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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/09/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 15/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 4574 /2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] via Torre Marzio, rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo BIZZARRO, elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Capodrise (Ce) alla via Dante Alighieri n.37, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 4.7.2022, l'odierno ricorrente impugnava in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell' n. OI-000367077, CP_1 notificatagli il 7/6/2022 quale legale rappresentante della società (P.Iva CP_2
e C.F. ), nonché quale autore della violazione amministrativa in questione e P.IVA_1 quindi obbligato principale, per violazione dell'art. art. 2, comma 1 bis, DL 463/83, convertito dalla legge 638/83 e - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei lavoratori in forza presso la società, relativamente all'annualità 2014 per un importo complessivo di € 25.506,60. Ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che le somme oggi iscritte a debito sono state pagate (febbraio 2018) entro il termine di tre mesi dalla data della notifica degli atti di accertamento prodromici (7.11.2017) prot. N. 2000.01/09/2017.0298536 e prot. N. 2000.01/09/2017.0298535, come CP_1 CP_1 descritto ai punti A), B) e C) del ricorso. Invocando l'errore dell'Ente previdenziale, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle pretese previdenziali contenute nell'atto, per avvenuto esatto adempimento. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposto e in via CP_1 preliminare poneva in luce che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 convertito nella legge 85/2023, aveva provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 14.789,10, ovvero, trattandosi di violazione antecedente al 2015, nell'importo più favorevole pari alla terza parte del massimo della sanzione irrogabile, ovvero nell'importo di € 6.572,95, da versare entro 60 giorni dalla prima udienza. Contrastava le ragioni di parte opponente facendo rilevare che il pagamento, per come effettuato, andava a coprire integralmente soltanto il mese di agosto 2014 e parzialmente il successivo mese di settembre;
risultando non adempiute le quote dei mesi da gennaio a luglio 2014 e ottobre-novembre 2014. Chiedeva, poi, con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della camera di consiglio la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è infondato.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (cfr. Trib. Arezzo n. 157/2022).
L'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto. Ne deriva che in assenza di allegazioni e/o contestazioni in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti nulla deve provare l' convenuto. Quest'ultimo, infatti, sarà gravato dell'onere probatorio secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione, non determinando tuttavia la sua inerzia processuale l'automatico accertamento di infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, tenuto alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi della L. n. 689/1981, art. 23, comma 6, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. n. 4898/15; Cass. n. 24691/18).
Parte ricorrente, in primis, non ha dato prova di aver provveduto a pagare la sanzione amministrativa nell'importo come rideterminato – seppur esiguo rispetto a quello originario - (cfr. all. 6 mem. entro il termine di 60 giorni, per cui la domanda va CP_1 esaminata in riferimento alle doglianze sollevate in ricorso quali motivi di opposizione all'intimata ingiunzione.
Non ha dato prova nemmeno, ad un attento esame della documentazione prodotta in giudizio (cfr. all. 3, 4 e 5) allegata al ricorso, di aver a suo tempo adempiuto - nel termine di tre mesi dalla notifica degli atti prodromici di accertamento delle violazioni - al pagamento delle somme portate dall'ordinanza ingiunzione. In ricorso, difatti, ha sostenuto di aver correttamente pagato in data 6.2.2018 - come indicato nel prospetto di inadempienze Uniemens - l'importo di €. 2.084,47 (risultante dalla somma di €. 430,83 + 451,41 + 407,85 + 384,97 + 409,41) per le quote non versate a carico dei dipendenti a far data dal 12/2013 al 4/2014, (cfr. all. n. 3); l'importo di €. 1.217,31 (risultante dalla somma di €. 366,86 + 426,42 + 424,03) quale importo quote non versate a carico dei dipendenti a far data dal 5/2014 al 7/2014 (cfr. all. 4); l'ulteriore importo di €. 2.046,89 (risultante dalla somma di €. 418,97 + 399,95 + 623,27 + 604,70) quali quote non versate a carico dei dipendenti (cfr. all. 5). Il tutto a mezzo mod. F35, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente.
L' in ordine all'effettuato pagamento, ha evidenziato che i contributi per i periodi CP_1 oggetto di giudizio dal 12/2013 al 11/2014 sono stati inseriti, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore nei seguenti avvisi di addebito, non opposti: a) Avviso di addebito n. 328 2014 000 453 2631 notificato il 23/10/14 a mezzo posta
- periodi da 12/13 a 07/14 – Inad. 3012 e da 3014 a 3020; b) Avviso di addebito n. 328 2015 000 038 6834 notificato il 25/7/15 a mezzo PEC - periodi da 08/14 a 11/14 – Inad. da 3021 a 3024. Il pagamento a seguito dell'avviso di accertamento notificato il 7.11.2017 andava effettuato, come da istruzioni di pagamento in calce all'atto impositivo (cfr. pag. 2 all. 002 al ricorso), a mezzo di mod. F24 . CP_5
Segue (cfr. pag. 4) il “Prospetto delle inadempienze Uniemens”, con indicazione specifica delle quote omesse a carico dei prestatori di lavoro, i cui importi sono esattamente quelli pagati a mezzo bollettini (all. 003, 004, 005) dal ricorrente. Le istruzioni fanno chiaro anche che, qualora gli importi in questione fossero stati dedotti in avvisi di addebito, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato a mezzo mod. F35 – come in effetti il contribuente ha fatto -; tant'è che accanto agli importi inseriti in prospetto, nell'ultima colonna, si legge la dizione “F35”, seguita dal numero dell'avviso di addebito in cui le somme sono portate (nn. 328 2014 000 453 2631; 328 2015 000 038 6834). I due avvisi di addebito in questione, come anticipato, recano tanto le somme a carico del datore (che il ricorrente con i pagamenti non ha inteso adempiere), quanto quelle a carico del lavoratore (quelle per le quali, invece, specificamente il contribuente ha effettuato il pagamento, che, quindi, è stato parziale rispetto al totale portato dagli avvisi). Senonché, in caso di pagamenti parziali effettuati presso l' ed a mezzo F35, CP_6
l'Azienda è tenuta ad operare seguendo le istruzioni di pagamento esposte a pag. 10 dell'avviso di addebito (cfr. all. mem. costituzione avviso 1; avviso 2), Controparte_2 indicando - tra l'altro - i numeri progressivi ed i relativi importi, riportati nel dettaglio degli addebiti e degli importi, che si intendono versare. Tali adempimenti non sono stati rispettati dal solvens: i bollettini di pagamento allegati (cfr. all. 003, 004, 005 ricorso) nelle caselle relative ai numeri progressivi e agli importi non recano alcunché; con la conseguenza che i pagamenti effettuati sono stati imputati dal nel modo seguente: CP_7
- € 2.715,45 in conto dei contributi del mese di 01/13 (Inad. 3002);
- € 341,77 in conto ulteriori somme del mese di 01/13 (Inad. 3002);
- € 244,56 in conto aggio contribuente del mese di 01/13 (Inad. 3002); (cfr. all. alla memoria di costituzione lista riscossioni Inad. 3002 – avviso 1)
- € 1.835,78 in conto dei contributi del mese di 08/14 (Inad. 3021);
- € 146,86 in conto aggio contribuente del mese di 08/14 (Inad. 3021);
- € 59,50 in conto dei contributi del mese di 09/14 (Inad. 3022);
- € 4,75 in conto aggio contribuente del mese di 09/14 (Inad. 3022). (cfr. all. liste riscossioni Inad. 3021 e 3022 – avviso 2).
Tanto, in linea con la normativa sul punto. Ai sensi dell'art. 1193 c.c. sull'imputazione dei pagamenti “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”. La letteratura ha definito tale imputazione dei pagamenti come un nesso di collegamento tra la prestazione e il rapporto obbligatorio, che può avere la fonte in un atto di parte o nella legge (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 335). Il criterio adottato dall'art. 1193 c.c. sull'imputazione del pagamento è duplice: da un lato è data facoltà alle parti di scegliere come imputare i pagamenti e, dall'altro, in assenza di imputazione ad opera delle parti, è la legge che comunque identifica le modalità di imputazione. Tale scelta è unilaterale, vale a dire che non richiede l'accordo con il creditore (il consenso del creditore ex art. 1194 c.c. è richiesto solo se il debitore voglia imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi). Si tratta di un atto unilaterale recettizio, che produce effetto in quanto sia portato a conoscenza del creditore: la dottrina lo considera un atto negoziale e in particolare un atto di destinazione. Sulla tempistica entro la quale il debitore deve fare l'imputazione, la previsione di cui all'art. 1193 c.c. si limita a indicare che il debitore, quando paga, possa indicare appunto quale debito intende soddisfare. Con ciò intendendo sottolineare il fatto che la scelta del debitore non può essere successiva al pagamento, non potendo, dopo quel momento, tale soggetto più incidere sulle modalità di imputazione. Pur se la legge indica che l'imputazione del debitore deve essere fatta al momento dei pagamenti, si ritiene legittima anche l'imputazione preventiva (Cass., 7 febbraio 1975 n. 474, in Foro it., 1975, I, p. 2287 ss.); viceversa, una dichiarazione del debitore successiva ai pagamenti, in assenza di accettazione del creditore, è inefficace (Cass., 9 novembre 2012, n. 19527; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941) e per la stessa ragione, effettuata una valida imputazione, questa non è modificabile dopo il pagamento (Cass., 11 luglio 1998, n. 6795). La giurisprudenza ha indicato che, quando appunto il debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass., 21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527). Le medesime sentenze precisano però che, in linea generale, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Dunque, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva (cioè, puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288), che è ciò che è accaduto nella fattispecie in esame.
Siffatti principi di carattere generale, poi, trovano conferma nella normativa tributaria dettata dall'art. 31 comma 1 D.P.R. 602/1973, a tenore del quale, infatti, il Concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Se il contribuente è debitore sia di rate scadute che di rate non ancora scadute, l'eventuale pagamento di un acconto viene così imputato:
– prima a copertura delle rate scadute, dei relativi interessi, dei diritti e delle spese maturati a favore dell'Agente della riscossione;
– poi, l'eventuale eccedenza potrà andare a coprire anche le rate non scadute. Nei riguardi delle sole rate scadute, inoltre, l'imputazione è fatta rata per rata:
– iniziando dalla più remota,
– passando poi al debito di imposta,
– alle sanzioni,
– al debito relativo agli interessi di mora,
– e solo successivamente l'imputazione può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore dell' . Controparte_8
Per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
E tanto ha disposto, in mancanza di una compilazione puntuale dei bollettini di pagamento da parte del contribuente, il Riscossore, che non ha ricevuto l'imputazione dei pagamenti parziali e ha proceduto a sopperire con l'applicazione dei criteri normativi dettati in materia. Pertanto:
- alcun importo risulta versato per i periodi da 12/13 a 07/14 (avviso 1)
- alcun importo risulta versato per i periodi di 10/14 e 11/14 (avviso 2)
- non risultano integralmente versate le ritenute del mese di 09/14 (avviso 2) - risultano versate entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento le ritenute del mese di 08/14 (avviso 2).
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, alcun fatto estintivo dell'obbligazione si è verificato, se non per le mensilità di agosto 2014 e parzialmente per il settembre successivo e, dunque, va rigettata l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, sebbene sia stata rideterminata negli importi a debito.
Stimasi equo compensare le spese di lite nella misura della metà, in considerazione dell'errore in cui è incorso il solvens nell'adempimento, valorizzando l'intento positivo e di buona fede di effettuare il pagamento nei termini di legge;
l'altra metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, avuto riguardo alla serialità della controversia, alla natura delle questioni trattate, al valore della domanda, alle fasi del giudizio e al pregio dell'opera professionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) previa compensazione per la metà, condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 950,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 15/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 4574 /2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] via Torre Marzio, rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo BIZZARRO, elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Capodrise (Ce) alla via Dante Alighieri n.37, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo, depositato il 4.7.2022, l'odierno ricorrente impugnava in opposizione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell' n. OI-000367077, CP_1 notificatagli il 7/6/2022 quale legale rappresentante della società (P.Iva CP_2
e C.F. ), nonché quale autore della violazione amministrativa in questione e P.IVA_1 quindi obbligato principale, per violazione dell'art. art. 2, comma 1 bis, DL 463/83, convertito dalla legge 638/83 e - omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei lavoratori in forza presso la società, relativamente all'annualità 2014 per un importo complessivo di € 25.506,60. Ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che le somme oggi iscritte a debito sono state pagate (febbraio 2018) entro il termine di tre mesi dalla data della notifica degli atti di accertamento prodromici (7.11.2017) prot. N. 2000.01/09/2017.0298536 e prot. N. 2000.01/09/2017.0298535, come CP_1 CP_1 descritto ai punti A), B) e C) del ricorso. Invocando l'errore dell'Ente previdenziale, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle pretese previdenziali contenute nell'atto, per avvenuto esatto adempimento. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'opposto e in via CP_1 preliminare poneva in luce che, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 DL 48/2023 convertito nella legge 85/2023, aveva provveduto a rideterminare l'importo della sanzione amministrativa in € 14.789,10, ovvero, trattandosi di violazione antecedente al 2015, nell'importo più favorevole pari alla terza parte del massimo della sanzione irrogabile, ovvero nell'importo di € 6.572,95, da versare entro 60 giorni dalla prima udienza. Contrastava le ragioni di parte opponente facendo rilevare che il pagamento, per come effettuato, andava a coprire integralmente soltanto il mese di agosto 2014 e parzialmente il successivo mese di settembre;
risultando non adempiute le quote dei mesi da gennaio a luglio 2014 e ottobre-novembre 2014. Chiedeva, poi, con svariate argomentazioni il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, all'esito della camera di consiglio la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è infondato.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato (cfr. Trib. Arezzo n. 157/2022).
L'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto. Ne deriva che in assenza di allegazioni e/o contestazioni in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti nulla deve provare l' convenuto. Quest'ultimo, infatti, sarà gravato dell'onere probatorio secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c. nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito spetta all'amministrazione, non determinando tuttavia la sua inerzia processuale l'automatico accertamento di infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, tenuto alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi della L. n. 689/1981, art. 23, comma 6, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. n. 4898/15; Cass. n. 24691/18).
Parte ricorrente, in primis, non ha dato prova di aver provveduto a pagare la sanzione amministrativa nell'importo come rideterminato – seppur esiguo rispetto a quello originario - (cfr. all. 6 mem. entro il termine di 60 giorni, per cui la domanda va CP_1 esaminata in riferimento alle doglianze sollevate in ricorso quali motivi di opposizione all'intimata ingiunzione.
Non ha dato prova nemmeno, ad un attento esame della documentazione prodotta in giudizio (cfr. all. 3, 4 e 5) allegata al ricorso, di aver a suo tempo adempiuto - nel termine di tre mesi dalla notifica degli atti prodromici di accertamento delle violazioni - al pagamento delle somme portate dall'ordinanza ingiunzione. In ricorso, difatti, ha sostenuto di aver correttamente pagato in data 6.2.2018 - come indicato nel prospetto di inadempienze Uniemens - l'importo di €. 2.084,47 (risultante dalla somma di €. 430,83 + 451,41 + 407,85 + 384,97 + 409,41) per le quote non versate a carico dei dipendenti a far data dal 12/2013 al 4/2014, (cfr. all. n. 3); l'importo di €. 1.217,31 (risultante dalla somma di €. 366,86 + 426,42 + 424,03) quale importo quote non versate a carico dei dipendenti a far data dal 5/2014 al 7/2014 (cfr. all. 4); l'ulteriore importo di €. 2.046,89 (risultante dalla somma di €. 418,97 + 399,95 + 623,27 + 604,70) quali quote non versate a carico dei dipendenti (cfr. all. 5). Il tutto a mezzo mod. F35, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente.
L' in ordine all'effettuato pagamento, ha evidenziato che i contributi per i periodi CP_1 oggetto di giudizio dal 12/2013 al 11/2014 sono stati inseriti, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore nei seguenti avvisi di addebito, non opposti: a) Avviso di addebito n. 328 2014 000 453 2631 notificato il 23/10/14 a mezzo posta
- periodi da 12/13 a 07/14 – Inad. 3012 e da 3014 a 3020; b) Avviso di addebito n. 328 2015 000 038 6834 notificato il 25/7/15 a mezzo PEC - periodi da 08/14 a 11/14 – Inad. da 3021 a 3024. Il pagamento a seguito dell'avviso di accertamento notificato il 7.11.2017 andava effettuato, come da istruzioni di pagamento in calce all'atto impositivo (cfr. pag. 2 all. 002 al ricorso), a mezzo di mod. F24 . CP_5
Segue (cfr. pag. 4) il “Prospetto delle inadempienze Uniemens”, con indicazione specifica delle quote omesse a carico dei prestatori di lavoro, i cui importi sono esattamente quelli pagati a mezzo bollettini (all. 003, 004, 005) dal ricorrente. Le istruzioni fanno chiaro anche che, qualora gli importi in questione fossero stati dedotti in avvisi di addebito, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato a mezzo mod. F35 – come in effetti il contribuente ha fatto -; tant'è che accanto agli importi inseriti in prospetto, nell'ultima colonna, si legge la dizione “F35”, seguita dal numero dell'avviso di addebito in cui le somme sono portate (nn. 328 2014 000 453 2631; 328 2015 000 038 6834). I due avvisi di addebito in questione, come anticipato, recano tanto le somme a carico del datore (che il ricorrente con i pagamenti non ha inteso adempiere), quanto quelle a carico del lavoratore (quelle per le quali, invece, specificamente il contribuente ha effettuato il pagamento, che, quindi, è stato parziale rispetto al totale portato dagli avvisi). Senonché, in caso di pagamenti parziali effettuati presso l' ed a mezzo F35, CP_6
l'Azienda è tenuta ad operare seguendo le istruzioni di pagamento esposte a pag. 10 dell'avviso di addebito (cfr. all. mem. costituzione avviso 1; avviso 2), Controparte_2 indicando - tra l'altro - i numeri progressivi ed i relativi importi, riportati nel dettaglio degli addebiti e degli importi, che si intendono versare. Tali adempimenti non sono stati rispettati dal solvens: i bollettini di pagamento allegati (cfr. all. 003, 004, 005 ricorso) nelle caselle relative ai numeri progressivi e agli importi non recano alcunché; con la conseguenza che i pagamenti effettuati sono stati imputati dal nel modo seguente: CP_7
- € 2.715,45 in conto dei contributi del mese di 01/13 (Inad. 3002);
- € 341,77 in conto ulteriori somme del mese di 01/13 (Inad. 3002);
- € 244,56 in conto aggio contribuente del mese di 01/13 (Inad. 3002); (cfr. all. alla memoria di costituzione lista riscossioni Inad. 3002 – avviso 1)
- € 1.835,78 in conto dei contributi del mese di 08/14 (Inad. 3021);
- € 146,86 in conto aggio contribuente del mese di 08/14 (Inad. 3021);
- € 59,50 in conto dei contributi del mese di 09/14 (Inad. 3022);
- € 4,75 in conto aggio contribuente del mese di 09/14 (Inad. 3022). (cfr. all. liste riscossioni Inad. 3021 e 3022 – avviso 2).
