Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 29/06/2023 al n.
1228/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso in causa dagli avv.ti Pasetto Paolo e Corradi Alberto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona, Lungadige Campagnola n. 5, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...], CF Controparte_1
pagina 1 di 26
nato a [...] il [...], CF Controparte_2
, residente in [...], e C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...], CF , residente
[...] C.F._4
in Milano (MI), Via Ippodromo n. 105 e nato a [...]_4
(VR) il 2.10.1955, CF , residente in [...], Riva C.F._5
San Lorenzo n. 5, tutti rappresentati e difesi in causa dall'avv. Marianna
Brugnoli del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Verona (VR), Corso Porta Nuova n. 11, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
(c.f. ) residente in [...] C.F._6
Bassini 5, e (c.f. residente Controparte_6 C.F._7
in Verona – Via Bassini 5, rappresentati e difesi in causa dall'avv. Giuseppe
Savoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio. in Verona, Via Sabotino
3/b, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
, nata a [...] il [...], CF Controparte_7
, residente in [...], Lungadige Panvinio n. 43, C.F._8
, nato a [...] il [...], CF Controparte_8
residente in [...], e C.F._9
nato a [...] il [...], CF CP_9
, residente in [...], Corso Michelangelo C.F._10
Buonarroti n. 28, tutti rappresentati e difesi in causa dall'avv. Zeno Caponi del pagina 2 di 26 Foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona, Via
Carmelitani Scalzi n. 20, in virtù di procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione in appello
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
NU del AR (Vr) Via Brolo 6, C.F.: , C.F._11
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Giovanni Dal Cero del Foro di Verona,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NU del AR (VR),
Piazza Angelini 25, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
C.F. , nato a [...]_11 C.F._12
Bonifacio (VR), il 9.08.1973, e ivi residente in [...] (VR),
rappresentato e difeso in causa dall'avv. Francesco Di Franco del Foro di
Padova ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Lucia Salvato, del
Foro di Venezia, Piazzetta Aldo Moro 11, 30031 Dolo (VE), , come da mandato allegato alla comparsa. di costituzione in appello
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) rappresentato e difeso in CP_12 C.F._13
causa dagli avv.ti Antonacci Stefano e Sacchetto Gian Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via Berbera 19, Verona, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello pagina 3 di 26
CAUSA ALLA QUALE E' STATA RIUNITA QUELLA NR. 1234/2023
R.G. PROPOSTA
DA
, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CP_12
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , CP_4 CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
come sopra CP_10 Controparte_13
rappresentati, difesi e domiciliati
NEI CONFRONTI DI
, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato Parte_1
avente per oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.01.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE : CP_12
Voglia la Corte D'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, contrariis reiectis e premessa ogni più opportunità declaratoria di legge e del caso, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
pagina 4 di 26 IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio che qui si riportano: accertare il diritto dell'istante ad acquistare il compendio immobiliare identificato come: Comune
di Verona, Viale dell'Industria n. 5, Catasto Fabbricati del Comune di Verona,
Foglio 331 identificato: al Map. 71 sub 2 – Categoria A/10 – classe 2 – vani 5 –
z.c. 3 superficie catastale mq 84 – rendita Euro 2.569,37; al 71 sub 3 – CP_14
Categoria A/10 – classe 2 – vani 4 – z.c. 3 superficie catastale mq 66 – rendita
Euro 2.055,60; al 71 sub 1 – Categoria D/8 – z.c. 3 – rendita Euro CP_14
2.628,00; al Map. 71 sub 1 graffato con i mappali 66, 67, 72, 73 e 75 -
Categoria D/8 – z.c. 3 – rendita Euro 105.846,00; tramite acquisizione 100%
delle quote sociali della società Controparte_15
, con sede legale in Verona (VR), Via della Siderurgia n. 10, codice
[...]
fiscale , che detiene unico immobile oggetto di trasformazione P.IVA_1
urbanistica a carico del Cessionario per sé ovvero per persona fisica o giuridica da nominarsi, di cui è causa, e pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento della parte convenuta che produca gli effetti del contratto non concluso,
trasferendo così alla parte attrice per sé ovvero per persona fisica o giuridica da nominarsi la proprietà della totalità delle quote di società a responsabilità
pagina 5 di 26 e di conseguenza del citato immobile, unitamente a tutti i Controparte_16
connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, unitamente all'obbligo di parziale demolizione di cui alle condizioni essenziali del contratto ed ogni altro ulteriore obbligo, il tutto quantificando altresì il danno in via equitativa con detrazione dello stesso dal prezzo residuo che la parte acquirente si dichiara disponibile, anche in questa sede, a versare effettuate le dovute compensazioni per i danni subiti e, in ogni caso, al netto dei costi necessari per la liberazione dell'immobile da eventuali ipoteche, pegni, cose e vincoli pregiudizievoli ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito, con condanna dei convenuti alla liberazione, a proprie spese ed entro termine che il Giudice riterrà più congruo, dell'immobile da ipoteche, pegni,
cose, persone, vincoli pregiudizievoli o, in caso di mancato adempimento nei termini previsti, con condanna delle parti soccombenti, in quote da determinarsi,
CP_1 al pagamento in favore del Geom. dell'importo necessario per la liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone e vincoli pregiudizievoli.
- In ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità dei promittenti venditori
CP_1 per tutti i danni cagionati al Geom. e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, per i motivi indicati in narrativa, al risarcimento di ogni danno in
CP_1 favore del Geom. nella misura che sarà ritenuta più equa oltre agli interessi legali e rivalutazione.
- Con riserva di quantificare più esattamente i danni patrimoniali tutti subiti e specificarne la domanda di risarcimento nelle successive memorie ex art. 183
pagina 6 di 26 c.p.c. ovvero con quantificazione del danno in via equitativa e detrazione dello stesso dal prezzo residuo che si è disponibili a versare.
- Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
- Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, e con la condanna delle controparti a rimborsare le spese corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza
impugnata, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce all'occorrenza l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello, con riserva di deferire giuramento decisorio.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI Controparte_1
, ; Controparte_2 CP_3 CP_4
Nella causa sub RG n. 1228/2023
Si precisa che parte attrice appellante ha rinunciato agli atti Parte_1
del giudizio nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, CP_4 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
dott. CP_10 CP_5 Controparte_6 CP_11
con atto datato 29.10.2024 e depositato nel fascicolo telematico.
[...]
Conseguentemente, ad oggi, i signori Controparte_1 Controparte_2
, , CP_3 CP_4 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , hanno accettato la
[...] CP_10 CP_5 Controparte_6
detta rinuncia a spese di giudizio compensate nei confronti di
[...]
Parte_1
pagina 7 di 26 Nel merito Dichiararsi l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti da parte del signor e dell'accettazione della stessa da parte Parte_1
dei signori . Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
* Nella causa sub RG n. 1234/2023
La scrivente difesa nel riportarsi a quanto già dedotto, argomentato ed eccepito in atti, memorie e verbali di causa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate che si riportano:
Nel merito
Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed CP_12
in diritto per le ragioni tutte esposte.
Confermarsi in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 904/2023 d.d.
11.05.2023 pubbl. in data 23.05.2023 del Tribunale di Venezia Sezione
specializzata in materia di imprese.
Condannarsi per i motivi esposti il geometra al risarcimento dei CP_12
danni a favore di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anche con somma
[...]
equitativamente determinata, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti anche in relazione all'intervenuta illegittima trascrizione della domanda di cui alla presente causa.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da dichiararsi tenuto e condannarsi il dottor CP_12 CP_11
nato a [...] il [...], residente in [...]
[...]
(VR), Portone n. 43, CF , a tenere manlevati ed indenni i C.F._12
pagina 8 di 26 convenuti signori Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse ad essi derivare in
[...]
relazione alla presente causa e per l'effetto condannare pertanto il dottor a corrispondere direttamente a quanto i Controparte_11 CP_12
convenuti signori Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
fossero tenuti a corrispondere allo stesso a qualunque titolo o ragione
[...]
in relazione alla presente causa anche in via di parziale accoglimento delle domande attoree. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale di parte appellante per le ragioni indicate e rigettarsi le istanze ex adverso riproposte per le ragioni di cui in atti
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI E CP_5
: Controparte_6
Premesso
- che in data 29.10.2024 depositava la rinuncia agli atti nei Parte_1
confronti di , Controparte_1 Controparte_17 CP_4 CP_3
, , Controparte_7 CP_9 Controparte_8 Controparte_6
, CP_5 Controparte_11
- che , Controparte_1 Controparte_17 CP_4 CP_3 [...]
