Articolo 6 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 gennaio 1991
Art. 6. Rilascio di assegni e responsabilita'
del dipendente dell'istituto trattario 1. Il primo comma dell'articolo 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , introdotto dall' articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' sostituito dal seguente:
"All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il
dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista". 2. Il secondo comma dell'articolo 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , introdotto dall' articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a
chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente degli articoli 124 e 125 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia, approvate con R.D. n. 1736/1933 , e' il seguente:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista.
Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni".
"Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1991
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