018 ad istanza di ! e dichiara che il CP_6 Pt_2
debito ancora dovuto dagli opponenti è di € 26.405,18.
Condanna la convenuta-opposta al pagamento delle spese di CTU come già liquidate in atti ed CP_6
alle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali di cui
dispone il pagamento in favore dell'avv. Nino Giuseppe Consentino procuratore antistatario che ne ha
fatto richiesta”.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello la e per essa quale sua procuratrice, Parte_1
la quale cessionaria del credito, affidandolo a quattro motivi. Parte_2
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza del proposto gravame del quale hanno chiesto il rigetto.
In corso di causa ha spiegato intervento ai sensi dell'art.111 cpc e, per essa, la CP_4
mandataria quale cessionaria del credito, che ha insistito per l'accoglimento Controparte_5
dell'appello.
pagina 3 di 10 All'udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti di termini ridotti per il deposito degli scritti difensivi finali ex art.190 cpc.
L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di giustizia.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.101 cpc e del principio del contraddittorio ed ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza.
A sostegno del motivo in esame l'appellante ha rappresentato che con ordinanza resa all'udienza del 6
giugno 2019 il Giudice istruttore conferiva incarico al consulente tecnico, che prestava il giuramento di rito, e assegnava i termini di cui all'art. 195 c.p.c per la trasmissione ed il deposito della consulenza tecnica. Detti termini, con decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali, fissata per il giorno
16 settembre 2019, prevedevano:
- la trasmissione alle parti dell'elaborato nel termine di giorni 120, e pertanto entro il 14 gennaio 2020;
- il termine di giorni trenta alle parti per la trasmissione delle proprie osservazioni;
- l'ulteriore termine di giorni trenta al consulente tecnico per il deposito dell'elaborato finale.
Accadeva, però, che il CTU provvedeva alla trasmissione della bozza di perizia alle parti costituite solo in data 13 febbraio 2020, quindi ormai scaduto il termine assegnato dal Giudice alle parti per le proprie osservazioni.
Secondo l'appellante, in applicazione dei principi di diritto dettati dall'art. 154 c.p.c., il mancato rispetto del primo dei termini assegnati dal Giudice, in assenza di espressa proroga, aveva comportato la decadenza dei termini successivi, che andavano calcolati a decorrere dal termine non rispettato.
Inoltre, i termini assegnati dal Giudice ex art. 195 c.p.c., seppur ordinatori, sono termini processuali e come tali sono derogabili esclusivamente dallo stesso Giudice che li ha concessi, non potendo essere prorogati automaticamente, in modo da rispettare il nuovo termine di deposito, in quanto non è previsto nel nostro ordinamento l'integrazione di un atto compiuto dal Giudice.
pagina 4 di 10 Il motivo è palesemente infondato e merita di essere rigettato.
Premesso che i termini fissati dal GI per la trasmissione della bozza di ctu alle parti e per le successive osservazioni sono meramente ordinatori, va evidenziato come nel caso che occupa il primo Giudice
non abbia indicato delle date precise per le attività previste dall'ultimo c. dell'art.195 cpc, ma si sia limitato ad indicare i giorni (120) concessi al consulente per l'invio della bozza e quelli successivi (30)
concessi alle parti per le eventuali osservazioni, nonché quelli (30) per il deposito della relazione finale.
In tale contesto è evidente che il mancato rispetto del primo termine ha provocato automaticamente lo slittamento anche di quelli successivi. Ed infatti, per come esposto dallo stesso appellante, il CTU,
dopo avere trasmesso la bozza di relazione il 13.2.2020, ha atteso il decorso del termine di gg.30
concesso alle parti per eventuali osservazioni e, non avendone ricevute, ha provveduto al deposito della relazione il 23.3.2020 per come documentato in atti.
Alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio è, quindi, ravvisabile nella specie.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui il primo giudice ha accolto le eccezioni di indeterminatezza del tasso di interesse convenuto;
di violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1284 c.c.; di illegittima applicazione del disposto di cui all'art. 117 tub.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
Al riguardo il primo Giudice ha così laconicamente motivato: “Invero dalla CTU espletata (che per la
sua completezza, la sua analiticità e la sua logicità in relazione alle risposte date ai quesiti del giudice,
questo decidente ritiene di condividere) per come prospettato nelle conclusioni della stessa, tra le varie
prospettazioni si ritiene più corretta quella quantificata al prospetto C dell'ipotesi 2 che quantifica il
debito residuo al 21.06.2017 in € 26.405,18.
pagina 5 di 10 Dalla CTU è risultato che il tasso effettivamente applicato dall'Istituto risulta maggiore di quello
pattuito contrattualmente e pertanto indeterminato in violazione a quanto statuito dalle disposizioni di
cui all'art.120 TUB della Delibera CICR del 09 febbraio 2000 e del comma 6 dell'art. 117 del TUB
con conseguente nullità della clausola di determinazione del tasso.
