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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1614/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINO
[...] P.IVA_1
BOSCHIROLI, elettivamente domiciliata in VIA BARBELLI, 10/12 26013 CREMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
OP
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI
[...] P.IVA_2
BERZAGA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 26823 CASTIGLIONE
D'ADDA presso il difensore
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE n. r.g. 1614/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Controparte_2
[...]
“Piaccia all'lll.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- preliminarmente si chiede alla Corte, per i motivi illustrati, di valutare la sospensione del procedimento invitando le parti a procedere alla negoziazione assistita. In alternativa si chiede alla Corte di disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 e 117 Cpc.
- si insiste sin d'ora per la concessione della sospensione della reclamata sentenza per gravi motivi e per la fondatezza del fumus, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta (stato di emergenza e calamità del 25.7.23 e del 10.11.23), con prova di avvenuto pagamento;
- revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto la sentenza impugnata, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa, in particolare per l'avvenuto pagamento prima della notifica del decreto opposto, con conseguente eventuale spostamento della competenza per valore;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie,
- dichiarare la inesistenza, risultante per tabulas, del diritto di credito per cui è causa
- In subordine in via alternativa: accertare l'effettivo debito e/o saldo per le forniture per cui è causa
- - In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte nonché prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa che si articoleranno nei termini di rito.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori, compresa la rinnovazione della CTU tecnico - contabile sui rapporti dare / avere per accertata nullità e per mancanza di terzietà a seguito di violazione dell'art. 196 e ss cpc
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado
Si insiste per il seguente capitolo di prova:
pagina 2 di 13 n. r.g. 1614/2024
Pt_ 1. vero che il pagamento di quanto richiesto dalla Lunati è stato concordato e definito in azienda alla presenza del legale rappresentante della conformemente CP_1 agli assegni che si rammostrano
2. vero che dai documenti contabili di bilancio e dagli estratti di C/C che mi vengono esibiti risulta estinto il credito vantato dalla ditta F.lli Lunati, sede di Crema nei confronti della Parte_1
Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli ex adverso i signori:
(1) residente in [...]Testimone_1
(1) Dr. (capitoli 1- 2) Persona_1
(2) addetta alla filiale del Credit Agricole di Crema (capitoli 1- 2)
(3) Dr. (capitoli 1- 2) Per_2
(4) dipendente sig.ra (capitoli 1- 2) Controparte_3 Persona_3
(5) (capitoli 1- 2)” Testimone_2
Per l'Appellata e Appellante incidentale
[...]
OP
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In limine litis, respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n.
297/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 26/03/2024, come invocata da
Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa. Nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Milano ritenga di aderire alla richiesta avversaria subordinarla, comunque, alla prestazione di idonea cauzione a garanzia (bancaria o assicurativa) a favore di OP per l'importo di cui alla predetta sentenza (capitale, interessi moratori,
[...] spese CTU e legali);
A] in via principale, respingere l'impugnazione avversaria per i motivi dedotti in narrativa;
B] in via di appello incidentale:
pagina 3 di 13 n. r.g. 1614/2024
- riformare la Sentenza n.297/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 26/03/2024 nella parte in cui, nel definire l'importo del credito vantato da
[...]
, nei confronti di OP OP
, Parte_1 deduce erroneamente l'importo di € 22.165,70 (portato da tre distinti assegni bancari) perché ritenuto incassato e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 34.019,71 oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo;
- riformare la parte della Sentenza n.297/2024 in cui, nel dispositivo, condanna la
Parte_1 al pagamento in favore dell'opposta ( OP
della somma di € 11.854,01 e, per l'effetto
[...] condannarla al pagamento dell'effettivo credito residuo ammontante ad € 34.019,71 oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo;
- riformare la Sentenza n.297/2024 nella parte relativa al pagamento delle spese di
CTU, ponendole definitivamente ed integralmente a carico di
[...]
; Parte_1
C] in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, confermare la Sentenza n.297/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data
26/03/2024;
D] con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 297/2024 del 26.3.2024, il Tribunale di Lodi, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 vverso il decreto ingiuntivo n. 581/2021
[...] in data 21/7/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
OP dell'importo di € 36.514,50, oltre interessi e spese, per forniture di farina di mais
[...] come da fatture insolute n. 75/15 di € 6.697,51, n. 85/15 di € 10.225,20, n. 89/15 di € 7.772,00 e n. 96/15 di € 11.704,68, ha preso atto della riduzione del petitum di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte opposta e, ritenuta generica la contestazione di vizi della merce formulata dall'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato Parte_1
pagina 4 di 13 n. r.g. 1614/2024
al pagamento in favore di controparte dell'importo di € OP
11.854,01, oltre accessori, considerando raggiunta la prova di pagamenti per complessivi € 54.731,00 (come da CTU) sull'intero debito di € 88.750.71, nonché di ulteriori € 22.165,70 come da n. 3 assegni versati in atti (di importo pari, rispettivamente, ad € 8.983,70, € 6.926,00 e € 6.256,00), in quanto “ …riscossi con la firma di girata per l'incasso del legale rappresentante della ”. Ha inoltre Parte_2 condannato l'opponente alla rifusione in favore di OP
, delle spese di lite (liquidate in
[...] OP
€ 3.400,00 oltre accessori di legge), ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Avverso tale pronuncia Parte_1 ha interposto tempestivo appello, deducendo (così
[...] testualmente le rubriche):
- “nullità ed inesistenza di atti asseritamente dedotti ex adverso e di eventi ritenuti esistenti ma clamorosamente di pura fantasia”;
- “nullità della CTU per intervenuta violazione dell'art. 198 e conseguente nullità della sentenza”, nonché “per intervenuta violazione degli artt. 184, 195, 196, 198, 185 e 295 CPC ed altri”;
- “violazione di diritto ed omesso esame di un avvenuto pagamento quale prova fondamentale della insussistenza del credito”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita OP ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, in
[...] quanto infondata, ulteriormente deducendo, con la proposizione di appello incidentale,
l'errore del Tribunale per aver detratto l'importo di € 22.165,70 dall'ammontare del proprio credito “sulla base di una mera supposizione”, in contrasto con gli esiti della
CTU. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 34.019,71, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Alla prima udienza del 17.12.2024, in assenza del procuratore dell'appellante, la causa
è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. al 4.2.2025.
pagina 5 di 13 n. r.g. 1614/2024
In tale data, presenti entrambe le parti, il Consigliere Istruttore, dato atto della rinuncia dell'appellante ad insistere nella proposta istanza ex art. 283 c.p.c. a fronte della dichiarata disponibilità di parte avversa ad attendere i tempi dell'appello prima di porre in esecuzione la sentenza gravata, ha fissato per la rimessione al Collegio
l'udienza del 20.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello principale è infondato e dev'essere respinto.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto da
[...]
OP CP_1
Con il primo motivo, Parte_1 assume che la sentenza impugnata violerebbe
[...]
“inspiegabilmente tutte le disposizioni emergenziali introdotte dalla
[...]
”, sul rilievo che avrebbe Parte_3 dovuto in particolare ravvisarsi “la causa di forza maggiore introdotta ex art. 12 con l'ordinanza 1026 della Presidenza ”. Parte_3
Al riguardo viene evidenziato che “[l]'art. 12(Sospensione dei mutui ed altro) così recita: omissis In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 (1463) del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, …. omissis hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
(1) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, ….... in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre
2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, …. omissis sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
pagina 6 di 13 n. r.g. 1614/2024
non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data. ...omissis”.
È fatto riferimento anche al DPCM del 28.8.23 (GU n. 210 del 8.9.23), che “dispone al punto 2 "... omissis per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza ai sensi .... in deroga ad ogni disposizione vigente .... omissis”
(pagg.
3-4 atto di appello).
Sembra di comprendere che, secondo l'appellante, i provvedimenti menzionati, dei quali assume “di avere ricevuto comunicazioni normative dal Commissario regionale della Protezione Civile il 29.2.2024 e 7.4.2024, ad avvenuto deposito della sentenza”, avrebbero dovuto indurre ad una sospensione del processo e dunque il Giudice di prime cure sarebbe incorso nella “violazione della normativa emanata” per non avere tenuto alcun conto dei provvedimenti in parola.
La tesi è completamente destituita di fondamento.
L'art.12 dell'Ocdpc n. 1026 del 27 settembre 2023 (“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione ”) Parte_3 riconosce infatti ai soggetti fruitori di finanziamenti il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui con questi ultimi contratti, ma nulla dispone in ordine ai procedimenti giudiziari in corso, tanto meno sancendone la sospensione o l'eventuale possibilità di differimento.
Non vi era quindi ragione perché il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lodi ed ormai giunto in fase decisionale dovesse subire interruzioni o rinvii.
Con lo sviluppo di ulteriori motivi, trattabili congiuntamente per ragioni di stretta connessione, l'appellante afferma poi che la CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado sarebbe nulla per “violazione dell'art.198”, nonché “degli artt. 184, 195, 196, 198, 185 e 295 cpc ed altri”.
Sostiene in particolare che la relazione peritale sarebbe “espressione di una spregiudicata arbitrarietà e di una assoluta mancanza di terzietà, per clamorosa violazione degli art. 157, 161, 198 ecc. ex cpc …”, ribadendo di “aver prodotto a riprova totale degli avvenuti pagamenti a saldo di ogni pendenza i quattro assegni
2015 con girata f.lli Lunati” e di aver quindi fornito, al riguardo, “prova provata non
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suscettibile di alcuna dimostrazione contraria con la richiesta ex adverso di eventuali prove testimoniali desolatamente inammissibili ex articol[i] 2721 e 2722 c.c.”.
Accusa inoltre il CTU di aver “violato clamorosamente il dettato dell'art. 198”, essendo “ricorso ad un escamotage di tipo tecnico contabile per acquisire documentazione non prodotta in causa dall'opposta e quindi non autorizzata ai fini della acquisizione se non previo consenso di tutte le parti ... Consenso che la Pt_1 non ha mai prestato nella acquisizione quale iniziativa personale illegittima da parte del CTU la cui condotta è censurabile sotto anche il profilo della mancanza di imparzialità, terzietà e di oggettività in quanto la predetta operazione di acquisire informazioni e/o documenti non prodotti in causa volti a favorire una delle parti in particolare l'opposta” (così testualmente alle pagg. 7/8 dell'atto di appello).
Aggiunge di aver dato prova della corresponsione di € 22.165,70 mediante la produzione di n. 3 assegni di importo pari, rispettivamente, ad € 8.983,70, € 6.926,00 ed € 6.256,00 e sostiene che escludere tali somme dal novero dei corrispettivi erogati in favore di OP finirebbe per ingenerare in capo a quest'ultima un indebito
[...] arricchimento, trattandosi di “provvista entrata nella disponibilità del creditore indipendentemente dalla destinazione che ne abbia fatto …”.
Sulla scorta di tali rilievi, insiste quindi per “la rimessione della causa in istruttoria avanti il Giudice di prime cure per le doverose verifiche”, nonché “per la revoca e sostituzione del CTU”.
Si tratta di censure non condivisibili.
A prescindere dal fatto che il Tribunale ha mostrato di dissociarsi dalle conclusioni del
CTU, scomputando l'indicato importo di € 22.165,70 dal novero delle spettanze dell'odierna appellata, va osservato che le censure mosse rispetto all'operato del Consulente e alla pretesa nullità della relazione elaborata da quest'ultimo non si configurano come ragioni idonee a consentire la rimessione del processo innanzi al primo Giudice, previsto dall'ordinamento esclusivamente nelle ipotesi tassative di cui all'art. 354 c.p.c., tra le quali certamente non rientrano gli eventuali vizi della CTU.
Ad ogni buon conto, non vi sono ragioni per ritenere che il Consulente d'Ufficio non abbia svolto con imparzialità il compito a lui affidato, o che si siano verificate situazioni in grado di comprometterne l'attendibilità, essendo le allegazioni svolte al riguardo dall'appellante del tutto generiche e non riferite a situazioni concrete.
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Né, a contrario, può invocarsi il fatto che il nominato dott. abbia Parte_4 provveduto ad acquisire documentazione non previamente prodotta.
Non solo, infatti, egli era stato a ciò previamente autorizzato dal Giudice in sede di conferimento dell'incarico, ma risulta anche che, dopo la constatazione e comunicazione da parte sua, nel corso delle operazioni peritali in data 29.5.2023, dell'“impossibilità di ricostruire i rapporti di dare avere tra le parti utilizzando la documentazione contabile prodotta negli atti di causa, trovandosi in presenza di due società semplici agricole … non obbligat[e] a tenere scritture contabili né tantomeno a redigere il bilancio di esercizio”, siano stati gli stessi Consulenti di entrambe le parti, alla successiva riunione dell'8.6.2023, ad evidenziare “congiuntamente” la necessità di “reperire presso gli istituti di credito depositari dei conti correnti della
e OP OP compiutamente presso la filiale di Codogno e presso la Controparte_4 filiale di Castiglione d'Adda, copie degli estratti conti e Controparte_5 degli assegni per determinare se fossero stati effettivamente versati sugli stessi”.
In presenza di tale richiesta comune dei CTP, alla quale il CTU ha mostrato di aderire, non è possibile riconoscere fondamento alcuno alle doglianze relative alla pretesa arbitrarietà dell'iniziativa, tanto più che non solo da parte del CTP nominato dall'odierna appellante, ma neppure da parte del suo stesso difensore, Avv. Martino
Boschiroli, indicati tra i presenti nei verbali delle operazioni peritali a cui si è fatto riferimento, risultano avanzate contestazioni o puntualizzazioni di sorta rispetto al modus operandi adottato dal CTU.
Non è quindi ravvisabile sotto il profilo in esame, né per altri aspetti di rilievo, la necessità di rinnovare le operazioni peritali, non essendo emerse ragioni (fondate su elementi di valutazione concretamente apprezzabili) che possano indurre a dubitare dell'imparzialità del nominato Dott. e a ritenere che, con le sue Parte_4 valutazioni, egli abbia inteso favorire in alcun modo l'odierna appellata a scapito dell'appellante.
La consulenza espletata in corso di causa, in definitiva, è del tutto valida e ad essa la
Corte reputa di dover fare inevitabilmente riferimento.
L'appellante Controparte_2 lteriormente denuncia “violazione di diritto ed omesso esame di un
[...] avvenuto pagamento quale prova fondamentale della insussistenza del credito”, deducendo che il Giudice di prime cure, nel quantificare il proprio residuo debito nei pagina 9 di 13 n. r.g. 1614/2024
confronti di controparte in € 11.854,01, non si sarebbe avveduto “del doc. n. 11 prodotto … quale prova dell'avvenuto pagamento a saldo a favore della CP_1 attraverso una partita di giro e di fondi messi a disposizione de a favore CP_6 della per estinguere il credito residuo della come …provato in causa”. Pt_1 CP_1
Chiede quindi, in riforma della sentenza gravata, di essere mandata esente da ogni pagamento, avendo completamente assolto alle proprie obbligazioni al riguardo.
Il motivo, che incide sull'esatta determinazione del quantum debeatur, dev'essere trattato congiuntamente all'appello incidentale con cui
[...] ha invece lamentato Controparte_7 che erroneamente il Tribunale avrebbe detratto dall'ammontare delle proprie complessive spettanze, discostandosi dagli esiti della CTU, l'importo di € 22.165,70 (portato da tre assegni bancari asseritamente incassati), e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di controparte al pagamento di € 34.019,71, ovvero dell'importo di propria spettanza secondo la CTU, oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
Preso atto delle confliggenti prospettazioni delle parti sotto il profilo in esame, considera la Corte che non possa riconoscersi l'intervenuta estinzione del debito dell'appellante e che meriti invece accoglimento – come già anticipato – l'appello incidentale proposto dall'appellata.
Secondo la ricostruzione operata dal CTU, che tiene conto degli assegni acquisiti presso le Banche e delle fatture emesse nel corso del tempo da
[...]
i OP crediti complessivi di quest'ultima, per forniture eseguite in favore di
[...]
Controparte_2 ammontano complessivamente ad € 88.750,71, come da fatture nn. 18/2015, 22/2015,
36/2015, 41/2015, 54/2015, 64/2015 (non azionate con il procedimento monitorio) e nn. 75/2015, 85/2015, 89/2015, 96/2015 (azionate con il procedimento monitorio).
A fronte della totalità delle fatture, sono risultati incassi per complessivi € 54.731,00, portati da una serie di assegni emessi da Controparte_2
a favore di
[...] [...] tutti tratti su OP OP
Cariparma in date comprese tra il 2.5.2016 e il 5.12.2016.
Il CTU ha preso in considerazione anche l'esistenza di assegni per “ulteriori importi: 31/03/2015 Euro 6.926,00; 10/01/2015 Euro 8.983,70; 30/06/2015 Euro 4.097,00”.
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Per i primi due importi “(31/03/2015 Euro 6.926,00; 10/01/2015 Euro 8.983,70)”, ha tuttavia riferito dell'impossibilità di portarli a deconto delle spettanze dell'appellata constatata, d'accordo con i CTP, nel corso delle operazioni in data 24.7.2023.
Dal relativo verbale emerge infatti che gli assegni portanti gli importi in parola, compresi nella Tabella 2 a pag. 8 della relazione peritale ed emessi a favore di “ Pt_5
(soggetto distinto dall'odierna appellata, avente tuttavia lo stesso legale
[...] rappresentante, sottoscrittore dei titoli per l'incasso), “non sono stati versati su c.c. intestati alla , , avendo il Parte_6 CP_1 CP_1
CTU ed i CTP ricostruito di concerto tra loro, “gli importi incassati dalla
[...]
, e ed avendo ritenuto, con OP CP_1 CP_1
“totale convergenza” di opinioni, di limitarli a quelli di cui agli “assegni emessi dalla
nel periodo 01/01/2015 Controparte_2
– 31/12/2016 e versati sui conti correnti intestati alla OP
, e .
[...] CP_1 CP_1
Quanto al “terzo importo (30/06/2015 Euro 4.097,00)”, il Consulente d'Ufficio ha invece riferito della relativa “impossibilità di riconoscimento per mancanza della copia dell'assegno (peraltro poi l'importo non è stato più riportato nelle varie versioni delle situazioni contabili predisposte da Parte Attrice nelle memorie in atti di causa)”.
Rileva la Corte, preso atto di tali approdi, rispetto i quali nessuna puntuale osservazione critica risulta formulata dal Consulente dell'odierna appellante, che non vi sia ragione per discostarsi dai conteggi effettuati dal CTU, dovendo ritenersi che la somma complessiva di € 22.165,70 non sia dunque effettivamente entrata nella disponibilità della Società odierna appellata, ma sia andata a vantaggio di
[...]
ovvero di un diverso soggetto giuridico, con il quale l'appellante non CP_8 contesta di intrattenuto rapporti commerciali.
Tanto considerato, non vi è invece alcuna evidenza del preteso pagamento “a saldo a
[.. favore della attraverso una partita di giro e di fondi messi a disposizione de CP_1
a favore della per estinguere il credito residuo della , non CP_6 Pt_1 CP_1 potendosi evincere dall'estratto conto in cui risulta riportata l'operazione di cui si tratta, effettuata il 4.5.2016 per l'importo di € 14.500,00, né da altri elementi di giudizio positivamente acquisiti al processo, che la relativa causale fosse da individuare nella messa a disposizione di tale importo, da parte de Parte_7 in favore di Controparte_2 allo scopo di consentire, come preteso, che quest'ultima estinguesse
[...]
pagina 11 di 13 n. r.g. 1614/2024
il proprio residuo debito nei confronti OP
[...]
Consegue alle considerazioni svolte – siccome anticipato – che l'appello principale va integralmente respinto, mentre deve darsi accoglimento all'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza oggetto di gravame nel senso che
[...]
è Controparte_2 condannata a corrispondere in favore di OP la somma di € 34.019,71, data dalla
[...] differenza tra il valore complessivo delle forniture (€ 88.750,71) e l'ammontare dei pagamenti ad esse riferibili (€ 54.731,00), fra i quali non è annoverabile quello di € 22.165,70 di cui gli assegni di importo pari, rispettivamente, ad € 8.983,70, € 6.926,00 ed € 6.256,00.
La sentenza del Tribunale di Lodi è invece confermata nel resto.
Alla sorte capitale accedono gli interessi commerciali, dato il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (v. Cass.
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e, avuto riguardo al valore della causa secondo il decisum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione, per la quale è applicato il parametro minimo, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Controparte_2 Controparte_2
è dunque condannata a corrispondere in favore di
[...] [...] per il titolo in OP esame, l'importo di € 8.469,00 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 n. r.g. 1614/2024
A carico di Controparte_2 poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater
[...]
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 297/2024 del Tribunale di Lodi pubblicata in data 26.3.2024, che conferma nel resto, condanna Controparte_2 Controparte_2
a corrispondere in favore di
[...] [...]
, l'importo di € OP OP
34.019,71, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture impagate al saldo effettivo;
2) condanna l'appellante Controparte_2
a rifondere a
[...] [...] le spese del presente grado di OP giudizio, liquidate nel complessivo importo di € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_2
dell'ulteriore importo a titolo di
[...] contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 27 Maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1614/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINO
[...] P.IVA_1
BOSCHIROLI, elettivamente domiciliata in VIA BARBELLI, 10/12 26013 CREMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
OP
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI
[...] P.IVA_2
BERZAGA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 26823 CASTIGLIONE
D'ADDA presso il difensore
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE n. r.g. 1614/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Controparte_2
[...]
“Piaccia all'lll.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- preliminarmente si chiede alla Corte, per i motivi illustrati, di valutare la sospensione del procedimento invitando le parti a procedere alla negoziazione assistita. In alternativa si chiede alla Corte di disporre la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 e 117 Cpc.
- si insiste sin d'ora per la concessione della sospensione della reclamata sentenza per gravi motivi e per la fondatezza del fumus, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta (stato di emergenza e calamità del 25.7.23 e del 10.11.23), con prova di avvenuto pagamento;
- revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto la sentenza impugnata, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in premessa, in particolare per l'avvenuto pagamento prima della notifica del decreto opposto, con conseguente eventuale spostamento della competenza per valore;
- respingere tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie,
- dichiarare la inesistenza, risultante per tabulas, del diritto di credito per cui è causa
- In subordine in via alternativa: accertare l'effettivo debito e/o saldo per le forniture per cui è causa
- - In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte nonché prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa che si articoleranno nei termini di rito.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori, compresa la rinnovazione della CTU tecnico - contabile sui rapporti dare / avere per accertata nullità e per mancanza di terzietà a seguito di violazione dell'art. 196 e ss cpc
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado
Si insiste per il seguente capitolo di prova:
pagina 2 di 13 n. r.g. 1614/2024
Pt_ 1. vero che il pagamento di quanto richiesto dalla Lunati è stato concordato e definito in azienda alla presenza del legale rappresentante della conformemente CP_1 agli assegni che si rammostrano
2. vero che dai documenti contabili di bilancio e dagli estratti di C/C che mi vengono esibiti risulta estinto il credito vantato dalla ditta F.lli Lunati, sede di Crema nei confronti della Parte_1
Si indicano a testi, anche a prova contraria sui capitoli ex adverso i signori:
(1) residente in [...]Testimone_1
(1) Dr. (capitoli 1- 2) Persona_1
(2) addetta alla filiale del Credit Agricole di Crema (capitoli 1- 2)
(3) Dr. (capitoli 1- 2) Per_2
(4) dipendente sig.ra (capitoli 1- 2) Controparte_3 Persona_3
(5) (capitoli 1- 2)” Testimone_2
Per l'Appellata e Appellante incidentale
[...]
OP
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In limine litis, respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza n.
297/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 26/03/2024, come invocata da
Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa. Nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Milano ritenga di aderire alla richiesta avversaria subordinarla, comunque, alla prestazione di idonea cauzione a garanzia (bancaria o assicurativa) a favore di OP per l'importo di cui alla predetta sentenza (capitale, interessi moratori,
[...] spese CTU e legali);
A] in via principale, respingere l'impugnazione avversaria per i motivi dedotti in narrativa;
B] in via di appello incidentale:
pagina 3 di 13 n. r.g. 1614/2024
- riformare la Sentenza n.297/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 26/03/2024 nella parte in cui, nel definire l'importo del credito vantato da
[...]
, nei confronti di OP OP
, Parte_1 deduce erroneamente l'importo di € 22.165,70 (portato da tre distinti assegni bancari) perché ritenuto incassato e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 34.019,71 oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo;
- riformare la parte della Sentenza n.297/2024 in cui, nel dispositivo, condanna la
Parte_1 al pagamento in favore dell'opposta ( OP
della somma di € 11.854,01 e, per l'effetto
[...] condannarla al pagamento dell'effettivo credito residuo ammontante ad € 34.019,71 oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo;
- riformare la Sentenza n.297/2024 nella parte relativa al pagamento delle spese di
CTU, ponendole definitivamente ed integralmente a carico di
[...]
; Parte_1
C] in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, confermare la Sentenza n.297/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data
26/03/2024;
D] con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 297/2024 del 26.3.2024, il Tribunale di Lodi, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 vverso il decreto ingiuntivo n. 581/2021
[...] in data 21/7/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
OP dell'importo di € 36.514,50, oltre interessi e spese, per forniture di farina di mais
[...] come da fatture insolute n. 75/15 di € 6.697,51, n. 85/15 di € 10.225,20, n. 89/15 di € 7.772,00 e n. 96/15 di € 11.704,68, ha preso atto della riduzione del petitum di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte opposta e, ritenuta generica la contestazione di vizi della merce formulata dall'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato Parte_1
pagina 4 di 13 n. r.g. 1614/2024
al pagamento in favore di controparte dell'importo di € OP
11.854,01, oltre accessori, considerando raggiunta la prova di pagamenti per complessivi € 54.731,00 (come da CTU) sull'intero debito di € 88.750.71, nonché di ulteriori € 22.165,70 come da n. 3 assegni versati in atti (di importo pari, rispettivamente, ad € 8.983,70, € 6.926,00 e € 6.256,00), in quanto “ …riscossi con la firma di girata per l'incasso del legale rappresentante della ”. Ha inoltre Parte_2 condannato l'opponente alla rifusione in favore di OP
, delle spese di lite (liquidate in
[...] OP
€ 3.400,00 oltre accessori di legge), ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Avverso tale pronuncia Parte_1 ha interposto tempestivo appello, deducendo (così
[...] testualmente le rubriche):
- “nullità ed inesistenza di atti asseritamente dedotti ex adverso e di eventi ritenuti esistenti ma clamorosamente di pura fantasia”;
- “nullità della CTU per intervenuta violazione dell'art. 198 e conseguente nullità della sentenza”, nonché “per intervenuta violazione degli artt. 184, 195, 196, 198, 185 e 295 CPC ed altri”;
- “violazione di diritto ed omesso esame di un avvenuto pagamento quale prova fondamentale della insussistenza del credito”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita OP ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, in
[...] quanto infondata, ulteriormente deducendo, con la proposizione di appello incidentale,
l'errore del Tribunale per aver detratto l'importo di € 22.165,70 dall'ammontare del proprio credito “sulla base di una mera supposizione”, in contrasto con gli esiti della
CTU. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 34.019,71, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Alla prima udienza del 17.12.2024, in assenza del procuratore dell'appellante, la causa
è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. al 4.2.2025.
pagina 5 di 13 n. r.g. 1614/2024
In tale data, presenti entrambe le parti, il Consigliere Istruttore, dato atto della rinuncia dell'appellante ad insistere nella proposta istanza ex art. 283 c.p.c. a fronte della dichiarata disponibilità di parte avversa ad attendere i tempi dell'appello prima di porre in esecuzione la sentenza gravata, ha fissato per la rimessione al Collegio
l'udienza del 20.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello principale è infondato e dev'essere respinto.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto da
[...]
OP CP_1
Con il primo motivo, Parte_1 assume che la sentenza impugnata violerebbe
[...]
“inspiegabilmente tutte le disposizioni emergenziali introdotte dalla
[...]
”, sul rilievo che avrebbe Parte_3 dovuto in particolare ravvisarsi “la causa di forza maggiore introdotta ex art. 12 con l'ordinanza 1026 della Presidenza ”. Parte_3
Al riguardo viene evidenziato che “[l]'art. 12(Sospensione dei mutui ed altro) così recita: omissis In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 (1463) del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, …. omissis hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
(1) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, ….... in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre
2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, …. omissis sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
pagina 6 di 13 n. r.g. 1614/2024
non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data. ...omissis”.
È fatto riferimento anche al DPCM del 28.8.23 (GU n. 210 del 8.9.23), che “dispone al punto 2 "... omissis per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza ai sensi .... in deroga ad ogni disposizione vigente .... omissis”
(pagg.
3-4 atto di appello).
Sembra di comprendere che, secondo l'appellante, i provvedimenti menzionati, dei quali assume “di avere ricevuto comunicazioni normative dal Commissario regionale della Protezione Civile il 29.2.2024 e 7.4.2024, ad avvenuto deposito della sentenza”, avrebbero dovuto indurre ad una sospensione del processo e dunque il Giudice di prime cure sarebbe incorso nella “violazione della normativa emanata” per non avere tenuto alcun conto dei provvedimenti in parola.
La tesi è completamente destituita di fondamento.
L'art.12 dell'Ocdpc n. 1026 del 27 settembre 2023 (“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione ”) Parte_3 riconosce infatti ai soggetti fruitori di finanziamenti il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui con questi ultimi contratti, ma nulla dispone in ordine ai procedimenti giudiziari in corso, tanto meno sancendone la sospensione o l'eventuale possibilità di differimento.
Non vi era quindi ragione perché il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lodi ed ormai giunto in fase decisionale dovesse subire interruzioni o rinvii.
Con lo sviluppo di ulteriori motivi, trattabili congiuntamente per ragioni di stretta connessione, l'appellante afferma poi che la CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado sarebbe nulla per “violazione dell'art.198”, nonché “degli artt. 184, 195, 196, 198, 185 e 295 cpc ed altri”.
Sostiene in particolare che la relazione peritale sarebbe “espressione di una spregiudicata arbitrarietà e di una assoluta mancanza di terzietà, per clamorosa violazione degli art. 157, 161, 198 ecc. ex cpc …”, ribadendo di “aver prodotto a riprova totale degli avvenuti pagamenti a saldo di ogni pendenza i quattro assegni
2015 con girata f.lli Lunati” e di aver quindi fornito, al riguardo, “prova provata non
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suscettibile di alcuna dimostrazione contraria con la richiesta ex adverso di eventuali prove testimoniali desolatamente inammissibili ex articol[i] 2721 e 2722 c.c.”.
Accusa inoltre il CTU di aver “violato clamorosamente il dettato dell'art. 198”, essendo “ricorso ad un escamotage di tipo tecnico contabile per acquisire documentazione non prodotta in causa dall'opposta e quindi non autorizzata ai fini della acquisizione se non previo consenso di tutte le parti ... Consenso che la Pt_1 non ha mai prestato nella acquisizione quale iniziativa personale illegittima da parte del CTU la cui condotta è censurabile sotto anche il profilo della mancanza di imparzialità, terzietà e di oggettività in quanto la predetta operazione di acquisire informazioni e/o documenti non prodotti in causa volti a favorire una delle parti in particolare l'opposta” (così testualmente alle pagg. 7/8 dell'atto di appello).
Aggiunge di aver dato prova della corresponsione di € 22.165,70 mediante la produzione di n. 3 assegni di importo pari, rispettivamente, ad € 8.983,70, € 6.926,00 ed € 6.256,00 e sostiene che escludere tali somme dal novero dei corrispettivi erogati in favore di OP finirebbe per ingenerare in capo a quest'ultima un indebito
[...] arricchimento, trattandosi di “provvista entrata nella disponibilità del creditore indipendentemente dalla destinazione che ne abbia fatto …”.
Sulla scorta di tali rilievi, insiste quindi per “la rimessione della causa in istruttoria avanti il Giudice di prime cure per le doverose verifiche”, nonché “per la revoca e sostituzione del CTU”.
Si tratta di censure non condivisibili.
A prescindere dal fatto che il Tribunale ha mostrato di dissociarsi dalle conclusioni del
CTU, scomputando l'indicato importo di € 22.165,70 dal novero delle spettanze dell'odierna appellata, va osservato che le censure mosse rispetto all'operato del Consulente e alla pretesa nullità della relazione elaborata da quest'ultimo non si configurano come ragioni idonee a consentire la rimessione del processo innanzi al primo Giudice, previsto dall'ordinamento esclusivamente nelle ipotesi tassative di cui all'art. 354 c.p.c., tra le quali certamente non rientrano gli eventuali vizi della CTU.
Ad ogni buon conto, non vi sono ragioni per ritenere che il Consulente d'Ufficio non abbia svolto con imparzialità il compito a lui affidato, o che si siano verificate situazioni in grado di comprometterne l'attendibilità, essendo le allegazioni svolte al riguardo dall'appellante del tutto generiche e non riferite a situazioni concrete.
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Né, a contrario, può invocarsi il fatto che il nominato dott. abbia Parte_4 provveduto ad acquisire documentazione non previamente prodotta.
Non solo, infatti, egli era stato a ciò previamente autorizzato dal Giudice in sede di conferimento dell'incarico, ma risulta anche che, dopo la constatazione e comunicazione da parte sua, nel corso delle operazioni peritali in data 29.5.2023, dell'“impossibilità di ricostruire i rapporti di dare avere tra le parti utilizzando la documentazione contabile prodotta negli atti di causa, trovandosi in presenza di due società semplici agricole … non obbligat[e] a tenere scritture contabili né tantomeno a redigere il bilancio di esercizio”, siano stati gli stessi Consulenti di entrambe le parti, alla successiva riunione dell'8.6.2023, ad evidenziare “congiuntamente” la necessità di “reperire presso gli istituti di credito depositari dei conti correnti della
e OP OP compiutamente presso la filiale di Codogno e presso la Controparte_4 filiale di Castiglione d'Adda, copie degli estratti conti e Controparte_5 degli assegni per determinare se fossero stati effettivamente versati sugli stessi”.
In presenza di tale richiesta comune dei CTP, alla quale il CTU ha mostrato di aderire, non è possibile riconoscere fondamento alcuno alle doglianze relative alla pretesa arbitrarietà dell'iniziativa, tanto più che non solo da parte del CTP nominato dall'odierna appellante, ma neppure da parte del suo stesso difensore, Avv. Martino
Boschiroli, indicati tra i presenti nei verbali delle operazioni peritali a cui si è fatto riferimento, risultano avanzate contestazioni o puntualizzazioni di sorta rispetto al modus operandi adottato dal CTU.
Non è quindi ravvisabile sotto il profilo in esame, né per altri aspetti di rilievo, la necessità di rinnovare le operazioni peritali, non essendo emerse ragioni (fondate su elementi di valutazione concretamente apprezzabili) che possano indurre a dubitare dell'imparzialità del nominato Dott. e a ritenere che, con le sue Parte_4 valutazioni, egli abbia inteso favorire in alcun modo l'odierna appellata a scapito dell'appellante.
La consulenza espletata in corso di causa, in definitiva, è del tutto valida e ad essa la
Corte reputa di dover fare inevitabilmente riferimento.
L'appellante Controparte_2 lteriormente denuncia “violazione di diritto ed omesso esame di un
[...] avvenuto pagamento quale prova fondamentale della insussistenza del credito”, deducendo che il Giudice di prime cure, nel quantificare il proprio residuo debito nei pagina 9 di 13 n. r.g. 1614/2024
confronti di controparte in € 11.854,01, non si sarebbe avveduto “del doc. n. 11 prodotto … quale prova dell'avvenuto pagamento a saldo a favore della CP_1 attraverso una partita di giro e di fondi messi a disposizione de a favore CP_6 della per estinguere il credito residuo della come …provato in causa”. Pt_1 CP_1
Chiede quindi, in riforma della sentenza gravata, di essere mandata esente da ogni pagamento, avendo completamente assolto alle proprie obbligazioni al riguardo.
Il motivo, che incide sull'esatta determinazione del quantum debeatur, dev'essere trattato congiuntamente all'appello incidentale con cui
[...] ha invece lamentato Controparte_7 che erroneamente il Tribunale avrebbe detratto dall'ammontare delle proprie complessive spettanze, discostandosi dagli esiti della CTU, l'importo di € 22.165,70 (portato da tre assegni bancari asseritamente incassati), e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di controparte al pagamento di € 34.019,71, ovvero dell'importo di propria spettanza secondo la CTU, oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
Preso atto delle confliggenti prospettazioni delle parti sotto il profilo in esame, considera la Corte che non possa riconoscersi l'intervenuta estinzione del debito dell'appellante e che meriti invece accoglimento – come già anticipato – l'appello incidentale proposto dall'appellata.
Secondo la ricostruzione operata dal CTU, che tiene conto degli assegni acquisiti presso le Banche e delle fatture emesse nel corso del tempo da
[...]
i OP crediti complessivi di quest'ultima, per forniture eseguite in favore di
[...]
Controparte_2 ammontano complessivamente ad € 88.750,71, come da fatture nn. 18/2015, 22/2015,
36/2015, 41/2015, 54/2015, 64/2015 (non azionate con il procedimento monitorio) e nn. 75/2015, 85/2015, 89/2015, 96/2015 (azionate con il procedimento monitorio).
A fronte della totalità delle fatture, sono risultati incassi per complessivi € 54.731,00, portati da una serie di assegni emessi da Controparte_2
a favore di
[...] [...] tutti tratti su OP OP
Cariparma in date comprese tra il 2.5.2016 e il 5.12.2016.
Il CTU ha preso in considerazione anche l'esistenza di assegni per “ulteriori importi: 31/03/2015 Euro 6.926,00; 10/01/2015 Euro 8.983,70; 30/06/2015 Euro 4.097,00”.
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Per i primi due importi “(31/03/2015 Euro 6.926,00; 10/01/2015 Euro 8.983,70)”, ha tuttavia riferito dell'impossibilità di portarli a deconto delle spettanze dell'appellata constatata, d'accordo con i CTP, nel corso delle operazioni in data 24.7.2023.
Dal relativo verbale emerge infatti che gli assegni portanti gli importi in parola, compresi nella Tabella 2 a pag. 8 della relazione peritale ed emessi a favore di “ Pt_5
(soggetto distinto dall'odierna appellata, avente tuttavia lo stesso legale
[...] rappresentante, sottoscrittore dei titoli per l'incasso), “non sono stati versati su c.c. intestati alla , , avendo il Parte_6 CP_1 CP_1
CTU ed i CTP ricostruito di concerto tra loro, “gli importi incassati dalla
[...]
, e ed avendo ritenuto, con OP CP_1 CP_1
“totale convergenza” di opinioni, di limitarli a quelli di cui agli “assegni emessi dalla
nel periodo 01/01/2015 Controparte_2
– 31/12/2016 e versati sui conti correnti intestati alla OP
, e .
[...] CP_1 CP_1
Quanto al “terzo importo (30/06/2015 Euro 4.097,00)”, il Consulente d'Ufficio ha invece riferito della relativa “impossibilità di riconoscimento per mancanza della copia dell'assegno (peraltro poi l'importo non è stato più riportato nelle varie versioni delle situazioni contabili predisposte da Parte Attrice nelle memorie in atti di causa)”.
Rileva la Corte, preso atto di tali approdi, rispetto i quali nessuna puntuale osservazione critica risulta formulata dal Consulente dell'odierna appellante, che non vi sia ragione per discostarsi dai conteggi effettuati dal CTU, dovendo ritenersi che la somma complessiva di € 22.165,70 non sia dunque effettivamente entrata nella disponibilità della Società odierna appellata, ma sia andata a vantaggio di
[...]
ovvero di un diverso soggetto giuridico, con il quale l'appellante non CP_8 contesta di intrattenuto rapporti commerciali.
Tanto considerato, non vi è invece alcuna evidenza del preteso pagamento “a saldo a
[.. favore della attraverso una partita di giro e di fondi messi a disposizione de CP_1
a favore della per estinguere il credito residuo della , non CP_6 Pt_1 CP_1 potendosi evincere dall'estratto conto in cui risulta riportata l'operazione di cui si tratta, effettuata il 4.5.2016 per l'importo di € 14.500,00, né da altri elementi di giudizio positivamente acquisiti al processo, che la relativa causale fosse da individuare nella messa a disposizione di tale importo, da parte de Parte_7 in favore di Controparte_2 allo scopo di consentire, come preteso, che quest'ultima estinguesse
[...]
pagina 11 di 13 n. r.g. 1614/2024
il proprio residuo debito nei confronti OP
[...]
Consegue alle considerazioni svolte – siccome anticipato – che l'appello principale va integralmente respinto, mentre deve darsi accoglimento all'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza oggetto di gravame nel senso che
[...]
è Controparte_2 condannata a corrispondere in favore di OP la somma di € 34.019,71, data dalla
[...] differenza tra il valore complessivo delle forniture (€ 88.750,71) e l'ammontare dei pagamenti ad esse riferibili (€ 54.731,00), fra i quali non è annoverabile quello di € 22.165,70 di cui gli assegni di importo pari, rispettivamente, ad € 8.983,70, € 6.926,00 ed € 6.256,00.
La sentenza del Tribunale di Lodi è invece confermata nel resto.
Alla sorte capitale accedono gli interessi commerciali, dato il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (v. Cass.
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e, avuto riguardo al valore della causa secondo il decisum (scaglione da € 26.001 a € 52.000), si liquidano in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione, per la quale è applicato il parametro minimo, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Controparte_2 Controparte_2
è dunque condannata a corrispondere in favore di
[...] [...] per il titolo in OP esame, l'importo di € 8.469,00 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 n. r.g. 1614/2024
A carico di Controparte_2 poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - quater
[...]
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale e in conseguente parziale riforma della sentenza n. 297/2024 del Tribunale di Lodi pubblicata in data 26.3.2024, che conferma nel resto, condanna Controparte_2 Controparte_2
a corrispondere in favore di
[...] [...]
, l'importo di € OP OP
34.019,71, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture impagate al saldo effettivo;
2) condanna l'appellante Controparte_2
a rifondere a
[...] [...] le spese del presente grado di OP giudizio, liquidate nel complessivo importo di € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_2
dell'ulteriore importo a titolo di
[...] contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 27 Maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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