, , CP_7 CP_9 Controparte_8 Controparte_6 CP_5
, depositavano la dichiarazione di accettazione alla
[...] Controparte_11
rinuncia agli atti pagina 9 di 26 Ciò premesso: il proc. di e precisa le seguenti CP_5 Controparte_6
conclusioni.
Voglia la Corte d'Appello di Venezia dichiarare l'estinzione del procedimento
N.1228/2023 proposto con atto di citazione d'appello da Parte_1
Spese di giudizio compensate.
per CP_12
La difesa dei Signori e si riporta in toto a CP_5 Controparte_6
quanto già dedotto ed eccepito in atti, memorie e verbali di causa ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione,
ovvero in particolare In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. stante l'omessa indicazione delle parti impugnate della sentenza e la mancata esposizione delle ragioni della ritenuta erroneità delle stesse attraverso la formulazione di articolati e analitici motivi di censura In via pregiudiziale subordinata: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. perché inammissibile e manifestamente infondato In via del tutto eventuale subordinata e di merito respingersi il proposto appello da in quanto totalmente infondato CP_12
e pertanto confermarsi integralmente la sentenza appellata di primo grado n.
904 dell'11 maggio 2023 pubblicata e notificata il 23 maggio 2023, R.G.
1374/2022 Repertorio n. 3218/2023 del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa. Rigettandosi tutte le domande avanzate nei confronti di e da perchè CP_5 Controparte_6 CP_12
infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge, ivi compreso l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di pagina 10 di 26 Verona di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda.
Condannarsi per i motivi esposti in atti il Geom. al risarcimento CP_12
dei danni a favore di e per responsabilità CP_5 Controparte_6
aggravata ex art. 96 c.p.c. anche con somma equitativamente determinata, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti anche in relazione all'intervenuta illegittima trascrizione della domanda di cui alla presente causa
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi dell'accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da dichiararsi tenuto e condannarsi il Dr. CP_12 CP_11
nato a [...] il [...] residente in [...]
[...]
(VR) Portone n.43 c.f .a tenere manlevati ed indenni i C.F._12
Sigg.ri e da ogni conseguenza pregiudizievole CP_5 Controparte_6
dovesse ad essi derivare in relazione alla presente causa e per l'effetto condannare pertanto il Dr. a corrispondere direttamente Controparte_11
a quanto i convenuti Sigg.ri e CP_12 CP_5 Controparte_6
fossero tenuti a corrispondere allo stesso a qualsivoglia titolo o ragione in relazione alla presente causa anche in via di parziale accoglimento delle domande dell'appellante.
In ogni caso spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria: Ci si oppone ai sensi dell'art.345 comma terzo c.p.c.
all'acquisizione del documento n. 10 prodotto per la prima volta dall'appellante unitamente all'atto di citazione d'appello perché prodotto tardivamente e privo pagina 11 di 26 di motivazione. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso proposte per i motivi illustrati nelle memorie di primo grado ex art. 183- VI
comma meglio illustrate nelle memorie n.2 e 3: Occorrendo sempre in via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie richieste dai convenuti nelle memorie ex 183 – VI comma n.2 e 3 di primo grado
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI , Controparte_7
E : Controparte_8 CP_9
La scrivente difesa nel riportarsi a quanto già dedotto, argomentato ed eccepito in atti, memorie e verbali di causa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate che si riportano:
Nel merito
Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed CP_12
in diritto per le ragioni tutte esposte.
Confermarsi in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 904/2023 d.d.
11.05.2023 pubbl. in data 23.05.2023 del Tribunale di Venezia Sezione
specializzata in materia di imprese.
Condannarsi per i motivi esposti il geometra al risarcimento dei CP_12
danni a favore di , e per Controparte_7 Controparte_8 CP_9
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anche con somma equitativamente determinata, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti anche in relazione all'intervenuta illegittima trascrizione della domanda di cui alla presente causa.
Nel merito in via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da dichiararsi tenuto e CP_12
pagina 12 di 26 condannarsi il dottor nato a [...] il Controparte_11
9.8.1973, residente in [...], Portone n. 43, CF
, a tenere manlevati ed indenni i convenuti signori C.F._12
, e , da ogni conseguenza Controparte_7 Controparte_8 CP_9
pregiudizievole dovesse ad essi derivare in relazione alla presente causa e per l'effetto condannare pertanto il dottor a corrispondere Controparte_11
direttamente a quanto i convenuti signori CP_12 Controparte_7
e , fossero tenuti a corrispondere allo
[...] Controparte_8 CP_9
stesso a qualunque titolo o ragione in relazione alla presente causa anche in via di parziale accoglimento delle domande attoree. In ogni caso Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Dichiararsi
l'inammissibilità della produzione documentale di parte appellante per le ragioni indicate e rigettarsi le istanze ex adverso riproposte per le ragioni di cui in atti
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA : CP_10
Nel merito:
Appello proposto da n. RG 1228/2023 Parte_1
Dichiararsi l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia agli atti da parte del sig. e dell'accettazione della stessa da parte della sig.ra Parte_1
Spese di giudizio compensate Appello proposto da CP_10 [...]
n. RG 1234/2023 CP_12
Rigettarsi in ogni caso l'appello proposto da in quanto infondato CP_12
in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte. Confermarsi in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 904/2023 d.d. 11.05.2023 pubbl. in data 23.05.2023
pagina 13 di 26 del Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di imprese
Condannarsi per i motivi esposti in narrativa il geometra al CP_12
risarcimento dei danni a favore di per responsabilità aggravata CP_10
ex art. 96 c.p.c., anche con somma equitativamente determinata, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni dalla stessa subita anche in relazione all'intervenuta illegittima trascrizione della domanda di cui alla presente causa.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da dichiararsi tenuto e condannarsi il dottor CP_12 CP_11
nato a [...] il [...], residente in [...]
[...]
(VR), Portone n. 43, CF , a tenere manlevata ed indenne C.F._12
la signora da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse ad CP_10
essi derivare in relazione alla presente causa e per l'effetto condannare pertanto il dottor a corrispondere direttamente a Controparte_11 CP_12
quanto la convenuta signora fosse tenuta a corrispondere allo CP_10
stesso a qualunque titolo o ragione in relazione alla presente causa anche in via di parziale accoglimento delle domande attoree.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria:
Dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale di parte appellante per le ragioni sopra indicate e rigettarsi le istanze ex adverso riproposte per le ragioni di cui in atti
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO Controparte_11
pagina 14 di 26 NEL MERITO
Dichiararsi l'estinzione del giudizio individuato da rg: 1228/2023 a seguito della rinuncia agli atti da parte del difensore del sig. e Controparte_18
dell'accettazione della stessa da parte del procuratore del dott. CP_11
[...]
Quanto al giudizio individuato da rg: 1234/2023, per le ragioni meglio indicate nella comparsa di costituzione e risposta, rigettarsi l'appello promosso dal sig.
nei confronti della sentenza 904/2023 pronunciata dal Tribunale CP_12
di Venezia, Sezioni Specializzate in materia di impresa e, per l'effetto,
confermarsi la sentenza appellata in ogni sua parte.
IN OGNI CASO Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, per le quali il presente patrocinio si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione del doc. n. 10 prodotto per la prima volta dall'appellante sig. unitamente all'atto di citazione in appello, CP_12
essendo allegazione tardiva e non motivata da controparte. Si insiste per l'acquisizione dei documenti prodotti da questa difesa e per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in II memoria 183, comma VI, cpc depositata in primo grado che si ritrascrivono:
CP_1
“Si chiede che venga disposto l'interpello del geom. e dei signori CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e , sui
[...] Controparte_1 Controparte_17 CP_3 CP_4
seguenti capitoli di prova:
pagina 15 di 26 1)”Vero che l'incontro del 30.12.2020, presso il notaio dott. , era stato Pt_2
CP_1 fissato dal geom. per la proroga del contratto preliminare per cui è
causa?”
2)”Vero che i signori , CP_5 Controparte_6 Controparte_7
,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_1 Controparte_17
e avevano comunicato al dott. volontà CP_3 CP_4 CP_11
contraria a concedere un rinnovo del contratto preliminare il 30.12.2020?
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 18.02.2021 conveniva avanti il CP_12
Tribunale di Verona CP_10 CP_19 Controparte_6 CP_7
CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_1 CP_2
nonché il loro procuratore, dott.
[...] CP_3 CP_4
al fine di ottenere una sentenza che trasferisse ai sensi Controparte_11
dell'art. 2932 c.c. le quote sociali di Controparte_15
e, quindi, del compendio immobiliare sito nel Comune di Verona, viale dell'Industria n. 5 di proprietà della società. Instava in subordine per il risarcimento del danno subito per effetto delle condotte contrarie a buona fede tenute dalle parti convenute.
1.2 I promittenti venditori ed il loro rappresentante si costituivano mediante distinte comparse, svolgendo, però, difese sostanzialmente comuni: formulavano eccezione di incompetenza e chiedevano il rigetto delle domande attoree.
I promittenti venditori formulavano altresì, per il caso di accoglimento delle
CP_1 domande del geom. domanda di manleva nei confronti del CP_11
pagina 16 di 26 1.3 Interveniva nel giudizio che chiedeva in principalità il Parte_1
pagamento delle prestazioni di consulenza svolte nell'interesse delle parti convenute subordinate alla conclusione del contratto definitivo (il 2% del prezzo pattuito) ed in subordine il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte tenute dai soggetti rappresentati dal CP_11
1.4 Accolta l'eccezione di incompetenza dal Tribunale di Verona, la causa veniva riassunta avanti la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Venezia che, istruita documentalmente le causa, con sentenza n.
CP_1 904/2023 rigettava tutte le domande del geom. e del Parte_1
condannando altresì il primo al risarcimento del danno per responsabilità
aggravata.
1.5 I primi giudici evidenziavano, quanto alle domande del promissario acquirente, che:
- presupposto per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. è che il contratto preliminare sia valido ed efficace;
- nel caso in cui il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva è onere della parte che agisce dimostrare l'avveramento della condizione e provare la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda quali l'inadempimento della controparte e l'offerta della sua controprestazione fatta nei modi di legge, ciò che il professionista non aveva fatto;
- il contratto preliminare era sottoposto alla condizione sospensiva della dichiarata disponibilità del Comune di Verona, previa approvazione degli organi competenti (Giunta e/o Consiglio Comunale), entro il termine essenziale del pagina 17 di 26 28.12.2020, di stipulare un Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di un progetto edilizio conforme a quanto previsto nella scheda urbanistica dell'area di proprietà della società;
- non aveva contestato il mancato avveramento della condizione CP_12
sospensiva, formulando anzi alcuni capitoli di prova che davano conferma della
Cont sospensione dell'iter di approvazione del;
- l'attore aveva imputato alle sue controparti non la mancata stipula del definitivo, ma di non aver prorogato il termine previsto nel contratto preliminare;
- i venditori non si erano resi inadempimenti in quanto si erano limitati, come era loro facoltà, a non acconsentire ad un'ulteriore proroga del contratto preliminare.
1.6 Il Tribunale rigettava altresì le domande proposte dal in quanto il Parte_1
diritto al compenso era subordinato alla stipula del contratto definitivo, mai avvenuta, e nessuna responsabilità era ascrivibile ai convenuti.
1.7 I primi giudici, infine, accoglievano la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
proposta dai convenuti così argomentando:
“Ed invero, la condotta processuale del promissario acquirente è denotata da evidente colpa grave, poiché l'attore, nel proprio atto introduttivo – ai punti 7 e
8 - , ha allegato, quale specifica circostanza di fatto, la mancata presentazione dei convenuti innanzi al notaio per la stipula del definitivo, laddove invece, dalla stessa documentazione prodotta, emergeva chiaramente che l'appuntamento fissato dal notaio non aveva ad oggetto la sottoscrizione del contratto definitivo ma un eventuale accordo di proroga dell'originario preliminare.
CP_1 Solo negli scritti successivi il Geom. ha cercato di “correggere il tiro”
imputando ai convenuti non tanto la mancata presentazione alla stipula del pagina 18 di 26 definitivo, quanto piuttosto la mancata proroga del temine di scadenza del preliminare, ma l'atto introduttivo è chiaro ed inequivoco e si fonda su di un fatto pacificamente smentito dalla documentazione in atti, dal che discende la colpa grave dell'attore, che ha posto a fondamento della domanda una fatto contrario al vero del quale invece doveva essere a conoscenza.
CP_1 Dalla stessa prospettazione in fatto del Geom. emergeva inoltre il mancato verificarsi della condizione sospensiva, al cui avveramento le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto preliminare, il che rende quanto meno incauta la trascrizione della domanda giudiziale, anche a tacer del fatto che l'immobile oggetto della pronuncia ex art. 2932 cod., civ. non era nemmeno direttamente contemplato dal contratto preliminare, ma costituiva un bene
CP_1 societario, il cui trasferimento in favore del Geom. viene infatti chiesto non in via diretta, ma in via “ mediata”, attraverso il trasferimento delle partecipazioni societarie.
In ragione di quanto sin qui esposto, va condannato a versare, in CP_12
favore degli attori in riassunzione in epigrafe indicati e a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 cpc., un importo pari al30% dei compensi professionali (..)”
*****
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti appelli, poi riuniti,
(iscritto al nr. 1228/2023 R.G.) e (iscritto al Parte_1 CP_12
nr. 1234/2023 R.G.).
2.1 Non è necessario dar conto del primo in quanto il ha rinunciato Parte_1
agli atti del giudizio a spese compensate e tutte le parti appellate interessate dal pagina 19 di 26 gravame hanno accettato la rinuncia, sicché va dichiarata l'estinzione del procedimento.
2.2 ha proposto appello, censurando la sentenza della Sezione CP_12
Specializzata sotto due aspetti:
1) Diversamente da quanto sostenuto dai primi giudici, la procedura PUA è stata approvata come confermato dal Comune di Verona con comunicazione del
18.12.2020 in cui si dà atto dell'avvenuta approvazione della Parte_3
Da qui l'obbligo per i promittenti venditori di stipulare il contratto
[...]
definitivo, eventualmente sottoposto a condizione, oppure concedere un nuovo
Contr termine in quanto “una volta approvata la pratica da parte del Comune si trattava (e si tratta) solamente, e di seguire la prassi burocratica ed i passaggi
Contr normativi per arrivare ad ottenere il rilascio del corrispondente alla fase di Convenzione Urbanistica”
2) Con il secondo motivo ha criticato le considerazioni del Tribunale sulla mancanza di prova dell'avveramento della condizione sospensiva entro il termine essenziale contrattualmente pattuito, osservando che “Tutta l'attività
sopra descritta (documentata e confermata) è stata regolarmente svolta dal
CP_1 Geom. ed accettata dalle controparti, le quali, dopo la data del
18.12.2020, non davano più alcun segnale di voler formalizzare quanto già
CP_1 concordato, abbandonando a sé stesso il geom. (ed il dott. e CP_11
conseguentemente gli impegni contrattualmente previsti. Si ribadisce come
CP_1 l'attività sia stata svolta dal Geom. (per importi molto rilevanti) con esito positivo. Tutto ciò è sufficiente per considerare approvato ed accettato l'operato dell'appellante.”
pagina 20 di 26 *****
3. I promittenti venditori si sono costituiti anche in appello, sollecitando la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o comunque il rigetto
CP_1 del gravame ed alcuni hanno altresì sollecitato la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 sulle conclusioni precisate con le note scritte depositate in sostituzione delle deduzioni di udienza con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da decreto del 4.1.2024 del C.I.
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4. L'eccezione di inammissibilità per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342
c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che ha dedotto elementi di CP_12
critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato, sia pure non su tutte le questioni trattate, alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
*****
CP_1 5. Il geom. con l'appello proposto ha inteso ridiscutere due soli aspetti della vicenda esaminata dal Tribunale di Venezia, vale a dire l'approvazione del
Cont
da parte del Comune di Verona ed il venir meno da parte dei promittenti venditori agli impegni presi.
Ritiene il Collegio che il gravame proposto risulti non sono infondato, ma anche temerario e che giustifichi la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 21 di 26 5.1 Quanto al primo motivo, si osserva che l'approvazione del PUA da parte del
Comune di Verona è stata per la prima volta dedotta con l'atto d'appello e che il
CP_1 geom. ha inteso provare la circostanza con un documento che avrebbe dovuto produrre già nel giudizio di primo grado in quanto si tratta di un verbale della conferenza dei Servizi risalente al 18.12.2020 e di cui va, pertanto,
dichiarata l'inammissibilità.
Il documento, inoltre, non ha il contenuto (succintamente) descritto dal professionista in quanto il Comune di Verona, come pure risulta dalla comunicazione inviatagli dal responsabile dell'ufficio urbanistica, anch'essa dimessa con l'atto d'appello, aveva invitato il richiedente ad apportare,
conformemente alle richieste di alcuni degli uffici/enti coinvolti,
integrazioni/modifiche al progetto presentato. Quest'ultima circostanza,
ininfluente ai fini del merito, conferma la temerarietà del gravame interposto, dal momento che l'appellante non sarebbe stato comunque in grado di assicurare la realizzazione dell'evento dedotto in condizione.
Si aggiunga che, anche qualora il PUA fosse stato effettivamente adottato, la pronuncia ex art. 2932 c.c. non sarebbe stata possibile per gli altri motivi evidenziati nella sentenza impugnata in ordine ai quali l'appellante non ha svolto alcuna critica.
5.2 Poco comprensibile è il secondo motivo che è comunque infondato nella parte in cui ripropone la questione dell'inadempimento dei promittenti venditori,
i quali avevano solo l'obbligo di stipulare il definitivo laddove la condizione sospensiva si fosse effettivamente realizzata entro il 30.12.2020. Tale evento non
CP_1 si è realizzato e, va aggiunto, il geom. non ha manifestato (prima della pagina 22 di 26 scadenza del termine e comunque anche nel periodo successivo) la volontà di rinunciare alla predetta condizione (apposta nel suo esclusivo interesse secondo quanto argomentato dal predetto appellante nelle successive memorie del grado d'appello).
Ulteriormente, non sussisteva alcun obbligo per le parti appellate di prorogare il termine concesso e non è stato neppure allegato che i soci con il loro comportamento abbiano in qualche modo determinato il convincimento del
CP_1 geom. in ordine alla concessione di una proroga (così da induro a coltivare l'istanza urbanistica, con le relative spese, che avrebbe altrimenti abbandonato).
L'appello è pertanto respinto.
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6.1 Anche le spese del presente grado possono essere liquidate unitariamente in favore delle parti venditrici, seppur distintamente costituite, attesa l'identità di posizione e la comunanza di difese, con l'incremento per il numero di parti
(contenuto in tal caso nel 20% per ciascuna) e applicata la riduzione per la semplicità delle questioni trattate.
Il valore di causa effettivo è quello del prezzo convenuto con il preliminare, pari ad Euro 8.000.000,00.
Le spese del grado di e quelle di tutte le altre parti Controparte_11
appellate vengono, pertanto, liquidate, esclusa la fase istruttoria, applicati valori prossimi ai minimi in ragione della semplicità delle questioni dibattute e della limitata attività processuale, rispettivamente in Euro 17.000,00 ed Euro
40.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 23 di 26 Spese del distratte in favore dell'avv. Di Franco, dichiaratosi CP_11
procuratore antistatario.
CP_1 Ai fini della valutazione sulla responsabilità aggravata del geom. si deve tenere conto anche dell'omessa cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che inibisce la vendita dei beni immobili di proprietà della società
che non era parte in causa (alcune delle parti venditrici nelle loro CP_15
memorie conclusionali hanno rilevato la persistenza della trascrizione e la circostanza non è stata contestata dall'appellante). Tale condotta omissiva costituisce conferma dell'assoluta leggerezza ed imprudenza con le quali il promissario acquirente ha rivolto le sue pretese nei confronti dei titolari delle quote e del loro rappresentante (apparendo la citata trascrizione una misura meramente ritorsiva) e, unitamente alle sopra indicate circostanze, giustifica l'applicazione della sanzione processuale prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.
(per la quale, come noto, non è necessaria la domanda di parte) nella misura della metà del compenso liquidato in favore dei promittenti venditori e del
CP_11
6.2 Trattandosi di appello proposto dopo il 28.2.2023, trova applicazione l'art. 96, comma IV, c.c. introdotto con il d.lgs. n. 140/2022 e, pertanto, l'appellante va condannato al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
6.3 Stante il rigetto dell'appello, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a CP_12
titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
pagina 24 di 26
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e CP_12
nei confronti di Parte_1 CP_10 CP_19 [...]
CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_11
avverso la sentenza n. 904/2023 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 11.5.2023, dichiara estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. il procedimento introdotto con l'appello del rigetta l'appello proposto da e: Parte_1 CP_12
- condanna alla rifusione delle spese di CP_12 CP_10
CP_19 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
ed CP_9 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
che liquida in complessivi Euro 40.000,00 per compenso oltre a spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di CP_12 Controparte_11
distratte in favore dell'avv. Francesco Di Franco, che liquida in Euro 17.000,00
per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- condanna a pagare in favore dei promittenti venditori e del CP_12
rispettivamente complessivi Euro 20.000,00 ed Euro 8.500,00 ai sensi CP_11
dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
- condanna al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della cassa CP_12
delle ammende;
pagina 25 di 26 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_12
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,
[...]
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 11 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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