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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 28.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa avente n. rg. 1998/2020 al quale è riunto il n. rg. 1119/2022
vertente tra , nata a [...] il [...], cf: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo (ME), Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Iscrizione elenchi anagrafici agricoltura ed annullamento indebito.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 24.06.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola MAZZURCO MASI
SEBASTIANO per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale CP_2 anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso n. rg. 1119/2022 la ricorrente richiedeva l'annullamento della nota di indebito del 29.4.2020 con il quale l' le richiedeva la restituzione della somma erogata a titolo di disoccupazione anno 2017. CP_2
Riuniti i giudizi ed assunta la prova testimoniale all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola;
essa si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averla cancellata a causa della insussistenza del rapporto di CP_2 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e per le giornate indicate, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice che l'ha attentamente osservata durante la deposizione, è emerso che la ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricola sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta UR AS IA, per 102 giornate annue.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto verbale unico di accertamento del 9.7.2019 elevato nei confronti della ditta UR AS IA dal quale si evince che sono stati validati alcuni rapporti di lavoro intercorsi in tale anno tra la ditta UR AS IA e braccianti agricoli.
Ciò a ulteriore dimostrazione che comunque l'azienda ha svolto regolarmente attività agricola e che si è avvalsa di manodopera agricola.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' deve essere, senz'altro, condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso e deve CP_2 essere disposto l'annullamento dell'indebito oggetto del ricorso n. rg. 1119/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14, valore indeterminabile a complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Dichiara che, nell'anno 2017 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
UR AS IA, per 102 giornate, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente CP_2 pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
-annulla l'indebito datato 29.4.2020 oggetto del giudizio n. rg. 1119/2022; -condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 28.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 28.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa avente n. rg. 1998/2020 al quale è riunto il n. rg. 1119/2022
vertente tra , nata a [...] il [...], cf: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo (ME), Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Iscrizione elenchi anagrafici agricoltura ed annullamento indebito.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 24.06.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola MAZZURCO MASI
SEBASTIANO per 102 giornate;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale CP_2 anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso n. rg. 1119/2022 la ricorrente richiedeva l'annullamento della nota di indebito del 29.4.2020 con il quale l' le richiedeva la restituzione della somma erogata a titolo di disoccupazione anno 2017. CP_2
Riuniti i giudizi ed assunta la prova testimoniale all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola;
essa si duole poi della circostanza che l' gli ha comunicato di averla cancellata a causa della insussistenza del rapporto di CP_2 lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e per le giornate indicate, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni di questo giudice che l'ha attentamente osservata durante la deposizione, è emerso che la ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricola sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta UR AS IA, per 102 giornate annue.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto verbale unico di accertamento del 9.7.2019 elevato nei confronti della ditta UR AS IA dal quale si evince che sono stati validati alcuni rapporti di lavoro intercorsi in tale anno tra la ditta UR AS IA e braccianti agricoli.
Ciò a ulteriore dimostrazione che comunque l'azienda ha svolto regolarmente attività agricola e che si è avvalsa di manodopera agricola.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' deve essere, senz'altro, condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso e deve CP_2 essere disposto l'annullamento dell'indebito oggetto del ricorso n. rg. 1119/2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14, valore indeterminabile a complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Dichiara che, nell'anno 2017 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
UR AS IA, per 102 giornate, e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente CP_2 pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
-annulla l'indebito datato 29.4.2020 oggetto del giudizio n. rg. 1119/2022; -condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 28.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA