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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/11/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 780 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI IC Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Langone
E
(nata a [...] il [...] – Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rota CodiceFiscale_2
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/04/2008 in LM (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 94 parte II serie A anno 2008) e che Per_ dall'unione è nata la figlia (14.02.2014), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno previa comunicazione. 2) La casa coniugale, sita in via A. Gramsci, 69 a LM, identificata al Foglio 40 e Particella
287 avuta in donazione alla sig.ra rimarrà a sua esclusiva disposizione. Parte_2
3) La minore, , sarà congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre, residente in [...];
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni per il pranzo o Parte_1 in alternativa per la cena e nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, e sempre rispettando le esigenze della minore e vista la tenera età della predetta, comunicando alla madre preventivamente ogni spostamento fuori dal comune di LM, consentendo alla stessa di poter soggiornare e spostarsi nei comuni limitrofi al comune di LM. Nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerla secondo necessità lavorative della madre con sé tutti i pomeriggi dalle 16.30/17.00 fino alle 19.30/20.00. La bambina inoltre dormirà a casa del padre anche due giorni della settimana, indentificati allo stato nel giovedì e venerdì. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, comunicando preventivamente alla madre il luogo, presso il comune di LM o luoghi limitrofi, ove la minore sarà collocata. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza Per_ annuale;
Le visite alla piccola da parte dei parenti (nonni o zie) avverranno liberamente previo accordo con il genitore che ha il figlio in custodia sempre presso il comune di LM o nei comuni limitrofi. È possibile la visita del genitore non convivente in casa dell'altro genitore in caso di malattie del figlio. Il genitore non convivente potrà visitare anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare dell'altro coniuge. L'accompagnamento e ritiro da scuola, da parte del genitore non convivente, può avvenire tutti i giorni o ogni qualvolta sia possibile. Verranno prese assieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport ecc. Verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno comunicati eventuali variazioni del recapito di residenza del minore e del numero telefonico;
Rimane inteso che, la regolamentazione del diritto di visita, una volta che il minore sarà più autosufficiente, saranno oggetto di modifiche.
5) A carico del Sig. sarà posto l'obbligo di versare un assegno mensile di Parte_1 euro 200,00 (DUECENTO) a titolo di concorso parziale al mantenimento della figlia. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) A carico del Sig. sarà posto il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per la piccola purché previamente concordate e Persona_2 debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. 7) La macchina HYUNDAI Tucson con targa FT297RF intestata al sig. Parte_1 rimarrà nella disponibilità della sig.ra , la quale si obbliga a provvedere in Parte_2 tempi rapidi al passaggio di proprietà della stessa. Nel frattempo la gestione del veicolo, ivi compresi pagamento del bollo, dell'assicurazione e di eventuali sanzioni e eventuali interventi di riparazione, prima del perfezionamento del passaggio di proprietà, saranno a esclusivo carico della signora
Pt_2
8) Il Terreno agricolo acquistato dai coniugi in comunione dei beni sito in LM alla via
Tracciolino, snc identificato in catasto terreni foglio 34 e particella 378 rimane in comproprietà tra i coniugi e gestito da entrambi.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 08/09/1976 in LM (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 94 parte II serie A Per_ anno 2008) e che dall'unione è nata la figlia (14.02.2014).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che qui si Parte_1 Parte_2 riportano di seguito integralmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno previa comunicazione.
2) La casa coniugale, sita in via A. Gramsci, 69 a LM, identificata al Foglio 40 e Particella 287 avuta in donazione alla sig.ra rimarrà a sua esclusiva disposizione. Parte_2
3) La minore, , sarà congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre, residente in [...];
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni per il pranzo o in Parte_1 alternativa per la cena e nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, e sempre rispettando le esigenze della minore e vista la tenera età della predetta, comunicando alla madre preventivamente ogni spostamento fuori dal comune di LM, consentendo alla stessa di poter soggiornare e spostarsi nei comuni limitrofi al comune di LM. Nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerla secondo necessità lavorative della madre con sé tutti i pomeriggi dalle 16.30/17.00 fino alle 19.30/20.00. La bambina inoltre dormirà a casa del padre anche due giorni della settimana, indentificati allo stato nel giovedì e venerdì. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, comunicando preventivamente alla madre il luogo, presso il comune di LM o luoghi limitrofi, ove la minore sarà collocata. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza Per_ annuale;
Le visite alla piccola da parte dei parenti (nonni o zie) avverranno liberamente previo accordo con il genitore che ha il figlio in custodia sempre presso il comune di LM o nei comuni limitrofi. È possibile la visita del genitore non convivente in casa dell'altro genitore in caso di malattie del figlio. Il genitore non convivente potrà visitare anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare dell'altro coniuge. L'accompagnamento e ritiro da scuola, da parte del genitore non convivente, può avvenire tutti i giorni o ogni qualvolta sia possibile. Verranno prese assieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport ecc. Verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno comunicati eventuali variazioni del recapito di residenza del minore e del numero telefonico;
Rimane inteso che, la regolamentazione del diritto di visita, una volta che il minore sarà più autosufficiente, saranno oggetto di modifiche.
5) A carico del Sig. sarà posto l'obbligo di versare un assegno mensile di euro Parte_1
200,00 (DUECENTO) a titolo di concorso parziale al mantenimento della figlia. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) A carico del Sig. sarà posto il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per la piccola purché previamente concordate e debitamente Persona_2 documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
7) La macchina HYUNDAI Tucson con targa FT297RF intestata al sig. rimarrà Parte_1 nella disponibilità della sig.ra , la quale si obbliga a provvedere in tempi rapidi Parte_2 al passaggio di proprietà della stessa. Nel frattempo la gestione del veicolo, ivi compresi pagamento del bollo, dell'assicurazione e di eventuali sanzioni e eventuali interventi di riparazione, prima del perfezionamento del passaggio di proprietà, saranno a esclusivo carico della signora Pt_2
8) Il Terreno agricolo acquistato dai coniugi in comunione dei beni sito in LM alla via Tracciolino, snc identificato in catasto terreni foglio 34 e particella 378 rimane in comproprietà tra i coniugi e gestito da entrambi.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025
Il Presidente
TI IC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI IC Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Langone
E
(nata a [...] il [...] – Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rota CodiceFiscale_2
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/04/2008 in LM (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 94 parte II serie A anno 2008) e che Per_ dall'unione è nata la figlia (14.02.2014), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno previa comunicazione. 2) La casa coniugale, sita in via A. Gramsci, 69 a LM, identificata al Foglio 40 e Particella
287 avuta in donazione alla sig.ra rimarrà a sua esclusiva disposizione. Parte_2
3) La minore, , sarà congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre, residente in [...];
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni per il pranzo o Parte_1 in alternativa per la cena e nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, e sempre rispettando le esigenze della minore e vista la tenera età della predetta, comunicando alla madre preventivamente ogni spostamento fuori dal comune di LM, consentendo alla stessa di poter soggiornare e spostarsi nei comuni limitrofi al comune di LM. Nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerla secondo necessità lavorative della madre con sé tutti i pomeriggi dalle 16.30/17.00 fino alle 19.30/20.00. La bambina inoltre dormirà a casa del padre anche due giorni della settimana, indentificati allo stato nel giovedì e venerdì. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, comunicando preventivamente alla madre il luogo, presso il comune di LM o luoghi limitrofi, ove la minore sarà collocata. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza Per_ annuale;
Le visite alla piccola da parte dei parenti (nonni o zie) avverranno liberamente previo accordo con il genitore che ha il figlio in custodia sempre presso il comune di LM o nei comuni limitrofi. È possibile la visita del genitore non convivente in casa dell'altro genitore in caso di malattie del figlio. Il genitore non convivente potrà visitare anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare dell'altro coniuge. L'accompagnamento e ritiro da scuola, da parte del genitore non convivente, può avvenire tutti i giorni o ogni qualvolta sia possibile. Verranno prese assieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport ecc. Verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno comunicati eventuali variazioni del recapito di residenza del minore e del numero telefonico;
Rimane inteso che, la regolamentazione del diritto di visita, una volta che il minore sarà più autosufficiente, saranno oggetto di modifiche.
5) A carico del Sig. sarà posto l'obbligo di versare un assegno mensile di Parte_1 euro 200,00 (DUECENTO) a titolo di concorso parziale al mantenimento della figlia. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) A carico del Sig. sarà posto il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per la piccola purché previamente concordate e Persona_2 debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. 7) La macchina HYUNDAI Tucson con targa FT297RF intestata al sig. Parte_1 rimarrà nella disponibilità della sig.ra , la quale si obbliga a provvedere in Parte_2 tempi rapidi al passaggio di proprietà della stessa. Nel frattempo la gestione del veicolo, ivi compresi pagamento del bollo, dell'assicurazione e di eventuali sanzioni e eventuali interventi di riparazione, prima del perfezionamento del passaggio di proprietà, saranno a esclusivo carico della signora
Pt_2
8) Il Terreno agricolo acquistato dai coniugi in comunione dei beni sito in LM alla via
Tracciolino, snc identificato in catasto terreni foglio 34 e particella 378 rimane in comproprietà tra i coniugi e gestito da entrambi.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 08/09/1976 in LM (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 94 parte II serie A Per_ anno 2008) e che dall'unione è nata la figlia (14.02.2014).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate nel ricorso, che qui si Parte_1 Parte_2 riportano di seguito integralmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno previa comunicazione.
2) La casa coniugale, sita in via A. Gramsci, 69 a LM, identificata al Foglio 40 e Particella 287 avuta in donazione alla sig.ra rimarrà a sua esclusiva disposizione. Parte_2
3) La minore, , sarà congiuntamente affidata ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento presso la madre, residente in [...];
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni per il pranzo o in Parte_1 alternativa per la cena e nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, e sempre rispettando le esigenze della minore e vista la tenera età della predetta, comunicando alla madre preventivamente ogni spostamento fuori dal comune di LM, consentendo alla stessa di poter soggiornare e spostarsi nei comuni limitrofi al comune di LM. Nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenerla secondo necessità lavorative della madre con sé tutti i pomeriggi dalle 16.30/17.00 fino alle 19.30/20.00. La bambina inoltre dormirà a casa del padre anche due giorni della settimana, indentificati allo stato nel giovedì e venerdì. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, comunicando preventivamente alla madre il luogo, presso il comune di LM o luoghi limitrofi, ove la minore sarà collocata. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza Per_ annuale;
Le visite alla piccola da parte dei parenti (nonni o zie) avverranno liberamente previo accordo con il genitore che ha il figlio in custodia sempre presso il comune di LM o nei comuni limitrofi. È possibile la visita del genitore non convivente in casa dell'altro genitore in caso di malattie del figlio. Il genitore non convivente potrà visitare anche di notte solo in caso di malattie gravi o ripetitive e su benestare dell'altro coniuge. L'accompagnamento e ritiro da scuola, da parte del genitore non convivente, può avvenire tutti i giorni o ogni qualvolta sia possibile. Verranno prese assieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport ecc. Verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza. Saranno comunicati eventuali variazioni del recapito di residenza del minore e del numero telefonico;
Rimane inteso che, la regolamentazione del diritto di visita, una volta che il minore sarà più autosufficiente, saranno oggetto di modifiche.
5) A carico del Sig. sarà posto l'obbligo di versare un assegno mensile di euro Parte_1
200,00 (DUECENTO) a titolo di concorso parziale al mantenimento della figlia. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) A carico del Sig. sarà posto il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute per la piccola purché previamente concordate e debitamente Persona_2 documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
7) La macchina HYUNDAI Tucson con targa FT297RF intestata al sig. rimarrà Parte_1 nella disponibilità della sig.ra , la quale si obbliga a provvedere in tempi rapidi Parte_2 al passaggio di proprietà della stessa. Nel frattempo la gestione del veicolo, ivi compresi pagamento del bollo, dell'assicurazione e di eventuali sanzioni e eventuali interventi di riparazione, prima del perfezionamento del passaggio di proprietà, saranno a esclusivo carico della signora Pt_2
8) Il Terreno agricolo acquistato dai coniugi in comunione dei beni sito in LM alla via Tracciolino, snc identificato in catasto terreni foglio 34 e particella 378 rimane in comproprietà tra i coniugi e gestito da entrambi.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025
Il Presidente
TI IC