Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1334/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
OT.SA Dania Mori Presidente,
OT.SA Carla Santese Consigliere rel.,
OT.SA Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1334/2021 promoSA da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi, come da procura in atti;
- appellante- contro
(c.f. (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
) e lo e OT.SA C.F._2 Controparte_4
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Nisini (c.f. ), come da procura in C.F._3 atti;
- appellati – nonchè
_5
- appellata contumace –
avverso la sentenza n. 611/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 18.6.2021,
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta:
a) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi illustrati al paragrafo 3) del presente atto;
b) nel merito, accogliere l'appello avverso la sentenza n. 611/2021, emeSA dal Tribunale di Lucca, e, conseguentemente, riformare la sentenza suddetta provvedendo, da un lato, a rideterminare le spese di lite di primo grado riconosciute alla sig.ra in misura pari ai valori medi indicati nel presente atto sub 1) (con riferimento allo _5 scaglione di valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), ferma restando la compensazione in misura pari ai 2/3 del totale e, dall'altro, a rideterminare le spese di lite liquidate in primo grado in favore dei convenuti (dott. , dott.SA e “ Controparte_2 Controparte_3 [...]
e dott.SA ”) in misura pari ai valori medi Controparte_4 _3 Controparte_3 indicati sub 1) (con riferimento allo scaglione di valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), riconoscendo, pertanto, come congrue e sufficienti le somme già versate dalla;
c) in caso di mancata CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, condannare, per l'effetto di quanto sopra, gli odierni appellati, all'integrale o parziale restituzione delle somme, eventualmente corrisposte dalla in esecuzione della sentenza impugnata, che risultassero essere non dovute CP_1 in accoglimento del presente gravame, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dal versamento;
d) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'interposto appello perché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto e confermare l'impugnato provvedimento in ogni sua parte. In ogni caso, determinare le spese legali del giudizio di primo grado a favore dell'appellata nella misura di Euro 660,00 per spese vive ed
Euro 16.116,00, per compenso oltre Iva e Cap e al 15% rimborso forfettario nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, in ragione delle gerarchiche argomentazioni espresse in parte de motiva. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e del compenso, oltre iva e cap, e rimborso forfettario al 15% del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al _5
Tribunale di Lucca, , e lo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e OT.SA al fine di ottenere – previo accertamento
[...] Controparte_3 della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei medesimi e la risoluzione per inadempimento del contratto di opera con loro stipulato – la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, quantificati in euro 210.000,00 ed a quello determinato dalla lesione del suo diritto all'autodeterminazione.
A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) a partire dal 1978 era iniziato un rapporto di prestazione professionale di natura odontoiatrica con lo studio dentistico;
2) nel dicembre _3
1994, il dr. le aveva effettuato un intervento di ricostruzione ed applicazione protesi, senza _3 tuttavia che venisse rilasciato alcun consenso in forma scritta;
3) l'intervento non aveva conseguito un buon risultato, perché aveva generato altre patologie, sorte già con le protesi provvisorie apposte a gennaio-febbraio 1995, che non si erano ancora risolte, avendo lei iniziato a percepire forti malesseri ed in particolare, un'occlusione funzionale abituale;
4) di fronte alle sue doglianze, il l'aveva _3 invitata a pazientare fino all'avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni professionali previste, finchè, nel dicembre 2004, le aveva fiSAto una visita specialista con l'odontoiatra gnatologo Dr. Per_1
(il quale, dopo averla sottoposta a visita specialistica, le aveva prescritto l'uso del byte); 5)
[...] nel periodo 2003/2006, erano stati effettuati ulteriori tentativi da parte del per risolvere _3
l'occlusione funzionale;
6) all'inizio del 2006, era stata presa in carico dalla dr.SA Controparte_3
; 7) in data 5.5.2009, entrambi i predetti dentisti, nell'apprendere i risultati di una visita
[...] specialistica da cui emergeva che l'odierna attrice era affetta da "Disordine Cranio Cervico
Mandibolare", le avevano comunicato di non essere più in grado di migliorare ed ultimare il lavoro, ponendo così fine ai trattamenti odontoiatrici;
8) a seguito di ulteriori visite presso altri professionisti, era emerso che gli interventi eseguiti presso lo studio le avevano provocato una _3
"malocclusione da variazione della occlusione funzionale abituale della paziente da cui è derivata una disfunzione sintomatica dell'apparato stomatognatico, che non è stata corretta dai successivi interventi di rimodellamento" e 9) nel corso di un successivo incontro, avvenuto in data 6.7.2010, il le _3 aveva proposto il rifacimento del lavoro;
proposta che lei aveva rifiutato in quanto sfiduciata dall'esito dei precedenti tentativi.
La medesima aveva, inoltre, dedotto che il , oltre ad aver negato qualsiasi responsabilità _3 nella causazione dei danni da lei lamentati ed a non aver partecipato ai tentativi di mediazione stragiudiziale, si era anche rifiutato di consegnarle la cartella clinica, in violazione degli artt. 25 e 26 del codice di deontologia medica e che nessuno dei dott.ri le aveva fornito le informazioni _3 neceSArie per esprimere un consenso informato.
Si erano costituiti in giudizio , e lo Controparte_2 Controparte_3 [...]
e OT.SA , in persona del legale Controparte_4 Controparte_3 rappresentante, che avevano eccepito la prescrizione del diritto vantato dalla sia con riferimento _5 ai danni subiti che al mancato ottenimento del suo consenso informato, nonchè il difetto di legittimazione passiva di e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda Controparte_3 attorea.
I medesimi avevano, inoltre, chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la Zurich Insurance
P.L.C., per essere dalla steSA manlevati in ipotesi di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la terza chiamata
[...]
che aveva eccepito anch'eSA la prescrizione del diritto vantato dall'attrice Controparte_1
e l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con lo in data Controparte_4
27.4.2005 ed aveva chiesto il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.
Nel corso del giudizio era stata disposta una c.t.u. sulla persona dell'attrice ed erano state espletate le prove orali ammesse.
Con sentenza n. 611/2021, pubblicata in data 18.6.2021, il Tribunale di Lucca aveva: 1) condannato al pagamento, in favore di della somma complessiva di Controparte_2 _5 euro 6.058,41, oltre interessi legali, a titolo risarcitorio del danno biologico da lei subito;
2) rigettato la domanda proposta dall'attrice nei confronti di e dello Controparte_3 [...]
e OT.SA ; 3) rigettato le ulteriori domande Controparte_4 Controparte_3 di risarcimento del danno proposte dall'attrice; 4) condannato la Controparte_1
a rilevare indenne il da quanto il medesimo era stato condannato a corrispondere
[...] _3 all'attrice; 5) compensato le spese di lite tra l'attrice e nella misura di 2/3 e condannato Controparte_2 il convenuto al rimborso in favore dell'attrice del residuo 1/3 delle spese, liquidato in euro 220,00 per spese ed euro 4.476,67 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
6) compensato integralmente le spese di lite tra l'attrice e gli altri due convenuti;
7) condannato la terza chiamata a rilevare indenne da quanto il medesimo era stato condannato a Controparte_2 corrispondere all'attrice anche a titolo di spese processuali ed 8) condannato la steSA a rimborsare le spese di lite sostenute dai convenuti per la sua chiamata in giudizio, liquidate in euro 660,00 per spese ed euro 16.116,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“É da accogliere solo parzialmente la domanda attorea nei confronti del OT. , Controparte_2 per le ragioni che seguono.
L'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata , è CP_1 infondata. L'intervento protesico eseguito dalla sig.ra presso lo studio dentistico è _5 _3 stato effettuato a partire dal dicembre 1994. Sebbene il trattamento di ricostruzione protesica sia stato ultimato nel corso del 1995, come riconosciuto dalle parti ed anche dalla CTU, più ridotti interventi odontoiatrici sull'attrice si sono protratti sino al maggio 2009. Tali interventi hanno comportato alcune modifiche del trattamento protesico e, a partire dal 2006, ricementazioni di vecchi ponti.
Pertanto, ai fini della prescrizione non è possibile considerare l'intervento protesico ultimato nel
1995 come dies a quo di decorrenza della prescrizione, stante la continuità delle cure odontoiatriche a cui la paziente ha continuato a sottoporsi negli anni successivi e fino al 2009, per cui, atteso che il primo evento interruttivo della prescrizione si è verificato nel 2010 (raccomandata A/R prodotta con l'atto di citazione), risulta evidente che nella specie non è decorso il termine di prescrizione.
In merito all'asserito difetto di consenso informato, allegato da parte attrice, è neceSArio osservare che la disciplina in merito al consenso informato – di cui al Codice deontologico medico
– è stata introdotta solo nel 2006 e, dunque, oltre dieci anni dopo l'intervento protesico eseguito dal
Dr. . _3
Il rispetto del dovere di informazione nei confronti del paziente, dunque, poteva essere adempiuto anche con modalità differenti dalla prestazione in forma scritta del proprio consenso al trattamento sanitario da eseguire. La forma scritta per il consenso, ad ogni modo, non è richiesta dalla legge per qualsiasi tipologia di intervento, bensì solo per talune categorie di trattamenti sanitari di particolare importanza: "Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica" ( art. 35 del Codice deontologico medico del 2014). Nello specifico, l'intervento di ricostruzione protesica e i successivi trattamenti sul ponte sono qualificabili come interventi odontoiatrici "routinari" e privi di speciale difficoltà tecnica, come precisato dal
CTU Dr. nella consulenza tecnica (v. pag. 17 della CTU). Per_2
Ad ogni modo, l'istruttoria testimoniale ha adeguatamente provato che l'attrice era stata posta dai professionisti nelle condizioni di comprendere le possibili alternative terapeutiche e i rischi degli interventi da eseguire. Ciò ha trovato conferma nella testimonianza dell'assistente alla poltrona dello studio, la sig.ra la quale in merito al consenso informato ha precisato quanto Testimone_1 segue: "Ricordo...che nello studio il OT. informava in genere i pazienti degli effetti degli _3 interventi, in maniera scrupolosa" (v. verbale di udienza del 26.02.2014, pag.22).
L'attrice, invero, aveva chiesto specificamente di poter effettuare taluni trattamenti e aveva scelto determinate modalità di esecuzione degli interventi contro le stesse raccomandazioni del medico. In particolare, la sig.ra aveva chiesto espreSAmente che le venisse apposta la protesi con _5 cemento provvisorio in luogo di cemento definitivo, pur essendo stata meSA al corrente del fatto che tale scelta avrebbe potuto comportare dei rischi di cedimento per i c.d. "denti pilastro". Tale circostanza è stata confermata dalla testimonianza della steSA sig.ra la quale ha Tes_1 dichiarato: "Ricordo che quando intervenimmo per sostituire il ponte chiedemmo alla Signora perché avesse il cemento provvisorio e lei rispose che voleva così" (v. verbale di udienza del 26.02.2014, pag. 24-25 ). Anche il teste odontotecnico che ha collaborato con lo , Testimone_2 CP_4 ha ribadito tale circostanza: "Ricordo che fu detto alla , non ricordo se dal OT. o _5 _3 dalla OT.SA , che il fatto di togliere e rimettere il ponte in continuazione poteva essere _3 controproducente per i denti pilastro" (v. verbale di udienza del 13.06.2014, pag. 34).
In merito al consenso informato, ha inoltre precisato: "Posso dire che tra le cose Testimone_2 di cui sono direttamente a conoscenza è che l'intervento di rialzo di masticazione del ponte inferiore di sinistra avvenne nel 2006 in due o tre sedute nell'arco di un paio di mesi. Questo intervento fu fatto perché la Sig.ra lamentava un disagio nella masticazione che peraltro non risultava con la _5 carta articolare. L'incarico di questo lavoro mi fu dato dal OT. , che peraltro sconsigliava _3 la Sig.ra dall'eseguire questo tipo di intervento, in quanto secondo lui era inutile e poteva _5 creare uno sbilanciamento" (v. verbale di udienza del 13.06.2014, pag. 32).
Si ritiene dunque di respingere, perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda di risarcimento per mancato rispetto del principio del consenso informato avanzata dall'attrice.
La consulenza tecnica d'ufficio, effettuata dal Dr. , ha escluso qualsiasi Persona_3 correlazione causale tra l'occlusione funzionale lamentata dall'attrice e il "Disordine Cranio Cervico
Mandibolare" diagnosticato alla sig.ra in data 16.03.2009. _5
Secondo il CTU, l'occlusione lamentata dalla paziente, alla luce della letteratura scientifica, potrebbe presentare una funzione amplificante di una mioartropatia già esistente, ma non risulta attestata come fattore causale della sintomatologia patita dalla paziente.
Il DCCM, infatti, presenta una complessità di sintomi e fattori di interferenza tali da escludere il rapporto di causalità materiale con l'occlusione (v. pag. 14 della relazione peritale).
La causalità giuridica, computata secondo il criterio del "più probabile che non", non può che radicarsi sul criterio della causalità materiale. Nel caso di specie, si ritengono condivisibili le valutazioni del CTU in merito al Disordine Cranio Cervico Mandibolare, patologia multifattoriale dalla natura bio-psico-sociale che la letteratura scientifica esclude poSA essere causalmente correlata al fenomeno dell'occlusione. Ciò appare, inoltre, trovare ulteriori conferme nelle valutazioni del CTU in merito all'occlusione lamentata dall'attrice, che comporterebbe sintomatologie tali da escludere - per il loro protrarsi nel tempo e la molteplicità dei loro effetti - qualsiasi rapporto di causalità materiale univoco tra la sintomatologia lamentata e l'intervento di ricostruzione protesica, eseguito dal Dr. tra fine 1994 ed inizio 1995 (v. pag.15 della _3 relazione). Le doglianze di parte attrice relative all'occlusione funzionale e al DCCM, dunque, in assenza di una legge scientifica che individui possibili correlazioni, sono da respingere in quanto non è stato possibile individuare un nesso di causalità materiale tra la sintomatologia lamentata e la condotta dei professionisti convenuti (nella specie, del Dr. ). _3
Nel merito degli interventi eseguiti dal Dr. e dalla Dr.SA tra il 1994 ed il 2009, _3 _3 la consulenza tecnica ha accertato, confrontando i risultati di esami radiologici eseguiti tra il 2010
e il 2018, la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra gli interventi odontoiatrici eseguiti dal
Dr. e le lesioni riscontrate al dente 45 e al dente 36. Il correlativo danno biologico Controparte_2
è stato quantificato nell'1% di invalidità permanente, con invalidità temporanea parziale di 20 giorni al 30% per le cure in emenda (v. pag. 18 della relazione). Tali lesioni risultano ascrivibili unicamente agli interventi eseguiti dal Dr. , come verificato dallo stesso CTU, di talchè si Controparte_2 respinge la domanda attorea nei confronti dei convenuti Dr.SA e Controparte_3 [...]
e Dr.SA , in quanto soggetti Controparte_6 Controparte_3 estranei alle attività professionali pregiudizievoli nei confronti dell'attrice.
Invece, con riferimento all'intervento di riabilitazione protesica eseguito dal Dr. nel 1994- _3
95, il CTU Dr. esclude di poter valutare la correttezza e congruità dell'intervento a causa del Per_2 lunghissimo lasso temporale trascorso dall'intervento e della negazione espreSA dalla paziente al consenso alla visita da parte del CTU (negazione invero legittima, ma che in ogni caso non ha consentito al CTU di effettuare una valutazione completa ed attendibile dell'intervento protesico de quo).
In merito alle lesioni riscontrate ai denti sopra indicati, parte convenuta e parte chiamata hanno osservato che, mediante la propria condotta, vi sarebbe stato un concorso della danneggiata nella produzione del danno al dente 36, in quanto cagionato da infiltrazione cariosa provocata dalla cementazione provvisoria del ponte, richiesta dalla steSA parte attrice in contrasto con il parere del medico. Tale affermazione, invero, non appare condivisibile stante la peculiarità della responsabilità del medico, il quale è tenuto a non dare esito alla volontà del paziente qualora la steSA - alla luce della letteratura scientifica - sia pregiudizievole per la salute del paziente stesso, in quanto obbligato sulla base del Codice deontologico a perseguire il "fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona", e dunque il fine di cura (art. 18 del Codice deontologico medico del 2014).
La violazione di tale obbligo si qualifica, al pari di qualsiasi violazione delle regole dell'ars medica, in termini di colpa. Tale danno, dunque, è fonte di responsabilità per il professionista Dr.
, il quale nel caso del dente 45 ha eseguito un perno moncone in metallo cagionando Controparte_2 sul 45 una lesione radiotrasparente periapicale, e nel caso del dente 36 - in ottemperanza alla volontà della paziente - ha apposto cementazione provvisoria che, anche in virtù del trascorrere del tempo, ha ingenerato una infiltrazione cariosa nel moncone. Invero, al generarsi del danno potrebbero aver concorso il significativo decorso del tempo e le pessime condizioni igieniche dell'arcata dentaria della sig.ra riscontrate in sede di consulenza tecnica, ma le buone regole cliniche vigenti già _5 all'epoca degli interventi raccomandavano fortemente - alla luce dei rischi per i cd "denti pilastro" -
l'apposizione di cementazione definitiva in luogo di quella provvisoria, o comunque quantomeno di sottoporre il 36 a regolare controllo clinico e radiologico per prevenire possibili infiltrazioni nel dente con il trascorrere del tempo (v. pag. 22 della relazione).
In merito al trascorrere del tempo, il consulente rileva che tali danni risultavano già evidenti con la radiografia del 2010, eseguita ad una distanza temporale piuttosto ravvicinata rispetto agli interventi eseguiti sul ponte (v. pag. 18). Tale condotta del medico è dunque da censurare sotto il profilo della colpa, in termini di negligenza, ed è causalmente orientata alla produzione del danno nei confronti del paziente-debitore secondo il criterio logico-probabilistico del "più probabile che non" (v. Cass. Civ. ordinanza 06.07.2020, n. 13872).
Il medico, per escludere la sussistenza del nesso di causalità, è tenuto in base alla regola del c.d.
"doppio ciclo causale" a provare il fatto estintivo del diritto, ovvero l'insorgenza di causa inevitabile ed imprevedibile che ha reso impossibile la corretta esecuzione della prestazione medica (v. Cass.
Sez. III Civ. sent. 26.07.2017, n. 18392). Il rispetto della richiesta della paziente, pregiudizievole verso la propria steSA salute, non può in alcun modo configurarsi come evento impeditivo del diritto al risarcimento del danno.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità medica è da accogliere nei confronti del Dr. , nei limiti di quanto accertato dal CTU, nella misura quantificata Controparte_2 in euro 4.300.00 per le spese neceSArie alla risoluzione degli inconvenienti provocati alla paziente, oltre al danno biologico permanente determinato nella percentuale dell'1% e al danno biologico da invalidità temporanea parziale quantificato in 20 giorni al 30% per le cure in emenda.
Utilizzando come parametro di liquidazione le Tabelle del Tribunale del Milano, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, si ottiene per il danno biologico permanente l'importo in valori monetari attuali di euro 1.182,418) e per il danno biologico da inabilità temporanea parziale l'importo in moneta attuale di euro 576,00 (euro 96 per 20 giorni al 30%).
Sommando gli importi sopra indicati si ottiene l'importo totale di euro 6.058,41 a titolo di risarcimento del danno (euro 4.300,00 + 1.182,41 + 576,00).
Non sono riconoscibili ulteriori voci di danno non patrimoniale, quali il danno morale e/o il danno esistenziale richiesti da parte attrice, in quanto non sorrette da idonea allegazione e dimostrazione
(cfr., da ultimo, Cass. ord. 20.4.2020, n. 7964: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale rappresentano le componenti dell'unico genus "danno non patrimoniale" ed ogni sub- specie o tipo di danno alla persona non può sfuggire al principio di allegazione e di prova che regola il processo civile). Sulla somma capitale già rivalutata sopra riportata vanno calcolati gli interessi legali secondo le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. un. 1712 / 1995: gli interessi al tasso legale si calcolano sulla somma capitale devalutata alla data del fatto e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza).
La domanda di manleva, proposta dal convenuto Dr. nei confronti della terza chiamata _3
è da accogliere nei limiti del danno riconosciuto (e degli Controparte_1 interessi e delle spese, come previsto in polizza).
Infatti, l'eccezione di non operatività della garanzia assicurativa sollevata dalla terza chiamata è da respingere, in quanto la polizza assicurativa attualmente vigente ha sostituito le polizze precedentemente stipulate con la medesima Compagnia assicurativa a copertura dei rischi professionali dei convenuti Dr. e Dr.SA , in conformità con Controparte_2 Controparte_3 le previsioni contrattuali della medesima polizza. La copertura assicurativa, inoltre, risultando limitata alle somme che l'assicurato sia "tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni colposamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione all'attività professionale dichiarata in polizza"( v. polizza prodotta in atti), include il risarcimento del danno cagionato colposamente dal medico nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in violazione delle buone prassi cliniche.
Riguardo infine alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, per un importo notevolmente ridimensionato rispetto a quello originariamente richiesto e per una voce di danno residuale rispetto a quelle richieste, giustifica senz'altro una compensazione parziale tra l'attrice e il convenuto Dr. , nella misura di 2/3, con il restante 1/3 a carico del Controparte_2 convenuto. Tra l'attrice e gli altri convenuti Dr.SA e Controparte_3 [...]
e OT.SA si reputa equo operare una Controparte_4 Controparte_3 compensazione integrale delle spese, considerata la difesa comune dei convenuti e la non agevole individuazione, al momento della domanda, delle distinte posizioni dei convenuti medesimi.
Tra i convenuti chiamanti e la chiamata le spese fanno carico a quest'ultima, Controparte_1 risultata soccombente sulla domanda di manleva.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di Controparte_1 seguito ) ha proposto appello avverso la sentenza, impugnandola con un solo articolato motivo CP_1 di gravame con il quale si era lamentato dell'errata liquidazione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio , e lo Controparte_2 Controparte_3 [...]
e OT.SA (di seguito ), in persona Controparte_4 Controparte_3 CP_4 del legale rappresentante, che hanno chiesto il rigetto dell'appello, mentre non si è _5 costituita. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata, dapprima, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.3.2024 e, successivamente, è stata rimeSA sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 27.1.2025, stante l'impedimento di un componente del
Collegio.
La Corte ha, quindi, fiSAto l'udienza del 3.4.2025 svoltasi in forma cartolare, all'esito della quale la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 13.3.2025 con termini ridotti e decisa nella camera di consiglio del
6.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che non si è costituita in giudizio, _5 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello.
Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'errata liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado.
In particolare, la ha affermato che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda CP_1 risarcitoria avanzata dall'attrice nei limiti di euro 6.058,41 (ovvero di una somma notevolmente inferiore a quella richiesta dalla in atto di citazione, pari a euro 210.000,00), aveva poi liquidato _5 le spese di lite in favore dell'attrice e dei propri chiamanti in modo eccessivo, quantificando le prime
(previa compensazione delle stesse nella misura di 2/3), nell'importo di euro 4.476,77 e le seconde in quello di euro 16.116,00, oltre accessori di legge.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
- che questo Collegio condivide - il valore della controversia, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fiSAto, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata e nell'ottica di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto (come nel caso di specie), mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante ex art. 5, primo comma, del d.m. 10.3.2014 n. 55 (che stabilisce che ai fini della regolazione delle spese di lite "nei giudizi per (..) la liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata") ovvero sulla base del criterio del "disputatum", per cui, in caso di accoglimento della domanda attorea nel giudizio di primo grado, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice, mentre, in grado di appello, detto valore, ai fini predetti, dovrà essere determinato in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione (cfr Cass. civ. ordinanze n. 30999 del 7.11.2023 e n. 35195 del 30.11.2022 e sentenze n. 5381 del 11.3.2006; n. 16707 del 24.8. 2004; n. 13113 del 15.7.2004; n. 2407 del 4.3.1998 e n. 2477 del 9.4.1986).
Al riguardo, va ulteriormente precisato che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta e per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (cfr Cass. civ. ord. n. 15857 del
12.6.2019; n. 27871 del 23.11.2017 e n. 27274 del 16.11.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, aveva ottenuto, in primo grado, _5 la condanna di al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio del danno biologico Controparte_2 da lei subito, dell'importo di euro 6.058,41, oltre interessi legali e che la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata era stata accolta “nei limiti del danno CP_1 riconosciuto (e degli interessi e delle spese, come previsto in polizza)”, per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare le spese di lite dovute da in favore della di cui Controparte_2 _5 il medesimo doveva essere tenuto indenne dalla e quelle sostenute dai convenuti per la CP_1 chiamata in causa della predetta compagnia assicurativa, rispetto a cui la era risultata CP_1 soccombente (essendo stata rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza da eSA formulata) in base ai parametri dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del D.M. 55/2014, invece che di quelli dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,02 e 260.000,00, come erroneamente fatto dal medesimo (che, infatti, aveva liquidato in euro 13.430,00 quelle dovute dal in favore della da compensarsi per due terzi ed in euro 16.116,00 quelle dovute dalla _3 _5
in favore dei chiamanti). CP_1
A quest'ultimo riguardo, va precisato che non può essere accolta la tesi degli appellati secondo cui l'importo di euro 16,166,00, liquidato dal primo giudice, doveva ritenersi corretto, in quanto ricomprensivo anche delle spese di resistenza gravanti sull'assicuratore ai sensi dell'art. 1917, terzo comma c.c..
Infatti – premesso che l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, che chiami in causa l'assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti di quest'ultimo tre distinte ragioni di credito, rappresentate dal diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che presuppone la soccombenza dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato ex art. 91 c.p.c., nonché dal diritto alla rifusione delle spese di resistenza, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo e delle spese di soccombenza che sia stato condannato a pagare in favore del terzo vittorioso
(diritti, quest'ultimi, che scaturiscono dal contratto di assicurazione;
scontano i limiti quantitativi, rispetto al massimale, previsti dall'art. 1917 c.p.c. e che devono essere oggetto di specifiche domande
– cfr Cass. civ. ordinanza n. 4275 del 16.2.2024 e n. 33013 del 17.12.2024) - si rileva che, nel caso di specie, i convenuti nel giudizio di primo grado si erano limitati a chiedere il rigetto della domanda di parte attrice, nonché, in ipotesi di accoglimento anche parziale della steSA, “la manleva nei confronti dei convenuti, ritenuti responsabili, OT. e/o OT.SA e/o _3 _3 [...]
e OT.SA da parte della Controparte_4 Controparte_3 Controparte_7
, quale garante per l'evento per cui è causa.”, senza ulteriori precisazioni, per cui detta domanda
[...] doveva essere neceSAriamente interpretata (come peraltro fatto dal giudice di primo grado) come condanna alle rifusione delle spese di chiamata in causa e non anche (come erroneamente sostenuto dagli appellati) come condanna alle c.d. spese di resistenza (nascenti dal contratto di assicurazione e, peraltro, neanche espreSAmente richieste).
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, le spese di lite del giudizio di primo grado vanno liquidate in base ai parametri dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del D.M.
55/2014, aggiornati dal d.m. n. 37 dell'8.3.2018 e la va condannata a tenere indenne CP_1 P_
dell'importo di euro 1.611,60, pari ad 1/3 delle spese di lite sostenute da
[...] _5
[importo dovuto: euro 4.835,00 (di cui euro 875,00 per la fase di studio della controversia;
euro
740,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.620,00 per quella decisionale), da dividere per tre per ottenere l'importo di un terzo di spettanza del ] nonché a pagare, in quanto soccombente in proprio nei confronti dei chiamanti _3
, e lo Studio, la somma di euro 5.802,00 (euro 4.835,00, da Controparte_2 Controparte_3 aumentare ad euro 5.802,00, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. citato, per il numero delle parti) in favore dei medesimi a titolo di rifusione delle spese di lite da loro sostenute.
Le spese della presente fase del giudizio seguono anch'esse il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, aggiornati al d.m. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022 [importo dovuto: euro 5.809,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1911,00 per quella decisionale].
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1 avverso la sentenza n. 611/2021 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data
[...]
18.6.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della steSA e fermo il resto, così decide:
- condanna la a tenere indenne di un terzo Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio, liquidando il compenso _5 professionale nella minor somma di euro 1611,60 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), nonchè a rifondere le spese di lite sostenute da P_
, e lo e
[...] Controparte_3 Controparte_4
OT.SA , per la sua chiamata in giudizio, liquidando il compenso professionale Controparte_3 nella minor somma di euro 5.802,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna , e lo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e OT.SA , in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute
[...] Controparte_3 dalla nel presente grado di giudizio, liquidando il Controparte_1 compenso professionale in euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così decisa in Firenze il 6.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.SA Carla Santese) (dr.SA Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.