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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/09/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2299/2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel.
dott. Claudio MICHELUCCI Giudice
dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2299 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
17/01/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F. 1 ), Parte_1
rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2 (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in VIA LIBERAZIONE N. C.F._2
12 28883 GRAVELLONA TOCE
e nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F._3 CP_1
rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia PAGANESSI (C.F. C.F._4 ), e Giulia
(), giusta procura in atti, con studio in Omegna (VB), Via ZENNARO (C.F. C.F._5
Mazzini n. 66/68 e ivi elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
Ricorrenti: "Voglia il Tribunale Ill.mo, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita, e che i coniugi non intendono riconciliarsi pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sigg.
CP_1 e Parte_1 nel Comune di Lesa il 12/09/1998 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune alla Parte II Serie A n. 19 anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
dare atto che, con il già intervenuto versamento, quale una tantum della somma di euro 60.000,00
(sessantamila/00), ritenuta congrua ed esaustiva, nonchè (entro il termine 31.12.2025) del Firr netto per euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), non sussistono (ove sia stata, nelle more, già versata anche la somma di euro 100 mila per la casa coniugale e siano state rispettate tutte le pattuizioni di separazione), altre questioni economiche inter partes;
in difetto, in virtù della clausola di separazione relativamente al trasferimento/alienazione casa coniugale, dare atto che il sig. Pt_1 è tenuto a versare alla coniuge la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31.12.2025, fermo il resto in merito alle spese relative alla casa coniugale e ad eventuali altri pattuizioni non ancora adempiute di separazione;
dare atto che le spese del cane di famiglia verranno divise tra le parti;
Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti.
I legali delle parti congiuntamente chiedono quindi che la causa sia rimessa al collegio per la decisione"
Motivi della decisione
Con sentenza n. 27/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 14/07/2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 12/09/1998 nel comune di Lesa
(VB) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Verbania n 27/2025, passata in giudicato il 21/3/2025, dal termine per il deposito delle note scritte relative alla domanda di separazione personale, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che con il già intervenuto versamento, quale una tantum della somma di euro 60.000,00
(sessantamila/00), ritenuta congrua ed esaustiva, nonchè (entro il termine 31.12.2025) del Firr netto per euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), non sussistono (ove sia stata, nelle more, già versata anche la somma di euro 100 mila per la casa coniugale e siano state rispettate tutte le pattuizioni di separazione), altre questioni economiche inter partes;
in difetto, in virtù della clausola di separazione relativamente al trasferimento/alienazione casa coniugale, si dà atto che il Pt_1 è tenuto a versare alla coniuge la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31.12.2025, fermo il resto in merito alle spese relative alla casa coniugale e ad eventuali altri pattuizioni non ancora adempiute di separazione
Si dà, inoltre, atto che e spese del cane di famiglia verranno divise tra le parti
Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e CP_1 in Lesa (VB) il 12/09/1998, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Parte II, seria A n. 19 dell'anno 1998
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania 1'8/9/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel.
dott. Claudio MICHELUCCI Giudice
dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2299 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
17/01/2025, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F. 1 ), Parte_1
rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2 (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in VIA LIBERAZIONE N. C.F._2
12 28883 GRAVELLONA TOCE
e nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F._3 CP_1
rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia PAGANESSI (C.F. C.F._4 ), e Giulia
(), giusta procura in atti, con studio in Omegna (VB), Via ZENNARO (C.F. C.F._5
Mazzini n. 66/68 e ivi elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni congiunte
Ricorrenti: "Voglia il Tribunale Ill.mo, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita, e che i coniugi non intendono riconciliarsi pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sigg.
CP_1 e Parte_1 nel Comune di Lesa il 12/09/1998 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune alla Parte II Serie A n. 19 anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000;
dare atto che, con il già intervenuto versamento, quale una tantum della somma di euro 60.000,00
(sessantamila/00), ritenuta congrua ed esaustiva, nonchè (entro il termine 31.12.2025) del Firr netto per euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), non sussistono (ove sia stata, nelle more, già versata anche la somma di euro 100 mila per la casa coniugale e siano state rispettate tutte le pattuizioni di separazione), altre questioni economiche inter partes;
in difetto, in virtù della clausola di separazione relativamente al trasferimento/alienazione casa coniugale, dare atto che il sig. Pt_1 è tenuto a versare alla coniuge la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31.12.2025, fermo il resto in merito alle spese relative alla casa coniugale e ad eventuali altri pattuizioni non ancora adempiute di separazione;
dare atto che le spese del cane di famiglia verranno divise tra le parti;
Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti.
I legali delle parti congiuntamente chiedono quindi che la causa sia rimessa al collegio per la decisione"
Motivi della decisione
Con sentenza n. 27/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 14/07/2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 12/09/1998 nel comune di Lesa
(VB) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Verbania n 27/2025, passata in giudicato il 21/3/2025, dal termine per il deposito delle note scritte relative alla domanda di separazione personale, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che con il già intervenuto versamento, quale una tantum della somma di euro 60.000,00
(sessantamila/00), ritenuta congrua ed esaustiva, nonchè (entro il termine 31.12.2025) del Firr netto per euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), non sussistono (ove sia stata, nelle more, già versata anche la somma di euro 100 mila per la casa coniugale e siano state rispettate tutte le pattuizioni di separazione), altre questioni economiche inter partes;
in difetto, in virtù della clausola di separazione relativamente al trasferimento/alienazione casa coniugale, si dà atto che il Pt_1 è tenuto a versare alla coniuge la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) entro il 31.12.2025, fermo il resto in merito alle spese relative alla casa coniugale e ad eventuali altri pattuizioni non ancora adempiute di separazione
Si dà, inoltre, atto che e spese del cane di famiglia verranno divise tra le parti
Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e CP_1 in Lesa (VB) il 12/09/1998, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune Parte II, seria A n. 19 dell'anno 1998
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania 1'8/9/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO