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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 655/2025
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], CF , con l'avvocato Massimo Parte_1 C.F._1
Gilardoni
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato il seguente
decreto
1. In data 23.1.2025 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 8.4.2024 e notificato il 13.1.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 21.2.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica
(l'istante non ha indicato e provato le generalità della moglie e della figlia minorenne in Italia e soltanto a partire dall'anno 2023 ha svolto attività lavorativa in forza di contratti di breve durata);
− ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“le evidenze documentali che emergono dalla lettura dell'estratto contributivo, del contratto di lavoro a tempo indeterminato, della presenza di un nucleo familiare stabile che dispone di un alloggio in locazione, della relazione dei servizi sociali richiesta
dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, della condizione di assoluta incensuratezza, indicano un grado di integrazione crescente ed inarrestabile” – documenti da 2 a 8).
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza dell'8.4.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
1 di 3 Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota conclusiva il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domanda;
− ha prodotto certificazione dei redditi 2025, buste paga gennaio-aprile 2025, contratto di lavoro tempo indeterminato.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; KS v. Ukraine, Per_1
sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19
maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
2 di 3 “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità
nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra. Dall'anno 2023 il ricorrente percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato. La continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 20.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
Il Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], CF , con l'avvocato Massimo Parte_1 C.F._1
Gilardoni
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato il seguente
decreto
1. In data 23.1.2025 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 8.4.2024 e notificato il 13.1.2025 di rigetto dell'istanza presentata il 21.2.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica
(l'istante non ha indicato e provato le generalità della moglie e della figlia minorenne in Italia e soltanto a partire dall'anno 2023 ha svolto attività lavorativa in forza di contratti di breve durata);
− ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“le evidenze documentali che emergono dalla lettura dell'estratto contributivo, del contratto di lavoro a tempo indeterminato, della presenza di un nucleo familiare stabile che dispone di un alloggio in locazione, della relazione dei servizi sociali richiesta
dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, della condizione di assoluta incensuratezza, indicano un grado di integrazione crescente ed inarrestabile” – documenti da 2 a 8).
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza dell'8.4.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
1 di 3 Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota conclusiva il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domanda;
− ha prodotto certificazione dei redditi 2025, buste paga gennaio-aprile 2025, contratto di lavoro tempo indeterminato.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; KS v. Ukraine, Per_1
sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19
maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
2 di 3 “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità
nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra. Dall'anno 2023 il ricorrente percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato. La continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 20.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
Il Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3