Tanto, in linea con la normativa sul punto. Ai sensi dell'art. 1193 c.c. sull'imputazione dei pagamenti “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”. La letteratura ha definito tale imputazione dei pagamenti come un nesso di collegamento tra la prestazione e il rapporto obbligatorio, che può avere la fonte in un atto di parte o nella legge (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 335). Il criterio adottato dall'art. 1193 c.c. sull'imputazione del pagamento è duplice: da un lato è data facoltà alle parti di scegliere come imputare i pagamenti e, dall'altro, in assenza di imputazione ad opera delle parti, è la legge che comunque identifica le modalità di imputazione. Tale scelta è unilaterale, vale a dire che non richiede l'accordo con il creditore (il consenso del creditore ex art. 1194 c.c. è richiesto solo se il debitore voglia imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi). Si tratta di un atto unilaterale recettizio, che produce effetto in quanto sia portato a conoscenza del creditore: la dottrina lo considera un atto negoziale e in particolare un atto di destinazione. Sulla tempistica entro la quale il debitore deve fare l'imputazione, la previsione di cui all'art. 1193 c.c. si limita a indicare che il debitore, quando paga, possa indicare appunto quale debito intende soddisfare. Con ciò intendendo sottolineare il fatto che la scelta del debitore non può essere successiva al pagamento, non potendo, dopo quel momento, tale soggetto più incidere sulle modalità di imputazione. Pur se la legge indica che l'imputazione del debitore deve essere fatta al momento dei pagamenti, si ritiene legittima anche l'imputazione preventiva (Cass., 7 febbraio 1975 n. 474, in Foro it., 1975, I, p. 2287 ss.); viceversa, una dichiarazione del debitore successiva ai pagamenti, in assenza di accettazione del creditore, è inefficace (Cass., 9 novembre 2012, n. 19527; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941) e per la stessa ragione, effettuata una valida imputazione, questa non è modificabile dopo il pagamento (Cass., 11 luglio 1998, n. 6795). La giurisprudenza ha indicato che, quando appunto il debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass., 21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527). Le medesime sentenze precisano però che, in linea generale, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Dunque, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva (cioè, puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288), che è ciò che è accaduto nella fattispecie in esame.
Siffatti principi di carattere generale, poi, trovano conferma nella normativa tributaria dettata dall'art. 31 comma 1 D.P.R. 602/1973, a tenore del quale, infatti, il Concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Se il contribuente è debitore sia di rate scadute che di rate non ancora scadute, l'eventuale pagamento di un acconto viene così imputato:
– prima a copertura delle rate scadute, dei relativi interessi, dei diritti e delle spese maturati a favore dell'Agente della riscossione;
– poi, l'eventuale eccedenza potrà andare a coprire anche le rate non scadute. Nei riguardi delle sole rate scadute, inoltre, l'imputazione è fatta rata per rata:
– iniziando dalla più remota,
– passando poi al debito di imposta,
– alle sanzioni,
– al debito relativo agli interessi di mora,
– e solo successivamente l'imputazione può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore dell' . Controparte_8
Per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
E tanto ha disposto, in mancanza di una compilazione puntuale dei bollettini di pagamento da parte del contribuente, il Riscossore, che non ha ricevuto l'imputazione dei pagamenti parziali e ha proceduto a sopperire con l'applicazione dei criteri normativi dettati in materia. Pertanto:
- alcun importo risulta versato per i periodi da 12/13 a 07/14 (avviso 1)
- alcun importo risulta versato per i periodi di 10/14 e 11/14 (avviso 2)
- non risultano integralmente versate le ritenute del mese di 09/14 (avviso 2) - risultano versate entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento le ritenute del mese di 08/14 (avviso 2).
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, alcun fatto estintivo dell'obbligazione si è verificato, se non per le mensilità di agosto 2014 e parzialmente per il settembre successivo e, dunque, va rigettata l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, sebbene sia stata rideterminata negli importi a debito.
Stimasi equo compensare le spese di lite nella misura della metà, in considerazione dell'errore in cui è incorso il solvens nell'adempimento, valorizzando l'intento positivo e di buona fede di effettuare il pagamento nei termini di legge;
l'altra metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, avuto riguardo alla serialità della controversia, alla natura delle questioni trattate, al valore della domanda, alle fasi del giudizio e al pregio dell'opera professionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) previa compensazione per la metà, condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 950,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini