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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Francesca Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38104/2023, avente ad oggetto “ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”, vertente tra
), con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA 6 20122 MILANO C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
P. IVA ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), nella qualità di socio Controparte_1 C.F._2 illimitatamente responsabile della società Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, i Resistenti
[...]
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari (SS), Zona industriale Predda Niedda Strada 2,
n. 7, CAP. 07100 pec: e (C.F. Email_1 Controparte_1
), nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società C.F._2 [...]
residente in [...], Località Lu Padru, n. 42, CAP. Controparte_1
07037 al pagamento dell'importo complessivo di Euro 24.811,88 come meglio quantificato e dettagliato in atti ed oltre interessi legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare i Resistenti alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del
Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Grenke inviando una e-mail a Email_2
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
1
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1
un contratto di locazione di Controparte_1
beni mobili (n. 13622804 ) della durata di cinque anni, verso il canone mensile di € 801,97 oltre IVA
(pari a totali € 48.118,20, oltre IVA), avente ad oggetto “n. 1 T-Shape”, da essa acquistato presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), al prezzo di € 38.779,80, oltre IVA.
Ha allegato che , dopo aver Controparte_1
ricevuto il bene in data 21 settembre 2019 e versato 18 canoni (=€ 14.435,46 oltre IVA), a partire dal mese di agosto 2020, ha interrotto i pagamenti e che essa si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 12 e 13 del contratto, con comunicazione del 22 aprile 2021 (ricevuta il 4 maggio
2021). Successivamente, la società conduttrice ha riconosciuto integralmente il debito ed ha concordato un pagamento dilazionato in 26 rate mensili di € 783,25 ciascuna, ma ha versato solo € 16.067,63, importo da essa imputato a canoni impagati ed a penale negoziale.
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché non potrebbe rientrare dei costi sopportati” ed ha chiesto Pt_1
di condannare nonché Controparte_1
personalmente, quale socia illimitatamente responsabile, al pagamento in suo favore, Controparte_1 della somma di € 21.586,27, oltre spese per il recupero stragiudiziale del credito (€ 62,40) ed oltre interessi legali, anche ex art. 1284 comma quarto c.c., a titolo di indennizzo, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 14, comma 4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione di diritto del contratto (4 maggio 2021) e la redazione del ricorso introduttivo
(ottobre 2023), “con riserva di aggiornare l'importo dell'indennizzo sino all'effettiva restituzione del
Materiale”. La locatrice ha precisato che l'importo richiesto corrisponde a 30 mensilità del canone.
Ha chiesto, altresì, la condanna di Controparte_1
e della predetta socia personalmente alla restituzione del bene locato.
[...]
La parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa ha subito alcuni rinvii, avendo la ricorrente dichiarato che le parti avevano raggiunto, nelle more, un'intesa transattiva. In seguito, il difensore di ha dichiarato che l'accordo, dopo il Pt_1
regolare pagamento delle prime otto rate pattuite, è rimasto inadempiuto ed ha chiesto la decisione
2 della causa, al contempo riferendo che il debito residuo, decurtate le rate nelle more versate (=€
7.200,00), ammonta a € 24.811,88.
La causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, all'esito della discussione c.p.c.
2. Le domande sono fondate
La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione del 24 giugno 2019, sottoscritto dalla controparte (doc. 2), e la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevuta dalla resistente in data 4 maggio 2021 (doc.
6): ha così assolto l'onere probatorio di cui era gravata in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese (si veda Cass., sez. un.,
n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite.
Legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 12 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile o di ritardo nel pagamento superiore a dieci giorni, ed il contratto si è risolto di diritto alla data del 4 maggio 2021, in cui ha ricevuto la Controparte_1
comunicazione.
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto e della mancata restituzione dei beni locati, è dovuto l'indennizzo richiesto (in aggiunta alla penale negoziale, già decurtata dalle somme versate), alla luce dei patti negoziali contenuti nei citati articoli 13 e 14 del contratto, giacché le parti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c., e precisamente di quello conseguente alla protrazione del godimento dei beni, successiva alla risoluzione contrattuale ed al venir meno del titolo che ne legittima la detenzione, per tutta la durata della stessa, sino alla restituzione.
