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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4109 / 2024
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott. Daniele Bianchi Giudice Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 4109 / 2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pravisani Parte_1
attrice
nei confronti di
Controparte_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carleo e dall'Avv. Elena Genero convenuta
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, sezione specializzata delle Imprese: in via preliminare, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità del giudizio pendente davanti al TAR Lazio, sez. I, r.g. 14269/2024; sempre in via preliminare, ma in subordine, si rimette al Collegio in punto di competenza;
nel merito:
1) accertare e dichiarare il comportamento anticoncorrenziale della società convenuta in ordine ai fatti di cui è causa, per le causali di cui al par. II dell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere uno dei desk liberi Parte_1 all'interno del Terminal crociere descritto in narrativa alle stesse condizioni applicate agli altri operatori presenti;
3) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1337 c.c., per le causali di cui all'atto di citazione, del comportamento di e in ordine ai fatti di cui CP_2 Controparte_1
è causa,
pagina 1 di 4 4) in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire a Controparte_3 parte attrice il danno da essa supportato in misura pari a € 8.333,33 oltre IVA per ogni mese di mancata disponibilità di un desk presso il Terminal crociere descritto in narrativa a partire dal mese di Giugno 2023, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, anche secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal momento della domanda al saldo. In via istruttoria, insiste nell'accoglimento delle richieste di prova per testimoni e di ordine di esibizione di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. nonché nel rigetto delle richieste avversarie. Con vittoria di onorari e spese di lite e con rimborso del contributo unificato”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulate, sia in via principale sia in via subordinata, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Il presente giudizio è stato promosso da unipersonale ( ) nei Parte_1 confronti di ( ) per ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 CP_2 cagionato da quest'ultima per violazione della normativa antitrust (art. 102 TFUE E ART. 3 LEGGE 287/1990), abuso di posizione dominante e responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
La società attrice ha lamentato che nel corso delle trattative volte alla stipulazione di un contratto di subconcessione di uno spazio commerciale entro il Terminal Crociere di Largo Fiorillo alla , del CP_1 quale la convenuta ( ) è concessionaria, quest'ultima ha reso nota la sua intenzione di CP_2 assegnare i desk tramite procedura trasparente e concorrenziale, esprimendo però riserve in merito alle Cont chances di vittoria da parte di in ragione della presenza nel Terminal di altro operatore economico Cont che svolge la stessa attività di circostanza ritenuta ostativa alla subconcessione del desk secondo la policy aziendale per cui gli spazi devono essere assegnati ad operatori che offrano servizi diversi tra loro, così da garantire un'offerta variegata agli utenti. Cont Ciò malgrado ha partecipato alla procedura di selezione che si è conclusa con esito ad essa sfavorevole in quanto ha assegnato i due desk ad un giornalaio e ad una società di trasporto CP_2 Cont turistico operante nelle e tratte che si proponeva di coprire. La richiesta di accesso agli atti della procedura è stata negata da che ha sostenuto di aver agito in veste privatistica con conseguente CP_2 esclusione delle norme sul procedimento amministrativo.
Da qui il contenzioso.
La società resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree evidenziando che dal contratto di concessione del Terminal non discende alcun obbligo di contrarre in capo a CP_2 In particolare ha rilevato che in base all'art. 10 di detto contratto “spetta al concessionario gestire direttamente, o affidandole a terzi, strutture di servizio ed ogni altra entità materiale e/o immateriale direttamente o indirettamente connessa alla gestione di quanto oggetto di concessione, previa richiesta alla e autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis cod. Nav. dei soggetti che svolgono lavori e servizi CP_5 sulle aree oggetto di concessione” . Ha altresì affermato che i desk risultano attualmente tutti affidati e che la prassi di SCCT di procedere ad una ricognizione annuale dei posti liberi per instaurare una procedura di selezione non risponde ad alcun vincolo pubblicistico, ma è da qualificare quale mero invito a offrire. Ha inoltre sottolineato che non è in alcun modo presente nel mercato a valle del Terminal CP_2 poiché non offre alcun servizio ai crocieristi in transito, né lato sensu turistico né, più propriamente, di trasporto con bus”.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione del 1.10.2024 il G.I. ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva e ha rinviato per i medesimi incombenti al 7.11.2024, udienza in esito alla quale si è riservato sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza 25.11.2024 resa a scioglimento della riserva assunta il G.I. ha osservato che “la causa, così come prospettata dall'attore, pare riguardare la materia antitrust, soggetta ex artt. 3 comma 1 lett. D) e 4 comma 1 ter D. Lgs. 168/2003 alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Milano, Sezione Imprese” e, ritenendo opportuno sottoporre al Collegio la questione della competenza, ha fissato udienza, con trattazione scritta, per la rimessione della causa in decisone concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c. . Parte attrice ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe e sulla questione della competenza del
Tribunale di Milano, sezione Imprese, in luogo di quello di Genova ha sostenuto che la competenza del Tribunale adito si sia ormai radicata. Al riguardo ha richiamato l'art. 38 c.p.c. , nella versione applicabile a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 secondo cui : “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (…) L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza”. Secondo parte attrice nel caso che ci occupa, non essendo stata eccepita l'incompetenza dalla società convenuta nella comparsa di risposta, né rilevata d'ufficio dalla Giudice con il decreto di cui all'art. 171 bis, ma solo successivamente, con l'ordinanza del 25.11.2024, il rilievo sarebbe tardivo e, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza si sarebbe radicata davanti al giudice adito (Cass SS.UU. Sent. 18.06.2020 n. 1186).
Alla medesima conclusione, secondo la società attrice, si dovrebbe pervenire applicando la versione previgente in quanto il rilievo di incompetenza è avvenuto con ordinanza emessa oltre la prima udienza di trattazione.
La società convenuta nelle difese finali, non ha preso posizione sulla questione di incompetenza, ma si è opposta all'istanza di sospensione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione del difetto di pregiudizialità tra la decisione che il giudice amministrativo adotterà sul ricorso di LCS avverso il provvedimento di archiviazione disposta dalla AGCM e il presente giudizio, e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Ciò premesso rileva il Collegio che la questione di competenza è suscettibile di definire il giudizio. Ai fini della valutazione della competenza deve aversi riguardo alla prospettazione dell'attore (in tal senso Cass. Ordinanza n. 2331 del25/01/2023 secondo cui “ La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all' originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie). Del resto, se così non fosse, la valutazione della fondatezza della prospettazione attorea si risolverebbe in una pronuncia sul merito. Nel caso che ci occupa l'attore ha lamentato un abuso di posizione dominante, che attiene alla materia antitrust.
Orbene le controversie in materia antitrust sono devolute, in virtù del combinato disposto tra gli art. 3 comma 1 lett. D) e 4 comma 1 ter D. Lgs. 168/2003, alla competenza funzionale e dunque inderogabile del tribunale di Milano, Sezione speciale imprese. Tale competenza attrae a sé anche quella delle altre questioni dedotte in causa, in virtù dell'art. 3 comma 3 D. Lgs. 168/2003, ai sensi del quale “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, la questione dell'illecito concorrenziale presenta connessione soggettiva rispetto alle altre domande, data l'identità delle parti, nonché connessione oggettiva per identità della causa petendi, posto che i medesimi fatti sono posti a fondamento di tutte le domande. Quanto alla tardività del rilievo d'ufficio non appaiono condivisibili le osservazioni svolte al riguardo dalla parte attrice.
Il c.d. correttivo Cartabia introdotto con d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024, ha modificato il testo dell'art. 38 c.p.c. prevedendo che “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.
Sebbene, ove non diversamente previsto, le disposizioni del dlgs n.164/2024 si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1) si ritiene che nel caso di specie non possa operare la preclusione introdotta dal correttivo posto che il decreto 171 bis cpc è stato emesso in data 25.6.2024. Peraltro non è neppure fondato il secondo profilo dell'eccezione di tardività in quanto il G.I. ha differito la prima udienza di comparizione dell'1.10.2024 al 7.11.2024 invitando le parti a trovare una soluzione conciliativa, cosicché deve ritenersi che l'udienza del 7.11.2024 sia una prosecuzione della prima udienza prevista dall'art. 183 cpc. La Cassazione, con una recente pronuncia, ha statuito, in un caso simile a quello in esame in cui alla prima udienza il Gdl aveva sollecitato la conciliazione con differimento a tal scopo della causa, che l'udienza successiva si dovesse ancora identificare nella sostanza come prima udienza sul presupposto che quando la prima udienza in senso cronologico veda espletarsi solo un'attività necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice della sua competenza ex officio (quale è il tentativo di conciliazione) e tale tentativo non si esaurisca, con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo eventuale perfezionamento ed astensione conseguente da altre attività logicamente successiva, la seconda udienza in cui il detto tentativo ha esito negativo è sempre “prima udienza” agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c., sebbene non in senso cronologico, in quanto costituisce mero naturale sviluppo della prima (cfr Cass. ordinanza n.889/2023).
Per tutte le ragioni sin qui esposte ritiene il Collegio che si debba declinare la competenza del
Tribunale di Genova a decidere sulla presente causa, in favore di quella del Tribunale di Milano,
Sezione specializzata imprese.
Ogni altra questione rimane assorbita. La decisione sul rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
visti gli artt. art. 3 comma 1 lett. D) e 4 comma 1 ter D. Lgs. 168/2003, Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Genova sez. Imprese in favore del Tribunale di Milano sezione imprese.
Compensa le spese del giudizio. Cosi deciso nella cdc del 9.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
pagina 4 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott. Daniele Bianchi Giudice Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 4109 / 2024 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pravisani Parte_1
attrice
nei confronti di
Controparte_1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carleo e dall'Avv. Elena Genero convenuta
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, sezione specializzata delle Imprese: in via preliminare, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità del giudizio pendente davanti al TAR Lazio, sez. I, r.g. 14269/2024; sempre in via preliminare, ma in subordine, si rimette al Collegio in punto di competenza;
nel merito:
1) accertare e dichiarare il comportamento anticoncorrenziale della società convenuta in ordine ai fatti di cui è causa, per le causali di cui al par. II dell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere uno dei desk liberi Parte_1 all'interno del Terminal crociere descritto in narrativa alle stesse condizioni applicate agli altri operatori presenti;
3) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1337 c.c., per le causali di cui all'atto di citazione, del comportamento di e in ordine ai fatti di cui CP_2 Controparte_1
è causa,
pagina 1 di 4 4) in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire a Controparte_3 parte attrice il danno da essa supportato in misura pari a € 8.333,33 oltre IVA per ogni mese di mancata disponibilità di un desk presso il Terminal crociere descritto in narrativa a partire dal mese di Giugno 2023, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, anche secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal momento della domanda al saldo. In via istruttoria, insiste nell'accoglimento delle richieste di prova per testimoni e di ordine di esibizione di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. nonché nel rigetto delle richieste avversarie. Con vittoria di onorari e spese di lite e con rimborso del contributo unificato”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulate, sia in via principale sia in via subordinata, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Il presente giudizio è stato promosso da unipersonale ( ) nei Parte_1 confronti di ( ) per ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 CP_2 cagionato da quest'ultima per violazione della normativa antitrust (art. 102 TFUE E ART. 3 LEGGE 287/1990), abuso di posizione dominante e responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
La società attrice ha lamentato che nel corso delle trattative volte alla stipulazione di un contratto di subconcessione di uno spazio commerciale entro il Terminal Crociere di Largo Fiorillo alla , del CP_1 quale la convenuta ( ) è concessionaria, quest'ultima ha reso nota la sua intenzione di CP_2 assegnare i desk tramite procedura trasparente e concorrenziale, esprimendo però riserve in merito alle Cont chances di vittoria da parte di in ragione della presenza nel Terminal di altro operatore economico Cont che svolge la stessa attività di circostanza ritenuta ostativa alla subconcessione del desk secondo la policy aziendale per cui gli spazi devono essere assegnati ad operatori che offrano servizi diversi tra loro, così da garantire un'offerta variegata agli utenti. Cont Ciò malgrado ha partecipato alla procedura di selezione che si è conclusa con esito ad essa sfavorevole in quanto ha assegnato i due desk ad un giornalaio e ad una società di trasporto CP_2 Cont turistico operante nelle e tratte che si proponeva di coprire. La richiesta di accesso agli atti della procedura è stata negata da che ha sostenuto di aver agito in veste privatistica con conseguente CP_2 esclusione delle norme sul procedimento amministrativo.
Da qui il contenzioso.
La società resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree evidenziando che dal contratto di concessione del Terminal non discende alcun obbligo di contrarre in capo a CP_2 In particolare ha rilevato che in base all'art. 10 di detto contratto “spetta al concessionario gestire direttamente, o affidandole a terzi, strutture di servizio ed ogni altra entità materiale e/o immateriale direttamente o indirettamente connessa alla gestione di quanto oggetto di concessione, previa richiesta alla e autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis cod. Nav. dei soggetti che svolgono lavori e servizi CP_5 sulle aree oggetto di concessione” . Ha altresì affermato che i desk risultano attualmente tutti affidati e che la prassi di SCCT di procedere ad una ricognizione annuale dei posti liberi per instaurare una procedura di selezione non risponde ad alcun vincolo pubblicistico, ma è da qualificare quale mero invito a offrire. Ha inoltre sottolineato che non è in alcun modo presente nel mercato a valle del Terminal CP_2 poiché non offre alcun servizio ai crocieristi in transito, né lato sensu turistico né, più propriamente, di trasporto con bus”.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione del 1.10.2024 il G.I. ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva e ha rinviato per i medesimi incombenti al 7.11.2024, udienza in esito alla quale si è riservato sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza 25.11.2024 resa a scioglimento della riserva assunta il G.I. ha osservato che “la causa, così come prospettata dall'attore, pare riguardare la materia antitrust, soggetta ex artt. 3 comma 1 lett. D) e 4 comma 1 ter D. Lgs. 168/2003 alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Milano, Sezione Imprese” e, ritenendo opportuno sottoporre al Collegio la questione della competenza, ha fissato udienza, con trattazione scritta, per la rimessione della causa in decisone concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c. . Parte attrice ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe e sulla questione della competenza del
Tribunale di Milano, sezione Imprese, in luogo di quello di Genova ha sostenuto che la competenza del Tribunale adito si sia ormai radicata. Al riguardo ha richiamato l'art. 38 c.p.c. , nella versione applicabile a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 secondo cui : “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (…) L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza”. Secondo parte attrice nel caso che ci occupa, non essendo stata eccepita l'incompetenza dalla società convenuta nella comparsa di risposta, né rilevata d'ufficio dalla Giudice con il decreto di cui all'art. 171 bis, ma solo successivamente, con l'ordinanza del 25.11.2024, il rilievo sarebbe tardivo e, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza si sarebbe radicata davanti al giudice adito (Cass SS.UU. Sent. 18.06.2020 n. 1186).
Alla medesima conclusione, secondo la società attrice, si dovrebbe pervenire applicando la versione previgente in quanto il rilievo di incompetenza è avvenuto con ordinanza emessa oltre la prima udienza di trattazione.
La società convenuta nelle difese finali, non ha preso posizione sulla questione di incompetenza, ma si è opposta all'istanza di sospensione formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione del difetto di pregiudizialità tra la decisione che il giudice amministrativo adotterà sul ricorso di LCS avverso il provvedimento di archiviazione disposta dalla AGCM e il presente giudizio, e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Ciò premesso rileva il Collegio che la questione di competenza è suscettibile di definire il giudizio. Ai fini della valutazione della competenza deve aversi riguardo alla prospettazione dell'attore (in tal senso Cass. Ordinanza n. 2331 del25/01/2023 secondo cui “ La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all' originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie). Del resto, se così non fosse, la valutazione della fondatezza della prospettazione attorea si risolverebbe in una pronuncia sul merito. Nel caso che ci occupa l'attore ha lamentato un abuso di posizione dominante, che attiene alla materia antitrust.
Orbene le controversie in materia antitrust sono devolute, in virtù del combinato disposto tra gli art. 3 comma 1 lett. D) e 4 comma 1 ter D. Lgs. 168/2003, alla competenza funzionale e dunque inderogabile del tribunale di Milano, Sezione speciale imprese. Tale competenza attrae a sé anche quella delle altre questioni dedotte in causa, in virtù dell'art. 3 comma 3 D. Lgs. 168/2003, ai sensi del quale “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, la questione dell'illecito concorrenziale presenta connessione soggettiva rispetto alle altre domande, data l'identità delle parti, nonché connessione oggettiva per identità della causa petendi, posto che i medesimi fatti sono posti a fondamento di tutte le domande. Quanto alla tardività del rilievo d'ufficio non appaiono condivisibili le osservazioni svolte al riguardo dalla parte attrice.
Il c.d. correttivo Cartabia introdotto con d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26.11.2024, ha modificato il testo dell'art. 38 c.p.c. prevedendo che “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.
Sebbene, ove non diversamente previsto, le disposizioni del dlgs n.164/2024 si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1) si ritiene che nel caso di specie non possa operare la preclusione introdotta dal correttivo posto che il decreto 171 bis cpc è stato emesso in data 25.6.2024. Peraltro non è neppure fondato il secondo profilo dell'eccezione di tardività in quanto il G.I. ha differito la prima udienza di comparizione dell'1.10.2024 al 7.11.2024 invitando le parti a trovare una soluzione conciliativa, cosicché deve ritenersi che l'udienza del 7.11.2024 sia una prosecuzione della prima udienza prevista dall'art. 183 cpc. La Cassazione, con una recente pronuncia, ha statuito, in un caso simile a quello in esame in cui alla prima udienza il Gdl aveva sollecitato la conciliazione con differimento a tal scopo della causa, che l'udienza successiva si dovesse ancora identificare nella sostanza come prima udienza sul presupposto che quando la prima udienza in senso cronologico veda espletarsi solo un'attività necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice della sua competenza ex officio (quale è il tentativo di conciliazione) e tale tentativo non si esaurisca, con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo eventuale perfezionamento ed astensione conseguente da altre attività logicamente successiva, la seconda udienza in cui il detto tentativo ha esito negativo è sempre “prima udienza” agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c., sebbene non in senso cronologico, in quanto costituisce mero naturale sviluppo della prima (cfr Cass. ordinanza n.889/2023).
Per tutte le ragioni sin qui esposte ritiene il Collegio che si debba declinare la competenza del
Tribunale di Genova a decidere sulla presente causa, in favore di quella del Tribunale di Milano,
Sezione specializzata imprese.
Ogni altra questione rimane assorbita. La decisione sul rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
visti gli artt. art. 3 comma 1 lett. D) e 4 comma 1 ter D. Lgs. 168/2003, Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Genova sez. Imprese in favore del Tribunale di Milano sezione imprese.
Compensa le spese del giudizio. Cosi deciso nella cdc del 9.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
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