Si è proceduto pertanto al ricalcolo dell'intero rapporto al tasso sostitutivo legale ex art.117 comma 7
lettera a del TUB”.
Ritiene questa Corte non corretto e non condivisibile il superiore punto di motivazione.
Ed invero, l'eccezione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi proposta dagli opponenti in primo grado risulta del tutto infondata per quanto concerne la contestazione relativa all'applicazione del c.d. ammortamento alla francese che, contrariamente all'assunto degli appellati,
non genera un indebito fenomeno anatocistico. Va osservato che per come documentato in atti e confermato anche dal CTU nominato in primo grado il contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile sottoscritto dagli appellati il 12.9.2002 prevedeva:
- Importo finanziato € 130.000,00
- Durata finanziamento (anni) 20
- Numero rate (mensili) 240
- Scadenza rata il giorno 5 di ogni mese
- Spese istruttorie € 505,00
- Rimborso spese di procura per l'intervento all'atto € 155,00
- Spese annuali € 129,00
- Importo rata contrattuale € 825,96
- Tasso annuale nominale (T.A.N.) variabile 4,550%
- Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) N/D
pagina 6 di 10 - Imposta di bollo (sul capitale finanziato) 0,25%
Condizioni in caso di ritardato e/o mancato pagamento:
- Tasso di mora 6,550%
- Penale di ritardato pagamento € 15,49.
Con riferimento al tasso di interesse il contratto specificava che
mutuo è alla data del presente contratto al 4,550% (quattro virgola cinquecentocinquanta per cento)
annuo. Il tasso d'interesse del presente mutuo è variabile alle condizioni stabilite nell'art. 6 delle
condizioni generali del contratto di mutuo, in funzione delle variazioni del tasso Euribor 365
(trecentosessantacinque) a 3 (tre) mesi secondo quanto specificato nella lettera di concessione del
mutuo al paragrafo “Modalita' Di Restituzione Del Mutuo E Relativi Dati Finanziari” >>.
Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, le condizioni contrattuali risultano tutte assolutamente e puntualmente determinate e/o determinabili.
Quanto alla determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese si osserva che con tale espressione (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) [cfr. Tribunale di Milano, sez. VI,
sentenza del 5 maggio 2014].
pagina 7 di 10 La giurisprudenza di merito oramai pressocchè unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr.
Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib.
Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).
Inoltre, come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è
tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.
La giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione, nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell'ISC – è
concorde nell'affermare che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma
11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib.
Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere 27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
I dubbi sulla legittimità del metodo di ammortamento in esame sono stati, da ultimo, definitivamente superati dalla pronuncia resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (v. Cass., sez. unite, sent.
15130/24), secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della
modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per
pagina 8 di 10 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in
tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Le censure articolate dagli opponenti in primo grado e condivise dal Tribunale di Siracusa vanno,
quindi, respinte, con conseguente parziale accoglimento del motivo di appello in esame. Giova, invero,
osservare che il CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio ha accertato che, pur applicando le condizioni contrattuali sopra elencate, il debito residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine (21.6.2017) era di €. 61.389,72 e, quindi, inferiore rispetto a quello precettato (€.64.328,82).
Il conteggio eseguito dal CTU, in alcun modo contestato tra le parti, appare corretto e merita di essere condiviso, con conseguente riduzione dell'importo precettato.
Con il terzo motivo l'appellante si è doluto del disposto annullamento dell'atto di precetto opposto deducendo che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
E', invero, principio pacifico in giurisprudenza che “L'eccessività della somma portata nel precetto
non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma
eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta,
alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito
dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (v. Cass. n. 5515/08; Cass. 27032/14).
Nel caso in esame, pertanto, essendo stato accertato che l'importo dovuto è sensibilmente inferiore rispetto a quello precettato, deve essere dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente €.61.389,72.
pagina 9 di 10 Anche l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante si è doluta della condanna alle spese disposta dal primo Giudice, appare fondato e va accolto.
Ed invero, il sostanziale accoglimento dell'appello in ragione della fondatezza dei motivi proposti impone di riesaminare la statuizione sulle spese adottata dal primo Giudice applicando il principio di soccombenza. Ne consegue che gli appellati devono essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.1282/22 del Tribunale di Siracusa, quantifica in €.61.389,72, oltre interessi come indicati nell'atto di precetto opposto, l'ammontare della somma precettata e dichiara parzialmente inefficace l'atto di precetto opposto per la somma eccedente quella sopra indicata;
condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre euro 804,00
per esborsi;
pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, il pagamento delle somme liquidate in favore del CTU nel corso del primo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
25.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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