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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2245/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Emanuele Cortesi e Parte_1 P.IVA_1
Matteo Ghilardi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Geronzi, Controparte_1 P.IVA_2
Monica Riva e Valentina Maselli, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente Come da nota depositata nel fascicolo telematico in data 13 marzo 2025
Conclusioni per parte opposta Come da nota depositata nel fascicolo telematico in data 14 marzo 2025
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. 1. THEMA DECIDENDUM. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società Controparte_1 ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società di Parte_1 pagare la somma di € 1.297.289,00 oltre interessi, pari all'importo complessivo delle provvigioni maturate in relazione ai seguenti affari, calcolate nella misura del 5% dell'importo di ciascun ordine:
a) Marjan package 1, cliente McMO, KL (fattura sub doc. 8 fasc.mon., € 853.178,52);
b) Marjan package 4, cliente McMO, Dubai (fattura sub doc. 9 fasc.mon, € 214.748,80);
c) Marjan package 2, cliente L&T IN (fattura sub doc. 10 fasc.mon., € 80.000);
d) OD AO, IN (fattura sub doc. 11 fasc.mon., € 149.362,40).
1.1. A sostegno della domanda la società ricorrente, oltre alle fatture richiamate nel paragrafo che precede, ha prodotto il contratto di Sales & Marketing Agreement (doc. 2 fasc.mon.), stipulato con Parte_ la società il 26 agosto 2019; in forza di tale contratto la società si è impegnata ad CP_1
Parte_ agire quale agente esclusivo di ai fini della commercializzazione dei prodotti, divenendo anche responsabile dell'attività di marketing, all'interno dei territori e nei confronti dei clienti elencati nell'Allegato A del contratto che si riporta qui di seguito tramite screenshot (doc. 2bis fasc.mon.):
1.2. La società ha richiesto il pagamento di provvigioni su ordini di acquisto di data Controparte_1 successiva alla cessazione di efficacia del contratto (intervenuta il 26 agosto 2021) in quanto, precisa la ricorrente, si tratterebbe di cd. ordini top up, vale a dire ordini relativi ad affari conclusi prima della cessazione del contratto di agenzia ma dall'esecuzione posticipata.
1.3. A sostegno del quantum preteso, la società ricorrente ha richiamato in particolare la clausola n.
4 del contratto (“Previsioni economiche e pagamenti”) che si riporta di seguito tramite screenshot1:
2. (…SEGUE). Con atto di citazione la società ha introdotto il presente giudizio Parte_1
e, per i molteplici e puntuali motivi di cui si dirà nel prosieguo della motivazione sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza e, comunque, di revocare il decreto ingiuntivo n. 560/2024, R.G. n. 7929/2023, pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 3 marzo 2024.
3. PARZIALE ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
PREMESSA SULL'INTERPRETAZIONE DEI PATTI CONTRATTUALI INTERCORSI TRA LE ODIERNE
PARTI IN CAUSA. Allo scopo di assicurare al contempo una chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rispetto del criterio della sintesi nella redazione della motivazione della sentenza posto dagli artt. 132, n.4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., occorre soffermarsi in via preliminare sull'interpretazione del regolamento contrattuale la cui architettura è stata delineata dalle odierne parti in causa mediante plurimi patti negoziali;
in particolare, per quanto rileva ai fini del giudizio, è necessario soffermarsi sull'ambito territoriale di azione della società (§ 3.1), sull'efficacia temporale del vincolo contrattuale (§ 3.2.) e sul CP_1 patto in ordine alla forma (§ 3.3.)
Vale anticipare che l'interpretazione dei patti contrattuali accolta da questo Giudice aderisce alla prospettazione difensiva della società convenuta, l'odierna opponente e trova Parte_1 fondamento in plurime e coerenti emergenze documentali, lette con l'ausilio dei criteri ermeneutici propri dell'interpretazione (anche) giuridica, resi peraltro positivi dal legislatore italiano (cfr. artt.
1362-1371 cod.civ.). Tali criteri coincidono peraltro con i criteri sull'interpretazione dei contratti posti dalla legge di IN che parte opposta ritiene applicabile ai sensi della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980; tale coincidenza emerge dalla lettura delle pagg. 304-310 del documento n. 42 prodotto da parte opposta (le differenze tra i due ordinamento giuridici, quello di IN e quello italiano, che emergono da tale documento attengono a questioni non rilevanti ai fini del presente giudizio). Non risulta pertanto necessario soffermarsi sull'applicabilità o meno di tale legislazione straniera a fronte della natura atipica del contratto oggetto del presente giudizio, questione, questa, irrilevante ai fini della presente decisione, occuparsene risulterebbe dunque processualmente inutile.
3.1. Il perimetro temporale del rapporto contrattuale. Il contratto Sales & Marketing stipulato nel 2019 tra le odierne parti in causa prevede una durata di due anni, con automatico rinnovo alla scadenza salvo disdetta con preavviso di 30 giorni (art. 2).
E' circostanza pacifica che il contratto, in seguito alla disdetta comunicata dalla società
[...]
sia cessato il 26 agosto 2021. Pt_1
Ai sensi dell'art.
4.5 del contratto in caso di risoluzione o di scadenza dell'accordo, tutti gli ordini Parte_ ricevuti da grazie all'attività di prima della risoluzione o della data di scadenza CP_1 dell'accordo, e fino a tre mesi dopo la data di scadenza, matureranno una commissione a favore di Parte_
sulla quale le parti si accorderanno e che dovrà essere pagata da CP_1
Parte_
dunque, in ragione di tale clausola, è tenuta a pagare una commissione in relazione agli ordini ricevuti fino al 26 novembre 2021. Parte_ Come correttamente eccepito da tale termine, per le ragioni che si vanno a esplicitare, concerne sia gli ordini cd. base sia gli ordini cd. top up.
Come anticipato nel § 1.2, la società nell'illustrare la distinzione tra gli ordini cd. base e gli CP_1 ordini cd. top up ha definito questi ultimi quale mera continuazione di ordini precedenti;
per fondare tale deduzione, parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta ha osservato che negli ordini top up si ravvisa la dicitura “Important note: this purchase order shall be considerd as continuation to the prime order PO […]”, vale a dire che l'ordine top up deve essere considerato quale continuazione dell'ordine cd. base.2
Nell'ordinanza del 28 ottobre 2024, di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., è stato già posto in evidenza che parte opposta ha citato tra virgolette l “important note” apposta sui top orders senza riportarne per intero il testo, troncandolo anzi con l'apposizione del segno grafico dell'omissis (vale a dire il segno […]), ritenendo evidentemente irrilevante ai fini della tenuta argomentativa della propria deduzione riportare per esteso la dicitura.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte opposta, il sintagma omesso si rivela invece di speciale rilevanza per una corretta interpretazione del testo dei top order, come si evince dallo screenshot che segue Come correttamente eccepito da parte opponente il sintagma omesso consente di affermare che la dicitura “shall be considered as a continuation to the prime order” vale ai fini della continuità della documentazione;
il cliente, allo scopo di risparmiare tempo e risorse, può in tal modo e grazie a tale clausola utilizzare la stessa documentazione già prodotta e approvata in occasione dell'ordine base. Parte_ Come chiarito da (senza che a riguardo sia poi intervenuta una contestazione da parte di
), di tanto si rinviene conferma nel rimando, nella stessa dicitura, al PIM (Pre inspection CP_1
Meeting) che risulterebbe necessario per ogni nuovo ordine se le parti non acconsentissero ad avvalersi di quello precedente e relativo all'ordine base.
L'autonomia del top order rispetto all'ordine base (nel senso dell'insussistenza di un obbligo ad utilizzare lo stesso fornitore dell'ordine base anche per l'ordine top up) emerge da un'altra circostanza, anch'essa posta in evidenza dall'argomentare difensivo di parte opponente, rimasto non contestato dall'argomentare avversario e che concerne la vincolatività dei prezzi dell'ordine base per gli ordini top up solo entro una certa data, coincidente con il termine di completamento di consegna dell'ordine base: oltre tale termine le parti devono procedere ad avviare una nuova trattativa e quindi raggiungere un nuovo accordo.
Tanto emerge dal testo dell'ordine prodotto dalla stessa opposta sub doc.10 (pag. 16) là dove si legge quanto segue:
Da quanto fin qui esposto e in ragione anche di quanto chiarito in ordine all'autonomia degli ordini base e top up (e nei termini che verranno ulteriormente specificati nel prosieguo della motivazione), Parte_ discende che è tenuta a pagare una commissione in relazione agli ordini (sia base che top up) ricevuti fino al 26 novembre 2021.
3.2. Il perimetro del rapporto contrattuale in relazione al territorio e ai clienti. Le odierne parti in causa hanno chiaramente delimitato l'oggetto del rapporto contrattuale sia in relazione al territorio di operatività di sia in relazione ai clienti. CP_1
Parte_ Ai sensi dell'art.
1.1. del contratto, ha conferito a l'incarico di procacciare affari sia CP_1 ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti sia ai fini della gestione dell'attività di marketing con i clienti all'interno del territorio di IN.
Quanto ai clienti, il contratto di Sales & Marketing oggetto del presente giudizio (e i relativi patti modificati ed integrativi successivamente intervenuti e di cui si dirà nel corso della motivazione) si applica ai rapporti con i seguenti clienti e per i progetti indicati (come da Allegato A):
1. Mc MO – Progetto Marjan di Saudi Aramco, pacchetti 1 e 4;
2. AR & BR – Progetto Marjan di Saudi Aramco, pacchetto 2;
3. . Controparte_2
3.3. Sulla forma convenzionale. L'art. 3 del contratto prevede che le modifiche all'accordo possono essere apportate solo con l'approvazione scritta di entrambe le parti (“changes to the present agreement can only be made by written acceptance of both parties”). Con tale patto le parti hanno chiaramente convenuto di adottare la forma scritta per futuri patti modificativi. Come già rilevato nell'ordinanza del 28 ottobre 2024 e come correttamente eccepito da parte opponente, con tale clausola le parti hanno pattuito di apportare per iscritto (written acceptance) eventuali modifiche contrattuali, senza richiedere al contempo, quale ulteriore requisito di validità, la relativa sottoscrizione, vale a dire l'apposizione della firma dei due contraenti. Risulta di tutta evidenza che la clausola n. 3 non preveda una “subscripted acceptance”.
Da tanto discende che il requisito della forma scritta previsto dalla clausola n. 3 del contratto è soddisfatto allorquando le parti raggiungono patti modificativi ed integrativi tramite comunicazioni email, pur prive della firma elettronica, documenti sussumibili nel disposto dell'art. 2712 cod.civ. (a conforto v. Cass. n. 11606/2018, richiamata, ex multis, da Cass. n. 19155/2019; più di recente anche Cass. n. 14046/2024).
4. (…SEGUE). La società in sede monitoria ha ottenuto il riconoscimento di un credito nei CP_1
Parte_ confronti di di importo pari ad € 1.297.289,00 oltre interessi.
Parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ. in relazione a due ordini (sui dieci dedotti), con conseguente accertamento di un credito dall'importo minore rispetto a quello oggetto dell'ingiunzione di Parte_ pagamento pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Se i documenti prodotti in sede monitoria, in particolare le fatture, si sono rivelati sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel presente giudizio di cognizione ordinaria quelle medesime fatture, in assenza di ulteriori inferenze probatorie, sono risultate inadeguate a supportare l'intera pretesa creditoria che, all'esito del giudizio, per i motivi di cui si va a dire nei paragrafi che seguono, deve ritenersi accertata nella misura di € 207.001,61.
4.1. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 8. Il credito vantato da relativo ai CP_1 cinque ordini descritti nella fattura nn. 23-24/003 (doc. 8 fasc.mon.) è provato in relazione ai due ordini di cui si dirà sub § 4.1.b.
4.1.a. Tre degli ordini ivi indicati recano una data successiva allo scadere del termine di Parte_ efficacia dell'obbligazione di pagamento da parte di (si rinvia a quanto sopra chiarito sub § 3.1. in ordine al perimetro temporale del rapporto contrattuale); si tratta degli ordini datati 14 giugno 2022, 8 maggio 2022 e 20 aprile 2022.
4.1.b. In relazione agli altri due ordini (datati 10 gennaio 2021 e 11 maggio 2021), parte opponente nell'atto di citazione ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'effettiva esistenza di Parte_ tali ordini di acquisto e della loro riferibilità ad 3
Nella comparsa di costituzione e risposta parte opposta, per provare l'esistenza di tali ordini, ha prodotto i documenti nn. 10 e 12 da cui risulta, quale purchaser la società McMO BI Co.
TD e quale seller la società Industrial Valves Manufactures. Parte_ A fronte di tale produzione, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha eccepito che l'unico soggetto che ha acquisito ordini è la società Industrial Valves Manufactures, da anni qualificata presso il cliente finale Saudi Aramco, con apporto nullo di nelle trattative e negoziazioni. CP_1
In relazione a tali due ordini la domanda formulata da è fondata nei termini che seguono. CP_1
Dal documento n. 9 prodotto da parte opposta emerge la prova di quanto dedotto da in CP_1
Parte_ ordine all'assunzione da parte di dell'obbligazione di pagare le commissioni dovute anche per gli ordini ricevuti dalla società Industrial Valves Manufactures;
tale documento rappresenta una Parte_ corrispondenza email tra per e amministratore delegato di Testimone_1 CP_3
; alla richiesta di quest'ultimo di voler confermare che la commissione concordata sarà CP_1
Parte_ Parte_ Part pagata da se l'ordine viene dato da TT o da L&T a o a , Testimone_1 risponde confermando e precisando “come già detto, ogni ordine ricevuto da IBM viene infine Parte_ Par eseguito da poiché siamo noi a fornire a tutte le parti e i componenti.”4
In ordine alla prova del contributo di nel perfezionamento di tali due ordini deve ritenersi CP_1 che riveste una seria portata probatoria il fatto della disponibilità da parte della società CP_1 della documentazione prodotta sub docc. 10 e 12. A tal riguardo vale precisare che sulla base di un ragionamento inferenziale il giudice può accertare un rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto
(nel presente caso: il fatto che la documentazione relativa all'ordine sia nella disponibilità della società ) e quello ignoto (vale a dire il fatto da provare del contributo causale di CP_1 CP_1 nella conclusione dell'affare) sulla base di canoni di probabilità; è cioè indubbio che il giudice, sulla scorta di una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza, possa ritenere provato un fatto. La misura della provvigione dovuta per tali due ordini deve ritenersi però pari non già al 5% del Parte_ valore dell'ordine, come ritenuto da , ma pari al 3% di tale valore, come eccepito da CP_1
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, il testo del contratto ed in particolare il primo Parte_ alinea della clausola contrattuale n. 4 prevede che si impegna a pagare una commissione pari al 5% del valore degli ordini ricevuti dai clienti operanti nel territorio di , vale a dire – vista CP_1 la specificazione presente nell'Allegato A – nel territorio di IN.5 Tale commissione, in virtù del disposto della medesima clausola, può essere discussa e modificata dalle parti di comune accordo, di volta in volta.6 Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, dal dato testuale del contratto emerge che la provvigione del 5% non è stata pattuita indistintamente in relazione a qualsivoglia cliente e indipendentemente dal territorio in cui lo stesso operi. Al contrario, letta la clausola n. 4 per mezzo dell'Allegato A, in modo tale da attribuire a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge che le parti hanno chiaramente inteso specificare che per il solo territorio di IN si applica la provvigione del 5% (“Attachment A - List of Territories
[…]: the Territory of IN […]”). Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare altresì il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto;
Parte_ ebbene, in virtù di tale criterio interpretativo, dal fatto che – come correttamente osservato da
– subito dopo la stipula del contratto di Sales & Marketing le parti hanno coltivato trattative volte a definire le provvigioni da applicarsi a specifici progetti e clienti esulanti dal Territorio di IN conforta ulteriormente il significato attribuito alla clausola n. 4 sopra illustrato.
In conformità al dettato di tale clausola, dopo la stipula del contratto le parti hanno coltivato ulteriori trattative intorno alla misura della provvigione da pagare in relazione a specifici progetti e clienti operanti in territori diversi da IN. Dai documenti nn. 7, 8, 9 e 12 di parte opponente emerge la prova che in relazione al cliente McMO la percentuale sugli ordini ricevuti grazie all'attività di è stata pattuita nella misura del 3%. Più in particolare, da tali documenti CP_1
Parte_ emerge la prova che ricevuta la proposta di di riconoscere una commissione del 2% per tutti i clienti elencati nell'Allegato A, ha controproposto la misura del 3% per McMO. CP_1
Pertanto, l'ammontare della provvigione per gli ordini del 10 gennaio 2021 e dell'11 maggio 2021
(prima e terza riga della fattura) è pari a complessivi € 207.001,61 (16.200,18 + 190.801,43).
4.2. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 9. Il credito vantato da relativo ai due CP_1 ordini descritti nella fattura n. 23-24/004 (doc. 8 fasc.mon.) è insussistente. Evidenziato che dalle descrizioni in fattura (emessa il 12 giugno 2023) non emerge la data degli ordini, in seguito alla relativa eccezione formulata da parte opponente, parte opposta ha prodotto gli ordini di acquisto sub docc. 16 e 17, documenti questi da cui emergono quali date degli ordini il 18 agosto 2022 e l'8 settembre 2022, successivi dunque alla data di cessazione di efficacia del contratto.
Per i motivi esposti nel § 3.1., da ritenersi qui integralmente richiamato, la domanda relativa ai crediti di cui alla fattura n.23-24/004 deve essere rigettata.
4.3. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 10. Altrettanto infondato si rivela il credito vantato dall'opposta descritto nella fattura nn. 23-24/005.
In relazione a tale credito, l'attrice prima ancora che l'onere della prova non ha soddisfatto CP_1
l'onere di allegazione. Se in relazione alle provvigioni di cui si è detto finora ha allegato i CP_1 fatti posti a fondamento del credito vantato indicando in modo puntuale gli estremi idonei ad individuare l'ordine di riferimento, in relazione a talaltro credito si è limitata a chiedere il pagamento di una commissione del 5% su un ordine dal valore di € 1.600,000,00 così descritto:
“Marjan Package 1, L&T IN – Purchase Order Value”.
Come correttamente eccepito da parte opponente, tale fattura si caratterizza per genericità ed indeterminatezza che, sul piano processuale, si traducono in genericità ed indeterminatezza dell'allegazione dei fatti posti a fondamento del credito vantato. Nel corso del giudizio tale allegazione generica non è stata superata, l'opposta non avendo provveduto a identificare l'ordine, a indicare in modo puntuale l'attività svolta, a precisare la riferibilità al periodo di vigenza contrattuale. In ragione del mancato assolvimento dell'onere di allegazione è stata rigettata l'istanza formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione non potendo essere utilizzato per colmare una lacuna probatoria o, prima ancora, l'inerzia della parte sulla quale grave l'onere di allegazione.
4.4. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 11. La domanda attorea relativa ai crediti descritti nella fattura nn. 23-24/006 è infondata e deve essere rigettata.
I crediti oggetto di tale fattura sono relativi ad ordini del cliente OD AO.
Ebbene, è indubbio, per le ragioni chiarite sub § 4.1.b., che agli ordini di clienti situati nel territorio di IN, in conformità alla clausola n. 4, deve applicarsi il 5% quale misura della provvigione;
è altrettanto indubbio perché incontestato (oltre che indicato nella fattura) che OD è un cliente che opera nel territorio di IN. Parte_ È però altrettanto indubbio, per chiara e incontestabile pattuizione scritta, che e CP_1 hanno escluso il cliente dall'oggetto del contratto di Sales & Marketing (v. docc. 16 e 17 Pt_3 fasc.opponente).
5. Interessi. Sull'importo di € 207.001,61 devono essere riconosciuti gli interessi di mora calcolati dal 12 aprile 2024, data della ricezione della notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Vale precisare che il dies a quo di tali interessi non può coincidere con la data di ricezione della diffida ad adempiere prodotta da sub doc. 12 fasc.mon. in quanto la ricorrente non ha CP_1
Parte_ provato l'avvenuta ricezione da parte di ha prodotto la sola ricevuta postale di CP_1 accettazione della raccomandata, ma non anche la prova dell'intervenuta consegna, v. pag. 3 del doc.12 fasc.mon.).
6. Spese di lite. A fronte dell'accoglimento in misura assai ridotta della domanda formulata da
, questo Giudice, in ragione del solo criterio della soccombenza, avrebbe disposto la CP_1 compensazione delle spese di lite (v. Cass. S.U. n.32061/2022).
Nel caso di specie sussistono però i presupposti per l'applicazione dell'art. 91, I comma c.p.c., Parte_ sicché la società deve essere condannata a rifondere alla società le spese del processo CP_1 maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente nel corso dell'udienza celebrata il 24 ottobre 2024, vale a dire le spese della fase decisoria. Parte_ Nel corso dell'udienza ex art. 181, I comma c.p.c. ha proposto di definire in via conciliativa la controversia mediante il pagamento in favore di di un importo compreso tra € CP_1
300.000,00 ed € 400.000,00. Parte opposta ha rifiutato tale proposta, formulando a sua volta una controproposta, ma senza fornire un giustificato motivo alla mancata adesione alla proposta di Parte_
pur seriamente formulata oltre che nettamente superiore all'ammontare del credito accertato all'esito del presente giudizio. Da ultimo, vale precisare che, come rilevato dalla più attenta dottrina, il rifiuto di accettare una proposta formulata dalla controparte non può fondarsi sull'intimo convincimento circa l'integrale fondatezza delle proprie richieste: tanto è imposto dal principio di autoresponsabilità della parte nel valutare una proposta, principio questo che costituisce il fondamento del disposto di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Le spese per la fase decisoria sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del valore della causa individuato con riferimento al decisum (lo scaglione di riferimento è pertanto quello da € 52.0001 a € 260.000,00).
L'art. 4, comma I del suddetto Decreto ministeriale prevede che ai fini della liquidazione del compenso il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate.
In conformità al disposto della stessa norma questo Giudice ritiene di dover aumentare il compenso nella misura massima consentita, dunque fino al 50%, in ragione della complessità delle questioni trattate, ma soprattutto in ragione del pregio dell'attività difensiva prestata e dei risultati conseguiti nell'interesse della propria assistita. Pertanto, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.380,00 oltre esborsi (vale a dire, contributo unificato, spese di notifica, marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di un credito della società nei confronti Controparte_4 della società di importo pari ad € 207.001,61, oltre interessi come da Parte_1 motivazione (§ 5).
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 560/2024, R.G. n. 7929/2023, pronunciato dal Tribunale di
Bergamo il 3 marzo 2024.
3. Condanna la società a pagare in favore della società Parte_1 Controparte_4
l'importo di € 207.001,61, oltre interessi come da motivazione (§ 5).
4. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_4 che liquida in € 6.380,00 per compenso professionale, oltre 15% per Parte_1 spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito il testo in Inglese, lingua in cui è stato redatto il contratto (la traduzione in Italiano del documento sub doc. 2 è stata prodotta sub doc. 2 bis fasc.mon.):
“
4. FINANCIAL PROVISION AND PAYMENTS: Omb shall pay 5% agency commission on orders received from customers in Piinacle's territory. The above mentioned commission can be discussed and modified case by case with mutual agreement.” 2 La dicitura è riportata per esteso da parte opposta nella comparsa conclusionale. 3 V. atto di citazione, pag. 23. 4 Nel testo originale in Inglese: Parte
“Dear , Please confirm that the agreed commission would be paid by if the order is given by TT Tes_1 or L&T to either OM or VM.”
“Dear MK, Parte Yes confirmed. As discussed any order received by VM is eventually executed by since we supply to VM all the parts and components.” 5 Si riporta di seguito il testo in Inglese, lingua in cui è stato redatto il contratto (come già chiarito nella nota n. 1, la traduzione in Italiano del documento sub doc. 2 è stata prodotta sub doc. 2 bis fasc.mon.):
“OM shall pay 5% agency commission on orders received from customers in Piinacle's territory” 6 “The above mentioned commissioned can be discussed and modified case by case with mutual agreement.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2245/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Emanuele Cortesi e Parte_1 P.IVA_1
Matteo Ghilardi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Geronzi, Controparte_1 P.IVA_2
Monica Riva e Valentina Maselli, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente Come da nota depositata nel fascicolo telematico in data 13 marzo 2025
Conclusioni per parte opposta Come da nota depositata nel fascicolo telematico in data 14 marzo 2025
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. 1. THEMA DECIDENDUM. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società Controparte_1 ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla società di Parte_1 pagare la somma di € 1.297.289,00 oltre interessi, pari all'importo complessivo delle provvigioni maturate in relazione ai seguenti affari, calcolate nella misura del 5% dell'importo di ciascun ordine:
a) Marjan package 1, cliente McMO, KL (fattura sub doc. 8 fasc.mon., € 853.178,52);
b) Marjan package 4, cliente McMO, Dubai (fattura sub doc. 9 fasc.mon, € 214.748,80);
c) Marjan package 2, cliente L&T IN (fattura sub doc. 10 fasc.mon., € 80.000);
d) OD AO, IN (fattura sub doc. 11 fasc.mon., € 149.362,40).
1.1. A sostegno della domanda la società ricorrente, oltre alle fatture richiamate nel paragrafo che precede, ha prodotto il contratto di Sales & Marketing Agreement (doc. 2 fasc.mon.), stipulato con Parte_ la società il 26 agosto 2019; in forza di tale contratto la società si è impegnata ad CP_1
Parte_ agire quale agente esclusivo di ai fini della commercializzazione dei prodotti, divenendo anche responsabile dell'attività di marketing, all'interno dei territori e nei confronti dei clienti elencati nell'Allegato A del contratto che si riporta qui di seguito tramite screenshot (doc. 2bis fasc.mon.):
1.2. La società ha richiesto il pagamento di provvigioni su ordini di acquisto di data Controparte_1 successiva alla cessazione di efficacia del contratto (intervenuta il 26 agosto 2021) in quanto, precisa la ricorrente, si tratterebbe di cd. ordini top up, vale a dire ordini relativi ad affari conclusi prima della cessazione del contratto di agenzia ma dall'esecuzione posticipata.
1.3. A sostegno del quantum preteso, la società ricorrente ha richiamato in particolare la clausola n.
4 del contratto (“Previsioni economiche e pagamenti”) che si riporta di seguito tramite screenshot1:
2. (…SEGUE). Con atto di citazione la società ha introdotto il presente giudizio Parte_1
e, per i molteplici e puntuali motivi di cui si dirà nel prosieguo della motivazione sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza e, comunque, di revocare il decreto ingiuntivo n. 560/2024, R.G. n. 7929/2023, pronunciato dal Tribunale di Bergamo il 3 marzo 2024.
3. PARZIALE ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE E REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
PREMESSA SULL'INTERPRETAZIONE DEI PATTI CONTRATTUALI INTERCORSI TRA LE ODIERNE
PARTI IN CAUSA. Allo scopo di assicurare al contempo una chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rispetto del criterio della sintesi nella redazione della motivazione della sentenza posto dagli artt. 132, n.4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., occorre soffermarsi in via preliminare sull'interpretazione del regolamento contrattuale la cui architettura è stata delineata dalle odierne parti in causa mediante plurimi patti negoziali;
in particolare, per quanto rileva ai fini del giudizio, è necessario soffermarsi sull'ambito territoriale di azione della società (§ 3.1), sull'efficacia temporale del vincolo contrattuale (§ 3.2.) e sul CP_1 patto in ordine alla forma (§ 3.3.)
Vale anticipare che l'interpretazione dei patti contrattuali accolta da questo Giudice aderisce alla prospettazione difensiva della società convenuta, l'odierna opponente e trova Parte_1 fondamento in plurime e coerenti emergenze documentali, lette con l'ausilio dei criteri ermeneutici propri dell'interpretazione (anche) giuridica, resi peraltro positivi dal legislatore italiano (cfr. artt.
1362-1371 cod.civ.). Tali criteri coincidono peraltro con i criteri sull'interpretazione dei contratti posti dalla legge di IN che parte opposta ritiene applicabile ai sensi della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980; tale coincidenza emerge dalla lettura delle pagg. 304-310 del documento n. 42 prodotto da parte opposta (le differenze tra i due ordinamento giuridici, quello di IN e quello italiano, che emergono da tale documento attengono a questioni non rilevanti ai fini del presente giudizio). Non risulta pertanto necessario soffermarsi sull'applicabilità o meno di tale legislazione straniera a fronte della natura atipica del contratto oggetto del presente giudizio, questione, questa, irrilevante ai fini della presente decisione, occuparsene risulterebbe dunque processualmente inutile.
3.1. Il perimetro temporale del rapporto contrattuale. Il contratto Sales & Marketing stipulato nel 2019 tra le odierne parti in causa prevede una durata di due anni, con automatico rinnovo alla scadenza salvo disdetta con preavviso di 30 giorni (art. 2).
E' circostanza pacifica che il contratto, in seguito alla disdetta comunicata dalla società
[...]
sia cessato il 26 agosto 2021. Pt_1
Ai sensi dell'art.
4.5 del contratto in caso di risoluzione o di scadenza dell'accordo, tutti gli ordini Parte_ ricevuti da grazie all'attività di prima della risoluzione o della data di scadenza CP_1 dell'accordo, e fino a tre mesi dopo la data di scadenza, matureranno una commissione a favore di Parte_
sulla quale le parti si accorderanno e che dovrà essere pagata da CP_1
Parte_
dunque, in ragione di tale clausola, è tenuta a pagare una commissione in relazione agli ordini ricevuti fino al 26 novembre 2021. Parte_ Come correttamente eccepito da tale termine, per le ragioni che si vanno a esplicitare, concerne sia gli ordini cd. base sia gli ordini cd. top up.
Come anticipato nel § 1.2, la società nell'illustrare la distinzione tra gli ordini cd. base e gli CP_1 ordini cd. top up ha definito questi ultimi quale mera continuazione di ordini precedenti;
per fondare tale deduzione, parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta ha osservato che negli ordini top up si ravvisa la dicitura “Important note: this purchase order shall be considerd as continuation to the prime order PO […]”, vale a dire che l'ordine top up deve essere considerato quale continuazione dell'ordine cd. base.2
Nell'ordinanza del 28 ottobre 2024, di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., è stato già posto in evidenza che parte opposta ha citato tra virgolette l “important note” apposta sui top orders senza riportarne per intero il testo, troncandolo anzi con l'apposizione del segno grafico dell'omissis (vale a dire il segno […]), ritenendo evidentemente irrilevante ai fini della tenuta argomentativa della propria deduzione riportare per esteso la dicitura.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte opposta, il sintagma omesso si rivela invece di speciale rilevanza per una corretta interpretazione del testo dei top order, come si evince dallo screenshot che segue Come correttamente eccepito da parte opponente il sintagma omesso consente di affermare che la dicitura “shall be considered as a continuation to the prime order” vale ai fini della continuità della documentazione;
il cliente, allo scopo di risparmiare tempo e risorse, può in tal modo e grazie a tale clausola utilizzare la stessa documentazione già prodotta e approvata in occasione dell'ordine base. Parte_ Come chiarito da (senza che a riguardo sia poi intervenuta una contestazione da parte di
), di tanto si rinviene conferma nel rimando, nella stessa dicitura, al PIM (Pre inspection CP_1
Meeting) che risulterebbe necessario per ogni nuovo ordine se le parti non acconsentissero ad avvalersi di quello precedente e relativo all'ordine base.
L'autonomia del top order rispetto all'ordine base (nel senso dell'insussistenza di un obbligo ad utilizzare lo stesso fornitore dell'ordine base anche per l'ordine top up) emerge da un'altra circostanza, anch'essa posta in evidenza dall'argomentare difensivo di parte opponente, rimasto non contestato dall'argomentare avversario e che concerne la vincolatività dei prezzi dell'ordine base per gli ordini top up solo entro una certa data, coincidente con il termine di completamento di consegna dell'ordine base: oltre tale termine le parti devono procedere ad avviare una nuova trattativa e quindi raggiungere un nuovo accordo.
Tanto emerge dal testo dell'ordine prodotto dalla stessa opposta sub doc.10 (pag. 16) là dove si legge quanto segue:
Da quanto fin qui esposto e in ragione anche di quanto chiarito in ordine all'autonomia degli ordini base e top up (e nei termini che verranno ulteriormente specificati nel prosieguo della motivazione), Parte_ discende che è tenuta a pagare una commissione in relazione agli ordini (sia base che top up) ricevuti fino al 26 novembre 2021.
3.2. Il perimetro del rapporto contrattuale in relazione al territorio e ai clienti. Le odierne parti in causa hanno chiaramente delimitato l'oggetto del rapporto contrattuale sia in relazione al territorio di operatività di sia in relazione ai clienti. CP_1
Parte_ Ai sensi dell'art.
1.1. del contratto, ha conferito a l'incarico di procacciare affari sia CP_1 ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti sia ai fini della gestione dell'attività di marketing con i clienti all'interno del territorio di IN.
Quanto ai clienti, il contratto di Sales & Marketing oggetto del presente giudizio (e i relativi patti modificati ed integrativi successivamente intervenuti e di cui si dirà nel corso della motivazione) si applica ai rapporti con i seguenti clienti e per i progetti indicati (come da Allegato A):
1. Mc MO – Progetto Marjan di Saudi Aramco, pacchetti 1 e 4;
2. AR & BR – Progetto Marjan di Saudi Aramco, pacchetto 2;
3. . Controparte_2
3.3. Sulla forma convenzionale. L'art. 3 del contratto prevede che le modifiche all'accordo possono essere apportate solo con l'approvazione scritta di entrambe le parti (“changes to the present agreement can only be made by written acceptance of both parties”). Con tale patto le parti hanno chiaramente convenuto di adottare la forma scritta per futuri patti modificativi. Come già rilevato nell'ordinanza del 28 ottobre 2024 e come correttamente eccepito da parte opponente, con tale clausola le parti hanno pattuito di apportare per iscritto (written acceptance) eventuali modifiche contrattuali, senza richiedere al contempo, quale ulteriore requisito di validità, la relativa sottoscrizione, vale a dire l'apposizione della firma dei due contraenti. Risulta di tutta evidenza che la clausola n. 3 non preveda una “subscripted acceptance”.
Da tanto discende che il requisito della forma scritta previsto dalla clausola n. 3 del contratto è soddisfatto allorquando le parti raggiungono patti modificativi ed integrativi tramite comunicazioni email, pur prive della firma elettronica, documenti sussumibili nel disposto dell'art. 2712 cod.civ. (a conforto v. Cass. n. 11606/2018, richiamata, ex multis, da Cass. n. 19155/2019; più di recente anche Cass. n. 14046/2024).
4. (…SEGUE). La società in sede monitoria ha ottenuto il riconoscimento di un credito nei CP_1
Parte_ confronti di di importo pari ad € 1.297.289,00 oltre interessi.
Parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ. in relazione a due ordini (sui dieci dedotti), con conseguente accertamento di un credito dall'importo minore rispetto a quello oggetto dell'ingiunzione di Parte_ pagamento pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Se i documenti prodotti in sede monitoria, in particolare le fatture, si sono rivelati sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel presente giudizio di cognizione ordinaria quelle medesime fatture, in assenza di ulteriori inferenze probatorie, sono risultate inadeguate a supportare l'intera pretesa creditoria che, all'esito del giudizio, per i motivi di cui si va a dire nei paragrafi che seguono, deve ritenersi accertata nella misura di € 207.001,61.
4.1. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 8. Il credito vantato da relativo ai CP_1 cinque ordini descritti nella fattura nn. 23-24/003 (doc. 8 fasc.mon.) è provato in relazione ai due ordini di cui si dirà sub § 4.1.b.
4.1.a. Tre degli ordini ivi indicati recano una data successiva allo scadere del termine di Parte_ efficacia dell'obbligazione di pagamento da parte di (si rinvia a quanto sopra chiarito sub § 3.1. in ordine al perimetro temporale del rapporto contrattuale); si tratta degli ordini datati 14 giugno 2022, 8 maggio 2022 e 20 aprile 2022.
4.1.b. In relazione agli altri due ordini (datati 10 gennaio 2021 e 11 maggio 2021), parte opponente nell'atto di citazione ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'effettiva esistenza di Parte_ tali ordini di acquisto e della loro riferibilità ad 3
Nella comparsa di costituzione e risposta parte opposta, per provare l'esistenza di tali ordini, ha prodotto i documenti nn. 10 e 12 da cui risulta, quale purchaser la società McMO BI Co.
TD e quale seller la società Industrial Valves Manufactures. Parte_ A fronte di tale produzione, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha eccepito che l'unico soggetto che ha acquisito ordini è la società Industrial Valves Manufactures, da anni qualificata presso il cliente finale Saudi Aramco, con apporto nullo di nelle trattative e negoziazioni. CP_1
In relazione a tali due ordini la domanda formulata da è fondata nei termini che seguono. CP_1
Dal documento n. 9 prodotto da parte opposta emerge la prova di quanto dedotto da in CP_1
Parte_ ordine all'assunzione da parte di dell'obbligazione di pagare le commissioni dovute anche per gli ordini ricevuti dalla società Industrial Valves Manufactures;
tale documento rappresenta una Parte_ corrispondenza email tra per e amministratore delegato di Testimone_1 CP_3
; alla richiesta di quest'ultimo di voler confermare che la commissione concordata sarà CP_1
Parte_ Parte_ Part pagata da se l'ordine viene dato da TT o da L&T a o a , Testimone_1 risponde confermando e precisando “come già detto, ogni ordine ricevuto da IBM viene infine Parte_ Par eseguito da poiché siamo noi a fornire a tutte le parti e i componenti.”4
In ordine alla prova del contributo di nel perfezionamento di tali due ordini deve ritenersi CP_1 che riveste una seria portata probatoria il fatto della disponibilità da parte della società CP_1 della documentazione prodotta sub docc. 10 e 12. A tal riguardo vale precisare che sulla base di un ragionamento inferenziale il giudice può accertare un rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto
(nel presente caso: il fatto che la documentazione relativa all'ordine sia nella disponibilità della società ) e quello ignoto (vale a dire il fatto da provare del contributo causale di CP_1 CP_1 nella conclusione dell'affare) sulla base di canoni di probabilità; è cioè indubbio che il giudice, sulla scorta di una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza, possa ritenere provato un fatto. La misura della provvigione dovuta per tali due ordini deve ritenersi però pari non già al 5% del Parte_ valore dell'ordine, come ritenuto da , ma pari al 3% di tale valore, come eccepito da CP_1
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, il testo del contratto ed in particolare il primo Parte_ alinea della clausola contrattuale n. 4 prevede che si impegna a pagare una commissione pari al 5% del valore degli ordini ricevuti dai clienti operanti nel territorio di , vale a dire – vista CP_1 la specificazione presente nell'Allegato A – nel territorio di IN.5 Tale commissione, in virtù del disposto della medesima clausola, può essere discussa e modificata dalle parti di comune accordo, di volta in volta.6 Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, dal dato testuale del contratto emerge che la provvigione del 5% non è stata pattuita indistintamente in relazione a qualsivoglia cliente e indipendentemente dal territorio in cui lo stesso operi. Al contrario, letta la clausola n. 4 per mezzo dell'Allegato A, in modo tale da attribuire a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge che le parti hanno chiaramente inteso specificare che per il solo territorio di IN si applica la provvigione del 5% (“Attachment A - List of Territories
[…]: the Territory of IN […]”). Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare altresì il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto;
Parte_ ebbene, in virtù di tale criterio interpretativo, dal fatto che – come correttamente osservato da
– subito dopo la stipula del contratto di Sales & Marketing le parti hanno coltivato trattative volte a definire le provvigioni da applicarsi a specifici progetti e clienti esulanti dal Territorio di IN conforta ulteriormente il significato attribuito alla clausola n. 4 sopra illustrato.
In conformità al dettato di tale clausola, dopo la stipula del contratto le parti hanno coltivato ulteriori trattative intorno alla misura della provvigione da pagare in relazione a specifici progetti e clienti operanti in territori diversi da IN. Dai documenti nn. 7, 8, 9 e 12 di parte opponente emerge la prova che in relazione al cliente McMO la percentuale sugli ordini ricevuti grazie all'attività di è stata pattuita nella misura del 3%. Più in particolare, da tali documenti CP_1
Parte_ emerge la prova che ricevuta la proposta di di riconoscere una commissione del 2% per tutti i clienti elencati nell'Allegato A, ha controproposto la misura del 3% per McMO. CP_1
Pertanto, l'ammontare della provvigione per gli ordini del 10 gennaio 2021 e dell'11 maggio 2021
(prima e terza riga della fattura) è pari a complessivi € 207.001,61 (16.200,18 + 190.801,43).
4.2. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 9. Il credito vantato da relativo ai due CP_1 ordini descritti nella fattura n. 23-24/004 (doc. 8 fasc.mon.) è insussistente. Evidenziato che dalle descrizioni in fattura (emessa il 12 giugno 2023) non emerge la data degli ordini, in seguito alla relativa eccezione formulata da parte opponente, parte opposta ha prodotto gli ordini di acquisto sub docc. 16 e 17, documenti questi da cui emergono quali date degli ordini il 18 agosto 2022 e l'8 settembre 2022, successivi dunque alla data di cessazione di efficacia del contratto.
Per i motivi esposti nel § 3.1., da ritenersi qui integralmente richiamato, la domanda relativa ai crediti di cui alla fattura n.23-24/004 deve essere rigettata.
4.3. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 10. Altrettanto infondato si rivela il credito vantato dall'opposta descritto nella fattura nn. 23-24/005.
In relazione a tale credito, l'attrice prima ancora che l'onere della prova non ha soddisfatto CP_1
l'onere di allegazione. Se in relazione alle provvigioni di cui si è detto finora ha allegato i CP_1 fatti posti a fondamento del credito vantato indicando in modo puntuale gli estremi idonei ad individuare l'ordine di riferimento, in relazione a talaltro credito si è limitata a chiedere il pagamento di una commissione del 5% su un ordine dal valore di € 1.600,000,00 così descritto:
“Marjan Package 1, L&T IN – Purchase Order Value”.
Come correttamente eccepito da parte opponente, tale fattura si caratterizza per genericità ed indeterminatezza che, sul piano processuale, si traducono in genericità ed indeterminatezza dell'allegazione dei fatti posti a fondamento del credito vantato. Nel corso del giudizio tale allegazione generica non è stata superata, l'opposta non avendo provveduto a identificare l'ordine, a indicare in modo puntuale l'attività svolta, a precisare la riferibilità al periodo di vigenza contrattuale. In ragione del mancato assolvimento dell'onere di allegazione è stata rigettata l'istanza formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione non potendo essere utilizzato per colmare una lacuna probatoria o, prima ancora, l'inerzia della parte sulla quale grave l'onere di allegazione.
4.4. Gli ordini di cui alla fattura prodotta sub doc. 11. La domanda attorea relativa ai crediti descritti nella fattura nn. 23-24/006 è infondata e deve essere rigettata.
I crediti oggetto di tale fattura sono relativi ad ordini del cliente OD AO.
Ebbene, è indubbio, per le ragioni chiarite sub § 4.1.b., che agli ordini di clienti situati nel territorio di IN, in conformità alla clausola n. 4, deve applicarsi il 5% quale misura della provvigione;
è altrettanto indubbio perché incontestato (oltre che indicato nella fattura) che OD è un cliente che opera nel territorio di IN. Parte_ È però altrettanto indubbio, per chiara e incontestabile pattuizione scritta, che e CP_1 hanno escluso il cliente dall'oggetto del contratto di Sales & Marketing (v. docc. 16 e 17 Pt_3 fasc.opponente).
5. Interessi. Sull'importo di € 207.001,61 devono essere riconosciuti gli interessi di mora calcolati dal 12 aprile 2024, data della ricezione della notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Vale precisare che il dies a quo di tali interessi non può coincidere con la data di ricezione della diffida ad adempiere prodotta da sub doc. 12 fasc.mon. in quanto la ricorrente non ha CP_1
Parte_ provato l'avvenuta ricezione da parte di ha prodotto la sola ricevuta postale di CP_1 accettazione della raccomandata, ma non anche la prova dell'intervenuta consegna, v. pag. 3 del doc.12 fasc.mon.).
6. Spese di lite. A fronte dell'accoglimento in misura assai ridotta della domanda formulata da
, questo Giudice, in ragione del solo criterio della soccombenza, avrebbe disposto la CP_1 compensazione delle spese di lite (v. Cass. S.U. n.32061/2022).
Nel caso di specie sussistono però i presupposti per l'applicazione dell'art. 91, I comma c.p.c., Parte_ sicché la società deve essere condannata a rifondere alla società le spese del processo CP_1 maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente nel corso dell'udienza celebrata il 24 ottobre 2024, vale a dire le spese della fase decisoria. Parte_ Nel corso dell'udienza ex art. 181, I comma c.p.c. ha proposto di definire in via conciliativa la controversia mediante il pagamento in favore di di un importo compreso tra € CP_1
300.000,00 ed € 400.000,00. Parte opposta ha rifiutato tale proposta, formulando a sua volta una controproposta, ma senza fornire un giustificato motivo alla mancata adesione alla proposta di Parte_
pur seriamente formulata oltre che nettamente superiore all'ammontare del credito accertato all'esito del presente giudizio. Da ultimo, vale precisare che, come rilevato dalla più attenta dottrina, il rifiuto di accettare una proposta formulata dalla controparte non può fondarsi sull'intimo convincimento circa l'integrale fondatezza delle proprie richieste: tanto è imposto dal principio di autoresponsabilità della parte nel valutare una proposta, principio questo che costituisce il fondamento del disposto di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Le spese per la fase decisoria sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del valore della causa individuato con riferimento al decisum (lo scaglione di riferimento è pertanto quello da € 52.0001 a € 260.000,00).
L'art. 4, comma I del suddetto Decreto ministeriale prevede che ai fini della liquidazione del compenso il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate.
In conformità al disposto della stessa norma questo Giudice ritiene di dover aumentare il compenso nella misura massima consentita, dunque fino al 50%, in ragione della complessità delle questioni trattate, ma soprattutto in ragione del pregio dell'attività difensiva prestata e dei risultati conseguiti nell'interesse della propria assistita. Pertanto, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.380,00 oltre esborsi (vale a dire, contributo unificato, spese di notifica, marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di un credito della società nei confronti Controparte_4 della società di importo pari ad € 207.001,61, oltre interessi come da Parte_1 motivazione (§ 5).
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 560/2024, R.G. n. 7929/2023, pronunciato dal Tribunale di
Bergamo il 3 marzo 2024.
3. Condanna la società a pagare in favore della società Parte_1 Controparte_4
l'importo di € 207.001,61, oltre interessi come da motivazione (§ 5).
4. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_4 che liquida in € 6.380,00 per compenso professionale, oltre 15% per Parte_1 spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito il testo in Inglese, lingua in cui è stato redatto il contratto (la traduzione in Italiano del documento sub doc. 2 è stata prodotta sub doc. 2 bis fasc.mon.):
“
4. FINANCIAL PROVISION AND PAYMENTS: Omb shall pay 5% agency commission on orders received from customers in Piinacle's territory. The above mentioned commission can be discussed and modified case by case with mutual agreement.” 2 La dicitura è riportata per esteso da parte opposta nella comparsa conclusionale. 3 V. atto di citazione, pag. 23. 4 Nel testo originale in Inglese: Parte
“Dear , Please confirm that the agreed commission would be paid by if the order is given by TT Tes_1 or L&T to either OM or VM.”
“Dear MK, Parte Yes confirmed. As discussed any order received by VM is eventually executed by since we supply to VM all the parts and components.” 5 Si riporta di seguito il testo in Inglese, lingua in cui è stato redatto il contratto (come già chiarito nella nota n. 1, la traduzione in Italiano del documento sub doc. 2 è stata prodotta sub doc. 2 bis fasc.mon.):
“OM shall pay 5% agency commission on orders received from customers in Piinacle's territory” 6 “The above mentioned commissioned can be discussed and modified case by case with mutual agreement.”