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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 6802 dell'anno 2024
TRA
, (P. IVA , Agente di Parte_1 P.IVA_1
per la Provincia di Napoli, subentrato a titolo universale nei rapporti di Parte_1 Controparte_1
dal 01/07/2017 ex l. 225/16, in persona del responsabile p.t. del Contenzioso
[...]
Regionale - - Dott. , in virtù di atto notarile per Notaio Controparte_2 Persona_1
n. 181515 raccolta n. 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_2
Pasquale Piccolo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domiciliata in C.F._1
Somma Vesuviana, alla Via A. Moro n. 136, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE) Controparte_3 C.F._2
alla Via Orsini, presso lo studio degli Avv.ti Alberico De Angelis e Romolo Scalzone
APPELLATO contumace
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n. 8931/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata in data 23/07/2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 12331/2021 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 028/2011/005703301700, emessa per il mancato pagamento della dell'anno 2007. Controparte_4
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice Tributario;
nel merito, improcedibilità e inammissibilità della domanda per non essere stata tempestivamente impugnata la cartella esattoriale e, in ogni caso, per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Infine, evidenziava la propria carenza legittimazione passiva in Parte_1 rifermento alla presunta prescrizione triennale dei crediti iscritti a ruolo e all'omessa prova della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, essendo l'ente creditore Controparte_2
l'unico soggetto legittimato a conoscere delle vicende modificative e/o estintive del rapporto.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi con termine ex art. 127 ter c.p.c. scaduto il 14.1.2025, con ordinanza emessa in data 13.02.2025 il giudice, letta la nota depositata da parte appellante e dichiarata la contumacia degli appellati (regolarmente evocati in giudizio), tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
In linea con tale orientamento, la Cass. Civile SSUU con ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Nel caso di specie, in sede di opposizione l'odierno appellato asseriva di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella mediante il rilascio di un estratto di ruolo, dal quale risultava la notifica della stessa in data 13/01/2012; quindi, deduceva un precedente fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero la prescrizione triennale maturata dall'epoca dell'accertamento dell'omesso versamento della Tassa automobilistica sino all'emissione della cartella.
Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
Va dunque dichiarato, con motivazione che assorbe ogni altra questione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8931/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 23/07/2024, così provvede:
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 8931/2024, pubblicata il
23/07/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente
Commissione Tributaria;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 12.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone