CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1325/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5745/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'08.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9004919288000 notificatale il 09.06.2025, relativa a sei cartelle di pagamento tutte concernenti la Tari, eccependo in particolare l'omessa notifica delle predette cartelle sottese nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle erano state ritualmente notificati e successivamente erano stati notificati numerosi altri atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2019
9008924146000 in data 23.10.2019 a mani proprie della ricorrente, atto contenente le prime cinque cartelle impugnate e che ha di conseguenza determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente quinquennale (tributi locali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 09.06.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo;
che la sesta cartella di pagamento contestata, la n.094 2018 0019832665000 è stata notificata a mani proprie della Costera in data 30.01.2019
e considerato altresì la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio Calabria,
20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5745/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004919288000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 629/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'08.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9004919288000 notificatale il 09.06.2025, relativa a sei cartelle di pagamento tutte concernenti la Tari, eccependo in particolare l'omessa notifica delle predette cartelle sottese nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle erano state ritualmente notificati e successivamente erano stati notificati numerosi altri atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094 2019
9008924146000 in data 23.10.2019 a mani proprie della ricorrente, atto contenente le prime cinque cartelle impugnate e che ha di conseguenza determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente quinquennale (tributi locali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 09.06.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo;
che la sesta cartella di pagamento contestata, la n.094 2018 0019832665000 è stata notificata a mani proprie della Costera in data 30.01.2019
e considerato altresì la sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio Calabria,
20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna