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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 507/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note , provvedendo ai sensi dell' art. 427 c.p.c. nel procedimento per opposizione promosso nella causa iscritta al n. Ruolo Generale in epigrafe, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso da
( ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Romano.
PARTE RICORRENTE
Contro
( rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 P.IVA_1 dello Stato di Messina.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 22 l 689/1981
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente promuove gravame avverso la nota prot. n. 130759 del 7 dicembre 2018 emessa dalla Prefettura di a diniego dell'istanza per la restituzione della patente di guida CP_1 già revocata. Deduce che il decreto di revoca della patente di guida, come da provvedimento del
15 settembre 2005, fosse stato emesso dal Prefetto di ex art. 120 c.d.s., a seguito CP_1 dell'applicazione della misura di prevenzione di sorveglianza speciale di P.S. nell'ambito di un procedimento penale, in esito al quale il ricorrente era stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309, 1990, in seguito definito con l'assoluzione dell'imputato, per insussistenza del fatto.
Argomenta di dovere interpretarsi il disposto di cui all'art. 120 del codice della strada non tanto in termini di “revoca” della patente, quanto, piuttosto, in termini di semplice “ritiro”, ciò in funzione della natura interinale della misura di prevenzione e comunque in ragione dell'esito del processo penale, richiamando in proposito i precetti costituzionali e la normativa comunitaria da sussumersi. Afferma dunque il conseguente diritto alla restituzione del titolo, per il successivo venir meno dei presupposti cautelari sottesi alla misura ed, ancor più, a motivo della definitiva assoluzione dal fatto in addebito, come in atti.
Conclude chiedendo di dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della patente di guida già revocata, in via subordinata di sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2° del c.d.s. per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il “prefetto provvede alla revoca della patente di guida” anziché al “ritiro della patente di guida fino allo scadere della misura di prevenzione o fino al proscioglimento con formula ampia dell'eventuale processo penale”; ancora subordinatamente per contrasto con gli articoli 3,4, 16 e 35 della Costituzione nella parte in cui la norma dispone che in caso di misura di prevenzione il prefetto
“provvede” alla revoca anziché “può provvedere” alla revoca.
La parte resistente contesta, rilevando preliminarmente l'erronea sussunzione del rito dell'opposizione ex d.lvo n. 150/2011, quindi l'incompetenza territoriale del tribunale adito in virtù del criterio del foro erariale;
osserva come il gravame abbia ad oggetto il provvedimento di revoca della patente ex art. 120 del c.d.s., soggetto dunque al giudizio di cognizione nelle forme ordinarie e non in quelle speciali di cui alla norma richiamata, con conseguente competenza del tribunale civile di
Messina a norma dell'art. 25, c.p.c. giusta la competenza del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato;
nel merito rileva l'infondatezza del ricorso giusta revoca della patente a norma dell'art. 120 del c.d.s., ricorrendone compiutamente gli estremi, quali appunto la soggezione a misura di sicurezza personale nonché a misura di prevenzione, come in ipotesi, adottata, infatti la revoca a seguito del decreto n.18/04 del 16.1.2005 con il quale il Tribunale penale di Messina,
2 sezione Misure di Prevenzione, sottopose il ricorrente alla misura della sorveglianza speciale di
P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e mesi 6 ai sensi degli artt. 1 e seguenti della legge 1423/56.
Conclude chiedendo, previa pronuncia sul rito, la declaratoria di incompetenza in favore del
Tribunale di Messina, in forza del foro erariale;
nel merito il rigetto del ricorso.
Esaminando la preliminare eccezione sul rito e di incompetenza del tribunale adìto si rileva.
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego alla restituzione della patente di guida, come da revoca disposta con decreto prefettizio sopra richiamato, deducendo, a fondamento del ricorso il successivo venir meno dei presupposti di cui all'art. 120 del c.d.s., con conseguente diritto alla restituzione del titolo.
A tenore della domanda e delle complessive allegazioni, intese ad avversare il provvedimento di diniego alla restituzione della patente di guida ed il presupposto decreto prefettizio di revoca adottato ex art. 120 c.d.s., il gravame per cui è giudizio non potrà essere ascritto alle controversie previste dall'art. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, non vertendosi in un'ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avverso sanzione amministrativa, così da doversi sussumersi nelle forme del rito ordinario, in luogo di quello speciale, e venendo meno pertanto il criterio di collegamento di competenza funzionale del giudice del luogo della commessa violazione.
Si richiamano in tal senso gli enunciati della giurisprudenza di legittimità a precisare come il decreto di revoca della patente di guida, disposto per effetto delle misure previste dall'art. 120 del c.d.s., così, parimenti, il diniego alla restituzione del titolo revocato, non abbia natura sanzionatoria,
e “non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, “costituendo piuttosto la constatazione dell'inesistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida”; non potrà dunque “essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è stato previsto in via generale il regime di impugnazione previsto dalla L. n. 689 del 1981, sia in relazione al procedimento seguito che in relazione alla sua natura, in quanto dipendente dalla applicazione di misure di prevenzione, tanto che, prima degli interventi della Corte Costituzionale su richiamati dalla sentenza delle SU di questa Corte citata, in relazione a tale provvedimento si riteneva sussistente la giurisdizione amministrativa” (così Cass. ord. n. 22491/2010).
Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza funzionale di cui al rito per le opposizioni a sanzioni amministrative per la circolazione stradale, resta devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 del c.p.c.
3 “trattandosi di causa non afferente a provvedimenti sanzionatori” (Cass. ord. n. 22491/2010; in tal senso anche Corte cost. sent. n. 22/2018; Cass. Sez. Un. sent. 10406/2014).
Su dette premesse deve dunque concludersi che il presente giudizio, avente ad oggetto un rapporto non annoverabile tra quelli previsti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs n. 150/2011 ed in quanto parte resistente l'Amministrazione dello Stato, sia da radicarsi, a norma dell'art. 25 c.p.c., prima parte, presso il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, dunque, il Tribunale di
Messina.
In ragione del rito da sussumersi nelle forme ordinarie e della competenza radicata in funzione del foro erariale, la causa dovrà essere rimessa davanti al Tribunale di Messina con termine perentorio per la riassunzione della causa, a norma dell'art. 427 c.p.c.
Le spese del giudizio giusta la disponenda traslatio iudicii che trae da orientamenti giurisprudenziali anche originariamente oscillanti, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide: previa declaratoria del rito da svolgersi nelle forme ordinarie, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona P.G. in favore del Tribunale di Messina, al quale rimette la causa;
fissa il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio con il rito ordinario davanti al Tribunale di Messina.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Barcellona P.G., 12 ottobre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note , provvedendo ai sensi dell' art. 427 c.p.c. nel procedimento per opposizione promosso nella causa iscritta al n. Ruolo Generale in epigrafe, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso da
( ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Romano.
PARTE RICORRENTE
Contro
( rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 P.IVA_1 dello Stato di Messina.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 22 l 689/1981
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente promuove gravame avverso la nota prot. n. 130759 del 7 dicembre 2018 emessa dalla Prefettura di a diniego dell'istanza per la restituzione della patente di guida CP_1 già revocata. Deduce che il decreto di revoca della patente di guida, come da provvedimento del
15 settembre 2005, fosse stato emesso dal Prefetto di ex art. 120 c.d.s., a seguito CP_1 dell'applicazione della misura di prevenzione di sorveglianza speciale di P.S. nell'ambito di un procedimento penale, in esito al quale il ricorrente era stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309, 1990, in seguito definito con l'assoluzione dell'imputato, per insussistenza del fatto.
Argomenta di dovere interpretarsi il disposto di cui all'art. 120 del codice della strada non tanto in termini di “revoca” della patente, quanto, piuttosto, in termini di semplice “ritiro”, ciò in funzione della natura interinale della misura di prevenzione e comunque in ragione dell'esito del processo penale, richiamando in proposito i precetti costituzionali e la normativa comunitaria da sussumersi. Afferma dunque il conseguente diritto alla restituzione del titolo, per il successivo venir meno dei presupposti cautelari sottesi alla misura ed, ancor più, a motivo della definitiva assoluzione dal fatto in addebito, come in atti.
Conclude chiedendo di dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della patente di guida già revocata, in via subordinata di sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2° del c.d.s. per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il “prefetto provvede alla revoca della patente di guida” anziché al “ritiro della patente di guida fino allo scadere della misura di prevenzione o fino al proscioglimento con formula ampia dell'eventuale processo penale”; ancora subordinatamente per contrasto con gli articoli 3,4, 16 e 35 della Costituzione nella parte in cui la norma dispone che in caso di misura di prevenzione il prefetto
“provvede” alla revoca anziché “può provvedere” alla revoca.
La parte resistente contesta, rilevando preliminarmente l'erronea sussunzione del rito dell'opposizione ex d.lvo n. 150/2011, quindi l'incompetenza territoriale del tribunale adito in virtù del criterio del foro erariale;
osserva come il gravame abbia ad oggetto il provvedimento di revoca della patente ex art. 120 del c.d.s., soggetto dunque al giudizio di cognizione nelle forme ordinarie e non in quelle speciali di cui alla norma richiamata, con conseguente competenza del tribunale civile di
Messina a norma dell'art. 25, c.p.c. giusta la competenza del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato;
nel merito rileva l'infondatezza del ricorso giusta revoca della patente a norma dell'art. 120 del c.d.s., ricorrendone compiutamente gli estremi, quali appunto la soggezione a misura di sicurezza personale nonché a misura di prevenzione, come in ipotesi, adottata, infatti la revoca a seguito del decreto n.18/04 del 16.1.2005 con il quale il Tribunale penale di Messina,
2 sezione Misure di Prevenzione, sottopose il ricorrente alla misura della sorveglianza speciale di
P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e mesi 6 ai sensi degli artt. 1 e seguenti della legge 1423/56.
Conclude chiedendo, previa pronuncia sul rito, la declaratoria di incompetenza in favore del
Tribunale di Messina, in forza del foro erariale;
nel merito il rigetto del ricorso.
Esaminando la preliminare eccezione sul rito e di incompetenza del tribunale adìto si rileva.
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego alla restituzione della patente di guida, come da revoca disposta con decreto prefettizio sopra richiamato, deducendo, a fondamento del ricorso il successivo venir meno dei presupposti di cui all'art. 120 del c.d.s., con conseguente diritto alla restituzione del titolo.
A tenore della domanda e delle complessive allegazioni, intese ad avversare il provvedimento di diniego alla restituzione della patente di guida ed il presupposto decreto prefettizio di revoca adottato ex art. 120 c.d.s., il gravame per cui è giudizio non potrà essere ascritto alle controversie previste dall'art. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, non vertendosi in un'ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avverso sanzione amministrativa, così da doversi sussumersi nelle forme del rito ordinario, in luogo di quello speciale, e venendo meno pertanto il criterio di collegamento di competenza funzionale del giudice del luogo della commessa violazione.
Si richiamano in tal senso gli enunciati della giurisprudenza di legittimità a precisare come il decreto di revoca della patente di guida, disposto per effetto delle misure previste dall'art. 120 del c.d.s., così, parimenti, il diniego alla restituzione del titolo revocato, non abbia natura sanzionatoria,
e “non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, “costituendo piuttosto la constatazione dell'inesistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida”; non potrà dunque “essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è stato previsto in via generale il regime di impugnazione previsto dalla L. n. 689 del 1981, sia in relazione al procedimento seguito che in relazione alla sua natura, in quanto dipendente dalla applicazione di misure di prevenzione, tanto che, prima degli interventi della Corte Costituzionale su richiamati dalla sentenza delle SU di questa Corte citata, in relazione a tale provvedimento si riteneva sussistente la giurisdizione amministrativa” (così Cass. ord. n. 22491/2010).
Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza funzionale di cui al rito per le opposizioni a sanzioni amministrative per la circolazione stradale, resta devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 del c.p.c.
3 “trattandosi di causa non afferente a provvedimenti sanzionatori” (Cass. ord. n. 22491/2010; in tal senso anche Corte cost. sent. n. 22/2018; Cass. Sez. Un. sent. 10406/2014).
Su dette premesse deve dunque concludersi che il presente giudizio, avente ad oggetto un rapporto non annoverabile tra quelli previsti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs n. 150/2011 ed in quanto parte resistente l'Amministrazione dello Stato, sia da radicarsi, a norma dell'art. 25 c.p.c., prima parte, presso il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, dunque, il Tribunale di
Messina.
In ragione del rito da sussumersi nelle forme ordinarie e della competenza radicata in funzione del foro erariale, la causa dovrà essere rimessa davanti al Tribunale di Messina con termine perentorio per la riassunzione della causa, a norma dell'art. 427 c.p.c.
Le spese del giudizio giusta la disponenda traslatio iudicii che trae da orientamenti giurisprudenziali anche originariamente oscillanti, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide: previa declaratoria del rito da svolgersi nelle forme ordinarie, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona P.G. in favore del Tribunale di Messina, al quale rimette la causa;
fissa il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio con il rito ordinario davanti al Tribunale di Messina.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Barcellona P.G., 12 ottobre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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