Decreto cautelare 28 dicembre 2017
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2018
Decreto decisorio 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 02/02/2018, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2018
N. 01494/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2017, proposto da:
AD TE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lena, con domicilio eletto presso il suo studio in San Donà Di Piave, via Aquileia 9/A;
contro
Comune San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Tirri, con domicilio eletto presso il suo studio in Latisana, via Caravaggio 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del dirigente del settore uso e assetto del territorio di Comune di san Michele n. 37 del 19.10.2017, avente ad oggetto: “ordinanza di rimozione dell’attività commerciale – Promocolor srl – Promoimmobil srl - MA AD TE;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Michele al Tagliamento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 il dott. TE Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che, riservato al merito l’esame dell’eccezione in rito in relazione all’eccepita inesistenza della notifica, ai fini della domanda cautelare, non è comunque prevedibile un favorevole esito del ricorso;
- che infatti appare comprovato lo svolgimento di attività commerciale da parte del ricorrente attestata dalla denuncia di inizio attività presentata il 13 gennaio 2005 (cfr. allegato 6 alle difese del Comune);
- che, contrariamente a quanto dedotto, non appare necessario un previo intervento in autotutela sul titolo edilizio formatosi;
- che infatti secondo le contestazioni del Comune il cambio di destinazione d’uso formatosi nel 2002 (cfr. la presa d’atto del cambio d’uso prot. n. 954 del 28 gennaio 2002, di cui al doc. 3 allegato al ricorso) è conforme allo strumento urbanistico, in quanto l’art. 4, comma 2 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano degli insediamenti produttivi, ammette le attività commerciali connesse con l’attività principale;
- che ciò che invece è contestata è la violazione di tale titolo edilizio in ragione dell’effettivo svolgimento nei locali di attività di vendita non connessa con l’attività principale di tipo produttivo – artigianale;
- che non sussistono pertanto i presupposti richiesti per l’accoglimento della domanda cautelare, e le spese della presente fase possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
TE Mielli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE Mielli | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO