Art. 1. Articolo unico.
La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949.
La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949.