Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/11/2021, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 01218/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2021, proposto da
SC NT, titolare della omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Perona e Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zero Branco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cazzaro S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera del Consiglio Comunale di Zero Branco 22/07/2021 n. 34 (pubblicata in data 12/8/21) con la quale è stata approvata una variante al piano degli interventi ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 a seguito di accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 tra la società Cazzaro S.r.l. ed il Comune di Zero Branco ivi compresa la bozza di convezione;
- della delibera di adozione della predetta variante (C.C. 25/2/2021 n. 3);
- e per quanto occorrer possa dell'art. 50 delle N.T.O. del P.I del Comune di Zero Branco approvate con delibera del C.C. n. 8 del 7/03/2013;
- delibera Giunta Comunale n. 148 del 21 ottobre 2021 di adozione del Piano di lottizzazione “Zero oggi”;
di ogni altro atto presupposto e/o cosneguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zero Branco e di Cazzaro S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerati il contenuto pianificatorio degli atti impugnati e la mancanza di permessi attuativi degli stessi, il divieto di espansione dell’attività del ricorrente siccome localizzata in zona impropria, e la consistenza meramente futura ed ipotetica del pregiudizio lamentato, individuato in ricorso nel potenziale conflitto che potrebbe insorgere coi residenti ove questi lamentassero disagi dalla vicinanza dell’allevamento;
Ritenuto pertanto che, allo stato, non sussiste alcun attuale pericolo di danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questa fase, liquidandole in complessivi euro 2.000,00= (duemila) e oneri di legge in ragione del 50% in favore di ciascuno dei resistenti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO