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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 202. Effetti della domanda 1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 09/09/2026, n. 83Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai magistrati: Angelo Bax Presidente Elena Papa Consigliere, relatore Alessandra Cucuzza Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 83/2026 Sul ricorso iscritto al numero 63235 del registro di segreteria, proposto dal sig. DI EK, nato a [...], il [...] e residente in [...]2 (di fatto senza fissa dimora), c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marinella Baschiera del foro di Firenze (c.f. SCMNL73D59E625X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, all'indirizzo pec marinella.baschiera@firenze.pecavvocati.it, o fax 055/3890786; …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- art. 178 C.G.C.·
- gratuito patrocinio·
- art. 140 c.p.c.·
- art. 202 C.G.C.·
- compensazione spese·
- nullità notifiche·
- revocazione sentenza·
- art. 143 c.p.c.·
- giudicato penale