Art. 712. Svolgimento del concorso 1. I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti a un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale e in una prova di educazione fisica, secondo le modalita' e i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico. 2. I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo. 3. La prova di cultura generale puo' anche consistere in test a risposta multipla. 4. La prova di cultura generale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione dei sei decimi. 5. Le commissioni esaminatrici per le prove e gli accertamenti di cui al presente articolo sono nominate dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 3
- 1. Capo II - Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegnoWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Forma della domanda La domanda per interdizione [Codice civile 414] o inabilitazione [Codice civile 415] si propone con ricorso [Codice civile 417; Codice di procedura civile 125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [Codice civile 43; Codice di procedura civile 9, 18]. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado [Codice civile 76], degli affini entro il secondo grado [Codice civile 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/08/2026, n. 6264Provvedimento: Pubblicato il 03/08/2026 N. 06264/2026REG.PROV.COLL. N. 08587/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8587 del 2024, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per la riforma della sentenza …Leggi di più...
- rimozione grado militare·
- art. 26 c.p.a.·
- eccesso di potere amministrativo·
- art. 88 c.p.a.·
- uso sostanze stupefacenti·
- art. 24 Costituzione·
- art. 3 Codice Processo Amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 1393 Codice Ordinamento Militare·
- art. 97 Costituzione·
- sindrome da dipendenza cocaina·
- art. 1355 Codice Ordinamento Militare·
- procedimento disciplinare militare