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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/07/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 12.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9348 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Gerardo Crispo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli ed Erminio Capasso resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.12.2024 l'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'atto di “ACCERTAMENTO MANCATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE
n. 2000.18/11/2024.0748313 € 581.22 riferita all'anno 2022/2023 in CP_2 relazione alle inadempienze per la società , notificatogli CP_3 CP_4
CP_ dall' in data 04.12.2024.
CP_ Nel costituirsi (tardivamente) in giudizio l ha rappresentato che “Dalla consultazione della visura camerale della società , risulta che il ricorrente CP_4 Parte_1
cessava dalla carica di amministratore unico alla data del 13/07/2021, pertanto non può ritenersi responsabile della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 relativamente all'annualità 2023, oggetto dell'atto di accertamento opposto con il presente ricorso. (si allega visura camerale societaria)
Ne consegue che non si ravvisano profili di punibilità del ricorrente.
Si ritiene quindi di dover estinguere il procedimento sanzionatorio relativamente all'annualità 2023 a suo carico. Alla luce di quanto sopraindicato, lo scrivente Ufficio ha provveduto all'annullamento dell'atto di accertamento 0748313, come da stampa Gilda allegata” (v. memoria difensiva con allegati).
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le stesse vadano interamente compensate, in considerazione dell'esiguo valore del credito e dell'avvenuto annullamento in autotutela.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
S.M.C.V., 29.07.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino