Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14870/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VERGANI CARLO AMBROGIO, Parte_1 dell'avv. GHIDONI ALBERTO e dell'avv. BIANCHI LAURA
contro
: 20 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro – 20 CP_1
, chiedendo di:
[...]
1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti con ricorso, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente da;
CP_2
2) accertato il diritto, condannare a risarcire il CP_2 ricorrente per il danno subito, pari alla retribuzione per i mesi di giugno e luglio 2024 (data di scadenza del rapporto a termine
31/7/2024), ovvero ad € 3.485,44 lordi, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
3) quanto ai crediti retributivi, accertato il diritto, condannare
[...] al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione CP_2 per i mesi di marzo, aprile, maggio 2024, pari ad € 5.228,16 lordi e al pagamento del TFR, pari ad € 387,27 lordi, o alle diverse somme ritenute di giustizia;
pagina 1 di 6
77,99 a titolo di conguaglio IRPEF, come indicato dal cedolino paga di maggio 2024, e condannare la convenuta al pagamento di tale somma;
5) per tutti gli importi di cui alle domande precedenti, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto da in data 2/2/2024, in forza di contratto CP_2 di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza prevista al
31/7/2024, inquadramento nel 2° livello CCNL metalmeccanica industria e mansioni di muratore / manovale, nel contesto dei cantieri edili in corso di esecuzione da parte della convenuta.
In data 1/3/2024, l'amministratore della convenuta avrebbe chiesto al ricorrente di non presentarsi al lavoro la settimana successiva, in attesa di nuovi cantieri presso cui operare;
rimaneva a Pt_1 disposizione della convenuta, senza tuttavia più ricevere indicazioni per lo svolgimento della prestazione.
Con lettera raccomandata datata 2/4/2024, ricevuta dalla convenuta in data 5/4/2024, il ricorrente ha formalizzato la propria disponibilità
a rientrare al lavoro.
In data 24/5/2024, il ricorrente ha ricevuto dalla datrice di lavoro una raccomandata, datata 20/5/2024, avente ad oggetto la comunicazione della “risoluzione rapporto di lavoro per giusta causa” dovuta all'assenza dal lavoro dal 4.3.2024.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'insussistenza di una preventiva contestazione disciplinare e la conseguente nullità del licenziamento e in ogni caso la sua illegittimità per insussistenza dei fatti contestati.
Ha inoltre rivendicato il diritto al versamento della retribuzione per i mesi di marzo, aprile, maggio 2024, pari ad € 5.228,16 lordi e al pagamento del TFR, pari ad € 387,27 lordi, oltre al versamento della somma di € 77,99 a titolo di conguaglio IRPEF, come indicato dal cedolino paga di maggio 2024.
pagina 2 di 6 Nessuno si è costituito in giudizio per 20 nonostante la CP_1 regolare notifica, pertanto all'udienza del 13.03.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 13.03.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La parte ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia della lettera di assunzione (doc.10) e delle buste paga (doc. 7).
Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con 20 ma anche l'effettiva CP_1 esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto da parte di quantomeno fino alla data del licenziamento (doc. Parte_1
4).
Ciò premesso, si rammenta che il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore solo in presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c., o di un'impossibilità sopravvenuta.
Ed infatti, in base al dettato dell'art. 2119 c.c., il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza di una giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Corte App. Milano
4.4.2013). Tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib. Bolzano 3.10.2008).
pagina 3 di 6 Ne consegue che il soggetto il quale recede prima del termine, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (Tribunale Roma sez. lav.,
28/09/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 28/09/2020), n.4817), stante l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. n. 604 del 1966, art. 18
L. n. 300 del 1970) - cfr. in tal senso Cass. 8 giugno 1995, n. 6439; id. 3 febbraio 1996 n 924; 28 dicembre 1999 n. 14637; 26 marzo 2002
n. 4345; 1 luglio 2004 n. 12092). (Cassazione civile sez. lav.,
25/02/2013, n.4648).
Tanto considerato, al fine del decidere non si può che rilevare come gravi sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa di recesso e, a monte, la stessa formalizzazione della risoluzione del rapporto a termine.
La convenuta, nel rimanere contumace, evidentemente non ha assolto a tale onere.
Perciò solo deve ritenersi fondata la principale censura della parte ricorrente relativa all'inefficacia del licenziamento (peraltro comunicato in assenza di preventiva contestazione).
Conseguentemente, trattandosi di ipotesi di recesso ante tempus dal rapporto di lavoro a termine, la parte ricorrente ha diritto al risarcimento del danno che, per costante giurisprudenza di legittimità, deve essere determinato in misura pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto (in questo senso si richiama Cass., sent. 10430/2007; Cass. n. 924 del
1996; Cass. n. 6439 del 1995; Cass. n. 5600 del 1987).
La convenuta deve dunque essere condannata al versamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dal mese di giugno 2024 al mese di luglio 2024, per complessivi € € 3.485,44 lordi.
pagina 4 di 6 Quanto alla domanda di pagamento delle retribuzioni non percepite, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di 20 CP_1
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum richiesto, 20 è tenuta inoltre a CP_1 corrispondere al ricorrente le retribuzioni per i mesi di marzo, aprile, maggio 2024, pari ad € 5.228,16 lordi, oltre al pagamento del
TFR, pari ad € 387,27 lordi, e al versamento della somma di € 77,99 a titolo di conguaglio IRPEF come indicato dal cedolino paga di maggio
2024, come da conteggi in atti che appaiono immuni da vizi logici.
Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento in favore del ricorrente delle CP_2 retribuzioni per i mesi di marzo, aprile, maggio 2024, pari ad €
5.228,16 lordi, oltre alle retribuzioni relative ai mesi di giugno
2024 e luglio 2024, per € 3.485,44 lordi, al pagamento del TFR, pari ad € 387,27 lordi, e al versamento della somma di € 77,99 a titolo di conguaglio IRPEF, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna inoltre parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 13.3.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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