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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.5858/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 Maggio 2025 da
1) Parte_1
Nata a Reggio di Calabria il 5/09/1982 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Barbara Pradella del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Reggio di Calabria il 15/11/1986 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Barbara Pradella del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 1/08/2015 a Reggio di Calabria
(anno 2015, atto n. 306, reg. /, parte II, serie A)
In separazione dei beni pagina 1 di 5 separati con sentenza n. 1951/2024 – R.G.8159/2024 V.G. del Tribunale di Milano
(passata in giudicato in data 25/11/2024, v. documenti in atti)
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_3
cittadino italiano. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e collocato Parte_3 prevalentemente presso la madre, presso l'abitazione sita a Milano, in Via Delle Forze Armate, 260;
2) il diritto di visita padre – figlio, viene regolamentato come segue:
* il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati con la madre;
nei weekend di Pt_3 spettanza del padre quest'ultimo terrà dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, Pt_3 accompagnandolo direttamente a scuola (si precisa che qualora il padre non dovesse riuscire a terminare l'attività lavorativa in tempo per andare all'uscita di scuola, il bambino verrà prelevato da persona di sua fiducia e gli eventuali costi saranno a carico del padre); una volta terminata la scuola, nei week end di sua spettanza il padre, o una sua persona di fiducia (come sopra), andrà a prendere dalla madre il venerdì alle ore 16,00 e lo riaccompagnerà dalla madre alle 8,00 del lunedì; Pt_3
* il padre potrà trascorre un pomeriggio infrasettimanale con il figlio, con pernotto;
i genitori concordano sin d'ora di individuare nel mercoledì il pomeriggio comprensivo di pernotto;
il sig.
, quindi, terrà con sé dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, accompagnandolo Pt_3 Pt_3 direttamente a scuola (anche in questo caso, qualora il padre non dovesse riuscire a terminare l'attività lavorativa in tempo per andare all'uscita di scuola, il bambino verrà prelevato da persona di sua fiducia e gli eventuali costi saranno a carico del padre); una volta terminata la scuola il padre, o una sua persona di fiducia (come sopra) andrà a prendere dalla madre il mercoledì alle ore 16,00 e lo Pt_3 riaccompagnerà dalla madre alle 8,00 del giovedì;
* il periodo natalizio verrà così suddiviso: dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con il principio dell'alternanza, così da consentire ad entrambi i genitori di poter trascorrere con il figlio una festa che, quindi, sarà rispettivamente Natale o
Capodanno.
* il principio dell'alternanza verrà applicato anche alle festività di Pasqua, nonché a ponti e festività da calendario scolastico;
* fino a che non avrà compiuto 10 anni, nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con il Pt_3 figlio 2 settimane di vacanza non consecutive (indicativamente una settimana a Giugno/Luglio ed una ad Agosto); a partire dal compimento del decimo anno di età di nel periodo estivo il padre Pt_3 potrà trascorrere con il figlio 2 settimane di vacanza anche non consecutive;
in ogni caso entro il 30
Aprile di ogni anno i genitori dovranno concordare il periodo di ferie prescelto.
* i genitori concorderanno almeno una settimana prima del giorno del compleanno di chi Pt_3
pagina 2 di 5 trascorrerà con il figlio il pranzo del suo compleanno e chi la cena.
I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi tutti i luoghi di pernottamento con il minore diversi dalle abituali dimore;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio l'importo mensile di € 300,00 ciò sino alla sua indipendenza economica. Parte_3
Detto importo verrà corrisposto dal sig. mediante bonifico bancario su conto corrente intestato Pt_3 alla sig.ra entro il giorno quindici di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT famiglie di impiegati e operai.
4) le parti si faranno carico del pagamento del 50% ciascuno delle spese non coperte dall'importo mensile di cui sopra, che si rendessero necessarie per il figlio fino alla sua completa Parte_3 indipendenza economica secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 3 di 5 5) l'assegno unico/familiare continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
6) i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e rinunziano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento per sé stessi;
7) i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di carta d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore . Parte_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la a cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio di Calabria in data
1/08/2015 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio di Calabria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, lì 11.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________ pagina 4 di 5
IL PM IL PG pagina 5 di 5