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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2452/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino via Donizetti n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Anna Margarita che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bontempo, presso lo stessa elettivamente domiciliato in Cassino piazza Labriola 49
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 5.12.2022, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato dal 4.01.1984 al 2020 alle dipendenze della società
[...]
, svolgendo mansioni di operaio ed autista e prestando la Controparte_2
1 propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì per non meno di otto ore giornaliere.
Ha, dunque, sostenuto di essere affetto da rizoartrosi ed artrosi interfalangea bilaterale delle mani con sindrome del tunnel carpale bilaterale, correlata all'attività lavorativa svolta, e di avere perciò presentato in data 4.03.2022 domanda per il riconoscimento di malattia professionale, che l' respingeva ritenendo che “il rischio lavorativo cui è stato esposto CP_3 non è idoneo a provocare la malattia denunciata”. Ha dunque evidenziato di aver proposto, in data 11.05.2022, opposizione avverso tale provvedimento, rimasta disattesa.
Ciò premesso, il ricorrente ha agito in giudizio per sentire dichiarare la natura professionale delle patologie contratte e che l'invalidità per danno biologico sia pari al 16% o ad altra percentuale maggiore/minore che verrà accertata e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. CP_3
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_3 facendo rilevare che non risulta dagli atti che parte ricorrente sia stata esposta al rischio di natura professionale idoneo ad ingenerare la patologia denunciata, eccependo inoltre che non risultano provate le mansioni svolte dal ricorrente né il nesso causale tra dette mansioni e le patologie denunciate.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi, sentiti all'udienza
25.10.2023, e mediante l'esperimento di consulenza tecnica medico legale, con incarico affidato al dr. . Persona_1
All'udienza di discussione, fissata all'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note delle parti, il giudice ha disposto la comparizione del CTU per rendere chiarimenti in merito all'elaborato peritale. All'esito del deposito per iscritto di un primo riscontro ai chiarimenti richiesti, e alla comparizione del ctu in udienza, ritenuto esaustivo quanto chiarito all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la presente pronuncia.
***
2 La domanda è fondata e va accolta, nella misura accertata dal consulente tecnico d'ufficio.
Giova premettere che la malattia professionale è definibile come evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa ed è in rapporto causale con le prestazioni di lavoro. Differisce dall'infortunio per la causa, non violenta, ma lenta e progressiva.
Il D.P.R. 1124/65 stabilisce, all'art. 3, che le malattie oggetto di copertura assicurativa , devono essere contratte nell'esercizio o a causa delle CP_3 lavorazioni tassativamente indicate nello stesso articolato normativo (c.d. lavorazioni morbigene). Originariamente erano considerate di origine professionale solo le malattie indicate nell'elenco allegato al citato D.P.R., come modificato con D.P.R. 366/94, c.d. malattie tabellate, con l'aggiunta delle c.d. tecnopatie compatibili previste dalla L. 780/75, ossia la silicosi e l'asbestosi, derivanti da esposizione alle polveri, rispettivamente, di silicio e di amianto. Si è chiarito che, per tali patologie, sussiste una presunzione legale circa il nesso eziologico con l'attività lavorativa, ciò che solleva il prestatore di lavoro dal relativo onere della prova, potendo egli limitarsi ad allegare e dimostrare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Ai fini dell'esclusione della tutela assicurativa dovrà, in queste ipotesi, risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia, con onere in capo all'ente (ex plurimis, Cass. 26.7.2004 n. 14023 e Cass.
21.11.2016 n. 23653).
La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 179/88, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 1124/65 nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione anche per malattie diverse da quelle specificate nelle tabelle. Con tale decisione, la Corte ha escluso il carattere tassativo delle malattie indennizzabili ed ammesso la possibilità, per il lavoratore, di dimostrare l'origine professionale anche di malattie ulteriori ovvero causate da lavorazioni non incluse nelle tabelle. Si è, così, dato avvio ad un sistema misto con la previsione, fra l'altro, della tutelabilità
3 anche delle malattie ad eziologia c.d. multifattoriale, riconducibili cioè a fattori di nocività di diversa provenienza anche al di fuori degli ambienti di lavoro ovvero a fattori genetici (fra le altre, Cass.
5.8.2010 n. 18270 e Cass.
12.09.2019 n. 22837).
Va poi ricordato che nel caso in cui più infortuni o malattie professionali intervengano sullo stesso soggetto assicurato, sulla base dell'art. 80 T.U.
1124/1965, “si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo”.
***
Ciò premesso in termini di inquadramento generale, nel caso di specie sono stati escussi, al fine di provare le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente i testimoni e , che hanno confermato le Tes_1 Tes_2 Tes_3 attività dedotte nel ricorso.
