Sentenza 22 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/02/2022, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2022
N. 00309/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2021, proposto da
3.M.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto di accesso agli atti, delibere, determine e provvedimenti, con relativi allegati, atti presupposti e conseguenti - a titolo esemplificativo: bandi di gara, offerte della 3.M.C. Spa, verbali di gara e di aggiudicazione, e susseguenti contratti - nonché per il rilascio di copia degli stessi, richiesti con istanza datata 4.8.2021 e inviata a mezzo PEC in data 5.8.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. Misserini, in sostituzione dell’avv. M. Carulli, per la P.A.;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente – già aggiudicataria di talune gare per la fornitura di merce nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Taranto – ha proposto l’odierno ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla predetta Amministrazione sull’istanza di accesso, formulata con nota del 4.8.2021, con la quale ha chiesto di avere copia della documentazione attinente alla costituzione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali intrattenuti con la stessa A.S.L. (in particolare, delibere e contratti ivi indicati, nonché relativi bandi di gara, offerte e verbali di aggiudicazione); ha chiesto, inoltre, che sia ordinata l’ostensione e la produzione della documentazione de qua , con vittoria delle spese di lite.
1.1. L’A.S.L. di Taranto si è costituita in giudizio, rappresentando di aver trasmesso per mero spirito collaborativo parte della documentazione richiesta dalla ricorrente e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato, attenendo a documentazione non rilevante rispetto all’oggetto del giudizio civile instaurando da parte della ricorrente.
1.2. Con memorie depositate in vista dell’udienza camerale, la società 3.M.C. ha ribadito l’effettiva sussistenza del proprio interesse all’accesso e ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con esclusione dei provvedimenti già trasmessi dalla ASL, ribadendo inoltre la richiesta di ottenere i correlativi verbali e contratti, già richiesti sia nell’istanza che nel ricorso.
1.3. Anche la difesa dell’ASL di Taranto ha prodotto memorie, sostenendo in primis la pretestuosità dell’azione intrapresa dalla società ricorrente, potendo questa promuovere l’azione civile ritenuta più opportuna senza gravare l’Amministrazione dell’onere di reperire la documentazione pretesa; inoltre, ha dedotto l’esistenza di errori nell’indicazione di alcuni dati contenuti nell’istanza di accesso (per cui alcuni documenti non potrebbero essere prodotti), oltre alla circostanza che la maggior parte della documentazione di che trattasi - essendo risalente nel tempo - non sarebbe più in possesso dell’Azienda Sanitaria, ma si troverebbe “presso altre sedi destinatarie del materiale oggetto di archiviazione” .
1.4. All’udienza camerale del giorno 2 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere, nella parte in cui la domanda attorea investe i documenti già rilasciati in copia dall’Amministrazione con nota trasmessa a mezzo PEC dell’11.1.2022, ossia: Determina n. 600/2014; Delibera n. 1129/2015; Delibera n. 4557/2009; Delibera n. 101/2011; Delibera n. 1488/2011; Determina n. 972/2012; Determina n. 188/2013; Determina n. 1224/2013; Determina n. 1078/2014.
3. Permane, dunque, da valutare la fondatezza della pretesa della ricorrente all’accesso alla restante documentazione, per come dalla stessa indicata nell’istanza del 4.8.2021, per cui vi è causa
3.1. Reputa il Collegio che tale pretesa sia meritevole di positivo riscontro.
3.2. Ed invero, il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se , indipendentemente, cioè, dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo, in realtà, diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita.
3.3. Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Id. , 20 settembre 2012, n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere.
3.4. Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b ) della legge n. 241/1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
3.5. Il punto è stato di recente ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “l ’ avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull ’ attualità dell ’ interesse all ’ accesso; non spetta all ’ amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell ’ interesse del richiedente e negare l ’ accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l ’ eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall ’ amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l ’ ostensione del documento” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953).
4. Orbene, nella specie, reputa il Collegio che sia senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo alla società ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali ha chiesto l’accesso, tale da giustificare l’accoglimento del ricorso che ne occupa.
4.1. Infatti, la documentazione di cui è richiesta l’ostensione è funzionale alla tutela dei diritti della ricorrente, derivanti dalla pretesa alla corresponsione degli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, che essa vanta nei confronti dell’Amministrazione.
4.2. A fronte di ciò, la A.S.L. di Taranto ha evaso solo parzialmente la richiesta di accesso agli atti del 4 agosto 2021, sicché sussiste tuttora il provvedimento tacito di diniego, di cui all’art. 25, co. 2, della legge n. 241/90, relativamente alla restante documentazione ivi indicata, non esibita dalla P.A. e desumibile per esclusione rispetto ai documenti già forniti dalla P.A. con la sopra ricordata nota dell’11.1.2022.
4.3. Né, in contrario, sono apprezzabili gli argomenti difensivi della difesa resistente, giacché:
- l’accesso documentale che ne occupa non comporta un onere di ricerca e di elaborazione da parte della P.A., riferendosi ad atti e documenti ben determinati e individuati;
- si appalesano generiche e comunque indimostrate le allegazioni secondo cui una parte dei documenti non potrebbe essere prodotta per l’erroneità di alcuni dati contenuti nell’istanza di accesso, mentre un’altra parte, riguardando atti risalenti nel tempo, non sarebbe più in possesso dell’Azienda Sanitaria “ma presso altre sedi destinatarie del materiale oggetto di archiviazione” ;
- l’ulteriore impedimento, individuato nella temporanea impossibilità di consultazione del registro aziendale depositato presso l’Agenzia delle Entrate per la vidimazione di legge, ha natura contingente e temporanea.
5. Per tali ragioni, va dichiara cessata la materia del contendere per la parte in cui l’istanza di accesso formulata dalla 3.M.C. S.p.a. investe documenti già prodotti in copia dall’Amministrazione resistente e sopra indicati al paragrafo 2; il ricorso merita, invece, accoglimento nella parte in cui riguarda atti e/o documenti ancora non prodotti dalla P.A. in esito all’istanza del 4.8.2021, con conseguente ordine alla Amministrazione intimata di consentire alla società ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, il relativo accesso, tramite visione ed estrazione di copia.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’ASL di Taranto alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO