TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/09/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 3336/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. n. 3336/2025 V.G. da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. DALLO Parte_1
SONIA, giusta delega in atti;
e
nata a [...] il giorno 11.11.1985, rappresentata e difesa dall'avv. LA CP_1
GUARDIA PAOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di OL, rilevato
pagina 1 di 5 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero, in data 11.09.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 15/01/2010 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2010
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. Confermare l'affidamento delle figlie e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, nell'abitazione della quale conserveranno la residenza anagrafica;
pagina 2 di 5 2. Disporre che il padre possa godere del diritto/dovere di avere con sé le figlie con la massima opportuna frequenza, e salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, Per_1
e trascorreranno con lo stesso: Per_2
• Infrasettimanalmente due notti consecutive (che le parti concorderanno, in analogia a quanto già avviene, di settimana in settimana, in base agli impegni lavorativi della sig.ra ) dal termine della scuola sino alla mattina del secondo giorno ad inizio CP_1
orario scolastico;
• Nel fine settimana il signor , godrà, invece, del diritto / dovere di visita in Pt_1
favore delle figlie a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio (ore 18.00 circa)
alla domenica sera, ore 21.00 circa (sempre in base alle necessità lavorative delle parti ed agli impegni scolastici ed extrascolastici delle ragazze). In analogia a quanto già avviene i fine settimana saranno concordati di volta in volta direttamente tra le parti;
3. Disporre che salvo diverso accordo tra i genitori le figlie trascorreranno le ferie infrascolastiche (Ognissanti, Carnevale, Pasqua) al 50% tra i genitori e, così, ad esempio le vacanze di Pasqua integralmente con un genitore e quelle di Ognissanti integralmente con l'altro genitore. Le vancanze scolastiche Natalizie verranno, invece, suddivise – ad anni alterni – la prima settimana (dal termine della scuola al 30 dicembre) con un genitore (ivi comprese, quindi, le giornate della Vigilia di Natale e del Natale) e la seconda settimana, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
pagina 3 di 5 4. Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno con i genitori un periodo di almeno tre settimane di cui due almeno consecutive. I suddetti periodi dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno;
5. Disporre che il sig. concorra al mantenimento delle figlie mediante versamento Pt_1
di un contributo di € 250,00.- (euro duecento/00) ciascuna da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente della sig.ra , con annuale CP_1
rivalutazione secondo gli indici ASTAT della provincia di OL (prima rivalutazione maggio 2026, base aprile 2025);
6. Il sig. verserà, altresì, direttamente alle figlie, su apposita carta prepagata, Pt_1
l'importo di euro 10,00 a settimana ciascuna affinchè le stesse, ormai adolescenti,
possano utilizzare tale paghetta autonomamente per fare fronte a piccole necessità
individuali;
7. Disporre che le spese straordinarie necessarie alle figlie siano suddivise al 50% tra i genitori, con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Saranno oggetto di rimborso in misura della metà al genitore che le ha sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: quelle mediche non mutuabili, previo accordo sulla scelta degli specialisti e sugli interventi da attuare (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in genere, i costi di ticket per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista) quelle scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche, libri,
gite scolastiche della durata superiore al giorno), quelle sportive (1 corso sportivo o pagina 4 di 5 ricreativo, abbigliamento tecnico e attrezzatura) ed extrascolastiche (corsi di musica,
corsi estivi, colonie, campeggi etc...) tutte da concertarsi previamente tra i genitori (ad eccezioni di quelle mediche indifferibili ed urgenti, quelle scolastiche richieste dalla scuola ed un corso sportivo/ricreativo all'anno per ciascuna figlia) con espresso richiamo, quanto alla loro specifica determinazione, per quanto qui non specificatamente previsto, al Protocollo del Tribunale di OL in vigore;
8. Disporre che l'assegno unico universale così come ogni altra eventuale forme di contribuzione pubblica siano di spettanza esclusiva della madre;
9. Disporre che lo scarico fiscale avvenga in ragione di metà per ciascun genitore o nella diversa misura corrispondente al relativo esborso;
10. Le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, a nessun titolo, avendo tra esse definito ogni questione e di rinunciare come rinunciano, vicendevolmente, a qualsiasi pretesa di natura economica che può essere insorta anche con riferimento alla gestione delle figlie minori;
11. Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti
Così deciso in OL, il 25/09/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta Pontara Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 3336/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. n. 3336/2025 V.G. da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. DALLO Parte_1
SONIA, giusta delega in atti;
e
nata a [...] il giorno 11.11.1985, rappresentata e difesa dall'avv. LA CP_1
GUARDIA PAOLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di OL, rilevato
pagina 1 di 5 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero, in data 11.09.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 15/01/2010 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2010
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. Confermare l'affidamento delle figlie e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, nell'abitazione della quale conserveranno la residenza anagrafica;
pagina 2 di 5 2. Disporre che il padre possa godere del diritto/dovere di avere con sé le figlie con la massima opportuna frequenza, e salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, Per_1
e trascorreranno con lo stesso: Per_2
• Infrasettimanalmente due notti consecutive (che le parti concorderanno, in analogia a quanto già avviene, di settimana in settimana, in base agli impegni lavorativi della sig.ra ) dal termine della scuola sino alla mattina del secondo giorno ad inizio CP_1
orario scolastico;
• Nel fine settimana il signor , godrà, invece, del diritto / dovere di visita in Pt_1
favore delle figlie a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio (ore 18.00 circa)
alla domenica sera, ore 21.00 circa (sempre in base alle necessità lavorative delle parti ed agli impegni scolastici ed extrascolastici delle ragazze). In analogia a quanto già avviene i fine settimana saranno concordati di volta in volta direttamente tra le parti;
3. Disporre che salvo diverso accordo tra i genitori le figlie trascorreranno le ferie infrascolastiche (Ognissanti, Carnevale, Pasqua) al 50% tra i genitori e, così, ad esempio le vacanze di Pasqua integralmente con un genitore e quelle di Ognissanti integralmente con l'altro genitore. Le vancanze scolastiche Natalizie verranno, invece, suddivise – ad anni alterni – la prima settimana (dal termine della scuola al 30 dicembre) con un genitore (ivi comprese, quindi, le giornate della Vigilia di Natale e del Natale) e la seconda settimana, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
pagina 3 di 5 4. Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno con i genitori un periodo di almeno tre settimane di cui due almeno consecutive. I suddetti periodi dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno;
5. Disporre che il sig. concorra al mantenimento delle figlie mediante versamento Pt_1
di un contributo di € 250,00.- (euro duecento/00) ciascuna da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente della sig.ra , con annuale CP_1
rivalutazione secondo gli indici ASTAT della provincia di OL (prima rivalutazione maggio 2026, base aprile 2025);
6. Il sig. verserà, altresì, direttamente alle figlie, su apposita carta prepagata, Pt_1
l'importo di euro 10,00 a settimana ciascuna affinchè le stesse, ormai adolescenti,
possano utilizzare tale paghetta autonomamente per fare fronte a piccole necessità
individuali;
7. Disporre che le spese straordinarie necessarie alle figlie siano suddivise al 50% tra i genitori, con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Saranno oggetto di rimborso in misura della metà al genitore che le ha sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: quelle mediche non mutuabili, previo accordo sulla scelta degli specialisti e sugli interventi da attuare (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in genere, i costi di ticket per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista) quelle scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche, libri,
gite scolastiche della durata superiore al giorno), quelle sportive (1 corso sportivo o pagina 4 di 5 ricreativo, abbigliamento tecnico e attrezzatura) ed extrascolastiche (corsi di musica,
corsi estivi, colonie, campeggi etc...) tutte da concertarsi previamente tra i genitori (ad eccezioni di quelle mediche indifferibili ed urgenti, quelle scolastiche richieste dalla scuola ed un corso sportivo/ricreativo all'anno per ciascuna figlia) con espresso richiamo, quanto alla loro specifica determinazione, per quanto qui non specificatamente previsto, al Protocollo del Tribunale di OL in vigore;
8. Disporre che l'assegno unico universale così come ogni altra eventuale forme di contribuzione pubblica siano di spettanza esclusiva della madre;
9. Disporre che lo scarico fiscale avvenga in ragione di metà per ciascun genitore o nella diversa misura corrispondente al relativo esborso;
10. Le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, a nessun titolo, avendo tra esse definito ogni questione e di rinunciare come rinunciano, vicendevolmente, a qualsiasi pretesa di natura economica che può essere insorta anche con riferimento alla gestione delle figlie minori;
11. Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti
Così deciso in OL, il 25/09/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta Pontara Julia Dorfmann
pagina 5 di 5