In particolare, all'esito dell'istruttoria è emerso, dalle dichiarazioni dei testi escussi, che l'attività di operaio addetto sulla linea comportava, per il ricorrente, l'esecuzione di movimenti ripetitivi a carico delle mani e degli arti superiori, dovendo movimentare un numero molto elevato di bottiglie (cfr. ad esempio il teste “Confermo che il ricorrente ha lavorato per la Tes_1
come operaio ed autista tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle Controparte_2
7 alle 16 circa otto ore al giorno;
confermo che il ricorrente dal 2006 ha svolto un lavoro manuale consistente nel prelevare le bottiglie di 700 ml o un litro dal nastro trasportatore per posizionarle nelle scatole e nel prelevare le bottigliette piccole e vuote per posizionarle nella macchina riempitrice;
il nastro ha la sagoma della bottiglietta ed il ricorrente con le dita le posizionava nella sagoma presente sul nastro;
e per fare questo lavoro era costretto a stare in piedi;
posso dire che le bottiglie movimentate erano più di 10 mila forse 15 mila ma non saprei dire con precisione”).
Sulla base dell'accertamento di tali fatti, fondato sulle dichiarazioni testimoniali che risultano attendibili e prive di incongruenze logiche, è stata espletata la consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare il nesso di causalità tra le patologie denunciate e le lavorazioni così come descritte
4 nonché l'entità del danno biologico eventualmente sorto in capo al ricorrente.
Il consulente tecnico, dr. , alla cui motivazione Persona_1 si fa riferimento, in risposta al quesito posto, dopo accurato esame medico e attento studio della documentazione prodotta, ha affermato che il ricorrente è affetto da “
1. Sindrome del tunnel carpale bilaterale con parestesie a carico delle prime tre dita, marcata ipotonotrofia muscolare dell'eminenza tenare ed ipotenare con associato deficit di forza e positività dei segni di compressione del nervo mediano da parte del legamento trasverso del carpo.
2. Artrosi della mano con interessamento delle articolazioni IFP ed IFD, presenza di noduli di Heberden e di con Per_2 marcato dolore e deficit articolare > di 1/3. 3. Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale bilaterale (Rizoartrosi) con marcato dolore e scrosci alla mobilizzazione passiva, deficit articolare > di 1/3 con ipovalidità dei movimenti di opposizione”, che vanno considerate in rapporto causale diretto con l'attività lavorativa svolta (operaio addetto al deposito ed imbottigliamento), o quantomeno in rapporto concausale efficiente e preponderante, con necessità di eseguire movimenti ripetitivi, attività costante di movimentazione manuale di carichi e frequente esposizione alle vibrazioni.
L'accertamento peritale, con riferimento alle patologie accertate e riscontrate dalla documentazione in atti e al nesso di causalità tra queste e le lavorazioni, è congruamente motivato ed immune da censure, anche di ordine logico. Le parti non hanno peraltro proposto osservazioni all'elaborato peritale e alle sue risultanze, per cui si ritiene di poterlo condividere rinviando alle argomentazioni ivi esposte.
Il CTU aveva tuttavia fatto riferimento, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, a una diversa patologia, unificando l'accertamento per giungere a una percentuale complessiva di danno pari al 38%. Tale riferimento, come evidenziato dallo stesso CTU chiamato a chiarimenti, è comunque da intendersi quale refuso, e non rilevante nel caso di specie perché riferito a documentazione sottoposta solo in sede di operazioni peritali e attinente ad
5 altre patologie, il cui accertamento esula dal presente giudizio e che non erano state oggetto di allegazione.
Pertanto, la valutazione rilevante nel caso di specie, per le patologie sottoposte al giudizio e oggetto del provvedimento nella presente sede contestato, deve stimarsi nella misura complessiva del 14% alla luce dei
Codici 163 e 261 della tabella delle menomazioni di cui al DM 12.07.2000.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la natura professionale delle malattie denunciate come sopra indicate e del grado di lesione all'integrità psico-fisica residuata a carico del ricorrente in misura complessiva dell'14% come conseguenza immediata e diretta delle patologie denunciate a decorrere dalla proposizione dell'istanza amministrativa il
4.03.2022.
Di conseguenza, l va condannato al pagamento della prestazione CP_3 dell'indennizzo in capitale nella misura prevista per legge con riferimento alla percentuale complessiva di danno biologico, con decorrenza dalla data della denuncia amministrativa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, considerato l'accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto della limitata complessità della controversia per cui vanno applicate le massime riduzioni sui valori medi e del valore della stessa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Allo stesso modo, vanno poste a carico dell' soccombente le spese CP_3 di CTU, liquidata in separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che la malattia denunciata da con domanda Parte_1 del 4.03.2022 ha origine professionale e che essa ha determinato, a carico del medesimo, un danno biologico determinato nella misura dell'14%;
6 - per l'effetto, condanna l' _1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale previsto, nella misura di legge e con la decorrenza prima specificata, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna, inoltre, l _1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 2.697,00, oltre all'IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico dell' . CP_3
Così deciso in Cassino il 26/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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