Articolo 2 della Legge 16 giugno 1960, n. 622
Articolo 1
Versione
22 luglio 1960
Art. 2.
Alla spesa di lire 30 milioni sara' fatto fronte a carico dello stanziamento previsto nel Fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 luglio 1960