Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1325
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento sottese

    Il giudice rileva che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lg. 546/1992, non è ammissibile l'impugnazione di un atto successivo (intimazione di pagamento) per vizi inerenti agli atti presupposti (cartelle di pagamento) se questi ultimi sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini. L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. Nel caso di specie, le cartelle sottese sono state ritualmente notificate e non opposte, e l'intimazione di pagamento è stata notificata in data successiva.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione. Si evidenzia che la prescrizione per i tributi locali è quinquennale. Alla data di notifica dell'atto impugnato (09.06.2025) non erano maturati i termini prescrizionali, considerato che vi è stata la notifica di un atto interruttivo (intimazione di pagamento del 23.10.2019) e che anche la sesta cartella (n.094 2018 0019832665000) è stata notificata il 30.01.2019. Inoltre, si tiene conto della sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19 (08.03.2020 - 31.08.2021).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1325
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1325
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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