Articolo 1 della Legge 21 novembre 1949, n. 895
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1 gennaio 1950
Art. 1. Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1950