L'indennizzo ammonta a complessivi € 32.011,88, corrispondenti a 43 mensilità maturate da maggio
2021 a novembre 2024 (già detratto il residuo importo di € 2.402,45, derivante dalla differenza tra quanto ricevuto da in forza dell'accordo transattivo del 2022 (=€16.067,63) e quanto da essa Pt_1
imputato a canoni impagati e penale negoziale (€ 3.506,90 +€ 10.158,28= € 13.665,18)), da cui devono essere pure decurtati € 7.200,00, versati dalla conduttrice in corso di causa (=€ 24.811,88).
3 Infatti, risulta in atti che la conduttrice ha versato i seguenti importi:
- € 30.503,09, oltre IVA, per canoni fino a luglio 2020,
- € 16.067,63, in forza dell'accordo transattivo del 4 novembre 2022, poi risolto per inadempimento,
- € 7.200,00, in corso della presente causa.
Il debito attuale della società conduttrice ammonta, pertanto, a complessivi € 24.811,88, oltre all'indennizzo maturato e maturando da dicembre 2024 e sino alla restituzione del bene locato ed oltre interessi legali moratori dalle singole scadenze al saldo. La conduttrice e la socia personalmente, devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, della predetta somma.
Infine, la parte resistente deve essere condannata alla restituzione immediata del macchinario.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, della natura documentale della causa e della contumacia delle resistenti, si liquidano come in dispositivo nei valori minimi tariffari e con esclusione della fase decisionale, avendo la ricorrente redatto il solo ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna e Controparte_1 [...]
, quale socia della predetta società, in solido tra loro al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 24.811,88, oltre all'indennizzo maturato e Parte_1
maturando da dicembre 2024 e sino alla restituzione del bene locato ed oltre interessi legali moratori ex d. lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna le predette resistenti, in solido tra loro, alla immediata restituzione del bene locato, a proprie cure e spese, in favore di Parte_1
3) condanna, altresì, le predette resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in €
1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 264,00 per esborsi.
Milano, 30/04/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Francesca Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38104/2023, avente ad oggetto “ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”, vertente tra
), con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA 6 20122 MILANO C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
P. IVA ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), nella qualità di socio Controparte_1 C.F._2 illimitatamente responsabile della società Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, i Resistenti
[...]
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari (SS), Zona industriale Predda Niedda Strada 2,
n. 7, CAP. 07100 pec: e (C.F. Email_1 Controparte_1
), nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società C.F._2 [...]
residente in [...], Località Lu Padru, n. 42, CAP. Controparte_1
07037 al pagamento dell'importo complessivo di Euro 24.811,88 come meglio quantificato e dettagliato in atti ed oltre interessi legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare i Resistenti alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del
Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Grenke inviando una e-mail a Email_2
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
1
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi, ha esposto di aver stipulato con Parte_1 Pt_1
un contratto di locazione di Controparte_1
beni mobili (n. 13622804 ) della durata di cinque anni, verso il canone mensile di € 801,97 oltre IVA
(pari a totali € 48.118,20, oltre IVA), avente ad oggetto “n. 1 T-Shape”, da essa acquistato presso un terzo fornitore, indicato dalla resistente (utilizzatrice), al prezzo di € 38.779,80, oltre IVA.
Ha allegato che , dopo aver Controparte_1
ricevuto il bene in data 21 settembre 2019 e versato 18 canoni (=€ 14.435,46 oltre IVA), a partire dal mese di agosto 2020, ha interrotto i pagamenti e che essa si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita agli artt. 12 e 13 del contratto, con comunicazione del 22 aprile 2021 (ricevuta il 4 maggio
2021). Successivamente, la società conduttrice ha riconosciuto integralmente il debito ed ha concordato un pagamento dilazionato in 26 rate mensili di € 783,25 ciascuna, ma ha versato solo € 16.067,63, importo da essa imputato a canoni impagati ed a penale negoziale.
Ha dedotto che il contratto inter partes non attribuisce al conduttore la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto giacché non potrebbe rientrare dei costi sopportati” ed ha chiesto Pt_1
di condannare nonché Controparte_1
personalmente, quale socia illimitatamente responsabile, al pagamento in suo favore, Controparte_1 della somma di € 21.586,27, oltre spese per il recupero stragiudiziale del credito (€ 62,40) ed oltre interessi legali, anche ex art. 1284 comma quarto c.c., a titolo di indennizzo, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 14, comma 4, del contratto, per la mancata restituzione dei beni nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione di diritto del contratto (4 maggio 2021) e la redazione del ricorso introduttivo
(ottobre 2023), “con riserva di aggiornare l'importo dell'indennizzo sino all'effettiva restituzione del
Materiale”. La locatrice ha precisato che l'importo richiesto corrisponde a 30 mensilità del canone.
Ha chiesto, altresì, la condanna di Controparte_1
e della predetta socia personalmente alla restituzione del bene locato.
[...]
La parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa ha subito alcuni rinvii, avendo la ricorrente dichiarato che le parti avevano raggiunto, nelle more, un'intesa transattiva. In seguito, il difensore di ha dichiarato che l'accordo, dopo il Pt_1
regolare pagamento delle prime otto rate pattuite, è rimasto inadempiuto ed ha chiesto la decisione
2 della causa, al contempo riferendo che il debito residuo, decurtate le rate nelle more versate (=€
7.200,00), ammonta a € 24.811,88.
La causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, all'esito della discussione c.p.c.
2. Le domande sono fondate
La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione del 24 giugno 2019, sottoscritto dalla controparte (doc. 2), e la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ricevuta dalla resistente in data 4 maggio 2021 (doc.
6): ha così assolto l'onere probatorio di cui era gravata in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese (si veda Cass., sez. un.,
n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite.
Legittimamente la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, pattuita all'art. 12 del contratto per il caso, tra gli altri, di mancato pagamento anche di un solo canone mensile o di ritardo nel pagamento superiore a dieci giorni, ed il contratto si è risolto di diritto alla data del 4 maggio 2021, in cui ha ricevuto la Controparte_1
comunicazione.
Per effetto della risoluzione anticipata del contratto e della mancata restituzione dei beni locati, è dovuto l'indennizzo richiesto (in aggiunta alla penale negoziale, già decurtata dalle somme versate), alla luce dei patti negoziali contenuti nei citati articoli 13 e 14 del contratto, giacché le parti hanno espressamente pattuito la risarcibilità del pregiudizio ulteriore rispetto a quello coperto, in via forfetaria, dalla penale, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, ultima parte, c.c., e precisamente di quello conseguente alla protrazione del godimento dei beni, successiva alla risoluzione contrattuale ed al venir meno del titolo che ne legittima la detenzione, per tutta la durata della stessa, sino alla restituzione.
L'indennizzo ammonta a complessivi € 32.011,88, corrispondenti a 43 mensilità maturate da maggio
2021 a novembre 2024 (già detratto il residuo importo di € 2.402,45, derivante dalla differenza tra quanto ricevuto da in forza dell'accordo transattivo del 2022 (=€16.067,63) e quanto da essa Pt_1
imputato a canoni impagati e penale negoziale (€ 3.506,90 +€ 10.158,28= € 13.665,18)), da cui devono essere pure decurtati € 7.200,00, versati dalla conduttrice in corso di causa (=€ 24.811,88).
3 Infatti, risulta in atti che la conduttrice ha versato i seguenti importi:
- € 30.503,09, oltre IVA, per canoni fino a luglio 2020,
- € 16.067,63, in forza dell'accordo transattivo del 4 novembre 2022, poi risolto per inadempimento,
- € 7.200,00, in corso della presente causa.
Il debito attuale della società conduttrice ammonta, pertanto, a complessivi € 24.811,88, oltre all'indennizzo maturato e maturando da dicembre 2024 e sino alla restituzione del bene locato ed oltre interessi legali moratori dalle singole scadenze al saldo. La conduttrice e la socia personalmente, devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, della predetta somma.
Infine, la parte resistente deve essere condannata alla restituzione immediata del macchinario.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, della natura documentale della causa e della contumacia delle resistenti, si liquidano come in dispositivo nei valori minimi tariffari e con esclusione della fase decisionale, avendo la ricorrente redatto il solo ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna e Controparte_1 [...]
, quale socia della predetta società, in solido tra loro al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 24.811,88, oltre all'indennizzo maturato e Parte_1
maturando da dicembre 2024 e sino alla restituzione del bene locato ed oltre interessi legali moratori ex d. lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna le predette resistenti, in solido tra loro, alla immediata restituzione del bene locato, a proprie cure e spese, in favore di Parte_1
3) condanna, altresì, le predette resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in €
1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 264,00 per esborsi.
Milano, 30/04/2025.
Il Giudice
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