Articolo 25 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 24 bisArticolo 26
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 25. (Domanda di registrazione del disegno o modello) 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ((...)) ai sensi dell' ((articolo 147, comma 3-bis,)) del Codice. 2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all' ((articolo)) 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo. 3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. 4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonche' all'eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all' articolo 22. La riproduzione grafica puo' anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo. 5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, puo' essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui e' fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati. 6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni. 7. La descrizione, se presentata, puo' concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto di registrazione.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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