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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1780/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere rel. provv. dott. Antonio Picardi ConSIliere
riunita in Camera di conSIlio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. r.g. 1780/2023, pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
CP_1
PARTE APPELLATA
e
Controparte_2
[...]
PARTE APPELLATA
vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.; lette le note conclusive, depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 1780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1780/2023
2 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
Alessandro Lisini e Simone Conti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Monsummano Terme (PT) presso lo studio CP_1
dell'Avv. Marco Magrini e dell'Avvocato stabilito/Abogado Luca Magrini, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, Controparte_2 Controparte_2
APPELLATI contumaci
avverso la sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “...si conclude affinchè l'ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare, accertata e riconosciuta la mancata integrazione del contraddittorio con
i litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado, voglia annullare la sentenza impugnata e rimettere le parti al Giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
nel merito eventuale, in via istruttoria, voglia disporre la rinnovazione della Consulenza
Tecnica; nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia respingere la domanda principale formulata dall'attore perché infondata. Con vittoria di CP_1 spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata: “Si insiste per il rigetto dell'appello avversario con conseguente condanna della parte Appellante alla refusione delle spese sostenute dal Comparente per la difesa nel presente grado di giudizio ivi compresa la fase di mediazione demandata come da nota spese che si deposita unitamente alla presente memoria”.
3 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Pistoia, con la quale era stata:
a) accolta la domanda di parte attrice, di accertamento dell'inesistenza CP_1
di servitù a carico del proprio fondo, con conseguente condanna dei convenuti e ad arretrare il proprio immobile sino alla Controparte_2 Controparte_2
distanza di 5 metri dal confine con la proprietà dello stesso SI. CP_1
b) accolta la domanda avanzata dai medesimi SIg.ri e nei _2 _2 confronti della SI.ra , con conseguente condanna di quest'ultima: a) al Parte_1 pagamento nei confronti di costoro dell'importo di € 38.720,00 a titolo di risarcimento danni e b) a tenere indenni gli stessi SIg.ri e in _2 _2 ordine agli importi correlati alle opere di arretramento dell'immobile ed alle spese di lite dovute al SI. CP_1
1.1) La causa era stata infatti instaurata dal adducendo che: CP_1
• quale proprietario di un terreno sito in Monsummano Terme, aveva venduto una parte di tale terreno (con contratto dell'11.1.1985) ai SIg.ri UA e P_
, i quali avevano poi realizzato (in base alla concessione n. 75/1987) 5
[...]
villette a schiera;
• la realizzazione di tali villette era tuttavia avvenuta senza rispettare le distanze legali dal confine dalla proprietà del SI. per circa 1,50 metri (precludendo CP_1
in tal modo anche la possibilieà di costruire ulteriori edifici);
• dunque, con atto di citazione dell'aprile 1988, lo stesso aveva convenuto i CP_1
SIg.ri avanti al Tribunale di Pistoia, chiedendo la condanna dei P_
convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed a rendere l'edificio in costruzione conforme alla planimetria, ovvero, in ipotesi, al risarcimento dei danni;
o all'esito di tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione (con sentenza
8691/17 depositata in Cancelleria il 4.4.2017) aveva respinto il ricorso dei SI.ri e confermato la sentenza n. 40/2010 della Corte P_
d'Appello di Firenze, che aveva condannato gli stessi a P_
ripristinare la distanza legale di 5,00 metri dal confine con la residua proprietà del SI. CP_1
4 • nelle more di tale vicenda processuale i SIg.i , con contratto di P_
compravendita del 28.6.1989, avevano peraltro ceduto ai SIg.ri Controparte_4
e la porzione del fabbricato a schiera oggetto della causa Parte_1 predetta: all'esito della separazione personale di questi ultimi, poi, la SI.ra era divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile, avendo acquistato dal Parte_1
SI. i diritti di comproprietà in ragione di un mezzo (1/2); CP_4
• in data 6.7.2011, la SI.ra aveva poi venduto ai SI.ri Parte_1 Parte_2
e l'immobile in questione;
[...] Controparte_2
• era dunque nei confronti dei SIg.ri e che doveva allo stato _2 _2
essere proposta la domanda di negatoria servitutis e di ripristino della distanza legale di 5,00 metri dal confine con la proprietà del SI. sul presupposto CP_1 della violazione del limite legale della proprietà dell'attore e della inesistenza di alcun diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore, a carico della proprietà in favore di quella di proprietà ed anche al fine di CP_1 Parte_3 impedire l'usucapione del diritto di servitù in tal senso, dovendosi comunque riconoscere una efficacia riflessa del giudicato calato sulla sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 40/2010 anche nei confronti dei predetti convenuti.
1.1.1) Sulla base di tali assunti, il aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_1
di Pistoia in composizione monocratica, in accoglimento della presente domanda di negatoria servitutis, tenut conto, ove l'Ecc.mo Tribunale ritenga, in ipotesi, di rilevarne il riflesso sulla presente causa, della Sentenza in giudicato tra e CP_1 CP_5
n. 8691/17 che conferma la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.40 del
[...]
21/12/2010 depositata l'11/01/2011, condannare e , Controparte_2 Controparte_2 proprietari dell'immobile realizzato in forza della Concessione Edilizia rilasciata dal
Sindaco di Monsummano Terme n.132 del 25/05/1987 e della Variante in corso d'opera
n.215 del 31/07/1987, a ripristinarne la distanza legale di mt. 5,00 dal confine con la proprietà di . Con vittoria di spese ed onorari”. CP_1
1.2) I SIg.ri e avevano contestato la fondatezza delle _2 _2
allegazioni e domande attoree, adducendo in particolare:
• la perdita di efficacia della trascrizione della domanda avanzata dal nei CP_1
confronti dei , non essendo stata rinnovata entro i venti anni dalla P_
trascrizione stessa (avvenuta il 14.4.1988), sì che la sentenza (trascritta il
18.3.2018) non era opponibile ai convenuti, avendo essi acquistato con atto trascritto in data 8.7.2011;
5 • il proprio diritto ad essere manlevati dalla propria dante causa, SI.ra
[...]
, nei cui confronti veniva azionata (in denegata ipotesi di accoglimento Parte_1
delle domande attoree) la garanzia per evizione parziale dell'immobile, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, oltre che di essere rilevati indenni dalle conseguenze dell'accoglimento delle domande del CP_1
1.3) All'esito della chiamata in causa si era costituita anche la SI.ra , la Parte_1
quale aveva contestato sia le domande avanzate nei propri confronti sia quelle del SI.
in particolare rilevando come la trascrizione delle domande di quest'ultimo fosse CP_1 già divenuta inefficace al momento della vendita dell'immobile ai SIg.ri e _2
, chiedendone dunque la reiezione. _2
1.4) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pistoia aveva infine ritenuto che:
− la domanda originariamente avanzata dal SI. nei confronti dei SIg.ri CP_1
avrebbe dovuto essere rinnovata entro i 12 mesi dall'entrata in vigore P_ della L. 69/2009, introduttiva tra l'altro dell'art. 2668bis c.c., trattandosi di trascrizione effettuata (il 14.4.1988) oltre venti anni prima dell'entrata in vigore medesima (avvenuta il 4.7.2009);
− ciò non era avvenuto e, dunque, “...la sentenza della Corte d'Appello n. 40 del
11/01/2011, passata in giudicato dopo la trascrizione dell'atto di acquisto del
2011, non è opponibile ai SI.ri e per Parte_2 Controparte_2 sopravvenuta inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale del 1988”;
− dalla relazione di consulenza del CTU, geom. risultava tuttavia Persona_1 che “Sulla base pertanto dei risultati emersi dalle misurazioni, dal raffronto dello stato attuale con gli elaborati allegati alla lottizzazione n. 21 del 08/03/1985, alla relazione tecnica del Geom. di cui al verbale di Polizia Municipale, Per_2 protocollo n. 3125 del 18/03/1988, l'immobile di proprietà dei coniugi _2
risulta ad una distanza inferiore di 5 ml prevista dalla normativa urbanistica, con sconfinamento, sul lato nord, nella proprietà La distanza dal parete “Nord CP_1
del fabbricato (pror. Coniugi Di lascio) al confine catastale risulta essere: sul lato
Ovest di mt 3.75 con sconfinamento allo spigolo di m. 1.25-1.27 ; sul lato Est di mt.
4.16 con sconfinamento allo spigolo pari a mt. 1.10, in estensione, per una lunghezza, pari a ml 18.70”;
− non potendosi ritenere maturato l'acquisto per usucapione a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale, i SIg.ri e dovevano essere _2 _2
6 condannati ad arretrare l'immobile stesso sino alla distanza legale dal confine, pari a 5 m.l.;
− era fondata la domanda di manleva dei convenuti.
1.4.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di pati a carico del fondo di proprietà dell'attore e in favore di quello di proprietà dei convenuti, da intendersi quale servitù di contenuto contrario al limite sulle distanze legali e, per l'effetto, condanna e Parte_2
in solido tra loro, quali proprietari dell'immobile realizzato in forza Controparte_2
della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Monsummano Terme n. 132 del
25/05/1987 e della Variante in corso d'opera n. 215 del 31/07/1987, a ripristinare la distanza legale di 5,00 metri dal confine con la proprietà di condanna CP_1
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Controparte_2 Controparte_6 in favore di liquidate in € 9.223,00 per compensi professionali, € 3.133,00 CP_1
per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
in accoglimento dell'azione di garanzia per evizione parziale, condanna al pagamento Parte_1 in favore di e della somma di € 38.720,00 a titolo di Controparte_2 Controparte_2
risarcimento del danno, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo effettivo;
condanna a manlevare e tenere indenne e Parte_1 Controparte_2 _2 da tutti i costi e spese connessi all'arretramento dell'unità immobiliare costruita
[...]
a distanza inferiore a quella di 5,00 metri dal confine con la proprietà del SI. CP_1
condanna a tenere indenne e dai Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
costi che dovranno sostenere a titolo di refusione delle spese di lite in favore di CP_1
come liquidate nel presente dispositivo;
condanna alla refusione
[...] Parte_1 delle spese di lite in favore di e liquidate in € Controparte_2 Controparte_2
9.223,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge. Spese di c.t.u. geom. già liquidate Persona_1
con decreto d.d. 14/07/2023 definitivamente e per intero a carico di . Parte_1
Così deciso in Pistoia, il 17 luglio 2023”
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la SI.ra . Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 102 e 354 CPC - MANCATA INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO CON I LITISCONSORTI NECESSARI”, rilevando che
“...la domanda proposta dal SInor è stata erroneamente formulata solo nei CP_1
confronti dei SInori e quando, al contrario, Controparte_2 Controparte_2
la stessa avrebbe dovuto essere spiegata nei confronti del Condominio sito in
Monsummano Terme, via del Catano num.114B-C-F-G-L, Condominio venuto ad
7 esistenza a seguito delle vendite effettuate nel corso dell'anno 1989 dai costruttori SInori e ; Controparte_3 Controparte_5
2°. “ERRONEA DECISIONE CIRCA IL MANCATO PERFEZIONARSI, PER
USUCAPIONE DEL DIRITTO DA PARTE DEI CONVENUTI DI LASCIO E
DI MANTENERE LA COSTRUZIONE A _2 CP_7
DISTANZA INFERIOREA A CINQUE METRI DAL CONFINE”, non potendosi ritenere corretta la considerazione del giudice di prime cure secondo cui i convenuti nulla avrebbero dedotto al riguardo, essendo stata proprio parte attrice a negare i presupposti per la ravvisabilità di un acquisto per usucapione in capo ai SIg.ri e e rilevando quindi come la conclusione, raggiunta dal _2 _2
Tribunale di Pistoia, in ordine alla sopravvenuta inefficacia della trascrizione aveva comportato che l'acquisto per usucapione della servitù a mantenere l'immobile a distanza dal confine inferiore a quella legale fosse già maturato in capo alla stessa SI.ra (con successivo trasferimento, quindi, in capo ai Parte_1 convenuti in prime cure, che comunque avevano anch'essi usucapito in proprio in base all'accessione nel possesso della dante causa);
3°. “ERRONEITA' DELLE CONCLUSIONI DELLA CTU SULLE QUALI IL
TRIBUNALE HA RITENUTO FONDATA LA DOMANDA SPIEGATA
DALL'ATTORE”, contestando la conclusione del CTU secondo cui il confine catastale corrispondeva a quello reale.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il SI. costituitosi, ha contestato integralmente le allegazioni, eccezioni CP_1 ed argomentazioni poste dall'appellante a sostegno del gravame, di cui ha quindi chiesto la reiezione, con conferma della sentenza impugnata.
2.3) Non si sono invece costituiti nel presente grado di giudizio i SIg.ri _2
e di cui occorre pertanto dichiarare la contumacia, stante la regolare notifica. _2
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione del contraddittorio, per omessa partecipazione al giudizio di vari litisconsorti necessari
(compiutamente individuati nell'atto di appello), derivante dalla ravvisabilità – nel caso di specie – di un condominio comprendente, tra gli altri, l'immobile già di proprietà della SI.ra ed attualmente dei SIg.ri Parte_1 Parte_3
L'eccezione è fondata.
8 3.1.1) Occorre premettere, su un piano strettamente procedurale, come non possa ritenersi ammissibile la memoria (di ciò trattandosi) dimessa da parte appellante in data
13.5.2025.
Con provvedimento del 13.12.2024, questa Corte ha infatti fissato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 14.5.2025 “...assegnando termini per il deposito di note ex art. 350bis c.p.c. sino a dieci giorni prima dell'udienza”.
Con successivo provvedimento del 18.3.2025, questa Corte ha poi disposto che la predetta udienza del 14.5.2025 venisse trattata con modalità “cartolari” ex art. 127 ter c.p.c., disponendo “...che la già fissata udienza del 14.5.2025 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte con termine fino alla data predetta come sostituita e contenenti, oltre le rispettive istanze e conclusioni;
avverte che, in difetto di presentazione di note scritte nel senso dianzi precisato, l'inerzia delle parti sarà interpretata come mancata comparizione ad ogni effetto di legge (e segnatamente agli effetti dell'art. 127 ter comma
4 c.p.c.)”.
Dunque:
− Il termine per note ex art. 350bis c.p.c. risultava in scadenza il 4.5.2025;
− Il termine per le note sostitutivo dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. risultava in scadenza, come da normativa di riferimento, lo stesso giorno del 14.5.2025;
Ne consegue che il deposito delle “Note di trattazione per l'udienza del
14.05.2025” dell'appellante, avvenuto in data 13.5.2025, non può in realtà ritenersi ammissibile, in quanto:
→ al di là del portato semantico delle espressioni utilizzate nell'intitolazione dell'atto, le “note” predette risultano composte da un atto di 9 pagine, contenente varie argomentazioni difensive e di replica alle considerazioni esposte da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, rappresentando, di fatto, una memoria;
→ il termine per memorie, appositamente concesso ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., era già scaduto al momento del deposito della predetta memoria;
→ l'art. 127 ter c.p.c. stabilisce espressamente che le note ivi previste possano contenere esclusivamente “le sole istanze e conclusioni” della parte, e dunque un contenuto radicalmente divergente rispetto a quello che connota l'atto in esame.
Il contenuto di tali note, pertanto, non può essere preso in considerazione nella presente sede, se non sotto il (limitato) profilo delle istanze e conclusioni della parte.
3.1.2) Fatta tale precisazione occorre poi rilevare come l'assoluta novità della questione, mai precedentemente sollevata da alcuno (né nella presente causa, né – a
9 quanto consta – negli altri processi che hanno interessato l'immobile in questione) non incida di per sé sull'ammissibilità dell'eccezione in oggetto, attenendo la stessa ad una questione rilevabile d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità è in proposito attestata in termini generali nel senso che “Il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, sebbene a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è "inutiliter data".” (così Cass. 27521 del 19.12.2011), con la precisazione per cui “La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha
l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice il rilievo
d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integrità”
(cfr Cass. 25810 del 18.11.2013, seguita da Cass. 5679 del 2.3.2020, Cass. 11043 del
5.4.2022, secondo la quale “L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio”).
Dunque, il difetto di integrità del contraddittorio derivante dall'omessa partecipazione al processo di litisconsorti necessari è ritenuto dalla Suprema Corte come suscettibile di essere proposto senza termini, e sino al giudizio di legittimità, purché
l'esistenza di siffatto litisconsorzio emerga dagli atti e documenti del giudizio di merito ed i litisconsorti pretermessi siano compiutamente individuati, così come le ragioni della loro necessaria partecipazione al giudizio.
3.1.3) Nell'ottica interpretativa tratteggiata al paragrafo che precede occorre dunque rilevare come l'eccezione in esame si articoli sulla base di un duplice passaggio argomentativo:
I. anzitutto, sulla base della dedotta ravvisabilità, nel caso di specie, di un condominio tra tutti gli immobili a suo tempo realizzati dai SIg.ri , tra P_
cui quello poi pervenuto in proprietà ai SIg.ri ; Parte_3
II. quindi, sulla base della prospettata necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari degli immobili allocati in tale condominio.
A) Quanto al primo profilo, l'appellante ha dedotto che:
10 − “...il fabbricato edificato dai SInori , in forza della concessione P_
edilizia e successiva variante in corso d'opera rilasciata dal Comune di
Monsummano Terme, si presenta come un unico edificio di due piani che è stato suddiviso in senso orizzontale in cinque unità immobiliari oltre le relative rimesse al piano seminterrato, come si può chiaramente rilevare dalla documentazione fotografica allegata alla CTU ; Per_1
− “...l'edificio è una costruzione unitaria dotata di un unico tetto, di fondazioni unitarie e di muri perimetrali continui ed unitari sui 4 lati;
in altri termini,
l'edificio consiste un unico “parallelepipedo” al cui interno si trovano cinque unità immobiliari, descritte negli atti di compravendita, tra cui quello del
28.6.1989 ai rogiti Notaio con cui i costruttori vendettero tre Per_3 P_ delle cinque unità immobiliari oltre alle parti comuni pro quota”;
− “...l'edificio costruito dai si configura come un Condominio essendo P_
dotato unitariamente di strutture ed impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.
(quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri e quelli perimetrali, le facciate, il tetto ecc. ecc.)”;
− ciò “...risulta confermato dalla relazione del CTU che, riferendosi alla parete da arretrare, parla di “parete portante” e dai contratti di acquisto in atti, ed in particolare dall'atto di vendita (doc.8 di parte Persona_4 attrice) dove a pagina 2 si legge testualmente “sono inoltre compresi nella presente vendita i proporzionali diritti di comproprietà su tutti gli enti, spazi e impianti da ritenersi comuni come per legge e per destinazione…”.
Conseguentemente, dato che la domanda formulata dal consiste nella CP_1
richiesta di arretramento di un edificio condominiale (nel caso che ci occupa una costruzione di proprietà comune indivisa di tutti i proprietari che fanno parte del
Condominio di via del Catano num.114B-C-F-G-L) necessariamente la domanda stessa doveva essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari-comunisti”;
− e questo “...anche perché, trattandosi di demolizione e ricostruzione di un muro maestro perimetrale dell'edificio, in caso di accoglimento della domanda la spesa necessaria per l'intervento dovrà se del caso essere ripartita tra tutti i condòmini in base ai rispettivi millesimi e non addebitata unicamente ai SInori e _2
proprietari di uno degli appartamenti facenti parte del Condominio”. _2
B) Quanto al secondo profilo, poi, è stato evidenziato che “Attualmente i condòmini, oltre ai convenuti SInori e (proprietari Controparte_2 Controparte_2
dell'unità immobiliare distinta dal civico 114/B (particella 2314) sono i seguenti: SInora
11 , proprietaria dell'unità immobiliare distinta dal civico 114/C (particella Controparte_8
2313) ed ivi residente;
SInori e , proprietaria dell'unità CP_9 CP_10
immobiliare distinta dal civico 114/F (particella 2312); SInore CP_11 [...]
e proprietarie dell'unità immobiliare distinta dal civico 114/G CP_12 CP_13
(particella 2311) e tutte ivi residenti;
SInor , proprietario dell'unità CP_14
immobiliare distinta dal civico 114/L, (particella 2127) ed ivi residente. Alla luce di quanto sopra esposto, questa difesa chiede che la Corte di Appello di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c. riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dei titolari delle altre quattro unità immobiliari facenti parte del Condominio orizzontale sito in Monsummano Terme, via del
Catano num.114-B-C-F-G-L, dichiari la nullità della sentenza del Tribunale di Pistoia
n.602/2023 emessa nel procedimento civile R.G.1757/2021, pubblicata in data
17.07.2023, rimettendo la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari”.
3.1.4) L'eccezione sollevata da parte appellante risulta dunque ammissibile, sul piano formale, avendo la parte fatto riferimento a circostanze emergenti dagli atti di causa, ivi comprese le risultanze in senso lato istruttorie, ed avendo la parte stessa indicato specificamente quali sarebbero i litisconsorti pretermessi con riferimento alle circostanze fattuali idonee a consentire l'individuazione di un litisconsorzio necessario.
L'analisi deve quindi avere ad oggetto il piano sostanziale dell'eccezione in questione e, dunque, nello specifico, se nel caso di specie sia o meno ravvisabile un condominio tra le varie proprietà immobiliari allocate nel fabbricato in cui è situata la proprietà dei SIg.ri Parte_3
A) In proposito va anzitutto rilevato come nel caso di specie si sia in presenza di una serie di villette “a schiera” che, pur non caratterizzate da una divisione “verticale” della proprietà, ma da una “orizzontale” della stessa, risultano nondimeno individuate dalla Corte di Cassazione come astrattamente suscettibili di integrare gli estremi di un condominio.
Sul punto, la Suprema Corte ha in effetti avuto modo di indicare che “In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile
l'esistenza stessa o l'uso, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli
12 impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.” (così Cass. 27360 del 29.12.2016, ponendosi nel solco interpretativo già ribadito da Cass. 18344 del 18.9.2015 con riferimento al consolidato orientamento sul punto, essendosi richiamato nella motivazione di quest'ultima statuizione l'approccio interpretativo per cui “«in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 cod. civ. alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (come in particolare le cosiddette case a schiera), in quanto siano dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 cod. civ;
peraltro, anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacché, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni elementi,
o locali, o servii o impianti condominiali;
dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti -12- Ric. 2012 n.
12723 sez. 52 - ud. 20-06-2014 condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del "supercondominio"» (Cass. n. 8066 del
18/04/2005”)”).
B) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi che:
− le villette a schiera in questione furono tutte contestualmente realizzate dai SIg.ri
, nell'ambito di un progetto unitario (sia pure diverso da quello P_
originariamente assentito), con realizzazione di uno stabile a pianta rettangolare e suddivisione in cinque unità abitative;
− la visione del materiale fotografico allegato alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure attesta la conformità al vero dell'allegazione dell'appellante secondo cui si è in presenza di una “costruzione unitaria dotata di un unico tetto, di fondazioni unitarie e di muri perimetrali continui ed unitari sui 4 lati”, come risulta dalle immagini che seguono (tratte dalla predetta relazione di consulenza):
13 − appare in effetti ictu oculi percepibile l'unicità del tetto e l'unitarietà dei muri perimetrali,
− il contratto (del 6.7.2011) con cui l'odierna appellante ebbe a vendere ai Parte_1 SIg.ri e l'immobile oggetto di causa, prevede espressamente _2 _2 che “sono inoltre compresi nella presente vendita i proporzionali diritti di comproprietà su tutti gli enti, spazi e impianti da ritenersi comuni come per legge
e per destinazione ed in particolare i diritti di comproprietà di 1/5 (un quinto) e comunque tutti i diritti di comproprietà alla parte venditrice spettanti sulla strada di accesso all'intero fabbricato...”;
− nel caso di specie, la volontà contrattuale sopra ricordata appare porsi in naturale correlazione con l'assetto del fabbricato come concretamente percepibile dalle immagini sopra esposte, al netto della comproprietà sulla strada di accesso, emergendo il carattere unitario del manto di copertura e delle mura perimetrali;
C) Ed è proprio con riferimento a tale assetto materiale che deve ulteriormente rilevarsi come gli interventi indicati dal CTU al fine di dare corso al rispetto delle distanze dal confine della proprietà del SI. coinvolgano espressamente il muro perimetrale CP_1 dell'edificio in questione (che, nella prima delle immagini sopra riportate, è indicato con una freccia rossa), la cui funzione portante è espressamente valorizzata nella relazione di consulenza del geom. laddove è indicato che “Trattandosi di parete portante, e Per_1
dovendo attuare delle demolizioni parziali con la creazione di tali fori di dimensione, la
14 staticità strutturale del fabbricato sarebbe recuperata inserendo delle “cerchiature strutturali”...”.
3.1.5) Deve pertanto ritenersi ravvisabile, nel caso in esame, un condominio comprendente gli immobili allocati nell'edificio in questione sì che ne consegue la fondatezza dell'eccezione di parte appellante correlata alla necessità della partecipazione al presente giudizio di tutti i proprietari degli immobili predetti, trattandosi peraltro di una causa concernente interventi da praticare sul muro perimetrale portante del fabbricato stesso.
3.1.6) Ne deriva come risulti ravvisabile la violazione del contraddittorio con riferimento alla mancata partecipazione al processo di primo grado di:
− ; Controparte_8
− e CP_9 CP_10
− e CP_11 CP_12 CP_13
− . CP_14
Si osserva, in proposito, come parte appellata non abbia sollevato specifiche contestazioni in ordine all'elencazione fornita sul punto da parte appellante.
3.2) La causa, dunque, deve essere rimessa avanti al Tribunale di Pistoia, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
4) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, si osserva come la Suprema Corte (cfr Cass. 36076 dell'8.11.2022, dep.
9.12.2022) abbia avuto modo di ribadire “...i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di annullamento della sentenza di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudizio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la rilevata nullità (cfr., in proposito, in generale,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01: «il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354
c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello;
inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa»; conf.: Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 – 01; in particolare, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520665 – 01: «la parte che abbia convenuto in giudizio con citazione nulla per insufficienza del termine a comparire uno dei litisconsorti
15 necessari deve essere considerata soccombente nel giudizio conclusosi con la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ancorché detta parte abbia concluso per la rimessione della causa al primo giudice, avendo essa dato causa con la propria citazione nulla all'intera vicenda processuale»).”.
Nel caso di specie, ponendosi nell'ottica interpretativa valorizzata dalla Corte di
Cassazione, deve rilevarsi come sia ascrivibile all'odierno appellato l'irregolarità che si pone come causa della rimessione della causa in primo grado, attenendo a profili già esistenti al momento dell'instaurazione del giudizio e pienamente conoscibili dalla parte, trattandosi dello stato di fatto dell'immobile oggetto di controversie giudiziarie da un elevato numero di anni.
4.1) Dunque, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e
12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Pistoia, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_2
2) rimette la causa avanti al Tribunale di Pistoia, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ex art. 354, primo comma, c.p.c.;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_1 Parte_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado:
16 o in € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge ed oltre ad €
930,50 per spese vive;
o in € 536,00 quale compenso per la procedura di mediazione, oltre ad € 192,13 per le spese vive di quest'ultima procedura.
Così deciso nella camera di conSIlio del 19.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
17
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere rel. provv. dott. Antonio Picardi ConSIliere
riunita in Camera di conSIlio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. r.g. 1780/2023, pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
CP_1
PARTE APPELLATA
e
Controparte_2
[...]
PARTE APPELLATA
vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.; lette le note conclusive, depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 1780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1780/2023
2 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
Alessandro Lisini e Simone Conti, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Monsummano Terme (PT) presso lo studio CP_1
dell'Avv. Marco Magrini e dell'Avvocato stabilito/Abogado Luca Magrini, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, Controparte_2 Controparte_2
APPELLATI contumaci
avverso la sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “...si conclude affinchè l'ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in via preliminare, accertata e riconosciuta la mancata integrazione del contraddittorio con
i litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado, voglia annullare la sentenza impugnata e rimettere le parti al Giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio, con condanna dell'attore alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
nel merito eventuale, in via istruttoria, voglia disporre la rinnovazione della Consulenza
Tecnica; nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, voglia respingere la domanda principale formulata dall'attore perché infondata. Con vittoria di CP_1 spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata: “Si insiste per il rigetto dell'appello avversario con conseguente condanna della parte Appellante alla refusione delle spese sostenute dal Comparente per la difesa nel presente grado di giudizio ivi compresa la fase di mediazione demandata come da nota spese che si deposita unitamente alla presente memoria”.
3 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Pistoia, con la quale era stata:
a) accolta la domanda di parte attrice, di accertamento dell'inesistenza CP_1
di servitù a carico del proprio fondo, con conseguente condanna dei convenuti e ad arretrare il proprio immobile sino alla Controparte_2 Controparte_2
distanza di 5 metri dal confine con la proprietà dello stesso SI. CP_1
b) accolta la domanda avanzata dai medesimi SIg.ri e nei _2 _2 confronti della SI.ra , con conseguente condanna di quest'ultima: a) al Parte_1 pagamento nei confronti di costoro dell'importo di € 38.720,00 a titolo di risarcimento danni e b) a tenere indenni gli stessi SIg.ri e in _2 _2 ordine agli importi correlati alle opere di arretramento dell'immobile ed alle spese di lite dovute al SI. CP_1
1.1) La causa era stata infatti instaurata dal adducendo che: CP_1
• quale proprietario di un terreno sito in Monsummano Terme, aveva venduto una parte di tale terreno (con contratto dell'11.1.1985) ai SIg.ri UA e P_
, i quali avevano poi realizzato (in base alla concessione n. 75/1987) 5
[...]
villette a schiera;
• la realizzazione di tali villette era tuttavia avvenuta senza rispettare le distanze legali dal confine dalla proprietà del SI. per circa 1,50 metri (precludendo CP_1
in tal modo anche la possibilieà di costruire ulteriori edifici);
• dunque, con atto di citazione dell'aprile 1988, lo stesso aveva convenuto i CP_1
SIg.ri avanti al Tribunale di Pistoia, chiedendo la condanna dei P_
convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed a rendere l'edificio in costruzione conforme alla planimetria, ovvero, in ipotesi, al risarcimento dei danni;
o all'esito di tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione (con sentenza
8691/17 depositata in Cancelleria il 4.4.2017) aveva respinto il ricorso dei SI.ri e confermato la sentenza n. 40/2010 della Corte P_
d'Appello di Firenze, che aveva condannato gli stessi a P_
ripristinare la distanza legale di 5,00 metri dal confine con la residua proprietà del SI. CP_1
4 • nelle more di tale vicenda processuale i SIg.i , con contratto di P_
compravendita del 28.6.1989, avevano peraltro ceduto ai SIg.ri Controparte_4
e la porzione del fabbricato a schiera oggetto della causa Parte_1 predetta: all'esito della separazione personale di questi ultimi, poi, la SI.ra era divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile, avendo acquistato dal Parte_1
SI. i diritti di comproprietà in ragione di un mezzo (1/2); CP_4
• in data 6.7.2011, la SI.ra aveva poi venduto ai SI.ri Parte_1 Parte_2
e l'immobile in questione;
[...] Controparte_2
• era dunque nei confronti dei SIg.ri e che doveva allo stato _2 _2
essere proposta la domanda di negatoria servitutis e di ripristino della distanza legale di 5,00 metri dal confine con la proprietà del SI. sul presupposto CP_1 della violazione del limite legale della proprietà dell'attore e della inesistenza di alcun diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore, a carico della proprietà in favore di quella di proprietà ed anche al fine di CP_1 Parte_3 impedire l'usucapione del diritto di servitù in tal senso, dovendosi comunque riconoscere una efficacia riflessa del giudicato calato sulla sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 40/2010 anche nei confronti dei predetti convenuti.
1.1.1) Sulla base di tali assunti, il aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale CP_1
di Pistoia in composizione monocratica, in accoglimento della presente domanda di negatoria servitutis, tenut conto, ove l'Ecc.mo Tribunale ritenga, in ipotesi, di rilevarne il riflesso sulla presente causa, della Sentenza in giudicato tra e CP_1 CP_5
n. 8691/17 che conferma la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.40 del
[...]
21/12/2010 depositata l'11/01/2011, condannare e , Controparte_2 Controparte_2 proprietari dell'immobile realizzato in forza della Concessione Edilizia rilasciata dal
Sindaco di Monsummano Terme n.132 del 25/05/1987 e della Variante in corso d'opera
n.215 del 31/07/1987, a ripristinarne la distanza legale di mt. 5,00 dal confine con la proprietà di . Con vittoria di spese ed onorari”. CP_1
1.2) I SIg.ri e avevano contestato la fondatezza delle _2 _2
allegazioni e domande attoree, adducendo in particolare:
• la perdita di efficacia della trascrizione della domanda avanzata dal nei CP_1
confronti dei , non essendo stata rinnovata entro i venti anni dalla P_
trascrizione stessa (avvenuta il 14.4.1988), sì che la sentenza (trascritta il
18.3.2018) non era opponibile ai convenuti, avendo essi acquistato con atto trascritto in data 8.7.2011;
5 • il proprio diritto ad essere manlevati dalla propria dante causa, SI.ra
[...]
, nei cui confronti veniva azionata (in denegata ipotesi di accoglimento Parte_1
delle domande attoree) la garanzia per evizione parziale dell'immobile, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, oltre che di essere rilevati indenni dalle conseguenze dell'accoglimento delle domande del CP_1
1.3) All'esito della chiamata in causa si era costituita anche la SI.ra , la Parte_1
quale aveva contestato sia le domande avanzate nei propri confronti sia quelle del SI.
in particolare rilevando come la trascrizione delle domande di quest'ultimo fosse CP_1 già divenuta inefficace al momento della vendita dell'immobile ai SIg.ri e _2
, chiedendone dunque la reiezione. _2
1.4) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pistoia aveva infine ritenuto che:
− la domanda originariamente avanzata dal SI. nei confronti dei SIg.ri CP_1
avrebbe dovuto essere rinnovata entro i 12 mesi dall'entrata in vigore P_ della L. 69/2009, introduttiva tra l'altro dell'art. 2668bis c.c., trattandosi di trascrizione effettuata (il 14.4.1988) oltre venti anni prima dell'entrata in vigore medesima (avvenuta il 4.7.2009);
− ciò non era avvenuto e, dunque, “...la sentenza della Corte d'Appello n. 40 del
11/01/2011, passata in giudicato dopo la trascrizione dell'atto di acquisto del
2011, non è opponibile ai SI.ri e per Parte_2 Controparte_2 sopravvenuta inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale del 1988”;
− dalla relazione di consulenza del CTU, geom. risultava tuttavia Persona_1 che “Sulla base pertanto dei risultati emersi dalle misurazioni, dal raffronto dello stato attuale con gli elaborati allegati alla lottizzazione n. 21 del 08/03/1985, alla relazione tecnica del Geom. di cui al verbale di Polizia Municipale, Per_2 protocollo n. 3125 del 18/03/1988, l'immobile di proprietà dei coniugi _2
risulta ad una distanza inferiore di 5 ml prevista dalla normativa urbanistica, con sconfinamento, sul lato nord, nella proprietà La distanza dal parete “Nord CP_1
del fabbricato (pror. Coniugi Di lascio) al confine catastale risulta essere: sul lato
Ovest di mt 3.75 con sconfinamento allo spigolo di m. 1.25-1.27 ; sul lato Est di mt.
4.16 con sconfinamento allo spigolo pari a mt. 1.10, in estensione, per una lunghezza, pari a ml 18.70”;
− non potendosi ritenere maturato l'acquisto per usucapione a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale, i SIg.ri e dovevano essere _2 _2
6 condannati ad arretrare l'immobile stesso sino alla distanza legale dal confine, pari a 5 m.l.;
− era fondata la domanda di manleva dei convenuti.
1.4.1) Il predetto Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di pati a carico del fondo di proprietà dell'attore e in favore di quello di proprietà dei convenuti, da intendersi quale servitù di contenuto contrario al limite sulle distanze legali e, per l'effetto, condanna e Parte_2
in solido tra loro, quali proprietari dell'immobile realizzato in forza Controparte_2
della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Monsummano Terme n. 132 del
25/05/1987 e della Variante in corso d'opera n. 215 del 31/07/1987, a ripristinare la distanza legale di 5,00 metri dal confine con la proprietà di condanna CP_1
e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Controparte_2 Controparte_6 in favore di liquidate in € 9.223,00 per compensi professionali, € 3.133,00 CP_1
per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
in accoglimento dell'azione di garanzia per evizione parziale, condanna al pagamento Parte_1 in favore di e della somma di € 38.720,00 a titolo di Controparte_2 Controparte_2
risarcimento del danno, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo effettivo;
condanna a manlevare e tenere indenne e Parte_1 Controparte_2 _2 da tutti i costi e spese connessi all'arretramento dell'unità immobiliare costruita
[...]
a distanza inferiore a quella di 5,00 metri dal confine con la proprietà del SI. CP_1
condanna a tenere indenne e dai Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
costi che dovranno sostenere a titolo di refusione delle spese di lite in favore di CP_1
come liquidate nel presente dispositivo;
condanna alla refusione
[...] Parte_1 delle spese di lite in favore di e liquidate in € Controparte_2 Controparte_2
9.223,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge. Spese di c.t.u. geom. già liquidate Persona_1
con decreto d.d. 14/07/2023 definitivamente e per intero a carico di . Parte_1
Così deciso in Pistoia, il 17 luglio 2023”
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la SI.ra . Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 102 e 354 CPC - MANCATA INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO CON I LITISCONSORTI NECESSARI”, rilevando che
“...la domanda proposta dal SInor è stata erroneamente formulata solo nei CP_1
confronti dei SInori e quando, al contrario, Controparte_2 Controparte_2
la stessa avrebbe dovuto essere spiegata nei confronti del Condominio sito in
Monsummano Terme, via del Catano num.114B-C-F-G-L, Condominio venuto ad
7 esistenza a seguito delle vendite effettuate nel corso dell'anno 1989 dai costruttori SInori e ; Controparte_3 Controparte_5
2°. “ERRONEA DECISIONE CIRCA IL MANCATO PERFEZIONARSI, PER
USUCAPIONE DEL DIRITTO DA PARTE DEI CONVENUTI DI LASCIO E
DI MANTENERE LA COSTRUZIONE A _2 CP_7
DISTANZA INFERIOREA A CINQUE METRI DAL CONFINE”, non potendosi ritenere corretta la considerazione del giudice di prime cure secondo cui i convenuti nulla avrebbero dedotto al riguardo, essendo stata proprio parte attrice a negare i presupposti per la ravvisabilità di un acquisto per usucapione in capo ai SIg.ri e e rilevando quindi come la conclusione, raggiunta dal _2 _2
Tribunale di Pistoia, in ordine alla sopravvenuta inefficacia della trascrizione aveva comportato che l'acquisto per usucapione della servitù a mantenere l'immobile a distanza dal confine inferiore a quella legale fosse già maturato in capo alla stessa SI.ra (con successivo trasferimento, quindi, in capo ai Parte_1 convenuti in prime cure, che comunque avevano anch'essi usucapito in proprio in base all'accessione nel possesso della dante causa);
3°. “ERRONEITA' DELLE CONCLUSIONI DELLA CTU SULLE QUALI IL
TRIBUNALE HA RITENUTO FONDATA LA DOMANDA SPIEGATA
DALL'ATTORE”, contestando la conclusione del CTU secondo cui il confine catastale corrispondeva a quello reale.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il SI. costituitosi, ha contestato integralmente le allegazioni, eccezioni CP_1 ed argomentazioni poste dall'appellante a sostegno del gravame, di cui ha quindi chiesto la reiezione, con conferma della sentenza impugnata.
2.3) Non si sono invece costituiti nel presente grado di giudizio i SIg.ri _2
e di cui occorre pertanto dichiarare la contumacia, stante la regolare notifica. _2
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la violazione del contraddittorio, per omessa partecipazione al giudizio di vari litisconsorti necessari
(compiutamente individuati nell'atto di appello), derivante dalla ravvisabilità – nel caso di specie – di un condominio comprendente, tra gli altri, l'immobile già di proprietà della SI.ra ed attualmente dei SIg.ri Parte_1 Parte_3
L'eccezione è fondata.
8 3.1.1) Occorre premettere, su un piano strettamente procedurale, come non possa ritenersi ammissibile la memoria (di ciò trattandosi) dimessa da parte appellante in data
13.5.2025.
Con provvedimento del 13.12.2024, questa Corte ha infatti fissato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 14.5.2025 “...assegnando termini per il deposito di note ex art. 350bis c.p.c. sino a dieci giorni prima dell'udienza”.
Con successivo provvedimento del 18.3.2025, questa Corte ha poi disposto che la predetta udienza del 14.5.2025 venisse trattata con modalità “cartolari” ex art. 127 ter c.p.c., disponendo “...che la già fissata udienza del 14.5.2025 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte con termine fino alla data predetta come sostituita e contenenti, oltre le rispettive istanze e conclusioni;
avverte che, in difetto di presentazione di note scritte nel senso dianzi precisato, l'inerzia delle parti sarà interpretata come mancata comparizione ad ogni effetto di legge (e segnatamente agli effetti dell'art. 127 ter comma
4 c.p.c.)”.
Dunque:
− Il termine per note ex art. 350bis c.p.c. risultava in scadenza il 4.5.2025;
− Il termine per le note sostitutivo dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. risultava in scadenza, come da normativa di riferimento, lo stesso giorno del 14.5.2025;
Ne consegue che il deposito delle “Note di trattazione per l'udienza del
14.05.2025” dell'appellante, avvenuto in data 13.5.2025, non può in realtà ritenersi ammissibile, in quanto:
→ al di là del portato semantico delle espressioni utilizzate nell'intitolazione dell'atto, le “note” predette risultano composte da un atto di 9 pagine, contenente varie argomentazioni difensive e di replica alle considerazioni esposte da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, rappresentando, di fatto, una memoria;
→ il termine per memorie, appositamente concesso ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., era già scaduto al momento del deposito della predetta memoria;
→ l'art. 127 ter c.p.c. stabilisce espressamente che le note ivi previste possano contenere esclusivamente “le sole istanze e conclusioni” della parte, e dunque un contenuto radicalmente divergente rispetto a quello che connota l'atto in esame.
Il contenuto di tali note, pertanto, non può essere preso in considerazione nella presente sede, se non sotto il (limitato) profilo delle istanze e conclusioni della parte.
3.1.2) Fatta tale precisazione occorre poi rilevare come l'assoluta novità della questione, mai precedentemente sollevata da alcuno (né nella presente causa, né – a
9 quanto consta – negli altri processi che hanno interessato l'immobile in questione) non incida di per sé sull'ammissibilità dell'eccezione in oggetto, attenendo la stessa ad una questione rilevabile d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità è in proposito attestata in termini generali nel senso che “Il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, sebbene a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è "inutiliter data".” (così Cass. 27521 del 19.12.2011), con la precisazione per cui “La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha
l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice il rilievo
d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integrità”
(cfr Cass. 25810 del 18.11.2013, seguita da Cass. 5679 del 2.3.2020, Cass. 11043 del
5.4.2022, secondo la quale “L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio”).
Dunque, il difetto di integrità del contraddittorio derivante dall'omessa partecipazione al processo di litisconsorti necessari è ritenuto dalla Suprema Corte come suscettibile di essere proposto senza termini, e sino al giudizio di legittimità, purché
l'esistenza di siffatto litisconsorzio emerga dagli atti e documenti del giudizio di merito ed i litisconsorti pretermessi siano compiutamente individuati, così come le ragioni della loro necessaria partecipazione al giudizio.
3.1.3) Nell'ottica interpretativa tratteggiata al paragrafo che precede occorre dunque rilevare come l'eccezione in esame si articoli sulla base di un duplice passaggio argomentativo:
I. anzitutto, sulla base della dedotta ravvisabilità, nel caso di specie, di un condominio tra tutti gli immobili a suo tempo realizzati dai SIg.ri , tra P_
cui quello poi pervenuto in proprietà ai SIg.ri ; Parte_3
II. quindi, sulla base della prospettata necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari degli immobili allocati in tale condominio.
A) Quanto al primo profilo, l'appellante ha dedotto che:
10 − “...il fabbricato edificato dai SInori , in forza della concessione P_
edilizia e successiva variante in corso d'opera rilasciata dal Comune di
Monsummano Terme, si presenta come un unico edificio di due piani che è stato suddiviso in senso orizzontale in cinque unità immobiliari oltre le relative rimesse al piano seminterrato, come si può chiaramente rilevare dalla documentazione fotografica allegata alla CTU ; Per_1
− “...l'edificio è una costruzione unitaria dotata di un unico tetto, di fondazioni unitarie e di muri perimetrali continui ed unitari sui 4 lati;
in altri termini,
l'edificio consiste un unico “parallelepipedo” al cui interno si trovano cinque unità immobiliari, descritte negli atti di compravendita, tra cui quello del
28.6.1989 ai rogiti Notaio con cui i costruttori vendettero tre Per_3 P_ delle cinque unità immobiliari oltre alle parti comuni pro quota”;
− “...l'edificio costruito dai si configura come un Condominio essendo P_
dotato unitariamente di strutture ed impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.
(quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri e quelli perimetrali, le facciate, il tetto ecc. ecc.)”;
− ciò “...risulta confermato dalla relazione del CTU che, riferendosi alla parete da arretrare, parla di “parete portante” e dai contratti di acquisto in atti, ed in particolare dall'atto di vendita (doc.8 di parte Persona_4 attrice) dove a pagina 2 si legge testualmente “sono inoltre compresi nella presente vendita i proporzionali diritti di comproprietà su tutti gli enti, spazi e impianti da ritenersi comuni come per legge e per destinazione…”.
Conseguentemente, dato che la domanda formulata dal consiste nella CP_1
richiesta di arretramento di un edificio condominiale (nel caso che ci occupa una costruzione di proprietà comune indivisa di tutti i proprietari che fanno parte del
Condominio di via del Catano num.114B-C-F-G-L) necessariamente la domanda stessa doveva essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari-comunisti”;
− e questo “...anche perché, trattandosi di demolizione e ricostruzione di un muro maestro perimetrale dell'edificio, in caso di accoglimento della domanda la spesa necessaria per l'intervento dovrà se del caso essere ripartita tra tutti i condòmini in base ai rispettivi millesimi e non addebitata unicamente ai SInori e _2
proprietari di uno degli appartamenti facenti parte del Condominio”. _2
B) Quanto al secondo profilo, poi, è stato evidenziato che “Attualmente i condòmini, oltre ai convenuti SInori e (proprietari Controparte_2 Controparte_2
dell'unità immobiliare distinta dal civico 114/B (particella 2314) sono i seguenti: SInora
11 , proprietaria dell'unità immobiliare distinta dal civico 114/C (particella Controparte_8
2313) ed ivi residente;
SInori e , proprietaria dell'unità CP_9 CP_10
immobiliare distinta dal civico 114/F (particella 2312); SInore CP_11 [...]
e proprietarie dell'unità immobiliare distinta dal civico 114/G CP_12 CP_13
(particella 2311) e tutte ivi residenti;
SInor , proprietario dell'unità CP_14
immobiliare distinta dal civico 114/L, (particella 2127) ed ivi residente. Alla luce di quanto sopra esposto, questa difesa chiede che la Corte di Appello di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c. riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dei titolari delle altre quattro unità immobiliari facenti parte del Condominio orizzontale sito in Monsummano Terme, via del
Catano num.114-B-C-F-G-L, dichiari la nullità della sentenza del Tribunale di Pistoia
n.602/2023 emessa nel procedimento civile R.G.1757/2021, pubblicata in data
17.07.2023, rimettendo la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari”.
3.1.4) L'eccezione sollevata da parte appellante risulta dunque ammissibile, sul piano formale, avendo la parte fatto riferimento a circostanze emergenti dagli atti di causa, ivi comprese le risultanze in senso lato istruttorie, ed avendo la parte stessa indicato specificamente quali sarebbero i litisconsorti pretermessi con riferimento alle circostanze fattuali idonee a consentire l'individuazione di un litisconsorzio necessario.
L'analisi deve quindi avere ad oggetto il piano sostanziale dell'eccezione in questione e, dunque, nello specifico, se nel caso di specie sia o meno ravvisabile un condominio tra le varie proprietà immobiliari allocate nel fabbricato in cui è situata la proprietà dei SIg.ri Parte_3
A) In proposito va anzitutto rilevato come nel caso di specie si sia in presenza di una serie di villette “a schiera” che, pur non caratterizzate da una divisione “verticale” della proprietà, ma da una “orizzontale” della stessa, risultano nondimeno individuate dalla Corte di Cassazione come astrattamente suscettibili di integrare gli estremi di un condominio.
Sul punto, la Suprema Corte ha in effetti avuto modo di indicare che “In tema di condominio, in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile
l'esistenza stessa o l'uso, la condominialità non è esclusa per il solo fatto che le costruzioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano l'una sull'altra (condominio verticale), quali proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, purché dotati delle strutture portanti e degli
12 impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.” (così Cass. 27360 del 29.12.2016, ponendosi nel solco interpretativo già ribadito da Cass. 18344 del 18.9.2015 con riferimento al consolidato orientamento sul punto, essendosi richiamato nella motivazione di quest'ultima statuizione l'approccio interpretativo per cui “«in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 cod. civ. alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (come in particolare le cosiddette case a schiera), in quanto siano dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 cod. civ;
peraltro, anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacché, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni elementi,
o locali, o servii o impianti condominiali;
dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti -12- Ric. 2012 n.
12723 sez. 52 - ud. 20-06-2014 condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del "supercondominio"» (Cass. n. 8066 del
18/04/2005”)”).
B) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi che:
− le villette a schiera in questione furono tutte contestualmente realizzate dai SIg.ri
, nell'ambito di un progetto unitario (sia pure diverso da quello P_
originariamente assentito), con realizzazione di uno stabile a pianta rettangolare e suddivisione in cinque unità abitative;
− la visione del materiale fotografico allegato alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure attesta la conformità al vero dell'allegazione dell'appellante secondo cui si è in presenza di una “costruzione unitaria dotata di un unico tetto, di fondazioni unitarie e di muri perimetrali continui ed unitari sui 4 lati”, come risulta dalle immagini che seguono (tratte dalla predetta relazione di consulenza):
13 − appare in effetti ictu oculi percepibile l'unicità del tetto e l'unitarietà dei muri perimetrali,
− il contratto (del 6.7.2011) con cui l'odierna appellante ebbe a vendere ai Parte_1 SIg.ri e l'immobile oggetto di causa, prevede espressamente _2 _2 che “sono inoltre compresi nella presente vendita i proporzionali diritti di comproprietà su tutti gli enti, spazi e impianti da ritenersi comuni come per legge
e per destinazione ed in particolare i diritti di comproprietà di 1/5 (un quinto) e comunque tutti i diritti di comproprietà alla parte venditrice spettanti sulla strada di accesso all'intero fabbricato...”;
− nel caso di specie, la volontà contrattuale sopra ricordata appare porsi in naturale correlazione con l'assetto del fabbricato come concretamente percepibile dalle immagini sopra esposte, al netto della comproprietà sulla strada di accesso, emergendo il carattere unitario del manto di copertura e delle mura perimetrali;
C) Ed è proprio con riferimento a tale assetto materiale che deve ulteriormente rilevarsi come gli interventi indicati dal CTU al fine di dare corso al rispetto delle distanze dal confine della proprietà del SI. coinvolgano espressamente il muro perimetrale CP_1 dell'edificio in questione (che, nella prima delle immagini sopra riportate, è indicato con una freccia rossa), la cui funzione portante è espressamente valorizzata nella relazione di consulenza del geom. laddove è indicato che “Trattandosi di parete portante, e Per_1
dovendo attuare delle demolizioni parziali con la creazione di tali fori di dimensione, la
14 staticità strutturale del fabbricato sarebbe recuperata inserendo delle “cerchiature strutturali”...”.
3.1.5) Deve pertanto ritenersi ravvisabile, nel caso in esame, un condominio comprendente gli immobili allocati nell'edificio in questione sì che ne consegue la fondatezza dell'eccezione di parte appellante correlata alla necessità della partecipazione al presente giudizio di tutti i proprietari degli immobili predetti, trattandosi peraltro di una causa concernente interventi da praticare sul muro perimetrale portante del fabbricato stesso.
3.1.6) Ne deriva come risulti ravvisabile la violazione del contraddittorio con riferimento alla mancata partecipazione al processo di primo grado di:
− ; Controparte_8
− e CP_9 CP_10
− e CP_11 CP_12 CP_13
− . CP_14
Si osserva, in proposito, come parte appellata non abbia sollevato specifiche contestazioni in ordine all'elencazione fornita sul punto da parte appellante.
3.2) La causa, dunque, deve essere rimessa avanti al Tribunale di Pistoia, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
4) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, si osserva come la Suprema Corte (cfr Cass. 36076 dell'8.11.2022, dep.
9.12.2022) abbia avuto modo di ribadire “...i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di annullamento della sentenza di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudizio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la rilevata nullità (cfr., in proposito, in generale,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01: «il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354
c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello;
inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa»; conf.: Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 – 01; in particolare, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520665 – 01: «la parte che abbia convenuto in giudizio con citazione nulla per insufficienza del termine a comparire uno dei litisconsorti
15 necessari deve essere considerata soccombente nel giudizio conclusosi con la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ancorché detta parte abbia concluso per la rimessione della causa al primo giudice, avendo essa dato causa con la propria citazione nulla all'intera vicenda processuale»).”.
Nel caso di specie, ponendosi nell'ottica interpretativa valorizzata dalla Corte di
Cassazione, deve rilevarsi come sia ascrivibile all'odierno appellato l'irregolarità che si pone come causa della rimessione della causa in primo grado, attenendo a profili già esistenti al momento dell'instaurazione del giudizio e pienamente conoscibili dalla parte, trattandosi dello stato di fatto dell'immobile oggetto di controversie giudiziarie da un elevato numero di anni.
4.1) Dunque, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e
12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Pistoia, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_2
2) rimette la causa avanti al Tribunale di Pistoia, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ex art. 354, primo comma, c.p.c.;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_1 Parte_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado:
16 o in € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge ed oltre ad €
930,50 per spese vive;
o in € 536,00 quale compenso per la procedura di mediazione, oltre ad € 192,13 per le spese vive di quest'ultima procedura.
Così deciso nella camera di conSIlio del 19.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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