TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2193 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata Roma il 13.10.1970 e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Soracco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 08.03.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note a trattazione scritta depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.06.2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso che il 11.01.2004 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in Roma con e che Controparte_1 dalla loro unione nascevano in data 09.04.2004 la figlia ed in data Per_1
14.03.2007 la figlia chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi la Per_2 separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva:
- che le parti avevano fissato la propria residenza a Civitavecchia in Via dei Padri Domenicani n. 8 acquistata dal e sulla quale gravava un CP_1 mutuo ipotecario con una rata mensile di euro 500,00 versata integralmente dal resistente;
- che la era casalinga e si era sempre occupata della cura della Pt_1 casa e delle due figlie;
- che il lavorava in qualità di Agente Scelto presso il CP_1
Commissariato di Polizia di Civitavecchia e percepiva una retribuzione netta mensile per 13 mesi di circa euro 1.500,00, oltre ad un premio di produzione di circa euro 1.000,00 nel mese di luglio di ogni anno;
- che nell'anno 2020 la relazione matrimoniale era entrata in crisi, in quanto il resistente si era mostrato sempre meno interessato e amorevole verso la non perdendo occasione anche di denigrarla in pubblico e davanti alle Pt_1 figlie e, in varie occasioni, durante il giorno le telefonava chiedendole inviargli foto nuda, di intraprendere sesso telefonico e richieste similari;
3
- che nel mese di gennaio 2021 la sig.ra iniziava a Parte_2 contattare continuamente e fastidiosamente la che fu costretta a Pt_1
“bloccare” i contatti e che le comunicava di avere da mesi una relazione extraconiugale con il e di aspettare da lui un bambino;
CP_1
- che dopo pochi mesi il resistente abbandonava la casa coniugale per trasferirsi con la nuova compagna presso l'abitazione dei genitori;
- che le figlie e non avevano rapporti buoni con il padre Per_1 Per_2 che le aveva in varie occasioni ingiuriate e minacciate;
- che, dopo l'allontanamento dalla casa familiare il non solo CP_1 non aveva versato alcuna somma per contribuire al mantenimento delle figlie non economicamente indipendenti ma aveva prelevato dal conto corrente, di cui poteva usufruire perché cointestataria, tutte le somme in giacenza. Pt_1
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso il domicilio materno, il diritto di visita del padre alle figlie due pomeriggi infrasettimanali ed a weekend alternati ed in maniera alternata durante le festività, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente ed un contributo economico per il mantenimento della ricorrente di euro 300,00 mensili e delle figlie a carico del padre di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Si costituiva in data 16.11.2021 il resistente, il quale deduceva che:
- che la fine della relazione coniugale era stata determinata da incomprensioni e da incompatibilità caratteriali;
- che il aveva tentato di riprendere il rapporto per il benessere CP_1 delle figlie ma nel mese di febbraio 2021 si era definitivamente trasferito presso l'abitazione dei propri genitori;
- che la nuova relazione sentimentale intrapresa dal resistente era stata la conseguenza della crisi coniugale e non la causa della fine del matrimonio;
- che le figlie avevano un positivo rapporto con il padre ma, a seguito delle condotte svilenti e denigratorie della moglie, le stesse si rifiutavano di frequentarlo e lo apostrofavano con epiteti offensivi;
- che il conto cointestato su cui confluiva lo stipendio era rimasto attivo, 4 tanto che la ricorrente aveva continuato a prelevare somme per le esigenze della famiglia e delle figlie e il pagava le spese dell'abitazione e CP_1 lasciava alla moglie i propri buoni pasto;
- che il resistente corrispondeva mensilmente un canone di mutuo di euro 350,00 ed aveva un finanziamento con rata di euro 239,00 trattenute in busta paga e viveva in una casa in affitto per cui pagava un canone di euro
4.800,00 annui;
- che la ricorrente aveva maturato esperienza nel settore dei servizi di pulizia degli immobili, avendo prestato la propria opera non regolarizzata presso un bed and breakfast e comunque poteva lavorare in ragione della età e delle proprie competenze.
Tutto ciò dedotto il richiedeva disporsi l'affidamento CP_1 condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa familiare, diritto di visita da esercitarsi in maniera libera in considerazione dell'età delle figlie e comunque secondo quanto indicato nel ricorso, un assegno di mantenimento di euro 100,00 per la fino al raggiungimento Pt_1 della indipendenza economica e di euro 500,00 mensili per le figlie (euro
250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 23.11.2021 comparivano le parti assistite dai propri difensori che venivano sentite ed il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre e regolamentava le frequentazioni padre figlie, ed un assegno di mantenimento di euro 100,00 per la moglie e di euro 500,00 per le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Parte ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. con cui chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, considerato che il non aveva corrisposto il mantenimento per i mesi di dicembre CP_1
2021 e di gennaio e febbraio 2022 per cui era stato necessario notificare atto di precetto ed inoltre aveva imposto alle figlie la conoscenza della figlia nate da altra relazione senza che le stesse fossero d'accordo.
La causa è stata istruita mediante audizione delle figlie delle parti ed emissione di ordine di esibizione della documentazione reddituale e patrimoniale. 5
All'udienza cartolare del 08.03.24, il Giudice, lette le note d'udienza con cui i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata da tempo come dedotto nel corso del giudizio.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito della ricorrente nei confronti del , giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa. 6
Il Tribunale ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali del
Dell'anno, in quanto nonostante lo stesso abbia ammesso di avere intrapreso una relazione con l'attuale compagna da cui ha avuto una figlia nata nel mese di febbraio 2022, tuttavia il resistente ha dedotto che la relazione fosse stata la conseguenza della fine della relazione matrimoniale.
In merito, il difensore della ricorrente ha inteso dare prova che la nuova relazione mediante deposito di alcuni messaggi tramite whatts app – che sono stati parzialmente disconosciuti dal resistente – e con delle prove testimoniali che tuttavia sono state rigettate in quanto relative in parte a circostanze pacifiche (ammesse dal resistente) e per altra parte inammissibili perché deferivano a terzi delle valutazioni non demandabili ai testimoni. Anche dall'audizione delle figlie – che ovviamente non riguardava tali circostanze ma profili che riguardavano direttamente le medesime – non sono emersi elementi utili per comprendere quale sia stata la causa determinante la fine della relazione coniugale.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono quindi il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sull'affidamento e collocamento della prole e sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Quanto alle condizioni di affidamento e collocamento della figlia Per_2
– essendo nelle more del giudizio la figlia divenuta maggiorenne -, il Per_1
Tribunale ritiene che debbano essere confermate le disposizioni assunte con l'ordinanza presidenziale, disponendo quindi l'affidamento condiviso alla madre con collocamento della minore presso la casa materna già assegnata alla ricorrente.
Va evidenziato che in data 5 settembre 2024 sono state sentite le figlie delle parti con la presenza di una psicologa, la dott.ssa , in servizio Per_3 7 presso la ASL Roma 4.
La figlia attualmente maggiorenne, ha dichiarato: “Vivo con mia Per_1 madre e mia sorella. La casa è di proprietà di mia madre. Ho finito il 5° anno del liceo scienze umane al Guglielmotti di Civitavecchia. Non lavoro. Frequento mio padre di inverno di meno e nel periodo estivo più regolarmente e comunque adesso lo vedo ogni settimana. Dormo anche a casa di mio padre. Di solito vado da mio padre insieme a mia sorella. C'è stato un periodo in cui ci siamo frequentati di meno all'inizio della separazione perché non mi andava tanto di vederlo ma dopo la situazione è migliorata. Quando vado da mio padre c'è anche la compagna e la bambina.”.
La figlia che durante l'escussione ha manifestato un certo Per_2 coinvolgimento emotivo, ha dichiarato: “Frequento la terza classa del liceo della scuola
Guglielmotti a Civitavecchia, indirizzo economico sociale. La scuola va bene sia come rendimento che come frequentazioni. Vivo con mia madre e mia sorella. Non faccio sport.
Vedo mio padre qualche volta ma con l'inizio della scuola un poco di meno ed a volte resto anche a dormire da lui. Vedo mio padre quando posso e non seguo regolarmente il calendario del Tribunale. Nel 2021 non ho visto mio padre per diverso tempo e poi abbiamo ripreso a vederci quando la situazione tra i miei genitori è migliorata. Quando vado da mio padre vedo anche la sua compagna, con cui non ci sono rapporti, mentre non ci sono particolari rapporti neanche con la figlia. Magari con la bambina ci sono maggiori rapporti. La separazione tra i miei genitori è stata molto sofferta. Mia madre mi diceva di frequentarlo tranquillamente. La scuola va bene. Ho fatto un sostegno psicologico a giugno 2022 ma non ricordo il nome della psicologa. Sono andata per qualche mese e andavo ogni settimana. Era una psicologa privata.
Non ne ho trovato giovamento ed ho deciso di smettere. Adesso non seguo una terapia psicologica. Vado da mio padre quando ho voglia di frequentarlo”.
Deve dunque essere confermato l'affidamento condiviso della figlia ai genitori con collocamento presso l'abitazione materna e Per_2 frequentazione libera con il padre, secondo quanto attualmente già sta avvenendo e tenendo conto della ormai quasi raggiunta maggiore età da parte della medesima figlia.
Deve essere confermata altresì l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in qualità di genitore collocatario delle figlie maggiorenne, non Per_1 economicamente autosufficiente, e minorenne, rispetto alla quale Per_2 entrambe le parti hanno dichiarato che le rate di mutuo vengono mensilmente corrisposte dal Dell'Anno. 8
Sulle statuizioni di natura economica
Con riferimento al contributo per il mantenimento delle minori, il
Collegio reputa equo confermare quanto previsto in sede presidenziale, ponendo a carico del resistente un contributo di euro 100,00 per il mantenimento della ed un contributo mensile di euro 500,00 Pt_1 complessivi per le figlie (250,00 euro per ciascuna figlia), oltre a rivalutazione
Istat con decorrenza dalla domanda giudiziale non essendo risultate in corso di causa modifiche sulla condizione reddituale delle parti e tenuto conto che il resistente contribuisce anche mediante l'assegnazione della casa familiare, di cui sostiene i costi, al mantenimento della ricorrente e delle figlie.
D'altro canto, con le comparse conclusionali entrambi i difensori hanno richiesto la conferma delle condizioni disposte all'esito dell'udienza presidenziale.
In corso di causa, infatti, non sono emersi elementi sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti che consentano di modificare i provvedimenti provvisori emessi in udienza presidenziale.
Dall'esame della documentazione depositata a seguito di emissione di ordine di esibizione, risulta che la ricorrente si sostiene, allo stato, esclusivamente con l'assegno di mantenimento corrisposto dal CP_1 mentre il resistente ha omesso il deposito della documentazione richiesta con ordine di esibizione, per cui tale condotta deve essere valutata ai sensi dell'art. 118 c.p.c. dovendo ritenersi che non abbia fornito una rappresentazione chiara ed aggiornata della propria condizione reddituale.
Devono essere poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura le spese straordinarie afferenti alle figlie con le specificazioni previste in parte dispositiva secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, tenuto conto che il difensore della ricorrente ha mutato le proprie conclusioni richiedendo conferma dell'ordinanza presidenziale, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. 9
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2193/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata Roma il Parte_1
13.10.1970 e , nato il [...] a [...], Controparte_1 aventi contratto matrimonio in Roma in data 11/01/2004 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma al n. 00004 Parte 2, serie
A04, Anno 2004;
- respinge la domanda di addebito formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
- dichiara l'assegnazione della casa familiare sita in Civitavecchia alla Via dei
Padri Domenicani n.8, a favore di in qualità di genitore Parte_1 collocatario delle figlie maggiorenne non autosufficiente e Per_1 Per_2 minorenne;
- affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone il collocamento della figlia minorenne, presso l'abitazione Per_2 materna sita in Civitavecchia alla Via dei Padri Domenicani n.8;
- dispone che la figlia che ormai è quasi maggiorenne, possa Per_2 frequentare liberamente il padre secondo la sua volontà e tenendo conto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- pone a carico di la somma di euro 100,00 per il Controparte_1 mantenimento di e di euro 500,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie (euro 250,00 ciascuna), oltre aggiornamento annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre con decorrenza dalla domanda giudiziale;
Parte_1 10
- pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2193 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata Roma il 13.10.1970 e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Soracco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 08.03.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note a trattazione scritta depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.06.2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso che il 11.01.2004 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in Roma con e che Controparte_1 dalla loro unione nascevano in data 09.04.2004 la figlia ed in data Per_1
14.03.2007 la figlia chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi la Per_2 separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva:
- che le parti avevano fissato la propria residenza a Civitavecchia in Via dei Padri Domenicani n. 8 acquistata dal e sulla quale gravava un CP_1 mutuo ipotecario con una rata mensile di euro 500,00 versata integralmente dal resistente;
- che la era casalinga e si era sempre occupata della cura della Pt_1 casa e delle due figlie;
- che il lavorava in qualità di Agente Scelto presso il CP_1
Commissariato di Polizia di Civitavecchia e percepiva una retribuzione netta mensile per 13 mesi di circa euro 1.500,00, oltre ad un premio di produzione di circa euro 1.000,00 nel mese di luglio di ogni anno;
- che nell'anno 2020 la relazione matrimoniale era entrata in crisi, in quanto il resistente si era mostrato sempre meno interessato e amorevole verso la non perdendo occasione anche di denigrarla in pubblico e davanti alle Pt_1 figlie e, in varie occasioni, durante il giorno le telefonava chiedendole inviargli foto nuda, di intraprendere sesso telefonico e richieste similari;
3
- che nel mese di gennaio 2021 la sig.ra iniziava a Parte_2 contattare continuamente e fastidiosamente la che fu costretta a Pt_1
“bloccare” i contatti e che le comunicava di avere da mesi una relazione extraconiugale con il e di aspettare da lui un bambino;
CP_1
- che dopo pochi mesi il resistente abbandonava la casa coniugale per trasferirsi con la nuova compagna presso l'abitazione dei genitori;
- che le figlie e non avevano rapporti buoni con il padre Per_1 Per_2 che le aveva in varie occasioni ingiuriate e minacciate;
- che, dopo l'allontanamento dalla casa familiare il non solo CP_1 non aveva versato alcuna somma per contribuire al mantenimento delle figlie non economicamente indipendenti ma aveva prelevato dal conto corrente, di cui poteva usufruire perché cointestataria, tutte le somme in giacenza. Pt_1
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso il domicilio materno, il diritto di visita del padre alle figlie due pomeriggi infrasettimanali ed a weekend alternati ed in maniera alternata durante le festività, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente ed un contributo economico per il mantenimento della ricorrente di euro 300,00 mensili e delle figlie a carico del padre di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Si costituiva in data 16.11.2021 il resistente, il quale deduceva che:
- che la fine della relazione coniugale era stata determinata da incomprensioni e da incompatibilità caratteriali;
- che il aveva tentato di riprendere il rapporto per il benessere CP_1 delle figlie ma nel mese di febbraio 2021 si era definitivamente trasferito presso l'abitazione dei propri genitori;
- che la nuova relazione sentimentale intrapresa dal resistente era stata la conseguenza della crisi coniugale e non la causa della fine del matrimonio;
- che le figlie avevano un positivo rapporto con il padre ma, a seguito delle condotte svilenti e denigratorie della moglie, le stesse si rifiutavano di frequentarlo e lo apostrofavano con epiteti offensivi;
- che il conto cointestato su cui confluiva lo stipendio era rimasto attivo, 4 tanto che la ricorrente aveva continuato a prelevare somme per le esigenze della famiglia e delle figlie e il pagava le spese dell'abitazione e CP_1 lasciava alla moglie i propri buoni pasto;
- che il resistente corrispondeva mensilmente un canone di mutuo di euro 350,00 ed aveva un finanziamento con rata di euro 239,00 trattenute in busta paga e viveva in una casa in affitto per cui pagava un canone di euro
4.800,00 annui;
- che la ricorrente aveva maturato esperienza nel settore dei servizi di pulizia degli immobili, avendo prestato la propria opera non regolarizzata presso un bed and breakfast e comunque poteva lavorare in ragione della età e delle proprie competenze.
Tutto ciò dedotto il richiedeva disporsi l'affidamento CP_1 condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa familiare, diritto di visita da esercitarsi in maniera libera in considerazione dell'età delle figlie e comunque secondo quanto indicato nel ricorso, un assegno di mantenimento di euro 100,00 per la fino al raggiungimento Pt_1 della indipendenza economica e di euro 500,00 mensili per le figlie (euro
250,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 23.11.2021 comparivano le parti assistite dai propri difensori che venivano sentite ed il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre e regolamentava le frequentazioni padre figlie, ed un assegno di mantenimento di euro 100,00 per la moglie e di euro 500,00 per le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Parte ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. con cui chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, considerato che il non aveva corrisposto il mantenimento per i mesi di dicembre CP_1
2021 e di gennaio e febbraio 2022 per cui era stato necessario notificare atto di precetto ed inoltre aveva imposto alle figlie la conoscenza della figlia nate da altra relazione senza che le stesse fossero d'accordo.
La causa è stata istruita mediante audizione delle figlie delle parti ed emissione di ordine di esibizione della documentazione reddituale e patrimoniale. 5
All'udienza cartolare del 08.03.24, il Giudice, lette le note d'udienza con cui i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata da tempo come dedotto nel corso del giudizio.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito della ricorrente nei confronti del , giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa. 6
Il Tribunale ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali del
Dell'anno, in quanto nonostante lo stesso abbia ammesso di avere intrapreso una relazione con l'attuale compagna da cui ha avuto una figlia nata nel mese di febbraio 2022, tuttavia il resistente ha dedotto che la relazione fosse stata la conseguenza della fine della relazione matrimoniale.
In merito, il difensore della ricorrente ha inteso dare prova che la nuova relazione mediante deposito di alcuni messaggi tramite whatts app – che sono stati parzialmente disconosciuti dal resistente – e con delle prove testimoniali che tuttavia sono state rigettate in quanto relative in parte a circostanze pacifiche (ammesse dal resistente) e per altra parte inammissibili perché deferivano a terzi delle valutazioni non demandabili ai testimoni. Anche dall'audizione delle figlie – che ovviamente non riguardava tali circostanze ma profili che riguardavano direttamente le medesime – non sono emersi elementi utili per comprendere quale sia stata la causa determinante la fine della relazione coniugale.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono quindi il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sull'affidamento e collocamento della prole e sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Quanto alle condizioni di affidamento e collocamento della figlia Per_2
– essendo nelle more del giudizio la figlia divenuta maggiorenne -, il Per_1
Tribunale ritiene che debbano essere confermate le disposizioni assunte con l'ordinanza presidenziale, disponendo quindi l'affidamento condiviso alla madre con collocamento della minore presso la casa materna già assegnata alla ricorrente.
Va evidenziato che in data 5 settembre 2024 sono state sentite le figlie delle parti con la presenza di una psicologa, la dott.ssa , in servizio Per_3 7 presso la ASL Roma 4.
La figlia attualmente maggiorenne, ha dichiarato: “Vivo con mia Per_1 madre e mia sorella. La casa è di proprietà di mia madre. Ho finito il 5° anno del liceo scienze umane al Guglielmotti di Civitavecchia. Non lavoro. Frequento mio padre di inverno di meno e nel periodo estivo più regolarmente e comunque adesso lo vedo ogni settimana. Dormo anche a casa di mio padre. Di solito vado da mio padre insieme a mia sorella. C'è stato un periodo in cui ci siamo frequentati di meno all'inizio della separazione perché non mi andava tanto di vederlo ma dopo la situazione è migliorata. Quando vado da mio padre c'è anche la compagna e la bambina.”.
La figlia che durante l'escussione ha manifestato un certo Per_2 coinvolgimento emotivo, ha dichiarato: “Frequento la terza classa del liceo della scuola
Guglielmotti a Civitavecchia, indirizzo economico sociale. La scuola va bene sia come rendimento che come frequentazioni. Vivo con mia madre e mia sorella. Non faccio sport.
Vedo mio padre qualche volta ma con l'inizio della scuola un poco di meno ed a volte resto anche a dormire da lui. Vedo mio padre quando posso e non seguo regolarmente il calendario del Tribunale. Nel 2021 non ho visto mio padre per diverso tempo e poi abbiamo ripreso a vederci quando la situazione tra i miei genitori è migliorata. Quando vado da mio padre vedo anche la sua compagna, con cui non ci sono rapporti, mentre non ci sono particolari rapporti neanche con la figlia. Magari con la bambina ci sono maggiori rapporti. La separazione tra i miei genitori è stata molto sofferta. Mia madre mi diceva di frequentarlo tranquillamente. La scuola va bene. Ho fatto un sostegno psicologico a giugno 2022 ma non ricordo il nome della psicologa. Sono andata per qualche mese e andavo ogni settimana. Era una psicologa privata.
Non ne ho trovato giovamento ed ho deciso di smettere. Adesso non seguo una terapia psicologica. Vado da mio padre quando ho voglia di frequentarlo”.
Deve dunque essere confermato l'affidamento condiviso della figlia ai genitori con collocamento presso l'abitazione materna e Per_2 frequentazione libera con il padre, secondo quanto attualmente già sta avvenendo e tenendo conto della ormai quasi raggiunta maggiore età da parte della medesima figlia.
Deve essere confermata altresì l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in qualità di genitore collocatario delle figlie maggiorenne, non Per_1 economicamente autosufficiente, e minorenne, rispetto alla quale Per_2 entrambe le parti hanno dichiarato che le rate di mutuo vengono mensilmente corrisposte dal Dell'Anno. 8
Sulle statuizioni di natura economica
Con riferimento al contributo per il mantenimento delle minori, il
Collegio reputa equo confermare quanto previsto in sede presidenziale, ponendo a carico del resistente un contributo di euro 100,00 per il mantenimento della ed un contributo mensile di euro 500,00 Pt_1 complessivi per le figlie (250,00 euro per ciascuna figlia), oltre a rivalutazione
Istat con decorrenza dalla domanda giudiziale non essendo risultate in corso di causa modifiche sulla condizione reddituale delle parti e tenuto conto che il resistente contribuisce anche mediante l'assegnazione della casa familiare, di cui sostiene i costi, al mantenimento della ricorrente e delle figlie.
D'altro canto, con le comparse conclusionali entrambi i difensori hanno richiesto la conferma delle condizioni disposte all'esito dell'udienza presidenziale.
In corso di causa, infatti, non sono emersi elementi sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti che consentano di modificare i provvedimenti provvisori emessi in udienza presidenziale.
Dall'esame della documentazione depositata a seguito di emissione di ordine di esibizione, risulta che la ricorrente si sostiene, allo stato, esclusivamente con l'assegno di mantenimento corrisposto dal CP_1 mentre il resistente ha omesso il deposito della documentazione richiesta con ordine di esibizione, per cui tale condotta deve essere valutata ai sensi dell'art. 118 c.p.c. dovendo ritenersi che non abbia fornito una rappresentazione chiara ed aggiornata della propria condizione reddituale.
Devono essere poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura le spese straordinarie afferenti alle figlie con le specificazioni previste in parte dispositiva secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, tenuto conto che il difensore della ricorrente ha mutato le proprie conclusioni richiedendo conferma dell'ordinanza presidenziale, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. 9
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2193/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata Roma il Parte_1
13.10.1970 e , nato il [...] a [...], Controparte_1 aventi contratto matrimonio in Roma in data 11/01/2004 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma al n. 00004 Parte 2, serie
A04, Anno 2004;
- respinge la domanda di addebito formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
- dichiara l'assegnazione della casa familiare sita in Civitavecchia alla Via dei
Padri Domenicani n.8, a favore di in qualità di genitore Parte_1 collocatario delle figlie maggiorenne non autosufficiente e Per_1 Per_2 minorenne;
- affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone il collocamento della figlia minorenne, presso l'abitazione Per_2 materna sita in Civitavecchia alla Via dei Padri Domenicani n.8;
- dispone che la figlia che ormai è quasi maggiorenne, possa Per_2 frequentare liberamente il padre secondo la sua volontà e tenendo conto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- pone a carico di la somma di euro 100,00 per il Controparte_1 mantenimento di e di euro 500,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie (euro 250,00 ciascuna), oltre aggiornamento annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre con decorrenza dalla domanda giudiziale;
Parte_1 10
- pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 7 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso