Versione
17 maggio 1978
17 maggio 1978
Art. 2. Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio puo' prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio puo' prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Commentari • 3
- 1. Paziente psichiatrico non adeguatamente monitoratoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 19 luglio 2022 · 0.957759
Paziente psichiatrico non adeguatamente monitorato (Corte Appello Cagliari, Sentenza n. 286/2022 pubbl. il 16/06/2022 RG n. 576/2019). Paziente psichiatrico non adeguatamente monitorato e sorvegliato dal personale sanitario si impicca nel garage della propria abitazione, togliendosi la vita. I congiunti del paziente si rivolgono al Tribunale onde vedere accertata la responsabilità dei sanitari per inadeguato monitoraggio e atteggiamento attendista. Gli attori espongono, in particolare, la penosa e lunga storia psichiatrica del congiunto, caratterizzata da numerosi ricoveri in regime di TSO e altrettanto numerosi episodi di intento suicidiario. La patologia psichiatrica veniva …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Nola, decreto 22/08/2025Provvedimento: […] dato atto che con la citata ordinanza l'Autorità Sindacale ha convalidato la proposta di Trattamento Sanitario Obbligatorio avanzata dal medico dell'Asl Na3Sud nella persona del Dott. Persona_1 [...] , convalidata dal dott. Persona_2 ai sensi dell'art. 2 Legge 180/1978; rilevato che, in conformità ai principi espressi nella sentenza n. 76 del 30 maggio 2025 della Corte Costituzionale, si è proceduto all'audizione del soggetto mediante modalità audiovisiva ai sensi dell'art. 127bis, in aderenza al Protocollo operativo del Tribunale di Nola, e che alla suddetta videochiamata hanno partecipato il dott. Testimone_1 , nonché l'operatore Parte_3Leggi di più...