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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 104/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 30/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 104 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...] rapp.ta e difesa dall' Avv. Domenico Cancilla Midossi (cf: ) ed elett.te dom.ta C.F._2 presso il suo studio in Viterbo, via Papa Giovanni XXI° n. 23 giusta procura in allegato telematico ed il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al numero: 0761.270265 – pec:
Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1
, Controparte_4 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Per_1
e dal Dott. , quali Funzionari del suddetto
[...] Persona_2 Controparte_4
, sito in via del Paradiso n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di
[...] ere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà l'Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.1.2025 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di essere stata assunta in qualità di ATA con profilo di collaboratore scolastico e di aver lavorato con contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 presso diversi istituti della Provincia di Viterbo;
che nei periodo indicati non aveva percepito la voce retributiva denominata CIA ovvero Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 80 del CCNL del 24.07.2003; che la mancata retribuzione, nelle supplenze brevi, della voce retributiva denominata CIA viola la clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo di: “- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio per i periodi in cui ha prestato servizio come ATA profilo professionale di collaboratore scolastico in supplenze c.d.brevi; - condannare l'Amministrazione convenuta e/o tenuta per legge: - al pagamento in favore della Parte ricorrente del Compenso Individuale Accessorio ovvero delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive tra quelle percepite e quelle dovute oltre interessi e riv.ne. - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario". Cont Il i è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 221 co. 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020 n. 77 e dei successivi decreti di proroga. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve essere in primo luogo disatteso l'assunto che l'incarico temporaneo in questione sia qualcosa di diverso dai contratti a tempo determinato e indeterminato. È necessario rammentare che il suddetto art. 231 bis d.l. 34/2020 dispone in questi termini: “1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del di Controparte_6 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga all ure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: […];b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile […]”. Dal tenore letterale della norma non si evince che tali ulteriori incarichi temporanei, siano cosa diversa rispetto ai contratti a tempo determinato o indeterminato. E il fatto che quello conferito alla ricorrente abbia avuto natura di incarico a tempo determinato, trova conferma anche nel contratto di assunzione, da cui si evince la dicitura “contratto di lavoro a tempo determinato”. Venendo ora alla questione di diritto è necessario rammentare che il CCNL del 24.7.2003 all'art. 80, che richiama il contenuto dell'art. 25 CCNI 31.08.99 circa le modalità di attribuzione del compenso, disciplina la voce retributiva CIA (Compenso Individuale Accessorio) a favore del personale ATA, disponendo che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, […]”. Circa le modalità di attribuzione della voce retributiva CIA si riporta il richiamato art. 25 del CCNI 31.8.1999, che dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA, è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”. Alla luce della normativa richiamata e ai fini del riconoscimento dell'emolumento va dunque esclusa qualsiasi differenziazione tra rapporto a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato. In tal senso sono lanche le argomentazioni addotte dalla SC, sebbene con riferimento ad altro emolumento previsto in favore del personale docente (RDP): “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, … 3. dal complesso delle disposizioni … emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, … è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_3 Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere i to in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario". Stando alla lettera della disposizione, attribuisce esplicitamente l'emolumento tanto al personale di ruolo che a quello da tempo determinato e ritenuto che ogni dubbio residuo possa ritenersi risolto sulla scorta dell'orientamento della Corte di Giustizia e della SC, la domanda va quindi accolta, con l'accertamento del diritto al Compenso Individuale Accessorio e la condanna del convenuto al pagamento degli importi dovuti in ragione delle mensilità di servizio CP_1 ente prestate ovvero dal 25.09.2020 al 01.11.2020 e dal 02.11.2020 al 01.12.2020 e in rapporto all'orario risultante dal contratto, e computando i periodi di servizio inferiori al mese ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNI 31.8.1999 (ovvero in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato). Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al Compenso Individuale Controparte_3
Accessorio per i periodi di servizio effettivamente prestati negli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 in qualità di ATA profilo professionale di collaboratore scolastico nell'ambito delle supplenze c.d. brevi;
per l'effetto condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, degli importi dovuti, a CP_7 titolo di CIA, in ragione delle mensilità corrispondenti alla durata dell'incarico e in rapporto all'orario risultante dal contratto, da calcolarsi ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999; condanna il Controparte_8 al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 30 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 104/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e della per parte resistente;
Controparte_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 30/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 104 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente a [...] rapp.ta e difesa dall' Avv. Domenico Cancilla Midossi (cf: ) ed elett.te dom.ta C.F._2 presso il suo studio in Viterbo, via Papa Giovanni XXI° n. 23 giusta procura in allegato telematico ed il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al numero: 0761.270265 – pec:
Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_3 P.IVA_1
, Controparte_4 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Per_1
e dal Dott. , quali Funzionari del suddetto
[...] Persona_2 Controparte_4
, sito in via del Paradiso n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di
[...] ere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà l'Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.1.2025 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di essere stata assunta in qualità di ATA con profilo di collaboratore scolastico e di aver lavorato con contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 presso diversi istituti della Provincia di Viterbo;
che nei periodo indicati non aveva percepito la voce retributiva denominata CIA ovvero Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 80 del CCNL del 24.07.2003; che la mancata retribuzione, nelle supplenze brevi, della voce retributiva denominata CIA viola la clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1990/70/CE circa la parità di trattamento dei dipendenti pubblici. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo di: “- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio per i periodi in cui ha prestato servizio come ATA profilo professionale di collaboratore scolastico in supplenze c.d.brevi; - condannare l'Amministrazione convenuta e/o tenuta per legge: - al pagamento in favore della Parte ricorrente del Compenso Individuale Accessorio ovvero delle somme alla stessa dovute a titolo di differenze retributive tra quelle percepite e quelle dovute oltre interessi e riv.ne. - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario". Cont Il i è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 221 co. 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020 n. 77 e dei successivi decreti di proroga. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve essere in primo luogo disatteso l'assunto che l'incarico temporaneo in questione sia qualcosa di diverso dai contratti a tempo determinato e indeterminato. È necessario rammentare che il suddetto art. 231 bis d.l. 34/2020 dispone in questi termini: “1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del di Controparte_6 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga all ure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: […];b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile […]”. Dal tenore letterale della norma non si evince che tali ulteriori incarichi temporanei, siano cosa diversa rispetto ai contratti a tempo determinato o indeterminato. E il fatto che quello conferito alla ricorrente abbia avuto natura di incarico a tempo determinato, trova conferma anche nel contratto di assunzione, da cui si evince la dicitura “contratto di lavoro a tempo determinato”. Venendo ora alla questione di diritto è necessario rammentare che il CCNL del 24.7.2003 all'art. 80, che richiama il contenuto dell'art. 25 CCNI 31.08.99 circa le modalità di attribuzione del compenso, disciplina la voce retributiva CIA (Compenso Individuale Accessorio) a favore del personale ATA, disponendo che: “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, […]”. Circa le modalità di attribuzione della voce retributiva CIA si riporta il richiamato art. 25 del CCNI 31.8.1999, che dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA, è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”. Alla luce della normativa richiamata e ai fini del riconoscimento dell'emolumento va dunque esclusa qualsiasi differenziazione tra rapporto a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato. In tal senso sono lanche le argomentazioni addotte dalla SC, sebbene con riferimento ad altro emolumento previsto in favore del personale docente (RDP): “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, … 3. dal complesso delle disposizioni … emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, … è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_3 Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere i to in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); …7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario". Stando alla lettera della disposizione, attribuisce esplicitamente l'emolumento tanto al personale di ruolo che a quello da tempo determinato e ritenuto che ogni dubbio residuo possa ritenersi risolto sulla scorta dell'orientamento della Corte di Giustizia e della SC, la domanda va quindi accolta, con l'accertamento del diritto al Compenso Individuale Accessorio e la condanna del convenuto al pagamento degli importi dovuti in ragione delle mensilità di servizio CP_1 ente prestate ovvero dal 25.09.2020 al 01.11.2020 e dal 02.11.2020 al 01.12.2020 e in rapporto all'orario risultante dal contratto, e computando i periodi di servizio inferiori al mese ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNI 31.8.1999 (ovvero in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato). Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al Compenso Individuale Controparte_3
Accessorio per i periodi di servizio effettivamente prestati negli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 in qualità di ATA profilo professionale di collaboratore scolastico nell'ambito delle supplenze c.d. brevi;
per l'effetto condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, degli importi dovuti, a CP_7 titolo di CIA, in ragione delle mensilità corrispondenti alla durata dell'incarico e in rapporto all'orario risultante dal contratto, da calcolarsi ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999; condanna il Controparte_8 al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. Viterbo lì, 30 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO