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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SA US, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1192 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 23.06.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
NN per mandato in atti;
attrice opponente
e
, C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 23.06.2025, atti ivi richiamati, e scritti conclusionali di parte convenuta.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 89/2021 – R.G. n. 182/2021, dell'1.02.2021, emesso in favore di dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in persona del G.I. dott.ssa Claudia Controparte_1
Musola, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 33.119,85, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 1.305,00 per onorari e € 286,00 per esborsi, a titolo di importo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.12.2015 con la società Compass NC S.p.A., registrato al n. 1565237, per l'importo di € 21.575,48, con TAN del 12,80% e TAEG del
14,24%/17,21% inclusa la copertura assicurativa facoltativa. Contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 per omessa notificazione della cessione del credito ex art. 1264 c.c.
Nel merito, deduceva l'insufficienza della prova del credito azionato, sostenendo che l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. non può assolvere funzione probatoria nel giudizio di cognizione conseguente all'opposizione, non essendo idoneo a provare l'esistenza e la misura del credito.
Rilevava, inoltre, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati al “contratto di conto corrente fatto sottoscrivere al cliente” per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.
Sosteneva, ancora, la natura usuraria degli interessi applicati e il superamento del “tasso soglia” ex legge n. 108/1996 e art. 644 c.p., affermando che “la Findomestic NC S.p.a. ha superato il tasso soglia già al momento della stipula del contratto di finanziamento n. 2011738653”.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e, per Controparte_1
l'effetto, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la dichiarazione di esclusione dagli importi dovuti degli interessi anatocistici e usurari;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva la quale contestava integralmente le eccezioni avversarie, Controparte_1 affermando la propria legittimazione attiva in quanto cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. 130/1999 e art. 58 T.U.B., debitamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con effetti ex art. 1264 c.c.
L'opposta richiamava la documentazione prodotta in sede monitoria, tra cui il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex art. 50 T.U.B., ritenendoli sufficienti a fondare la propria pretesa.
Per quanto riguardava l'eccezione di usurarietà, parte opposta contestava l'eccezione, evidenziando che il tasso di interesse applicato era conforme al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (pari al 17,50%), precisando che gli oneri meramente eventuali e accessori quali penali per estinzione anticipata, spese di incasso rata, coperture assicurative non obbligatorie, interessi di mora e indennità di ritardato pagamento, non dovevano essere inclusi nel calcolo del T.A.E.G., trattandosi di costi applicabili solo in caso di inadempimento o di esercizio di diritti potestativi del debitore, evidenziando, altresì, la natura meramente facoltativa della copertura assicurativa. Quanto alla presunta capitalizzazione trimestrale, eccepiva che le argomentazioni dell'opponente erano tutte riferibili ai contratti di conto corrente quando il rapporto per cui
è causa è un contratto di finanziamento ove sono stati applicati tassi di interesse annui.
In tal senso, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza del 2.02.2022, con provvedimento del 30.03.2022, il Giudice, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerando le parti di esperire la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, e rinviava all'udienza del 7.12.2022.
Mutato nelle more il giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 16.01.2023, all'esito del quale con provvedimento del 18.01.2023, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu contabile (cfr. ordinanza del
29.06.2023).
Depositata la relazione di ctu in data 18.10.2023, con ordinanza del 6.03.2024, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare 21.04.2025, poi rinviata al 23.06.2025, nel corso della quale
è stato assunto in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve Parte_1 essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed ottenuto l'emissione, nei confronti di , dell'ingiunzione di pagamento de qua, per la somma di € Parte_1
33.119,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale registrato al n. 1565237, per l'importo di €
21.575,48, stipulato dall'opponente con MP NC S.p.A. in data 15.12.2015.
Quanto alla titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto in capo a il Tribunale ritiene pienamente dimostrata la legittimazione attiva della Controparte_1 società opposta.
Dalla documentazione versata in atti emerge infatti che il credito originariamente vantato da Compass NC S.p.A. è stato oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico NCrio e della Legge n. 130 del 1999, regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte II, n. 89 del 29 luglio 2017 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio).
Tale pubblicazione costituisce adempimento idoneo a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti e a produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che la società cessionaria deve ritenersi pienamente legittimata a far valere in giudizio il credito oggetto di trasferimento.
La cessione del credito determina, infatti, una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e trova la sua disciplina generale nell'art. 1260 c.c., il quale stabilisce che il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito anche senza il consenso del debitore.
In caso di cessione in blocco di crediti, peraltro, trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 58 del Testo Unico NCrio, secondo cui “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana…”, pubblicazione che produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Costituisce, inoltre, principio ormai consolidato quello secondo cui "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24978/2020). Più di recente, poi, la Corte di Cassazione ha così statuito: "Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato fin quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tate riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (cfr.
Cass. n. 17944/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente circa la riconducibilità del proprio rapporto al blocco di crediti ceduti, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito la prova della legittimazione attiva del credito per cui ha agito in via monitoria. Quanto alla prova del credito, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento n. 5412265, sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, contenente la lista movimenti della società titolare originario del credito, MP NC S.p.A. (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio); elementi che, nel loro complesso, sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova.
L'opponente, di contro, non ha fornito alcun elemento di prova concreto e specifico idoneo a dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Le deduzioni formulate si limitano a contestazioni meramente formali e, per di più, non pertinenti all'oggetto del presente giudizio, avendo la parte richiamato, in maniera del tutto inconferente, rapporti estranei rispetto a quello per cui è causa, e segnatamente un conto corrente, non specificato, ed un distinto contratto di finanziamento stipulato con
Findomestic NC S.p.A. registrato al n. 2011738653, entrambi privi di collegamento con la vicenda in esame e non oggetto del presente procedimento (peraltro, con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente ha reiterato il richiamo ad un contratto estraneo all'attuale rapporto controverso la cui stipulazione risulta avvenuta “in data
25.07.2007”).
In ogni caso, l'eccepita vessatorietà delle clausole relative all'anatocismo e al metodo di calcolo degli interessi non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che il contratto oggetto del presente giudizio è un contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese.
Sul punto, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello in base al quale la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Invero, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce, laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario dato a mutuo detratta la somma versata con la rata precedente (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024, secondo cui il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia del piano di ammortamento alla francese non deriva
“da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”).
In ogni caso, risulta per tabulas la specifica approvazione della clausola contrattuale relative ai “Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi”, contenute all'art. 5 del contratto n. 5412265, ove si precisa espressamente che “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese” (cfr. contratto di finanziamento n.
5412265, pag. 4).
Nemmeno l'eccezione di usurarietà può trovare accoglimento.
Osserva il Tribunale che il nominato ctu, dott. ha svolto un'analisi Persona_1 accurata, coerente e metodologicamente corretta dei dati contrattuali e contabili, le cui conclusioni, prive di contraddizioni, sono integralmente condivise da questo giudice.
Con riferimento al tasso d'interesse corrispettivo, il C.T.U. ha accertato che, alla data di stipulazione del contratto di finanziamento, il tasso nominale annuo applicato era pari al
12,80%, rideterminando un tasso effettivo globale annuo (TAEG) pari al 17,28%.
Lo stesso ha, inoltre, rilevato che il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), indicato trimestralmente dalla NC d'Italia per la medesima categoria di operazioni al momento della stipula, era pari al 10,08%, con conseguente determinazione del tasso soglia di usura, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, nella misura del 17,50%.
Per quanto riguarda il tasso di interesse moratorio, il C.T.U. ha accertato che il tasso pattuito era pari al 12,00% annuo e, considerato che il TEGM rilevato per la categoria di operazioni corrispondente risultava, al momento della stipula, pari al 10,08%, ha precisato che il tasso soglia vigente al medesimo momento era pari al 19,23%.
Alla luce di tali riscontri, il consulente ha concluso che “sia il tasso di interesse corrispettivo, che il tasso d'interesse di mora, calcolati tenendo conto di tutte le commissioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente alla data di stipula del contratto erano . Per cui non si è riscontata usura genetica o contrattuale sia riguardo al tasso Parte_2 di interesse che all'interesse di mora, in riferimento sia al contratto originario che alle successive contrattualizzazioni” (cfr. relazione a firma del c.t.u. dott. depositata in Persona_1 data 18.10.2023, in atti).
Tali conclusioni, logiche e coerenti, sono condivise dal Tribunale e non contestate da parte opponente. Alla luce delle risultanze istruttorie e della relazione peritale, deve dunque ritenersi pienamente dimostrato che i tassi di interesse, sia corrispettivi che moratori, applicati al contratto di finanziamento in oggetto erano conformi ai limiti imposti dalla normativa antiusura.
Conseguentemente l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna di parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri compresi tra i minimi e i medi a tutte le fasi effettivamente svolte, sono liquidate nella misura di € 5.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Parimenti le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell'attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
89/2021 – R.G. n. 182/2021 del 01.02.2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice opponente.
Termini Imerese, 5 novembre 2025
Il Giudice
SA US
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SA US, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1192 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 23.06.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
NN per mandato in atti;
attrice opponente
e
, C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 23.06.2025, atti ivi richiamati, e scritti conclusionali di parte convenuta.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 89/2021 – R.G. n. 182/2021, dell'1.02.2021, emesso in favore di dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in persona del G.I. dott.ssa Claudia Controparte_1
Musola, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 33.119,85, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 1.305,00 per onorari e € 286,00 per esborsi, a titolo di importo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.12.2015 con la società Compass NC S.p.A., registrato al n. 1565237, per l'importo di € 21.575,48, con TAN del 12,80% e TAEG del
14,24%/17,21% inclusa la copertura assicurativa facoltativa. Contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 per omessa notificazione della cessione del credito ex art. 1264 c.c.
Nel merito, deduceva l'insufficienza della prova del credito azionato, sostenendo che l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. non può assolvere funzione probatoria nel giudizio di cognizione conseguente all'opposizione, non essendo idoneo a provare l'esistenza e la misura del credito.
Rilevava, inoltre, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati al “contratto di conto corrente fatto sottoscrivere al cliente” per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.
Sosteneva, ancora, la natura usuraria degli interessi applicati e il superamento del “tasso soglia” ex legge n. 108/1996 e art. 644 c.p., affermando che “la Findomestic NC S.p.a. ha superato il tasso soglia già al momento della stipula del contratto di finanziamento n. 2011738653”.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e, per Controparte_1
l'effetto, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la dichiarazione di esclusione dagli importi dovuti degli interessi anatocistici e usurari;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva la quale contestava integralmente le eccezioni avversarie, Controparte_1 affermando la propria legittimazione attiva in quanto cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. 130/1999 e art. 58 T.U.B., debitamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con effetti ex art. 1264 c.c.
L'opposta richiamava la documentazione prodotta in sede monitoria, tra cui il contratto di finanziamento e l'estratto conto ex art. 50 T.U.B., ritenendoli sufficienti a fondare la propria pretesa.
Per quanto riguardava l'eccezione di usurarietà, parte opposta contestava l'eccezione, evidenziando che il tasso di interesse applicato era conforme al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (pari al 17,50%), precisando che gli oneri meramente eventuali e accessori quali penali per estinzione anticipata, spese di incasso rata, coperture assicurative non obbligatorie, interessi di mora e indennità di ritardato pagamento, non dovevano essere inclusi nel calcolo del T.A.E.G., trattandosi di costi applicabili solo in caso di inadempimento o di esercizio di diritti potestativi del debitore, evidenziando, altresì, la natura meramente facoltativa della copertura assicurativa. Quanto alla presunta capitalizzazione trimestrale, eccepiva che le argomentazioni dell'opponente erano tutte riferibili ai contratti di conto corrente quando il rapporto per cui
è causa è un contratto di finanziamento ove sono stati applicati tassi di interesse annui.
In tal senso, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza del 2.02.2022, con provvedimento del 30.03.2022, il Giudice, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerando le parti di esperire la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, e rinviava all'udienza del 7.12.2022.
Mutato nelle more il giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento giungeva all'udienza cartolare del 16.01.2023, all'esito del quale con provvedimento del 18.01.2023, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di ctu contabile (cfr. ordinanza del
29.06.2023).
Depositata la relazione di ctu in data 18.10.2023, con ordinanza del 6.03.2024, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare 21.04.2025, poi rinviata al 23.06.2025, nel corso della quale
è stato assunto in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve Parte_1 essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed ottenuto l'emissione, nei confronti di , dell'ingiunzione di pagamento de qua, per la somma di € Parte_1
33.119,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale registrato al n. 1565237, per l'importo di €
21.575,48, stipulato dall'opponente con MP NC S.p.A. in data 15.12.2015.
Quanto alla titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto in capo a il Tribunale ritiene pienamente dimostrata la legittimazione attiva della Controparte_1 società opposta.
Dalla documentazione versata in atti emerge infatti che il credito originariamente vantato da Compass NC S.p.A. è stato oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico NCrio e della Legge n. 130 del 1999, regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte II, n. 89 del 29 luglio 2017 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio).
Tale pubblicazione costituisce adempimento idoneo a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti e a produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che la società cessionaria deve ritenersi pienamente legittimata a far valere in giudizio il credito oggetto di trasferimento.
La cessione del credito determina, infatti, una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e trova la sua disciplina generale nell'art. 1260 c.c., il quale stabilisce che il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito anche senza il consenso del debitore.
In caso di cessione in blocco di crediti, peraltro, trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 58 del Testo Unico NCrio, secondo cui “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana…”, pubblicazione che produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Costituisce, inoltre, principio ormai consolidato quello secondo cui "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24978/2020). Più di recente, poi, la Corte di Cassazione ha così statuito: "Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato fin quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tate riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (cfr.
Cass. n. 17944/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente circa la riconducibilità del proprio rapporto al blocco di crediti ceduti, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito la prova della legittimazione attiva del credito per cui ha agito in via monitoria. Quanto alla prova del credito, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento n. 5412265, sottoscritto dall'opponente (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, contenente la lista movimenti della società titolare originario del credito, MP NC S.p.A. (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio); elementi che, nel loro complesso, sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova.
L'opponente, di contro, non ha fornito alcun elemento di prova concreto e specifico idoneo a dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Le deduzioni formulate si limitano a contestazioni meramente formali e, per di più, non pertinenti all'oggetto del presente giudizio, avendo la parte richiamato, in maniera del tutto inconferente, rapporti estranei rispetto a quello per cui è causa, e segnatamente un conto corrente, non specificato, ed un distinto contratto di finanziamento stipulato con
Findomestic NC S.p.A. registrato al n. 2011738653, entrambi privi di collegamento con la vicenda in esame e non oggetto del presente procedimento (peraltro, con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente ha reiterato il richiamo ad un contratto estraneo all'attuale rapporto controverso la cui stipulazione risulta avvenuta “in data
25.07.2007”).
In ogni caso, l'eccepita vessatorietà delle clausole relative all'anatocismo e al metodo di calcolo degli interessi non può trovare accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che il contratto oggetto del presente giudizio è un contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese.
Sul punto, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello in base al quale la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Invero, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce, laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario dato a mutuo detratta la somma versata con la rata precedente (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024, secondo cui il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia del piano di ammortamento alla francese non deriva
“da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”).
In ogni caso, risulta per tabulas la specifica approvazione della clausola contrattuale relative ai “Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi”, contenute all'art. 5 del contratto n. 5412265, ove si precisa espressamente che “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese” (cfr. contratto di finanziamento n.
5412265, pag. 4).
Nemmeno l'eccezione di usurarietà può trovare accoglimento.
Osserva il Tribunale che il nominato ctu, dott. ha svolto un'analisi Persona_1 accurata, coerente e metodologicamente corretta dei dati contrattuali e contabili, le cui conclusioni, prive di contraddizioni, sono integralmente condivise da questo giudice.
Con riferimento al tasso d'interesse corrispettivo, il C.T.U. ha accertato che, alla data di stipulazione del contratto di finanziamento, il tasso nominale annuo applicato era pari al
12,80%, rideterminando un tasso effettivo globale annuo (TAEG) pari al 17,28%.
Lo stesso ha, inoltre, rilevato che il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), indicato trimestralmente dalla NC d'Italia per la medesima categoria di operazioni al momento della stipula, era pari al 10,08%, con conseguente determinazione del tasso soglia di usura, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, nella misura del 17,50%.
Per quanto riguarda il tasso di interesse moratorio, il C.T.U. ha accertato che il tasso pattuito era pari al 12,00% annuo e, considerato che il TEGM rilevato per la categoria di operazioni corrispondente risultava, al momento della stipula, pari al 10,08%, ha precisato che il tasso soglia vigente al medesimo momento era pari al 19,23%.
Alla luce di tali riscontri, il consulente ha concluso che “sia il tasso di interesse corrispettivo, che il tasso d'interesse di mora, calcolati tenendo conto di tutte le commissioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente alla data di stipula del contratto erano . Per cui non si è riscontata usura genetica o contrattuale sia riguardo al tasso Parte_2 di interesse che all'interesse di mora, in riferimento sia al contratto originario che alle successive contrattualizzazioni” (cfr. relazione a firma del c.t.u. dott. depositata in Persona_1 data 18.10.2023, in atti).
Tali conclusioni, logiche e coerenti, sono condivise dal Tribunale e non contestate da parte opponente. Alla luce delle risultanze istruttorie e della relazione peritale, deve dunque ritenersi pienamente dimostrato che i tassi di interesse, sia corrispettivi che moratori, applicati al contratto di finanziamento in oggetto erano conformi ai limiti imposti dalla normativa antiusura.
Conseguentemente l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna di parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri compresi tra i minimi e i medi a tutte le fasi effettivamente svolte, sono liquidate nella misura di € 5.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Parimenti le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell'attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
89/2021 – R.G. n. 182/2021 del 01.02.2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice opponente.
Termini Imerese, 5 novembre 2025
Il Giudice
SA US