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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1333/2022
T R A
( , Parte_1 Parte_2 con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del suo amministratore Pt_1 unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Carlo Pt_1
Poerio n. 90 presso lo studio dell'avv. Angelo Abignente, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Alessandro Verre;
Appellante
E
, nato a [...] [...], ivi residente a[...] Pt_1
5, elettivamente domiciliato in lla via Francesco Giordani, 30 presso lo studio degli avv.ti Pt_1
Antonio Daniele e Paola Fraconte che lo rappresentano e difendono;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.6.2022 ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
n. 6961/2021 pubblicata il 9.12.2021 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito di istruttoria orale, ha accolto parzialmente la domanda proposta da CP_1 volta al riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori con diritto a percepire il
[...] trattamento economico rapportato al superiore livello 3° (Area Impianti e Laboratori) del ccnl di categoria a decorrere dal gennaio 2008 sino al 30.6.2018, data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre al pagamento delle spese.
Nel ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal 7.6.2000 al 30.6.2018, allorché il rapporto di lavoro si è risolto per Pt_1 raggiungimento del requisito pensionistico;
di essere stato inquadrato nel 2° livello del ccnl per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana;
di aver svolto dal gennaio 2008, in servizio presso il sito di stoccaggio di sito alla via Montagna Spaccata, le mansioni di Pt_1 addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di muletti (carrelli elevatori) e pale meccaniche;
di essere in possesso della patente C e di aver svolto i suddetti compiti in modo prevalente sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo e temporale;
di essere stato addetto, prima del 2008, sempre preso il sito di via Montagna Spaccata, alla selezione e suddivisione per categoria del materiale conferito al sito e allo spostamento manuale dello stesso.
Il lavoratore aveva quindi rivendicato, in ragione delle mansioni svolte dal gennaio 2008, l'inquadramento nel livello 3 (Area Impianti e Laboratori) del ccnl del settore, con posizione parametrale B per i primi 5 anni di svolgimento delle superiori mansioni (dal 1.1.2008 al
31.12.2012) e posizione parametrale A per il periodo successivo (dal 1.1.2013 alla cessazione del rapporto). Aveva lamentato l'inadeguatezza della retribuzione percepita e richiesto ex artt. 36 Cost e 2099 c.c. il pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 6.365,31 (di cui euro 1118,25 per differenze tfr), nonché dei contributi previdenziali con autorizzazione alla CP_ chiamata in causa dell'
Si era costituita la convenuta società eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, nonché la infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, rielaborati i conteggi a cura di parte ricorrente su istanza del giudice, il Tribunale ha deciso la causa riconoscendo al lavoratore il superiore inquadramento e le relative differenze retributive per il periodo da agosto 2008 sino alla cessazione del rapporto.
Il giudice ha ritenuto per un verso, dall'esame delle declaratorie contrattuali, che la superiore qualifica invocata (3° livello) fosse caratterizzata dalla adeguata preparazione professionale, acquisita anche attraverso esperienza pratica, e dall'autonomia operativa, sia pure nell'ambito di istruzioni dettagliate. Per l'altro ha considerato, all'esito dell'istruttoria espletata, acclarato che le mansioni svolte dal con specifico riguardo alla movimentazione e trasporto di rifiuti CP_1 ingombranti con l'ausilio del muletto e della pala meccanica, fossero connotate dai predetti requisiti e che fossero state svolte con continuità e assoluta prevalenza. In detta valutazione, ha assegnato rilievo alla partecipazione del lavoratore al corso predisposto dall'Azienda per la guida del muletto, al possesso della patente categoria C e alla autonomia operativa nella conduzione dei mezzi meccanici.
Ha quindi accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3, posizione parametrale B, da agosto 2008 ad agosto 2013 e posizione parametrale A dal settembre 2013 alla cessazione del rapporto e condannato la società convenuta al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante pari a euro 5.612,23, di cui euro 846,32
a titolo di differenza sul tfr, e delle spese di lite con attribuzione.
ha censurato la sentenza di primo grado che, all'esito di una errata lettura delle Pt_1 dichiarazioni rese dai testimoni escussi, non ha correttamente individuato il profilo e le mansioni svolte dal ricorrente ritenendole proprie del superiore 3° livello professionale, né ha tenuto conto della effettiva insussistenza nel caso di specie degli elementi della continuità e prevalenza nello svolgimento delle asserite mansioni superiori. Sul contradditorio nuovamente instaurato si è costituito il lavoratore resistendo con plurime argomentazioni al gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Le valutazioni rese con la sentenza impugnata non appaiono condivisibili.
Occorre prendere le mosse dalle declaratorie contrattuali afferenti il livello di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate dall'odierno appellato nel periodo di riferimento, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
Come già evidenziato dal primo giudice, rientrano nel secondo livello di inquadramento del c.c.n.l. Igiene Ambientale “operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B. Profili esemplificativi: - operaio addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
- addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti;
ecc.”.
Appartengono, invece, al superiore livello 3° “operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C. Profili esemplificativi: -carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
-operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T;
ecc.”.
L'elemento che contraddistingue il livello superiore è principalmente il crescente grado di professionalità, con maggiore autonomia, che si esplica nella “preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”.
Il Collegio ritiene che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato che le mansioni svolte dal con prevalenza e continuità nel periodo di causa siano connotate dai predetti elementi CP_1 qualificanti. Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza, , collega di lavoro del Persona_1 ricorrente dal 2008 al 2016, con mansioni di autista specializzato presso il sito di Montagna Spaccata, ha affermato che “il ricorrente si occupava di differenziare i rifiuti, trasportando con un muletto frigoriferi e vecchi televisori;
inoltre il ricorrente guidava anche il “Merlo” e la pala meccanica;
… io invece guidavo o la gru o il camion per scaricare. In tutto eravamo in 4 come componenti della squadra, noi due, un caposquadra ed un operaio con le mie stesse mansioni. In quel sito non si effettua la raccolta manuale perché vi sono solo rifiuti ingombranti. Comunque era il ricorrente che si occupava di movimentare manualmente rifiuti più piccoli per es. i piccoli elettrodomestici, piccole tv … il ricorrente si occupava sia della movimentazione manuale che di quella con il muletto. Preciso che nel sito arrivavano tutti gli elettrodomestici sia grandi che piccoli, ma in prevalenza quelli di grande dimensione. Preciso che per il tipo di rifiuti presenti il ricorrente usava, durante la giornata, più il muletto per la raccolta che la raccolta manuale. Il muletto lo usavano tutti con l'eccezione del caposquadra. Ciò vale anche per la pala meccanica e il merlo. Il ricorrente era autonomo nella movimentazione dei mezzi meccanici;
il capo squadra si trovava all'interno dell'ufficio ed era addetto alla pesa dei rifiuti, noi operai eravamo autonomi nello svolgimento delle nostre mansioni”.
Questo teste ha confermato che il era addetto alla differenziazione e movimentazione dei CP_1 rifiuti all'interno del sito di Montagna Spaccata, che si trattava principalmente di rifiuti ingombranti movimentati mediante il muletto ovvero di rifiuti di piccole dimensioni spostati manualmente. Sull'uso del “merlo” e della pala meccanica, le dichiarazioni del teste sono generiche e confuse, in quanto riferite indistintamente a tutti i lavoratori (“il muletto lo usavano tutti … ciò vale anche per la pala meccanica e il merlo”) e in contrasto con quanto affermato all'inizio della deposizione (dove il teste distingue “il ricorrente guidava anche il “Merlo” e la pala meccanica … io invece guidavo o la gru o il camion” e nella squadra c'era un altro “operaio con le mie stesse mansioni”). Ancora da evidenziare è che il testimone accenna all'utilizzo della pala meccanica e del “merlo” da parte del Barone per poi ripetere più volte che il ricorrente durante la giornata era addetto principalmente alla movimentazione con l'uso del muletto
(piuttosto che alla raccolta manuale).
ha dichiarato “ho conosciuto il ricorrente nel 2008 quando è entrato in Testimone_1 funzione l'impianto di Montagna Spaccata che io gestivo insieme ad altri impianti ... l'impianto non era la mia sede fissa di lavoro. Non ci andavo con una cadenza fissa ma mediamente una volta a settimana. Ho lavorato in quel sito fino a dicembre 2009”; che “Il ricorrente era addetto sia alla movimentazione manuale che alla movimentazione con il muletto. Può essere capitato che il ricorrente abbia guidato la pala meccanica ma non era la sua mansione specifica”; “Sul sito c'erano quattro risorse, di cui due tra cui il erano addetti alla movimentazione manuale o CP_1 col muletto e gli altri due alla gru e alla pala … l'altro operaio che si occupava con il Barone della movimentazione manuale o con il muletto era il sig. mentre i due addetti alla gru ed alla Pt_3 pala erano e ”. Per_1 Per_2
dipendente di dal 2000 con mansioni di impiegato, dal 2010 al 2017 Testimone_2 Pt_1 responsabile dei centri di raccolta ha riferito che “il ricorrente lavorava presso una di queste Pt_1 strutture denominata Polo artigianale;
Io giravo tra tutte le strutture e il responsabile del polo artigianale era il sig. ; nella struttura erano presenti due autisti che si Persona_3 occupavano dei mezzi pesanti e il sig. che era un operaio addetto alla separazione e allo CP_1 stivamento di alcuni rifiuti;
inoltre si occupava anche del deposito dei rifiuti suddetti, principalmente frigoriferi e televisori, facenti parte dei rifiuti ingombranti con l'uso del muletto;
invece i rifiuti maggiormente ingombranti venivano movimentati con un altro mezzo detto “ragno” che non era guidato dal io mi recavo presso il polo artigianale mediamente una CP_1 volta a settimana e mi trattenevo da un'ora a due ore;
il responsabile era presente Persona_3 quotidianamente sul posto. Per la movimentazione dei frigoriferi e dei televisori poteva esser utilizzata anche la pala meccanica;
so che il Barone era abilitato all'uso della pala meccanica;
io non l'ho mai visto guidarla, non posso dire se la guidasse o meno quando io non ero presente”.
Infine, il teste , caposquadra della squadra di cui faceva parte il Barone Persona_3 presso il sito di Asia di Montagna Spaccata dal giugno 2008 a tutt'oggi, ha dichiarato “il Barone era un operaio di 2° livello addetto al piazzale e alla movimentazione manuale dei frigoriferi;
in seguito gli è stato affidato un muletto con il quale veniva effettuata la movimentazione dei frigoriferi dal posto di scarico ai cassoni;
il Barone ha seguito un corso predisposto da al Pt_1 fine di poter guidare il muletto;
tanto so in quanto ho partecipato a quel corso come uditore;
queste sono state le mansioni svolte dal per tutto il periodo di lavoro presso Montagna Spaccata CP_1 fino al pensionamento. La movimentazione dei frigoriferi con il muletto è iniziata, se non ricordo male, da agosto 2008 e da allora è sempre stata fatta con il muletto;
era fra i compiti del Barone occuparsi di questa movimentazione. Preciso che io sono arrivato a giugno 2008 ma il già CP_1 lavorava a Montagna Spaccata ma non so precisamente di cosa si occupasse prima del mio arrivo”.
Tutti i testi hanno dunque confermato che il utilizzava prevalentemente il muletto per lo Pt_4 spostamento dei rifiuti ingombranti, mentre mezzi meccanici più complessi (gru, pala meccanica, camion) erano guidati da altri operai. Nessuno dei testi ha riferito circa la necessità di possedere la patente C per la guida del muletto. Sulla autonomia, solo il teste ha osservato che il Per_1 ricorrente era autonomo nella guida del muletto, aggiungendo poi in generale che tutti i lavoratori erano autonomi nell'espletamento delle loro mansioni. Il ha precisato che il Barone Persona_3 ha partecipato ad un corso organizzato da per la guida del muletto. Pt_1
Le risultanze istruttorie così come descritte non dimostrano che il ricorrente fosse addetto a mansioni richiedenti preparazione professionale con autonomia operativa, né che trasportasse rifiuti mediante “l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T”.
Dall'istruttoria è invero emerso che i compiti assegnati al erano elementari e ripetitivi CP_1
(occupandosi di spostare i rifiuti all'interno del sito di Montagna Spaccata con l'uso del muletto, se si trattava di rifiuti ingombranti, ovvero manualmente in caso di rifiuti di piccole dimensioni), non connotati da autonomia operativa né professionalità qualificata. E' rimasto indimostrato l'uso prevalente e/o abituale, da parte del Barone, di mezzi d'opera più complessi, quali pala meccanica e “merlo”. L'autonomia limitata alla guida del muletto (v. teste ) è inidonea ad Per_1 integrare il requisito della “autonomia operativa”, che presuppone un margine di discrezionalità nelle scelte operative, né la mera frequentazione del corso per l'abilitazione alla guida del muletto (v. teste è indicativa di “preparazione professionale” e “adeguate conoscenze di Persona_3 tecnica del lavoro” di cui al 3° livello in esame.
Neanche rileva il semplice possesso, da parte del della patente di categoria C laddove CP_1 non è provato l'utilizzo di veicoli per i quali è richiesta detta patente, né è dirimente l'impiego sporadico ed occasionale (e non prevalente, continuativo o abituale) della pala meccanica e/o del
“merlo”. Invero, occorre rammentare, quanto al cd. giudizio trifasico, che “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. 30/12/2009, n. 27887 e Cass. Sez. Lav. n. 15677/2024 cit.).
Si ritiene che il 2° livello del c.c.n.l. del settore posseduto dal dipendente sia corrispondente alle mansioni dallo stesso di fatto espletate e che non sia invece condivisibile la pronuncia di primo grado che, dall'agosto 2008 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ha assegnato al il CP_1 superiore livello 3°.
Alla luce delle argomentazioni descritte, assorbita ogni altra questione sollevata, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda di primo grado proposta dal CP_1
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del lavoratore in base alla regola della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda di primo grado proposta dal CP_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Controparte_1
2738,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1333/2022
T R A
( , Parte_1 Parte_2 con sede legale in alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del suo amministratore Pt_1 unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Carlo Pt_1
Poerio n. 90 presso lo studio dell'avv. Angelo Abignente, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Alessandro Verre;
Appellante
E
, nato a [...] [...], ivi residente a[...] Pt_1
5, elettivamente domiciliato in lla via Francesco Giordani, 30 presso lo studio degli avv.ti Pt_1
Antonio Daniele e Paola Fraconte che lo rappresentano e difendono;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.6.2022 ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
n. 6961/2021 pubblicata il 9.12.2021 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito di istruttoria orale, ha accolto parzialmente la domanda proposta da CP_1 volta al riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori con diritto a percepire il
[...] trattamento economico rapportato al superiore livello 3° (Area Impianti e Laboratori) del ccnl di categoria a decorrere dal gennaio 2008 sino al 30.6.2018, data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre al pagamento delle spese.
Nel ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal 7.6.2000 al 30.6.2018, allorché il rapporto di lavoro si è risolto per Pt_1 raggiungimento del requisito pensionistico;
di essere stato inquadrato nel 2° livello del ccnl per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana;
di aver svolto dal gennaio 2008, in servizio presso il sito di stoccaggio di sito alla via Montagna Spaccata, le mansioni di Pt_1 addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di muletti (carrelli elevatori) e pale meccaniche;
di essere in possesso della patente C e di aver svolto i suddetti compiti in modo prevalente sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo e temporale;
di essere stato addetto, prima del 2008, sempre preso il sito di via Montagna Spaccata, alla selezione e suddivisione per categoria del materiale conferito al sito e allo spostamento manuale dello stesso.
Il lavoratore aveva quindi rivendicato, in ragione delle mansioni svolte dal gennaio 2008, l'inquadramento nel livello 3 (Area Impianti e Laboratori) del ccnl del settore, con posizione parametrale B per i primi 5 anni di svolgimento delle superiori mansioni (dal 1.1.2008 al
31.12.2012) e posizione parametrale A per il periodo successivo (dal 1.1.2013 alla cessazione del rapporto). Aveva lamentato l'inadeguatezza della retribuzione percepita e richiesto ex artt. 36 Cost e 2099 c.c. il pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 6.365,31 (di cui euro 1118,25 per differenze tfr), nonché dei contributi previdenziali con autorizzazione alla CP_ chiamata in causa dell'
Si era costituita la convenuta società eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, nonché la infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, rielaborati i conteggi a cura di parte ricorrente su istanza del giudice, il Tribunale ha deciso la causa riconoscendo al lavoratore il superiore inquadramento e le relative differenze retributive per il periodo da agosto 2008 sino alla cessazione del rapporto.
Il giudice ha ritenuto per un verso, dall'esame delle declaratorie contrattuali, che la superiore qualifica invocata (3° livello) fosse caratterizzata dalla adeguata preparazione professionale, acquisita anche attraverso esperienza pratica, e dall'autonomia operativa, sia pure nell'ambito di istruzioni dettagliate. Per l'altro ha considerato, all'esito dell'istruttoria espletata, acclarato che le mansioni svolte dal con specifico riguardo alla movimentazione e trasporto di rifiuti CP_1 ingombranti con l'ausilio del muletto e della pala meccanica, fossero connotate dai predetti requisiti e che fossero state svolte con continuità e assoluta prevalenza. In detta valutazione, ha assegnato rilievo alla partecipazione del lavoratore al corso predisposto dall'Azienda per la guida del muletto, al possesso della patente categoria C e alla autonomia operativa nella conduzione dei mezzi meccanici.
Ha quindi accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3, posizione parametrale B, da agosto 2008 ad agosto 2013 e posizione parametrale A dal settembre 2013 alla cessazione del rapporto e condannato la società convenuta al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante pari a euro 5.612,23, di cui euro 846,32
a titolo di differenza sul tfr, e delle spese di lite con attribuzione.
ha censurato la sentenza di primo grado che, all'esito di una errata lettura delle Pt_1 dichiarazioni rese dai testimoni escussi, non ha correttamente individuato il profilo e le mansioni svolte dal ricorrente ritenendole proprie del superiore 3° livello professionale, né ha tenuto conto della effettiva insussistenza nel caso di specie degli elementi della continuità e prevalenza nello svolgimento delle asserite mansioni superiori. Sul contradditorio nuovamente instaurato si è costituito il lavoratore resistendo con plurime argomentazioni al gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Le valutazioni rese con la sentenza impugnata non appaiono condivisibili.
Occorre prendere le mosse dalle declaratorie contrattuali afferenti il livello di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate dall'odierno appellato nel periodo di riferimento, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
Come già evidenziato dal primo giudice, rientrano nel secondo livello di inquadramento del c.c.n.l. Igiene Ambientale “operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B. Profili esemplificativi: - operaio addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
- addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti;
ecc.”.
Appartengono, invece, al superiore livello 3° “operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C. Profili esemplificativi: -carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
-operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T;
ecc.”.
L'elemento che contraddistingue il livello superiore è principalmente il crescente grado di professionalità, con maggiore autonomia, che si esplica nella “preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”.
Il Collegio ritiene che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato che le mansioni svolte dal con prevalenza e continuità nel periodo di causa siano connotate dai predetti elementi CP_1 qualificanti. Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza, , collega di lavoro del Persona_1 ricorrente dal 2008 al 2016, con mansioni di autista specializzato presso il sito di Montagna Spaccata, ha affermato che “il ricorrente si occupava di differenziare i rifiuti, trasportando con un muletto frigoriferi e vecchi televisori;
inoltre il ricorrente guidava anche il “Merlo” e la pala meccanica;
… io invece guidavo o la gru o il camion per scaricare. In tutto eravamo in 4 come componenti della squadra, noi due, un caposquadra ed un operaio con le mie stesse mansioni. In quel sito non si effettua la raccolta manuale perché vi sono solo rifiuti ingombranti. Comunque era il ricorrente che si occupava di movimentare manualmente rifiuti più piccoli per es. i piccoli elettrodomestici, piccole tv … il ricorrente si occupava sia della movimentazione manuale che di quella con il muletto. Preciso che nel sito arrivavano tutti gli elettrodomestici sia grandi che piccoli, ma in prevalenza quelli di grande dimensione. Preciso che per il tipo di rifiuti presenti il ricorrente usava, durante la giornata, più il muletto per la raccolta che la raccolta manuale. Il muletto lo usavano tutti con l'eccezione del caposquadra. Ciò vale anche per la pala meccanica e il merlo. Il ricorrente era autonomo nella movimentazione dei mezzi meccanici;
il capo squadra si trovava all'interno dell'ufficio ed era addetto alla pesa dei rifiuti, noi operai eravamo autonomi nello svolgimento delle nostre mansioni”.
Questo teste ha confermato che il era addetto alla differenziazione e movimentazione dei CP_1 rifiuti all'interno del sito di Montagna Spaccata, che si trattava principalmente di rifiuti ingombranti movimentati mediante il muletto ovvero di rifiuti di piccole dimensioni spostati manualmente. Sull'uso del “merlo” e della pala meccanica, le dichiarazioni del teste sono generiche e confuse, in quanto riferite indistintamente a tutti i lavoratori (“il muletto lo usavano tutti … ciò vale anche per la pala meccanica e il merlo”) e in contrasto con quanto affermato all'inizio della deposizione (dove il teste distingue “il ricorrente guidava anche il “Merlo” e la pala meccanica … io invece guidavo o la gru o il camion” e nella squadra c'era un altro “operaio con le mie stesse mansioni”). Ancora da evidenziare è che il testimone accenna all'utilizzo della pala meccanica e del “merlo” da parte del Barone per poi ripetere più volte che il ricorrente durante la giornata era addetto principalmente alla movimentazione con l'uso del muletto
(piuttosto che alla raccolta manuale).
ha dichiarato “ho conosciuto il ricorrente nel 2008 quando è entrato in Testimone_1 funzione l'impianto di Montagna Spaccata che io gestivo insieme ad altri impianti ... l'impianto non era la mia sede fissa di lavoro. Non ci andavo con una cadenza fissa ma mediamente una volta a settimana. Ho lavorato in quel sito fino a dicembre 2009”; che “Il ricorrente era addetto sia alla movimentazione manuale che alla movimentazione con il muletto. Può essere capitato che il ricorrente abbia guidato la pala meccanica ma non era la sua mansione specifica”; “Sul sito c'erano quattro risorse, di cui due tra cui il erano addetti alla movimentazione manuale o CP_1 col muletto e gli altri due alla gru e alla pala … l'altro operaio che si occupava con il Barone della movimentazione manuale o con il muletto era il sig. mentre i due addetti alla gru ed alla Pt_3 pala erano e ”. Per_1 Per_2
dipendente di dal 2000 con mansioni di impiegato, dal 2010 al 2017 Testimone_2 Pt_1 responsabile dei centri di raccolta ha riferito che “il ricorrente lavorava presso una di queste Pt_1 strutture denominata Polo artigianale;
Io giravo tra tutte le strutture e il responsabile del polo artigianale era il sig. ; nella struttura erano presenti due autisti che si Persona_3 occupavano dei mezzi pesanti e il sig. che era un operaio addetto alla separazione e allo CP_1 stivamento di alcuni rifiuti;
inoltre si occupava anche del deposito dei rifiuti suddetti, principalmente frigoriferi e televisori, facenti parte dei rifiuti ingombranti con l'uso del muletto;
invece i rifiuti maggiormente ingombranti venivano movimentati con un altro mezzo detto “ragno” che non era guidato dal io mi recavo presso il polo artigianale mediamente una CP_1 volta a settimana e mi trattenevo da un'ora a due ore;
il responsabile era presente Persona_3 quotidianamente sul posto. Per la movimentazione dei frigoriferi e dei televisori poteva esser utilizzata anche la pala meccanica;
so che il Barone era abilitato all'uso della pala meccanica;
io non l'ho mai visto guidarla, non posso dire se la guidasse o meno quando io non ero presente”.
Infine, il teste , caposquadra della squadra di cui faceva parte il Barone Persona_3 presso il sito di Asia di Montagna Spaccata dal giugno 2008 a tutt'oggi, ha dichiarato “il Barone era un operaio di 2° livello addetto al piazzale e alla movimentazione manuale dei frigoriferi;
in seguito gli è stato affidato un muletto con il quale veniva effettuata la movimentazione dei frigoriferi dal posto di scarico ai cassoni;
il Barone ha seguito un corso predisposto da al Pt_1 fine di poter guidare il muletto;
tanto so in quanto ho partecipato a quel corso come uditore;
queste sono state le mansioni svolte dal per tutto il periodo di lavoro presso Montagna Spaccata CP_1 fino al pensionamento. La movimentazione dei frigoriferi con il muletto è iniziata, se non ricordo male, da agosto 2008 e da allora è sempre stata fatta con il muletto;
era fra i compiti del Barone occuparsi di questa movimentazione. Preciso che io sono arrivato a giugno 2008 ma il già CP_1 lavorava a Montagna Spaccata ma non so precisamente di cosa si occupasse prima del mio arrivo”.
Tutti i testi hanno dunque confermato che il utilizzava prevalentemente il muletto per lo Pt_4 spostamento dei rifiuti ingombranti, mentre mezzi meccanici più complessi (gru, pala meccanica, camion) erano guidati da altri operai. Nessuno dei testi ha riferito circa la necessità di possedere la patente C per la guida del muletto. Sulla autonomia, solo il teste ha osservato che il Per_1 ricorrente era autonomo nella guida del muletto, aggiungendo poi in generale che tutti i lavoratori erano autonomi nell'espletamento delle loro mansioni. Il ha precisato che il Barone Persona_3 ha partecipato ad un corso organizzato da per la guida del muletto. Pt_1
Le risultanze istruttorie così come descritte non dimostrano che il ricorrente fosse addetto a mansioni richiedenti preparazione professionale con autonomia operativa, né che trasportasse rifiuti mediante “l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T”.
Dall'istruttoria è invero emerso che i compiti assegnati al erano elementari e ripetitivi CP_1
(occupandosi di spostare i rifiuti all'interno del sito di Montagna Spaccata con l'uso del muletto, se si trattava di rifiuti ingombranti, ovvero manualmente in caso di rifiuti di piccole dimensioni), non connotati da autonomia operativa né professionalità qualificata. E' rimasto indimostrato l'uso prevalente e/o abituale, da parte del Barone, di mezzi d'opera più complessi, quali pala meccanica e “merlo”. L'autonomia limitata alla guida del muletto (v. teste ) è inidonea ad Per_1 integrare il requisito della “autonomia operativa”, che presuppone un margine di discrezionalità nelle scelte operative, né la mera frequentazione del corso per l'abilitazione alla guida del muletto (v. teste è indicativa di “preparazione professionale” e “adeguate conoscenze di Persona_3 tecnica del lavoro” di cui al 3° livello in esame.
Neanche rileva il semplice possesso, da parte del della patente di categoria C laddove CP_1 non è provato l'utilizzo di veicoli per i quali è richiesta detta patente, né è dirimente l'impiego sporadico ed occasionale (e non prevalente, continuativo o abituale) della pala meccanica e/o del
“merlo”. Invero, occorre rammentare, quanto al cd. giudizio trifasico, che “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. 30/12/2009, n. 27887 e Cass. Sez. Lav. n. 15677/2024 cit.).
Si ritiene che il 2° livello del c.c.n.l. del settore posseduto dal dipendente sia corrispondente alle mansioni dallo stesso di fatto espletate e che non sia invece condivisibile la pronuncia di primo grado che, dall'agosto 2008 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ha assegnato al il CP_1 superiore livello 3°.
Alla luce delle argomentazioni descritte, assorbita ogni altra questione sollevata, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda di primo grado proposta dal CP_1
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del lavoratore in base alla regola della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda di primo grado proposta dal CP_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Controparte_1
2738,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano